Riconoscimento scuole. A lezione dalle Entrate

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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Riconoscimento scuole. A lezione dalle Entrate 18 Marzo 2008 Modalità e conzioni per l'ottenimento del requisito necessario per l'esenzione dall'iva delle prestazioni educative e dattiche Il regime esenzione dall'iva delle prestazioni educative e dattiche è subornato al riconoscimento dell'istituto. Proprio in relazione a tale requisito del riconoscimento è intervenuta a fornire chiarimenti l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 18 marzo. Quadro riferimento e contenuto della circolare L'articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della rettiva Ce del 28 novembre 2006, n. 112, conziona l'esenzione Iva al verificarsi due requisiti: a. le prestazioni devono essere natura educativa dell'infanzia e della gioventù o dattica ogni genere, ivi compresa l'attività formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale b. le prestazioni anzidette devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Di fronte però a un riconoscimento degli istituti o delle scuole che svolgono attività natura educativa e dattica che è, dunque, assunto come presupposto extrafiscale da cui consegue l'applicazione del beneficio dell'esenzione, nè la normativa comunitaria né tantomeno la sposizione fiscale nazionale che l'ha recepita forniscono incazioni in merito alle conzioni e 1 5

alle procedure per il riconoscimento dei soggetti che erogano le prestazioni in argomento. La circolare 22/2008, prendendo in esame la normativa settore in materia scuole private, ha esaminato proprio le modalità riconoscimento delle scuole non statali e degli organismi privati. Il documento prassi ha illustrato, in via preliminare, la riforma attuata dalla legge 62/2000 e dal Dl 250/2005, per le scuole non statali, evidenziando, in particolare, come la soppressione dell'istituto della "presa d'atto" abbia determinato per specifici organismi privati l'assenza forme riconoscimento normativamente sciplinate. Da qui, l'esame delle modalità riconoscimento delle scuole paritarie e non paritarie e degli organismi privati versi dalle anzidette scuole che, pur operanti nelle materie insegnamento scolastico competenza del ministero della Pubblica istruzione, non possono assumere la denominazione scuole secondo la normativa settore. Con la circolare è stato, inoltre, precisato come possa essere operato il riconoscimento degli organismi privati che svolgono attività educativa, dattica e formativa, nelle materie ascrivibili alla competenza tecnica altri soggetti pubblici versi dal ministero della Pubblica istruzione, fornendo altresì chiarimenti relativi all'applicabilità dell'esenzione Iva alle attività dattiche e formative rese in esecuzione progetti approvati e finanziati dagli enti pubblici, nonché ai versamenti effettuati dai suddetti enti pubblici per l'esecuzione corsi destinati alla formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale pendente. Il documento prassi si è, infine, occupato anche del riconoscimento scuole e istituzioni culturali straniere in Italia. Scuole paritarie e non paritarie La vigente normativa stingue le scuole private in due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie. Le prime sono abilitate a rilasciare titoli stuo aventi valore legale e la loro frequenza consente l'assolvimento del ritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Le scuole non paritarie sono invece quelle che svolgono un'attività organizzata insegnamento assimilata a quella delle scuole paritarie e non possono rilasciare autonomamente titoli stuo aventi valore legale. Il riconoscimento delle scuole paritarie passa attraverso il decreto attributivo della parità scolastica, rilasciato dal rigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento dei requisiti cui alla legge 62/2000. Per le scuole non paritarie, il riconoscimento avviene, invece, attraverso l'iscrizione negli appositi 2 5

elenchi regionali, secondo le modalità procementali recate dal regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del Dl 250/2005, con decreto del ministero della Pubblica istruzione 263/2007. Organismi privati, versi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ornamenti scolastici competenza del ministero della Pubblica istruzione Con l'abrogazione della "presa d'atto", procedura attraverso la quale veniva operato il riconoscimento utile ai fini fiscali delle scuole private sottoposte alla vigilanza dell'amministrazione scolastica, i soggetti privati versi dalle scuole paritarie e non paritarie possono svolgere attività natura educativa e dattica nelle materie presenti negli assetti ornamentali del ministero della Pubblica istruzione, a prescindere da qualsiasi forma vigilanza e riconoscimento da parte del menzionato ministero. L'impossibilità per l'amministrazione scolastica emettere provvementi presa d'atto si è accompagnata al venir meno per la stessa del potere operare riconoscimenti formali e esercitare forme vigilanza sugli organismi privati versi dalle scuole paritarie e non paritarie, ancorché gli stessi operino nelle materie insegnamento scolastico competenza del ministero della Pubblica istruzione. Come possono, dunque, i suddetti organismi ottenere un riconoscimento utile agli effetti fiscali, comunque necessario per fruire dell'esenzione dall'iva? Con la circolare, è stato chiarito che gli istituti interessati che svolgono prestazioni dattiche e formative nelle materie insegnamento competenza dell'amministrazione scolastica (ad esempio, corsi monotematici lingua straniera) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come "riconoscimento" utile ai fini fiscali, anche da altri soggetti pubblici versi dal ministero della Pubblica istruzione. Il documento prassi ha, altresì, precisato che la predetta preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse rezioni regionali dell'agenzia delle Entrate, competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti uffici scolastici regionali del ministero della Pubblica istruzione, in conformità alla circolare del 18 gennaio 2008, protocollo A00DGOS n. 602/PI. Organismi privati operanti nelle materie competenza soggetti pubblici versi dall'amministrazione della Pubblica istruzione Per gli organismi privati che svolgono attività educativa, dattica e formativa, nelle aree riconducibili nella competenza Amministrazioni ed enti pubblici versi dal ministero della Pubblica istruzione, il riconoscimento utile agli effetti fiscali continua a essere operato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, enti locali eccetera), con le modalità previste per le 3 5

specifiche attività educative, dattiche e formative (ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accretamento). Il documento prassi ha richiamato in proposito le recenti risoluzioni 53/E e 308/E del 2007. Approvazione e finanziamento da parte soggetti pubblici progetti educativi, dattici e formativi. Riconoscimento per atto concludente Beneficiano del regime esenzione Iva le attività educative, dattiche e formative, approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, enti locali, Università eccetera). Nel finanziare la gestione e lo svolgimento del progetto educativo e dattico, l'ente pubblico svolge un'attività controllo e vigilanza, avente a oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi interesse pubblico che lo stesso ente è chiamato a tutelare. Il finanziamento del progetto da parte dell'ente pubblico, e qui sta il chiarimento arrivato con la circolare 22/2008, costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività dattica e formativa posta in essere, idoneo a sodsfare il requisito, previsto dall'articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, necessario per fruire del regime dell'agevolazione. L'esenzione in questi casi è limitata all'attività natura educativa e dattica specificatamente approvata e finanziata dall'ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall'ente. Versamenti effettuati dagli enti pubblici per l'esecuzione corsi formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale pendente Nel caso in cui l'ente pubblico affi a un soggetto terzo l'esecuzione corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale pendente, le somme corrisposte dal medesimo ente pubblico all'organizzatore del corso beneficiano dell'esenzione dall'iva, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 537/1993. Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia continuano a essere sciplinate dal decreto legislativo 297/1994. Sulla base del nuovo inrizzo interpretativo espresso dal ministero della Pubblica istruzione, è stato precisato che il provvemento (anche tacito) con cui si conclude il procemento funzionamento delle scuole e istituzioni culturali straniere in Italia, previsto dall'ornanza ministeriale 5/1999, è idoneo a conferire alle stesse il requisito del riconoscimento, necessario per l'applicazione dell'esenzione Iva. L'attuale orientamento del ministero della Pubblica istruzione fa, quin, ritenere superata la posizione espressa con la risoluzione 65/2003, documento con il quale era stato sostenuto che la 4 5

denuncia inizio attività e la domanda autorizzazione, presentate ai sensi del Dpr 389/1994, non assumevano la valenza procedure idonee a conferire alle scuole e istituzioni in argomento il requisito del riconoscimento. Maria Giordano URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/riconoscimento-scuole-lezione-dalle-entrate 5 5