COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA



Documenti analoghi
Comune di Grado Provincia di Gorizia

COMUNE DI PRECENICCO REGOLAMENTO

COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA

AVVISO DI CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI URGNANO

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BANDO DI MOBILITA PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO RENDE NOTO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI:

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA) BANDO DI MOBILITA ANNO 2012

Regolamento per l utilizzo del Pontile e della Banchina con Ufficio di pertinenza presso la Cala di Palermo

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto

REGOLAMENTO. PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana)

C N V CIRCOLO NAUTICO VASTO. Associazione Dilettantistica Sportiva con sede in Vasto (CH) GRUPPO SPORTIVO CNV DIPORTISTI NAUTICI DI PUNTA PENNA

C O M U N E D I P A L E R M O

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

R E G O L A M E N T O PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI

Comune di SAINT-MARCEL

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

COMUNE DI GAVORRANO BANDO DI MOBILITA ANNO 2007

COMUNE di BUSACHI Provincia di Oristano Piazza Italia, 1 Tel Fax P. IVA

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale.

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE POSTI AUTO AI RESIDENTI

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO

Capitolo I Principi generali

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE POSTI AUTO AI RESIDENTI

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI MARANO LAGUNARE Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORMEGGI (POSTI BARCA)

IL DIRIGENTE. Vista la Determinazione Dirigenziale n. 55 DEL RENDE NOTO CHE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano

proposta di legge n. 54

Riferimenti normativi

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE

Comune di S. Agata sul Santerno

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA.

COMUNE DI CALCI. (Prov. di Pisa) DEL COMUNE DI CALCI (PI) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del )

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Prot , Diamante, li 27/10/2014

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO ORMEGGIO RETONE DI PISA 2013

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

COMUNE DI CASTELFIDARDO -PROVINCIA DI ANCONA-

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

REGOLAMENTO DETERMINAZIONE CRITERI CONTRIBUZIONE SPESE ALBERGHIERE A CARICO UTENTI OSPITI CENTRO SOCIO RIABILITATIVI PORTATORI DI HANDICAP

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P.

COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como)

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

CLUB NAUTICO PESARO. Deliberato dall Assemblea Straordinaria dei Soci il 25 Giugno 2010 PREMESSA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

COMUNE CAMPIONE D ITALIA

Disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale

Comune di Roccaromana

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL AUDITORIUM DEL CENTRO RISORSE EDUCATIVE

PERIODO /

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI

REGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COPERTO SITO IN LOCALITÀ PREIL DI PROPRIETÀ DEL

REGOLAMENTO VILLA SORAGNA CENTRO CIVICO - CULTURALE -

REGOLAMENTO PER EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte III

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE O DISAGIO PER LA PERDITA DEL LAVORO

COMUNE DI TURATE Provincia di Como Via V. Emanuele 2, CAP

Regolamento GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DEI POSTI D ORMEGGIO NELL APPRODO DI PIAZZALE LEONARDO DA VINCI IN IMBERSAGO.

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali

Comune di Castel Maggiore Provincia di Bologna 3 Settore Gestione del Territorio

1^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO DELLE SEDI SOCIALE E NAUTICA

COMUNE DI MOGORO - Provincia di Oristano. Contratto di concessione in comodato d uso di parte dei locali comunali

COMUNE DI SPINEA UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER LA CASA

La tariffa pro capite

COMUNE DI BORDIGHERA A) ASSEGNAZIONE IN USO DI IMPIANTO SPORTIVO E LOCALI ALL INTERNO DI IMPIANTO SPORTIVO PROCEDURA SELETTIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI PONTE LAMBRO

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

CITTA DI SAN MAURO TORINESE

Comune di Grado Provincia di Gorizia

Transcript:

COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE, L USO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI CONCESSI AL COMUNE DAL GENIO CIVILE LUNGO IL CANALE PROSPICIENTE LA RIVA UGO FOSCOLO E VIALE ARGINE DEI MORERI. Adottato con deliberazione consiliare N. 46 dd. 11/09/1998 Modificato con deliberazione consiliare N.65 dd. 20/11/1998 Modificato con deliberazione consiliare N.59 dd. 26/11/1999 Modificato con deliberazione consiliare N.59 dd. 30/11/2005

Art.1 1. Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, l uso e la gestione degli ormeggi concessi al Comune dal Genio Civile lungo il Canale prospiciente la riva Ugo Foscolo e Viale Argine dei Moreri perché siano riservati ai soli cittadini residenti nel Comune di Grado di modesta condizione economica e per l ormeggio di imbarcazioni di piccola stazza. Gli ormeggi potranno essere concessi ai singoli cittadini o ai cittadini riuniti in associazione, così come previsto dallo Statuto Comunale. Restano inalterati i requisiti richiesti dal regolamento. 2. L ormeggio è consentito previa installazione di pontili aventi le caratteristiche tipologiche stabilite dal Piano Regolatore dei Porti. Art.2 1. L approdo e l ormeggio viene consentito per imbarcazioni che non superino le seguenti caratteristiche: lunghezza massima m.8.00 larghezza massima m.2.50 motore (diesel/benzina) senza obbligo di patente. 2. In relazione alle misure di cui sopra e alla ampiezza della banchina in concessione sarà determinato il numero degli ormeggi da assegnare. 3. Il Comune si riserva la disponibilità di un ormeggio per imbarcazioni di servizio. Art.3 (Comma 5 integrato con delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998) (Aggiunti i commi 7 e 8 con delibera consiliare n. 59 del 26/11/1999) (Comma 2 e 3 modificati con delibera consiliare n. 59 del 30/11/2005) 1. L assegnazione degli ormeggi, per la durata corrispondente a quella della concessione al Comune, sarà disposta con provvedimento del Responsabile Servizi Amm.vi, Legali, Contratti sulla base di apposita graduatoria delle domande pervenute approvata dalla Giunta Comunale. 2. Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Grado con reddito imponibile, riferito al nucleo familiare, non superiore ad Euro 35.325,65 calcolato mediante media aritmetica delle ultime due dichiarazioni dei redditi. A tal fine si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dal D.lgs. 109 del 31.3.98.

3. Per i nuclei familiari di un solo componente, il limite di cui sopra è fissato in Euro 21.784,16, con reddito imponibile calcolato mediante media aritmetica delle ultime due dichiarazioni dei redditi; 4. E possibile presentare un unica domanda per ogni nucleo familiare, comunque composto. 5. Non possono presentare domanda i cittadini già titolari di altro posto barca, o all interno del cui nucleo familiare altro componente sia già titolare di posto barca, intendendosi per titolare il concessionario, subconcessionario o appartenente ad Associazione, senza scopo di lucro, concessionaria di posti barca. 6. I limiti di reddito qui indicati potranno essere modificati dalla Giunta ad ogni scadenza della Concessione. 7. Alla scadenza della concessione verrà verificato il rispetto dei limiti massimi di reddito stabiliti dai commi 2 e 3 del presente articolo eventualmente aggiornati ai sensi del precedente comma. 8. In caso di superamento dei suddetti limiti e/o delle caratteristiche di cui all art. 2 nonché di perdita della residenza nel Comune di Grado, l assegnazione non verrà rinnovata. Art.4 1. Le domande di assegnazione di ormeggio da parte degli aventi titolo dovranno essere presentate al Comune entro il termine che sarà stabilito da apposito bando di concorso. 2. Le domande, da redigere in carta bollata, dovranno indicare oltre alle generalità del richiedente, le seguenti dichiarazioni: a) anzianità di residenza continuativa (dalla data risultante dai registri dell anagrafe) b) caratteristiche dell imbarcazione (lunghezza, larghezza, non obbligo di patente nautica) c) composizione del nucleo familiare d) reddito imponibile del nucleo familiare, da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e fotocopia dell ultima dichiarazione dei redditi.

Art.5 (Lett. c) integrata con delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998) 1. La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti elementi: a) assegnando un punteggio sulla base dei seguenti scaglioni di reddito: a1) per i nuclei familiari con più di un componente: fino a 30.000.000 punti 10 da 30.000.001 a 45.000.000 punti 5 oltre 45.000.001 punti 1 a2) per i nuclei familiari di un solo componente: fino a 18.000.000 punti 10 da 18.000.000 a 25.000.000 punti 5 oltre 25.000.001 punti 1 b) anzianità di residenza continuativa, per ogni anno fino ad un massimo di 30 (trenta) punti 0,50 c) a parità di punteggio sarà data preferenza al reddito più basso, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Art.6 Comma 6 modificato con delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998) (Art. sostituito completamente con delibera consiliare n. 59 del 26.11.1999) 1. I pontili di attracco verranno realizzati a cura e spese del Comune. 2. Le strutture di ormeggio saranno concesse in uso agli assegnatari nell ambito del provvedimento di assegnazione di cui all art. 3, verso la corresponsione di un canone che sarà stabilito dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo per la realizzazione delle opere e delle spese di manutenzione straordinaria delle stesse, in aggiunta alla quota di canone concessorio di cui all art. 10. 3. I singoli assegnatari, con l accettazione, si intendono impliciti ed incondizionati assuntori con il più ampio sollievo dell Amministrazione comunale al riguardo di ogni responsabilità derivante da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere protettivo dagli agenti atmosferici, sia per ogni inconveniente o danno derivante da carenza di sorveglianza.

4. Ciascun assegnatario è tenuto a rispondere di ogni danno prodotto per sua causa od incuria a terzi o alle attrezzature demaniali o al pontile stesso. 5. L assegnatario è personalmente per le infrazioni a norma di legge o di regolamento in materia di navigazione. 6. Successivamente alla concessione degli ormeggi, gli assegnatari potranno riunirsi in associazione per la manutenzione ordinaria dei pontili, che compete ad ogni singolo assegnatario. Art.7 1. Gli assegnatari degli ormeggi devono: a) essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l uso e la navigazione delle imbarcazioni da diporto; b) utilizzare correttamente l ormeggio assegnato in modo da evitare danni alle banchine, attrezzature ed a terzi. Le imbarcazioni all ormeggio devono essere munite di idonei parabordi. c) evitare lo spargimento e la fuoriuscita di oli e carburante nello specchio acqueo e sulla banchina. d) aerare il vano motore prima dell accensione e controllare la perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature prima di iniziare la manovra di navigazione. 2. E tassativamente vietato: a) cedere ad altri, anche temporaneamente, l ormeggio assegnato; b) scambiare l ormeggio; c) approdare a velocità superiore a 3 nodi orari, gettare rifiuti solidi o liquidi nello specchio acqueo, svolgere attività o tenere comportamento che possano arrecare danno alla struttura od a terzi, o disturbo alla quiete pubblica, al decoro e all uso collettivo della banchina con l ingombro di materiali e attrezzature di qualsiasi natura. Art.8 Comma 3 integrato da delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998) 1. L assegnatario non può cedere, in nessun caso, diritti di sorta sull ormeggio, né l acquirente di qualsiasi quota parte dell imbarcazione può far valere diritto di subingresso o contitolarità nell assegnazione. 2. Fa eccezione il solo caso di trasferimento ereditario dell imbarcazione a parenti fino al 3 grado purché l erede sia residente nel Comune di Grado e presenti documentata istanza di subingresso entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni suindicate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. In caso di sostituzione dell imbarcazione da diporto per la quale l ormeggio è stato assegnato, il titolare dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro 10 giorni dalla data di sostituzione. 4. Il Comune può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso per assicurare il rispetto del presente Regolamento. Art.9 1. In caso di accertati abusi od inosservanze in genere nonché di mancato pagamento della tariffa di utenza da parte dell assegnatario, il Comune, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell imbarcazione e la stessa dovrà essere rimossa dall ormeggio entro il termine prefissato dall ingiunzione stessa. In caso di inottemperanza si provvederà d ufficio. 2. Le imbarcazioni rimosse d ufficio saranno rimessate in luogo adatto con recupero delle spese nei confronti dell inadempiente. Qualora necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per il caso di ritrovamento (art.510 e seguenti). Art.10 1. Gli assegnatari degli ormeggi rimborseranno al Comune i canoni stabiliti con cadenza annuale ai sensi dell art.16 del Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione. Art.11 Gli assegnatari devono osservare scrupolosamente le norme del Codice di Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione nonché tutte le norme in materia per evitare gli abbordi in mare.