Il rapporto obbligatorio.



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Il rapporto obbligatorio. Il diritto privato comprende diritto civile e diritto commerciale. Il diritto civile regola i rapporti fra privati in generale. Il diritto commerciale regola i rapporti di tipo particolare inerenti all'impresa commerciale. I diritti soggettivi privati si distinguono in DIRITTI NON PATRIMONIALI (della personalità e di famiglia) e DIRITTI PATRIMONIALI. A loro volta i diritti patrimoniali si distinguono in DIRITTI REALI e DIRITTI DI CREDITO o DIRITTI DI OBBLIGAZIONE I DIRITTI REALI sono diritti patrimoniali soggettivi che si traducono in potere diretta sulla cosa e si può far valere verso tutti. Essi sono: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù, pegno, ipoteca, privilegio speciale. Istituto particolare è il possesso il quale non è un diritto, ma è il potere di fatto sulla cosa (art. 1140 c. c. ) 2

L'OBBLIGAZIONE è un vincolo giuridico in forza del quale una parte (debitore) è tenuta a una prestazione di contenuto patrimoniale consistente in un dare, o in un fare o in un non fare, a favore dell'altra parte (creditore) alla quale è riconosciuta la corrispondente pretesa. Elementi dell'obbligazione sono: 1. I SOGGETTI (debitore e creditore) 2. LA PRESTAZIONE: il comportamento qualificato consistente nel dare, fare o non fare e che deve sempre avere contenuto patrimoniale e deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile; 3. IL VINCOLO GIURIDICO : il debitore viene costretto all'adempimento e, qualora non adempia, sorge la responsabilità con assoggettamento dei suoi beni al potere del creditore (art. 2740). 3

Specie di obbligazioni. Rispetto ai soggetti, le obbligazioni si distinguono in SEMPLICI o COMPLESSE. 1. Sono Semplici se vi è un solo debitore e un solo creditore. 2. Sono Complesse, ovviamente quando i soggetti sono più. Le obbligazioni soggettivamente complesse, a loro volta, si distinguono in a) parziarie quando, essendovi più debitori o creditori, ciascuno è tenuto ad eseguire o rispettivamente può esigere solo una parte dell'obbligazione; 3. b) solidali (art. 1292 ss. e.e). In queste ultime, essendovi più debitori, uno qualsiasi di essi può essere costretto ad eseguire l'intera prestazione (solidarietà passiva); oppure, essendovi più creditori (solidarietà attiva), uno qualsiasi di essi ha diritto di esigere l'intero. Nell'obbligazione solidale passiva il pagamento da parte di un solo debitore libera tutti verso il creditore, ma, chi ha adempiuto può agire in regresso verso gli altri debitori (ciascuno, cioè, dovrà rimborsargli la sua quota). Lo stesso concetto, con le dovute modifiche, si applica alla solidarietà attiva. La solidarietà passiva si presume sempre; essa rafforza la posizione del creditore. Le OBBLIGAZIONI FUNGIBILI sono quelle che possono essere eseguite da persona diversa dal debitore (es. prestazione di denaro); infungibili quelle Le OBBLIGAZIONI INFUNGIBILI sono quelle che non lo consentono perché concordate in vista delle qualità personali del debitore (es. esecuzione di un'opera d'arte). In questo caso il venire meno della attitudine ad effettuare la prestazione, per fatto non imputabile al 4 debitore, estingue l'obbligazione.

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LA PRESTAZIONE Rispetto alla prestazione, le obbligazioni possono essere: 1. SPECIFICHE, quando oggetto della obbligazione è un bene infungibile cioè insostituibile con un altro: (es. un quadro d'autore), 2. GENERICHE, se si tratta di un bene fungibile (es. una certa quantità di grano). La conseguenza di tale distinzione è attinente alla liberazione del debitore quando la cosa oggetto della obbligazione perisce. Infatti, se perisce il bene infungibile, egli sarà liberato; ma, se perisce il bene fungibile destinato al creditore, il debitore non sarà liberato perché potrà sempre sostituirlo con un altro dello stesso genere. Bene fungibile per eccellenza è la moneta. Nelle obbligazioni pecuniarie, se nel lasso di tempo intercorrente fra il sorgere dell'obbligazione e il momento in cui essa deve essere eseguita, il potere di acquisto della moneta si sia modificato, il debitore sarà tenuto a dare la stessa quantità di moneta (principio nominalistico art. 1277 C.C.). Le parti possono però inserire alcune clausole di garanzia monetaria (es. clausola oro) onde premunirsi dai rischi 6 delle variazioni del potered'acquisto.

Le obbligazioni infine possono essere: 1. SEMPLICI (una( sola prestazione) LA PRESTAZIONE 2. MULTIPLE, cioè con più prestazioni che possono essere tutte dovute nel caso di obbligazioni cumulative oppure no, nel caso di obbligazioni alternative (art. 1285 C.C). Sempre rispetto alla prestazione, le obbligazioni possono essere divisibili fra più persone o indivisibili. Una distinzione che ha conseguenze importanti sul piano della responsabilità è quella tra: 1. OBBLIGAZIONI DI RISULTATO (in cui l'impegno attiene a un prodotto); 2. OBBLIGAZIONI DI MEZZI (in cui l'impegno attiene all'attività rivolta al prodotto). Un tipo particolare di obbligazione è quella NATURALE ( ad es. un debito prescritto oppure dal gioco o scommesse). In questi casi, se il debitore spontaneamente paga, non può chiedere la restituzione di quanto ha dato (soluti retentio); ma, se non paga, il creditore non ha modo per ricorrere al giudice (diritto di azione) al fine di ottenere l'adempimento (art. 2034 c.c). 7

Le fonti delle obbligazioni. dell'art. 1173 C.C. 1. il contratto ex art. 1321 ss. C.C. 2. l'atto illecito ex art. 2043 ss. C.C. 3. ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento giuridico (promessa unilaterale ex art. 1987 ss. C.C, gestione di affari altrui ex art. 2028 C.C. pagamento di indebito ex art. 2033 C.C. arricchimento senza causa ex art. 2041 C.C.). 8

L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE l'adempimento dell'obbligazione l'adempimento dell'obbligazione è l'esecuzione della prestazione dovuta con la conseguente liberazione del debitore. Autore dell adempimento è lo stesso debitore, ma può essere anche un terzo (art. 1180 c.c). Destinatario della prestazione è il creditore o persona legittimata (artt.1188 c.c. ss.). Il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo solo se si tratta di un fare infungibile ed il soggetto obbligato è stato scelto intuitus personae per le sue condizioni personali, oppure se il debitore si è opposto all'adempimento del terzo. Si può avere la surrogazione del terzo che ha adempiuto nei diritti del creditore (art. 1201 c.c. ss.). 9

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 1. L oggetto della prestazione è la res stabilita, ma con l'accordo delle parti, si può dare una cosa diversa (art. 1197 C.C.) o anche una parte della cosa (art. 1181 e.e). 2. Per le modalità di adempimento della prestazione il Codice stabilisce che il debitore deve usare nell'adempiere la diligenza media detta del buon padre di famiglia (art. 1176 secondo comma, e. e). 3. Nell'adempimento di obbligazioni inerenti ad attività professionali, si fa riferimento al professionista medio tenuto conto della natura della attività (art. 1176 secondo comma, C.C). 4. Il luogo dell'adempimento è determinato dalle parti, o dagli usi o, in mancanza, dalla legge (art. 1182 C.C.). 5. Se c'è termine, l'adempimento deve aver luogo alla scadenza, diversamente il creditore può esigere la prestazione immediatamente (art. 1183 C.C). 10

L'inadempimento. 1. L'inadempimento si ha quando il debitore non esegue o esegue inesattamente la prestazione dovuta. 2. L'inadempimento può essere involontario cioè per cause non imputabili al debitore: a) caso fortuito; b) forza maggiore; c) factum principis; d) fatto del terzo. La prova di tali circostanze è a carico del debitore. 3. Il debitore, in questi casi, non è tenuto al risarcimento del danno (art. 1256 C. C.). Anzi, quando l'impossibilità è totale e definitiva, si ha la liberazione del debitore (obbligazione di dare una cosa infungibile; obbligazione di fare quando sia venuta meno l'attitudine ad es. per un infortunio; obbligazioni a termine essenziale). 4. Non si estingue per impossibilità sopravvenuta l'obbligazione di restituire il valore di una cosa illecitamente sottratta (art. 1221 C.C.). 11

L inadempimento. 1. L'inadempimento volontario può essere dovuto a dolo o colpa del debitore. In questi casi il debitore non è liberato. 2. Il dolo consiste in un comportamento volutamente preordinato al fine di non adempiere. 3. La colpa consiste nella violazione del DOVERE DI DILIGENZA stabilito dall art. 1176 secondo comma C.C. dove si stabilisce altresì che, nell'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 4. Per quanto riguarda il prestatore di lavoro subordinato, l'art. 2104 c.c. dispone che egli deve usare la diligenza richiesta della natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione. Deve inoltre uniformarsi alle direttive ricevute. 5. La colpa si distingue in COLPA LIEVE o COLPA GRAVE. Nell'inadempimento di obbligazioni nascenti da contratto essa si presume per il fatto stesso dell'inadempimento. Spetta al debitore provare che l'inadempimento è dovuto ad un fatto a lui non imputabile. 6. Il dolo, deve essere provato dal creditore. 12

La mora o ritardo 1) La mora del debitore si ha quando egli ritarda l'adempimento. Non si ha mora, ma senz'altro inadempimento, se l'adempimento era sottoposto a termine essenziale. Il debitore se la mora è a lui addebitabile perché dovuta a dolo o colpa, è tenuto a risarcire al creditore il danno che gli deriva dal ritardo; inoltre il rischio del perimento della cosa per caso fortuito o forza maggiore, dal momento della mora, grava non più sul creditore, ma sul debitore (art. 1221 c.c). 2) La mora del creditore La mora del creditore si ha quando egli, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento (art. 1206 e.e). Egli è tenuto a risarcire al debitore l'eventuale danno. 13

Le sanzioni dell'inadempimento Le sanzioni per l inadempimento imputabile al debitore sono: l'adempimento coattivo in forma specifica ( per quanto è possibile, ottenere la stessa prestazione (art. 2930 ss. C.C.) il risarcimento del danno (art. 1223 ss.c.c.) La liquidazione del danno (determinazione del suo ammontare) può essere: GIUDIZIALE: in tal caso il creditore deve provare il danno e il suo ammontare. Esso comprende il danno emergente (perdita) ed il lucro cessante (mancato guadagno). La giurisprudenza ha ipotizzato anche altri tipi di danno In caso di inadempimento dovuto a colpa, si risarcisce solo il danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione. In caso di dolo, si risarcisce anche il danno imprevedibile. LEGALE: in caso di obbligazioni pecuniarie per le quali la legge impone, dal giorno della mora, la corresponsione degli interessi (art. 1224 c.c.) moratori al tasso legale. CONVENZIONALE : le parti possono stabilire, d'accordo, l'ammontare del risarcimento mediante la clausola penale o la caparra (art. 1382 ss. c.c). 14

I modi di estinzione delle obbligazioni I modi di estinzione delle obbligazioni si distinguono in 1. SATISFATTORI: adempimento (art. 1176 ss. c.c), dazione in pagamento (art. 1197 c.c), confusione (art. 1253 c.c), compensazione (art. 1241 ss. c.c.) 2. NON SATISFATTORI: novazione (art. 1230 ss. c.c), remissione (art. 1236 ss. c.c), impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1256 ss. c.c), prescrizione (art. 15 2934 ss. c.c).

Vicende delle obbligazioni. La modificazione delle obbligazioni può avere luogo: 1. dal lato attivo attraverso il mutamento del creditore: pagamento del terzo con surrogazione (art. 1201 ss. C.C.), cessione del credito (art. 1260 ss. C.C). 2. dal lato passivo cioè con una modificazione del debitore: delegazione (art. 1268 ss. C.C.), espromissione (art. 1272 C.C.), accollo (art. 1273C.C.) 16

Gli atti illeciti Una delle fonti delle obbligazioni sono gli atti illeciti. Nell'ambito degli atti illeciti si possono distinguere ILLECITI PENALI, CIVILI e AMMINISTRATIVI. 1. Gli illeciti penali sono detti "reati". Essi violano norme poste a tutela di un interesse pubblico fondamentale e comportano l'applicazione di sanzioni penali (art. 25 Cost). 2. Gli illeciti civili violano norme poste a tutela di interessi privati e comportano l'applicazione di sanzioni civili come il risarcimento del danno. Molte volte lo stesso fatto costituisce insieme illecito penale e civile. 3. Gli illeciti amministrativi violano interessi pubblici non fondamentali e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative come: sanzioni disciplinari, meramente pecuniarie (cioè non convertibili in pena detentiva), ecc. (L.n. 689/1981). Per quanto riguarda l'illecito civile, l'art. 2043 c.c. dispone: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". 17

Gli atti illeciti L'illecito civile è una figura generale ("qualunque..."), mentre l'illecito penale e amministrativo deve essere espressamente previsto da una specifica norma. Circa l'elemento soggettivo, è opportuno precisare che: 1. si ha dolo, quando l'atto viene compiuto con piena coscienza e intenzione d'arrecare il danno; 2. si ha colpa quando l'atto illecito viene compiuto per negligenza,imprudenza, imperizia. Il dolo e anche la colpa devono essere provati da chi chiede il risarcimento. Non c'è qui presunzione di colpa e inversione dell'onere della prova come nel caso di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione nascente da 18 contratto (art. 1218 c.c).

Gli atti illeciti Non vi è illecito se il danno deriva da caso fortuito o forza maggiore. Altro elemento di distinzione fra illecito civile e penale consiste nel fatto che, mentre la responsabilità penale è sempre personale (art. 27 Cost), la responsabilità civile, come quella amministrativa, può sussistere per atti altrui (art. 2047 ss. c.c). Inoltre nell'art. 2054, quarto comma c.c, e all'art. 2049 c.c. sono contemplate due ipotesi di responsabilità oggettiva, cosa che, nel diritto penale, trova spazio solo nell'ambito dei delitti preterintenzionali e dei delitti aggravati dall'evento. In particolare, l'art. 2049 c.c. considera la responsabilità dei padroni e committenti per il danno arrecato dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. Questo tipo di responsabilità prescinde da ogni valutazione soggettiva (dolo o colpa) né è data alcuna prova liberatoria. Si parla in proposito di colpa nella scelta del dipendente (culpa in eligendo) o di conseguenze del rischio collegato all'esercizio di determinate attività. La responsabilità del padrone in genere presuppone la colpa o dolo del dipendente, ma se questi è incapace di intendere e volere, risponderà per culpa in eligendo o vigilando. Questa responsabilità, che affianca quella del dipendente, è sancita nell'interesse del terzo creditore. E' salvo il regresso del padrone verso il dipendente. 19