ABSTRACT TRATTO DA WWW.DARIOFLACCOVIO.IT - TUTTI I DIRITTI RISERVATI. POS e PiMUS GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DI



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Massimo Brambilla Benvenuto Maninetti GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DI POS e PiMUS RELAZIONI PERSONALIZZATE PER OGNI TIPO DI CANTIERE

INDICE Presentazione... pag. 9 Capitolo I - La legislazione vigente riguardo i cantieri temporanei e mobili 1. Generalità...» 11 2. Quadro normativo di riferimento...» 12 2.1. Evoluzione storica dei piani per la sicurezza delle imprese esecutrici...» 12 2.2. Il piano operativo di sicurezza (POS)...» 13 2.3. Il piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi (PIMUS)...» 19 2.4. Normativa tecnica principale relativa ai luoghi di lavoro...» 22 3. Conclusioni...» 23 Capitolo II - Il piano operativo di sicurezza 1. Filosofia di approccio...» 25 2. Struttura del POS...» 26 3. Modalità di compilazione...» 28 3.1. Generalità...» 28 3.2. Compilazione informatica...» 43 3.3. Compilazione manuale...» 46 3.4. Conclusioni...» 46 Capitolo III - Il piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi 1. Filosofia di approccio...» 49 2. Struttura del PIMUS...» 50 3. Modalità di compilazione...» 50 3.1. Generalità...» 50 3.2. Compilazione informatica...» 51 3.3. Compilazione manuale...» 51 Capitolo IV - Contenuto del cd 1. Generalità...» 53 2. Requisiti del sistema...» 53 3. Esempi...» 53 Schede POS e PIMUS ELENCAZIONE DELLE SCHEDE POS...» 57 00. Frontespizio e indice...» 59 01. Soggetti coinvolti...» 62 02. Dichiarazioni dell impresa esecutrice o lavoratore autonomo...» 64 03.A. Descrizione dell opera fabbricati...» 68 03.B. Descrizione dell opera infrastrutture...» 70

04. Sequenza fasi lavorative e pericoli associati...» 72 05.A. Organizzazione grafica del cantiere...» 76 05.B. Organizzazione grafica del cantiere...» 74 06. Macchinari/attrezzature ed apprestamenti...» 77 06.A. Mezzi di trasporto e macchine operatrici...» 80 06.B. Attrezzature per il sollevamento-gru...» 82 06.C. Attrezzature per il sollevamento-argani...» 86 06.D.1. Apprestamenti per lavori in quota - parapetti, ponti su cavalletti, andatoie, e passerelle e scale...» 87 06.D.2. Apprestamenti per lavori in quota - ponteggi metallici fissi piani o castelli di carico e ponti su ruote...» 89 06.E. Attrezzature per impasto malte e calcestruzzi...» 91 06.F. Attrezzature per lavorazione legno e prodotti similari...» 92 06.G. Utensili elettrici per taglio, molatura e perforazione...» 93 06.H. Attrezzatura per produzione aria compressa...» 95 06.I. Utensili per demolizioni azionati elettricamente...» 96 06.L. Attrezzatura per saldatura e taglio...» 97 06.M. Apparecchiature elettriche...» 99 06.N. Impianti elettrici di cantiere...» 100 07. Schema sistemi e pericoli...» 102 07.01. Pericoli ambientali...» 103 07.02. Gestione del cantiere...» 109 07.03.G1. Scavi e movimento terra...» 118 07.03.G2. Opere in calcestruzzo gettato in opera...» 120 07.03.G3. Opere senza calcestruzzo gettato in opera e/o con getti integrativi...» 122 07.03.G4. Demolizioni e rimozioni...» 126 07.03.G5. Opere di completamento...» 127 07.03.G6. Impianti tecnici...» 129 07.03.S1. Scavi e movimento terra...» 131 07.03.S2. Opere in calcestruzzo gettato in opera...» 136 07.03.S3. Opere senza calcestruzzo gettato in opera e/o con getti integrativi...» 142 07.03.S4. Demolizioni e rimozioni...» 149 07.03.S5.01. Opere di completamento - coperture...» 155 07.03.S5.02. Opere di completamento - intonaci...» 157 07.03.S5.03. Opere di completamento - strutture e rivestimenti in pannelli...» 158 07.03.S5.04. Opere di completamento - pavimenti e rivestimenti...» 162 07.03.S5.05. Opere di completamento - impermeabilizzazioni...» 163 07.03.S5.06. Opere di completamento - protezioni fisse...» 164 07.03.S5.07. Opere di completamento - serramenti...» 166 07.03.S5.08. Opere di completamento - tinteggiature e verniciature...» 168 07.03.S5.09. Opere di completamento - opere murarie per l assistenza ad installatori di impianti tecnici...» 169 07.03.S6.01. Impianti elettrici - trasmissione dati...» 170 07.03.S6.02. Impianti idrici, termici e sanitari...» 173 07.03.S6.03. Impianti ascensori e montacarichi...» 176 07.03.S7.01. Manutenzioni e riparazioni...» 178 07.04. Interferenze...» 180 08.A. Valutazione del rischio rumore (D.Lgs. 195/06)...» 185 08.B. Valutazione del rischio vibrazioni (D.Lgs. 187/05)...» 192 09. Movimentazione manuale dei carichi...» 194 10. Elenco ed uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)...» 195

11. Elenco ed uso di sostanze e preparati pericolosi...» 198 12. Gestione delle emergenze...» 201 13. Registro delle modifiche e integrazioni...» 207 ELENCAZIONE DELLE SCHEDE PIMUS...» 209 00. Frontespizio e indice...» 211 01.G1. Caratteristiche generali...» 214 01.S1. Caratteristiche specifiche...» 228 02.A. Organizzazione grafica degli apprestamenti...» 238 02.B. Organizzazione grafica degli apprestamenti...» 236 03.A. Verifiche da attuare durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati...» 239 03.B. Verifiche da attuare durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi metallici fissi a montanti e traversi...» 240 03.C. Verifiche da attuare durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi metallici fissi a tubi e giunti...» 241 04. Elenco degli utilizzatori dei ponteggi...» 242 Appendice Legislativa D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164...» 247 D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493...» 260 D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494...» 262 D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222...» 270 D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235...» 274 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 187...» 277 D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195...» 281 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163...» 285 Bibliografia...» 287

9 Presentazione Il settore edile è una realtà che provoca ogni anno una serie di infortuni (purtroppo in larga parte mortali o gravi) dovuti principalmente ad una cattiva pianificazione e organizzazione del cantiere. La difficoltà di tradurre gli obblighi normativi imposti dal quadro legislativo vigente da semplici adempimenti burocratici in atti consapevoli capaci di costruire la sicurezza in ambito lavorativo rimane uno dei principali problemi da risolvere per diminuire drasticamente il numero degli infortuni. La creazione di una coscienza della sicurezza in tutte le figure professionali coinvolte nei cantieri temporanei e mobili è l unica strada possibile per iniziare a parlare di buona pianificazione e di buona organizzazione degli ambienti di lavoro. I legislatori mettono a disposizione una serie di strumenti: il piano operativo di sicurezza (POS) ed il piano di montaggio, smontaggio, uso e trasformazione di ponteggi (PIMUS) sono due dei documenti a carico del datore di lavoro per definire la sicurezza nei cantieri temporanei in cui opera la propria impresa. Il POS ed il PIMUS proposti nel testo sono il risultato di diversi anni di esperienza diretta svolta dagli Autori nei cantieri edili nell espletamento delle mansioni di DL, di Coordinatori della sicurezza e di consulenti di impresa. Ciò che, nell ambito dei rispettivi studi tecnici, ogni giorno ci ha aiutato a risolvere le problematiche di cantiere per l esecuzione in sicurezza delle lavorazioni è diventato l oggetto della pubblicazione. La raccolta delle schede non permette solo di produrre i documenti che la normativa chiede, ma consente di pianificare preventivamente il cantiere: la struttura a check list delle schede definisce degli spunti di analisi che, attraverso una compilazione intuitiva, permette la massima personalizzazione e contestualizzazione dei documenti. Speriamo sinceramente che la pubblicazione del presente manuale possa essere di aiuto sia a tutti quei professionisti che, fino ad oggi, non hanno trovato uno strumento facile, veloce, essenziale nei contenuti per la produzione di POS e PIMUS, sia ai datori di lavoro che hanno, fino a questo momento, mal digerito tutti gli obblighi legati alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili. Un ringraziamento particolare ci sentiamo di rivolgerlo all ing. Sanginisi, già edito dalla casa editrice Dario Flaccovio, per la cordialità dimostrata e ai sig.ri Flaccovio per aver creduto in noi. Arch. Massimo Brambilla Geom. Benvenuto Maninetti

CAPITOLO I LA LEGISLAZIONE VIGENTE RIGUARDO I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 1. GENERALITÀ L emanazione del D.Lgs. 494/96 avvenuta il 23 marzo 1996 quale recepimento, nella legislazione italiana, della Direttiva Comunitaria 97/57/CEE (meglio nota come direttiva cantieri) rappresenta sicuramente, dal dopoguerra ad oggi, il momento più innovativo nell organizzazione della prevenzione degli infortuni nei cantieri. Questo processo, iniziato in senso più ampio con il D.Lgs. 626/94 (recepimento delle direttive quadro 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE), pone le premesse per un cambiamento radicale ed incisivo nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: da una normativa previgente (tutt ora in vigore) basata su precetti normativi tecnici, dove l azione di prevenzione è attuata prevalentemente tramite disposizioni atte alla costruzione e all utilizzo di macchinari e apprestamenti più sicuri, si passa ad una legislazione che vuole essere in primo luogo formativa, ovvero capace di responsabilizzare tutti gli attori e le figure professionali coinvolte nel processo produttivo attraverso l attuazione di una serie di procedure di sicurezza. Ogni soggetto (committenti, progettisti, imprese esecutrici, lavoratori, etc.) da passivo diventa attivo in quanto chiamato a ricercare, in primis, nel proprio operato la sicurezza e la salute dei lavoratori. In altre parole con il D.Lgs. 626/94, che interessa tutte le attività lavorative, e con il D.Lgs. 494/96, che tratta nello specifico i cantieri temporanei e mobili, i legislatori hanno inteso creare una coscienza della sicurezza capace di coinvolgere gli operatori a tutti i livelli: il committente dovrà verificare l idoneità tecnica delle imprese coinvolte e il loro operato; il datore di lavoro dovrà fornire formazione e informazione, nonché idonei strumenti per operare; i lavoratori dovranno, invece, utilizzare correttamente macchinari e apprestamenti, segnalare eventuali anomalie, osservare e/o proporre disposizioni e procedure di lavoro. La strada da fare è ancora molta in quanto dall emanazione della direttiva cantieri, nonostante le numerose modificazioni e integrazioni agli articoli originali, il numero degli infortuni non sembra essere sceso in maniera considerevole come ognuno si attendeva. Ciò è dovuto principalmente ai seguenti fattori: la difficoltà oggettiva di operare un controllo continuo da parte degli organi preposti dell osservanza della normativa vigente (Aziende Sanitarie Locali ed Ispettorato del Lavoro) che ha creato, nella gran parte delle imprese, un meccanismo di consueta legittimazione ad eludere anche le più banali misure preventive. È abitudine, infatti, che le imprese considerino le procedure di sicurezza non una somma di azioni preventive attuate con lo scopo di evitare gli infortuni, ma gesti nati per intralciare e impedire l esecuzione delle lavorazioni; la leggerezza dei professionisti nell esercizio della mansione di Coordinamento, nello svolgimento della quale, normalmente, risultano poco presenti (a volte addirittura assenti) sia durante la fase di progettazione che durante la realizzazione dell opera; la consuetudine da parte delle imprese esecutrici di considerare gli adempimenti introdotti dal D.Lgs. 494/96 come delle lungaggini burocratiche o un aggravio dei costi di realizzazione e di non vedere nell espletazione degli obblighi normativi di sicurezza un momento di riflessione.

12 GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DI POS E PIMUS Questo vale sia per il datore di lavoro che, con la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), può organizzare e progettare il cantiere utilizzando le procedure di lavoro che ritiene più idonee per ridurre al minimo i rischi presenti, sia per i lavoratori che, attraverso il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), possono attivamente partecipare alla gestione della sicurezza. 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Di seguito verrà proposta, tramite l estrapolazione degli articoli e/o dei passaggi ritenuti fondamentali, la principale normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili. L elenco delle norme avverrà in ordine cronologico e sarà funzionale per spiegare l evoluzione dei piani per la sicurezza dalla loro comparsa ad oggi, pertanto, il quadro normativo proposto non ha la pretesa di definire nella sua complessità l intera normativa relativa ai cantieri, ma vuole soltanto aiutare il lettore a contestualizzare l argomento del manuale all interno di un apparato legislativo molto più ampio. 2.1. EVOLUZIONE STORICA DEI PIANI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE ESECUTRICI La comparsa dei primi piani per la sicurezza, ovvero di documenti tecnici che le imprese esecutrici devono redigere prima dell inizio dei lavori al fine di valutare le misure più opportune da adottare per l esecuzione dei lavori in sicurezza, si ha negli appalti pubblici. Tale obbligo solo successivamente, precisamente con il D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99, viene esteso anche in ambito privato. Anche se l origine del piano operativo di sicurezza è riconducibile alla legge 55/90 1, (nota come legge antimafia) che, introducendo il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori inizia a tracciare il percorso normativo da cui deriva l attuale quadro legislativo, il criterio di pianificazione preventiva antinfortunistica è, comunque, storia antica. Nella normativa previgente, infatti, si riscontra l obbligo, per lavori particolarmente rischiosi, di redigere dei documenti di sicurezza (lontani sia nei contenuti che nella concezione dagli attuali POS) da parte delle imprese esecutrici. Di seguito alcuni richiami di tale normativa: il D.P.R. 164/56 all art. 72 comma 2, sancisce l obbligo che quando si tratti di importanti ed estese demolizioni la successione dei lavori deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro ; il D.P.R. 320/56 riguardante lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili all art. 7 comma 1 e 2, sancisce l obbligo per l imprenditore di notificare all ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori prima del loro inizio ; la notifica deve contenere, oltre alle anagrafiche del cantiere e dell impresa esecutrice, in particolare la descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e sanitari ; il D.P.R. 321/56 all art. 10 estende l obbligo indicato nel D.P.R. 320/56 di denunciare all ispettorato del lavoro, almeno 20 giorni prima dell inizio dei lavori, le lavorazioni eseguite mediante cassoni ad aria compressa; 1 La legge 55/90 è stata recentemente abrogata dal D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 (entrato in vigore l 1 luglio 2006); l articolo 18 della legge 55/90 disponeva che le stazioni appaltanti richiedessero alle imprese esecutrici, prima dei rispettivi lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Il coinvolgimento parziale del committente, che si doveva solo preoccupare dell esistenza del piano, contribuì a trasformare tale adempimento in un mero atto formale e burocratico, tanto che le imprese esecutrici si sentirono legittimate a predisporre un piano fotocopia, ripetitivo di una serie di norme e lontano dalla logica di contestualizzazione del piano rispetto al cantiere in cui si doveva operare.