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Proposta di convenzione tra Associazione Fondo Vivere, Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il progetto di microcredito di solidarietà ------- 1

CONVENZIONE fra Associazione Fondo Vivere, con sede in Lido di Camaiore Via del Secco 81, C.F. 91036550464, nella persona del Presidente Aldo Intaschi (di seguito, per brevità, Fondo Vivere); Banca del Monte di Lucca S.p.A. con sede in Lucca, Piazza San Martino 4, C.F. e P.Iva 01459540462, nella persona del, (di seguito, per brevità, Banca del Monte di Lucca); Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede in Lucca, Via San Micheletto 3, C.F. 00203680467, nella persona del Presidente dott. Arturo Lattanzi, (di seguito, per brevità, Fondazione). Premesso che a) Fondo Vivere è interessata ad avviare un programma di microcredito denominato ----- in provincia di Lucca e più esattamente nella zona della Versilia. b) La Banca del Monte di Lucca è disponibile a collaborare in qualità di soggetto bancario nel quadro del programma succitato, rendendo rapide le procedure di istruttoria ed erogazione dei finanziamenti ed applicando condizioni e tassi di interesse agevolati (più favorevoli di quelli prevalenti sul mercato). c) La Fondazione intende favorire l attuazione del suddetto programma di microcredito, istituendo un Fondo di Garanzia a copertura del mancato rimborso da parte dei beneficiari del finanziamento erogato. TUTTO CIÒ PREMESSO tra Fondo Vivere, Banca del Monte di Lucca e Fondazione si conviene di avviare un programma di microcredito secondo quanto di seguito stabilito. Art.1 FINALITA Le Parti intendono promuovere un programma di microcredito al fine di fornire un supporto finanziario a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, per metterli in grado di far fronte a situazioni di emergenza o al fine di contribuire a un miglioramento della loro qualità di vita. 2

Art.2 BENEFICIARI Sono beneficiari del programma di microcredito gli utenti dei centri di ascolto Fondo Vivere, definibili altresì come soggetti per i quali l'accesso al credito convenzionale si configuri particolarmente difficile o oneroso. Nello specifico, i beneficiari del programma saranno poi selezionati da un Gruppo di Lavoro apposito, secondo parametri condivisi e esplicitati in un documento già circolato tra le parti e non potranno essere ammessi all istruttoria soggetti che presentino gravi atti pregiudizievoli a loro carico, salvo se di piccola entità e tali da non pregiudicare l accoglimento della richiesta, così come indicato al successivo art 4. Art.3 SELEZIONE DELLE RICHIESTE L individuazione e selezione dei soggetti beneficiari dei microcrediti viene effettuata dal Gruppo di Lavoro (costituito da rappresentanti di Fondo Vivere e da tecnici del Servizio Sociale) tramite la valutazione di coerenza fra le richieste e le finalità del programma di microcredito, volte a favorire l inclusione sociale e finanziaria del beneficiario. Il parere del Gruppo di Lavoro viene espresso in forma impersonale ed ha valore puramente consultivo. I soggetti selezionati vengono segnalati da Fondo Vivere alla Banca del Monte di Lucca per l attività di istruttoria, fornendo alla banca stessa almeno la seguente documentazione: a) scheda informativa sul richiedente; b) lettera di presentazione firmata da Fondo Vivere; c) copia documento di identità e codice fiscale del soggetto (nel caso di immigrati permesso di soggiorno); d) copia delle ultime 2 buste paga e mod. 730 o altri documenti comprovanti il reddito; sarà cura della Banca del Monte di Lucca provvedere alla formalizzazione della richiesta scritta, fare sottoscrivere le autorizzazioni necessarie per il rispetto della normativa vigente sulla privacy, nonché richiedere direttamente all interessato l ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini di una corretta valutazione del merito creditizio. Art.4 ISTRUTTORIA, CONDIZIONI ED EROGAZIONE DEL MICROCREDITO Nell istruttoria delle domande pervenute da Fondo Vivere e da espletare con la massima sollecitudine, la Banca del Monte di Lucca, pur nella sua piena autonomia, terrà conto, in via preventiva, prevalentemente degli elementi di merito contenuti nella lettera di presentazione redatta Fondo Vivere, e ciò anche nel caso di riscontro di posizioni debitorie in essere con altre banche o finanziarie, o di ulteriori elementi pregiudizievoli (piccoli protesti, numero contenuto di rate scadute di credito al consumo, pagamenti arretrati) normalmente ostative all accoglimento della domanda di finanziamento. 3

La Banca del Monte di Lucca si impegna ad erogare i microcrediti alle seguenti condizioni: Forma tecnica del microcredito: mutuo chirografario; Importo minimo erogabile: 1.000 euro; Importo massimo erogabile: 10.000 euro; Rimborso: rate mensili costanti posticipate; Durata massima del finanziamento: 60 mesi; Spese di istruttoria: zero; Spese estinzione anticipata: zero; Tasso: ai finanziamenti verrà applicato il tasso IRS lettera corrispondente alla durata del finanziamento, in vigore il giorno di approvazione del finanziamento da parte della Banca. Tale tasso, arrotondato per eccesso allo 0,05% superiore, maggiorato di uno spread di 1,00% da parte della banca, rimarrà fisso per tutta la durata del prestito; Tasso di mora: non applicato; Per i prestiti di durata inferiore ai 18 mesi, non regolati sul conto corrente intrattenuto presso la Banca del Monte di Lucca, verrà erogata una somma al netto dell imposta di bollo corrispondente, pari al momento ad euro 14,62; per i prestiti di durata superiore ai 18 mesi verrà erogato una somma al netto d imposta sostitutiva, pari al momento allo 0,25 % della somma erogata; nessuna commissione bancaria verrà applicata sia nella fase di erogazione del prestito che nell eventualità di estinzione anticipata. La Banca del Monte di Lucca provvede all erogazione dei mutui secondo una delle seguenti modalità, da definire insieme al beneficiario: a) pagamento presso uno sportello della Banca del Monte di Lucca presente sul territorio provinciale di Lucca; b) accredito su conto corrente acceso dal richiedente presso Banca del Monte di Lucca; c) accredito su conto corrente acceso dal richiedente presso altra banca; d) emissione di assegno circolare. Art.5 ACCOMPAGNAMENTO Successivamente all erogazione del mutuo e fino alla sua estinzione, il soggetto beneficiario gode - da parte di Fondo Vivere - di un attività di accompagnamento, che si sostanzia nelle seguenti attività: a) mantenimento delle relazioni con i finanziati; b) attivazione, in caso di rimborso irregolare, per l identificazione delle cause che ostacolano il regolare rimborso dello stesso; c) comunicazione alla Banca del Monte di Lucca delle cause del mancato pagamento delle rate; d) affiancamento della persona per cercare di rimuovere le cause di difficoltà. Art.6 FONDO DI GARANZIA 4

Al fine di favorire l accesso al microcredito e di consentire una corretta gestione del rischio, la Fondazione garantisce il rischio del mancato pagamento da parte dei beneficiari del finanziamento concesso, attraverso l istituzione di un fondo di garanzia. La Fondazione, si impegna, con la sottoscrizione della presente Convenzione a riconoscere a priori la garanzia su tutte le richieste di mutuo che Fondo Vivere trasmetterà alla Banca del Monte di Lucca, senza necessità di ulteriori formalizzazioni. La dotazione iniziale del Fondo di garanzia è pari a euro 100.000 (centomila). Tale importo viene depositato presso la Banca del Monte di Lucca in un conto corrente vincolato fruttifero, (tasso trimestrale applicato pari alla media trimestrale tasso Euribor 365 tre mesi registrata nel trimestre precedente arrotondato per eccesso allo 0,05% superiore, maggiorato di uno spread di 0,50%), acceso a nome della Fondazione. Le spese di gestione del conto e l imposta di bollo eventualmente dovuta sono a carico della Fondazione. Le somme versate sul conto corrente intestato alla Fondazione in ordine al progetto di microcredito sono costituite in pegno a garanzia dei finanziamenti erogati a norma dalla presente Convenzione, fino a concorrenza, tempo per tempo, della somma dei residui debiti dei mutui più l importo totale delle rate scadute e non pagate. Il fondo ha carattere rotativo ed è assoggettato a vincolo per tutta la durata dei prestiti erogati. In caso di insolvenza (intendendosi per tale il mancato rimborso di tre rate del prestito ed il decorrere dei trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del beneficiario, della lettera di messa in mora di cui all Art.8 ) la Banca del Monte di Lucca è autorizzata ad escutere il prestito dal fondo di garanzia, per la quota capitale e la quota interessi. A tal fine la Fondazione conferisce, con la firma della presente convenzione, espresso mandato alla Banca del Monte di Lucca per l addebito del conto corrente al verificarsi delle condizioni stabilite dal presente articolo, con l espressa rinuncia ad ogni eccezione. Considerato che, con l intervento del fondo di garanzia, la Banca del Monte di Lucca recupera integralmente l entità dell esposizione, la Banca stessa segnalerà tempestivamente, sulle banche dati in uso di avere recuperato integralmente l esposizione. Viene altresì escluso ogni obbligo per la Banca del Monte di Lucca di agire in giudizio, anche nell interesse della Fondazione, per il recupero dell intera esposizione debitoria. Art.7 PLAFOND EROGABILE Il plafond erogabile da Banca del Monte di Lucca è pari all entità del fondo di garanzia. Qualora il tasso di insolvenza dovesse superare il 50%, la Banca del Monte di Lucca sospenderà le erogazioni di nuovi prestiti e in ogni caso la Fondazione non garantirà le eventuali nuove operazioni. Altresì, le parti si incontreranno per analizzare le cause del fenomeno e conseguentemente stabilire i termini per riprendere eventualmente le erogazioni. Al riguardo si precisa che per tasso di insolvenza si intende: il rapporto percentuale tra la somma delle escussioni + debito residuo dei finanziamenti che presentano tre rate impagate e l ammontare complessivamente erogato (compresi i mutui scaduti o estinti). Art.8 La Banca del Monte di Lucca si impegna a: OBBLIGHI DELLA Banca del Monte di Lucca 5

evadere le richieste di mutuo con la massima sollecitudine e comunque non oltre sette giorni lavorativi dalla data di ricezione della pratica; comunicare entro il giorno 10 di ogni mese a Fondo Vivere e alla Fondazione l importo totale dei mutui erogati a fine mese precedente, nonché ad inviare un report riepilogativo delle situazioni debitorie in essere, contenente le seguenti informazioni: intestatario, importo originario finanziamento, debito residuo, dettaglio rate scadute non pagate; segnalare prontamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza, via fax o e- mail a Fondo Vivere ogni rata scaduta e non pagata. Tale segnalazione risulta particolarmente utile soprattutto in ordine ad un migliore e più tempestivo controllo, al fine di prevenire laddove possibile l insorgenza di una situazione di incaglio ed insolvenza dei mutui concessi da Banca del Monte di Lucca. In caso di mancato pagamento di tre rate del mutuo concesso la Banca del Monte di Lucca attiva tempestivamente la procedura di recupero, inviando al titolare del mutuo (e p.c. via fax alla Fondazione ed a Fondo Vivere) la lettera di messa in mora tramite raccomandata A/R e concedendogli, per il rientro delle rate in mora, trenta giorni a far data dalla ricezione della lettera stessa. Nel caso di escussione del Fondo di Garanzia, la Banca del Monte di Lucca dà comunicazione alla Fondazione ed a Fondo Vivere, trasmettendo il nominativo del titolare del mutuo, il piano di ammortamento e l importo escusso, provvedendo al pieno rispetto delle normative vigenti sulla privacy. In ogni caso la Fondazione garantisce al massimo il debito residuo del prestito oltre alle tre rate scadute e non pagate. Art.9 MODIFICHE Le parti potranno in qualunque momento modificare il contenuto della presente Convenzione mediante atti separati preventivamente concordati. In caso di variazioni della normativa di riferimento della presente Convenzione che comportino modifiche sostanziali alle attività previste dal presente accordo, le parti stipuleranno appositi atti aggiuntivi alla Convenzione stessa. Art.10 DURATA DELLA CONVENZIONE, SOSPENSIONE E RECESSO La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2014 ed è rinnovabile tacitamente di tre anni in tre anni, salvo disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza. La Banca del Monte di Lucca potrà ovviamente sospendere la presa in esame delle domande di nuovi finanziamenti inoltrati da Fondo Vivere in caso di esaurimento del fondo di garanzia e ciò fino a quando esso non sia stato ricostituito in modo congruo. Ciascuna Parte può altresì recedere dalla convenzione in qualsiasi momento (e ciò anche prima della sua naturale scadenza) dandone comunicazione alle controparti tre mesi prima della data in cui dovrà divenire effettivo il recesso, mediante lettera raccomandata A/R. La lettera di richiesta di recesso sospende immediatamente la garanzia per le nuove operazioni di mutuo. La Banca del Monte di Lucca provvede, quindi, al calcolo del monte affidamenti e alla determinazione del fabbisogno del pegno a garanzia da mantenere vincolato sino alla scadenza degli affidamenti già erogati, impegnandosi a rendere prelevabile l eccedenza. 6

Art.11 SPESE Le eventuali spese correlate al presente atto vengono ripartite in parti uguali. Art.12 CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di applicazione della presente convenzione e che non potesse essere risolta in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca. Art.13 EFFICACIA La presente convenzione diviene efficace mediante l apertura del c/c vincolato presso la Banca del Monte di Lucca con il deposito dell importo iniziale del Fondo di Garanzia a cura della Fondazione. Lì, / /2012 Aldo Intaschi Arturo Lattanzi Fondo Vivere Banca del Monte di Lucca Fondazione 7