STUDIO BELCASTRO. web DEDCIBILITA 10% IRAP DA IRES IRPEF: ISTANZA DI RIMBORSO

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Dott. Claudio Belcastro Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Dott. Franco Chiudino Rag. Sandra Macrì Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino 116 Via Marconi 89044 Locri (Rc) tel 0964 21530 fax 0964 22151 claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it CIRCOLARE RE INFORMATIVA N. 15/2009 DEL 09/11/ /11/2009 DEDCIBILITA 10% IRAP DA IRES IRPEF: ISTANZA DI RIMBORSO 1. PREMESSA Per come già a suo tempo anticipato con la nostra precedente circolare n. 02/2009 del giorno 8/2 u.s., il cosiddetto decreto anti-crisi (d.l. n. 185/2008), ha introdotto, con decorrenza dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef, la deducibile la quota del 10% dell Irap che risulta corrisposta (per cassa e non per competenza) nel corso del periodo d imposta. Per i periodi di imposta precedenti è stata prevista invece la possibilità di richiedere il rimborso della maggiore imposta Ires o Irpef versata; più precisamente si potrà richiedere il rimborso della quota di Ires o Irpef (versata nei precedenti 48 mesi) corrispondente alla quota di Irap riferita agli interessi passivi e oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente o assimilato fino ad un ammontare massimo pari al 10% dell Irap dell anno di competenza riferita forfetariamente ai suddetti componenti di reddito. Un recente provvedimento dell Agenzia delle Entrate (del 28.10.2009) ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze di rimborso nonché ogni altra disposizione attuativa. 2. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL ISTANZA In relazione ai termini di presentazione, occorre distinguere tra: i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non avevano ancora presentato istanza di rimborso; i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, avevano già presentato istanza di rimborso. 2.1 Istanza non ancora presentata al 29.11.2008 (Casistica tipica) La trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna Regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell ultima dichiarazione dei redditi presentata (di regola, UNICO 2009), a partire dalle date evidenziate nella tabella sotto riportata.

Attivazione della procedura telematica Data Ora Regione Martedì 17 novembre 2009 12:00 Molise Basilicata Giovedì 19 novembre 2009 12:00 Calabria Valle d Aosta Friuli Venezia Giulia Venerdì 20 novembre 2009 12:00 Liguria Marche Abruzzo Lunedì 23 novembre 2009 12:00 Trentino Alto Adige Umbria Sardegna Martedì 24 novembre 2009 12:00 Toscana Mercoledì 25 novembre 2009 12:00 Puglia Giovedì 26 novembre 2009 12:00 Piemonte Venerdì 27 novembre 2009 12:00 Sicilia Lunedì 30 novembre 2009 12:00 Emilia Romagna Martedì 1 dicembre 2009 12:00 Veneto Mercoledì 2 dicembre 2009 12:00 Lazio (persone fisiche) Giovedì 3 dicembre 2009 12:00 Lazio (società) Venerdì 4 dicembre 2009 12:00 Campania (persone fisiche) Mercoledì 9 dicembre 2009 12:00 Campania (società) Giovedì 10 dicembre 2009 12:00 Lombardia (persone fisiche) Venerdì 11 dicembre 2009 12:00 Lombardia (società) che: A partire dalle suddette date, il modello deve essere inviato entro: 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008, ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 60 giorno successivo alla data della medesima attivazione; 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60 giorno successivo alla data di attivazione della stessa procedura telematica. 2.2 Istanza già presentata al 29.11.2008 (Casistica marginale) Le istanze già inoltrate al 29.11.2008 si considerano validamente presentate, a condizione a suo tempo, siano state inviate entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento; siano state motivate dalla deducibilità dell IRAP, anche se non specificamente riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi. 2

In ogni caso, per le domande in questione, l intervenuta presentazione delle stesse rileva soltanto ai fini dell individuazione dell ordine di priorità dei rimborsi, ma non anche ai fini della determinazione dell ammontare dei medesimi. Pertanto, anche i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, hanno già presentato richiesta di rimborso, sono tenuti a inoltrare il suddetto modello in via telematica, in base ai nuovi suddetti termini, al fine di consentirne l esame in via prioritaria. 3. ORDINE DI PRIORITÀ DELLE ISTANZE Le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra: l attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito nella tabella sopra riportata; l invio della stessa istanza. In tal modo, la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna Regione non incide nella determinazione dell ordine di trasmissione. Pertanto, a titolo esemplificativo, l istanza relativa a una spa con domicilio fiscale nella Regione Lombardia, presentata in data 11.12.2009 (cioè il primo giorno di attivazione della procedura) si considera presentata prima dell istanza relativa a un imprenditore individuale con domicilio fiscale nella stessa Regione Lombardia presentata sempre in data 11.12.2009 (cioè il giorno successivo a quello di attivazione della procedura). Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dalla tabella sopra riportata, alle istanze contenute nel relativo flusso viene assegnata, per la Regione di riferimento, l ultima posizione del suddetto ordine di priorità. 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI Per le istanze pervenute nei termini (vale a dire, entro le ore 24:00 del 60 giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica), l Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d imposta più remoti (quindi, l erogazione dei rimborsi sarà avviata a partire da quelli relativi al periodo d imposta 2004, per poi passare a quelli concernenti il 2005 e così via fino al 2007). Nell ambito del medesimo periodo d imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Pertanto, ipotizzando che le risorse ad oggi stanziate siano sufficienti per garantire i rimborsi relativi al periodo d imposta 2004, detti rimborsi saranno erogati integralmente (ovviamente, a condizione che la relativa domanda sia stata validamente presentata). A tal fine, l ordine di priorità attribuito alle istanze (determinato secondo quanto precisato nel precedente 3) rileva al solo fine di stabilire i contribuenti che saranno liquidati per primi. Resta peraltro fermo che il rimborso sarà riconosciuto: integralmente; 3

a tutti i contribuenti; prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi relativi alle annualità successive (2005, 2006 e 2007). Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all annualità non completata (con le modalità testé precisate), quelli relativi al primo periodo d imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. Quindi, ipotizzando che il primo periodo d imposta interamente non pagato sia il 2006, con riferimento ad esso i contribuenti saranno liquidati in ogni caso proporzionalmente, senza che, ai fini dell ottenimento del rimborso, assuma alcun rilievo l ordine di priorità attribuito alle istanze (determinato secondo quanto precisato nel precedente 3). In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste. ALLEGATI Scadenzario tributario di Novembre 2009 PRECEDENTI CIRCOLARI 2009 Numero Del Argomento 01/2009 11.01.2009 Interessi passivi e redditi di impresa I contributi in conto capitale 02/2009 08.02.2009 Sintesi delle novità del decreto legge anti-crisi 03/2009 21.02.2009 Le scadenze fiscali per l anno 2009 04/2009 08.03.2009 Le sanzioni per compensazioni inesistenti 05/2009 04.04.2009 La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2008 La documentazione per il calcolo dell Ici del I semestre 2009 06/2009 03.05.2009 Antiriciclaggio: frazionamento in pagamenti parziali Documentazione delle ritenute di acconto subite 07/2009 07.06.2009 Il Redditometro Niente Irap per agenti e promotori 4

08/2009 13.06.2009 Proroga termini di versamento per contribuenti soggetti a studi settore 09/2009 06.07.2009 Prima sintesi sulla Tremonti-ter La compensazione nella riscossione 10/2009 11.07.2009 Rimborsi spese a dipendenti e collaboratori 11/2009 15/07/2009 Agevolazioni investimenti e credito Regione Calabria 12/2009 01/08/2009 Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie 13/2009 03/09/2009 La rateizzazione delle cartelle esattoriali 14/2009 04/10/2009 Detassazione degli investimenti su nuovi macchinari 5