Anno 2010 N. RF 87. La Nuova Redazione Fiscale

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ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 87 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO FAMILIARI A CARICO - DETRAZIONE RIFERIMENTI ART. 12 TUIR - CM 15/2007 E CM 34/2008 CIRCOLARE DEL 19/05/2010 Sintesi: si riepiloga la disciplina dei familiari a carico. La fruizione della detrazione per familiari a carico è subordinata ad una serie di condizioni, da verificare al termine dell anno. SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE FAMILIARI A CARICO I soggetti in individuati dall art. 12 Tuir sono i seguenti: ANCHE NON CONVIVENTI O RESIDENTI ALL'ESTERO Familiare Note CONIUGE non legalmente (ed effettivamente) separato inclusi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati indipendentemente: FIGLI - dalla loro età - dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito SOLO SE CONVIVENTI (o ASSEGNATARI DI ALIMENTI non stabiliti dall Autorità giudiziaria) Familiare CONIUGE FIGLI DEI FIGLI GENITORI GENERI / NUORE SUOCERI FRATELLI NONNI Note legalmente ed effettivamente separato nipoti e pronipoti compresi i genitori naturali e quelli adottivi anche unilaterali compresi quelli naturali REQUISITI PER LA DETRAZIONE A) LIMITE DI REDDITO: il familiare per essere considerato a carico deve possedere un reddito: pari o inferiore a. 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (rigo RN1) <=. 2.841 Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Supero del limite: se nel corso del periodo d imposta tale limite viene superato, la detrazione per coniuge e familiari a carico non spetta, nemmeno parzialmente. Tel. 0464/480556 Fax 0464/400613 Email: info@redazionefiscale.it

Redazione Fiscale Info Fisco 87/2010 Pag. 2 / 7 REDDITI ESENTI RILEVANTI Con riferimento ai seguenti redditi esenti da irpef, ai fini del limite occorre considerare quanto segue: REDDITI ESENTI RILEVANTI a reddito d impresa o lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva prevista dai regimi contabili di: - CONTRIBUENTI 'MINIMI' (art.1, commi 96-107 Legge 244/2007) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art.13 Legge 388/2000) a la quota esente (fino ad. 8.000) dei redditi dei cd. transfrontalieri a le retribuzioni corrisposte da: - Enti e Organismi Internazionali: si tratta degli organismi che per convenzione tra Paesi aderenti non tassano le retribuzioni corrisposte (es.: dipendenti dell ONU, della FAO, ecc.) - Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni: si tratta dei redditi degli ambasciatori esteri accreditati in Italia (l esenzione è estesa, a condizione di reciprocità, ai consoli ed agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche) - Santa Sede o Enti da essa direttamente gestiti: ad esempio i compensi percepiti dei parroci (assimilati al lavoro dipendente). Nota: imprenditori e/o professionisti: possono essere a carico ove abbiano un reddito inferiore al limite (o siano in perdita) devono comunque presentare l Unico (in quanto soggetti obbligati alle scritture contabili). IMPRENDITORE "IN PERDITA" PRESENTA L'UNICO PUO' ESSERE "A CARICO" DI UN FAMILIARE REDDITI ESENTI NON RILEVANTI soggetti a RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA o ad IMPOSTA SOSTITUTIVA diversa da quella indicata in precedenza Esempi: - dividendi da partecipazioni non qualificate - venditori porta a porta soggetti a TASSAZIONE SEPARATA (Quadro RM) Esempi: - plusvalenza da cessione di azienda gestita da più di 5 anni - restituzione di oneri dedotti/detratti ALTRI REDDITI ESENTI diversi da quelli di cui sopra Esempi: - somme entro. 7.500 erogate da associazioni sportive dilettantistiche - indennizzi per inabilità permanente o per danno biologico - pensione "sociale" - borse di studio da Università (per - assegno di accompagnamento dottorati, viaggi studio o simili)

Redazione Fiscale Info Fisco 87/2010 Pag. 3 / 7 Esempio1 Esempio2 Figlio si reca all estero quale ricercatore presso una Università straniera; percepisce: dalla propria università italiana un assegno di ricerca di. 10.000: potrà rimanere un familiare a carico (non presenta l Unico) dalla università straniera dei compensi: se assimilati ad un assegno di ricerca (e pertanto esenti) vale quanto sopra. Imprenditore cede l azienda gestita da più di 5 anni. Se tassa la plusvalenza a RM, indipendentemente dalla sua entità, in assenza di altri redditi potrà essere a carico. B) RAGGUAGLIO A PERIODO: le detrazioni: sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate/variate le condizioni (nascita di un figlio, separazione del coniuge, convivenza del familiare, assegnazione di alimenti, ecc.). Esempio: un figlio è nato l 11 aprile 2009 - la detrazione spetta per 9 mesi. IMPORTO DELLA DETRAZIONE Le detrazioni per carichi di famiglia sono variabili in base al reddito. DETRAZIONE PER CONUIGE A CARICO REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE PER IL CONIUGE fino a. 15.000. 800 ( 110 x reddito complessivo) / 15.000 tra. 15.001 ed. 29.000. 690 tra. 29.001 ed. 29.200. 690 + 10 = 700 tra. 29.201 ed. 34.700. 690 + 20 = 710 tra. 34.701 ed. 35.000. 690 + 30 = 720 tra. 35.001 ed. 35.100. 690 + 20 = 710 tra. 35.101 ed. 35.200. 690 + 10 = 700 tra. 35.201 ed. 40.000. 690 tra. 40.001 ed. 80.000. 690 x (80.000 reddito complessivo) / 40.000 DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO Detrazione teorica Numero figli Detrazione base Minore di 3 anni Portatore di handicap 1.020,00 se > 3 anni 1 900,00 1.120,00 se < 3 anni 1.020,00 se > 3 anni 2 800,00 900,00 1.120,00 se < 3 anni 1.020,00 se > 3 anni 3 900,00 1.120,00 se < 3 anni 1.220,00 se > 3 anni almeno 4 1.000,00 1.100,00 1.320,00 se < 3 anni ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI Dal 2007 è prevista una ulteriore detrazione per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Sono escluse le famiglie in cui sono presenti: coniuge e tre figli a carico; cinque figli di cui solo tre a carico

Redazione Fiscale Info Fisco 87/2010 Pag. 4 / 7 La detrazione è di importo pari a 1.200 euro su base annua e spetta a condizione che siano rispettate le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 12: i figli sono a carico nell'anno decorre dal momento in cui si verifica l'evento (nascita del quarto figlio a carico) fino al momento in cui viene meno il presupposto (uno dei quattro figli non è più a carico). Inoltre: - l'importo di 1.200 euro non è rapportato al numero dei figli e non varia in presenza di altri figli oltre i quattro previsti - qualora uno dei 4 figli abbia un reddito personale superiore a 2.840,51 non spetta tale detrazione di 1.200 euro, nemmeno in parte - la nuova detrazione è ripartita in misura paritaria tra i coniugi - nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio la detrazione è suddivisa tra i coniugi in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice - nel caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo - qualora la detrazione risulti superiore all'imposta lorda è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta. RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE TRA I GENITORI Non vi è più discrezionalità nella ripartizione delle detrazioni per figli a carico. Nel ripartire la detrazione i coniugi devono prestare attenzione a quanto segue: 1. GENITORI NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI La detrazione è ripartita nella misura del 50%ciascuno. Tale criterio è derogabile nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo più elevato (a prescindere dalla possibile in capienza dell imposta di uno dei due genitori). 2. GENITORI LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI La ripartizione della detrazione tra i genitori è disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l affidamento congiunto dei figli (CM 34/2008 e CM 15/2007): se non c è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50% quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (incapienza), questa è assegnata per intero all altro genitore. 3. CONIUGE FISCALMENTE A CARICO O MANCANTE Se il coniuge è fiscalmente a carico dell altro, la detrazione spetta a quest ultimo per intero. Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico. 4. GENITORI NON CONIUGATI (CD. CONVIVENTI ) Per i genitori (dove il padre abbia riconosciuto il figlio) non coniugati, occorre fare riferimento: a) se esiste di un provvedimento di affidamento dei figli: al regime dei genitori separati (sub 2) b) in assenza di tale "affidamento": al regime dei genitori coniugati (sub 1).

Redazione Fiscale Info Fisco 87/2010 Pag. 5 / 7 GENITORI CONIUGATI SEPARATI CONVIVENTI RIPARTIZIONE A scelta: 50% tra i due genitori 100% al genitore con reddito complessivo più alto C'è accordo tra i coniugi separati: a scelta (come per i non separati): 50% tra i due genitori 100% al genitore con reddito complessivo più alto Non c'è accordo tra i coniugi separati: a) 1 solo genitore affidatario 100% a tale genitore b) affidamento condiviso/congiunto 50% tra i genitori Incapienza di un genitore: la detrazione del genitore "incapiente" spetta a quello capiente (che deve riversare all altro genitore la detrazione così pervenutagli) a) se esiste di un provvedimento di affidamento dei figli: come per i genitori separati b) in assenza di tale "affidamento": come per i genitori coniugati CONIUGE MANCANTE: se il coniuge, alternativamente: è deceduto non ha riconosciuto i figli naturali non è coniugato oppure, se coniugato, si è successivamente separato per il primo figlio può essere riconosciuta la detrazione prevista per coniuge a carico se più favorevole. DETRAZIONI PER GLI EXTRACOMUNITARI (CM 15/2007) Anche i cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano congiuntamente: di non godere, nel paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: per fruire della detrazione va esibita al CAF/intermediario la seguente documentazione: A) CITTADINI EXTRACOMUNITARI: con riferimento a: a) familiari non residenti in Italia: possono attestare lo status di familiare a carico alternativamente: per il primo anno di esercizio della detrazione: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione della cd. apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961 c) documentazione validamente formata dal Paese d origine tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal consolato italiano del Paese d origine. per gli anni successivi: una dichiarazione che confermi il perdurare di quanto già certificato o una nuova documentazione in caso di aggiornamenti b) familiari residenti in Italia: esibizione dello stato di famiglia da cui risulti l'iscrizione all Anagrafe B) CITTADINI COMUNITARI: non è necessario controllare la documentazione relativa alle detrazioni

Redazione Fiscale Info Fisco 87/2010 Pag. 6 / 7 Per ciascun familiare a carico si indica: COMPILAZIONE DEL QUADRO Casella A altro familiare a carico Casella C coniuge Casella D eventuale figlio a carico disabile Codice fiscale: del coniuge: va sempre indicato di figli e altri familiari: indicato solo se a carico Casella F1 si indica esclusivamente il primo figlio a carico, il maggiore di età Casella F figlio successivo al primo Se nel 2009 è cambiata la situazione di un familiare, si compila: un rigo per la situazione fino alla data di variazione; un rigo per la nuova situazione. RIASSUNTO DELLE DETRAZIONI LIMITE DI REDDITO PER ESSERE FISCALMENTE A CARICO - 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO il coniuge non deve essere legalmente ed effettivamente separato L importo della detrazione varia in base al reddito complessivo del contribuente. DETRAZIONE PER I FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO per ogni figlio (naturali riconosciuti, adottivi e affidati e affiliati ) per ogni altra persona indicata dall art. 433 C.C. spetta la detrazione in base al reddito la detrazione compete a prescindere dall età e dall attività svolta in caso di morte di uno dei genitori o per mancato riconoscimento al primo figlio spetta la detrazione prevista per il coniuge ULTERIORE DETRAZIONE PER ALMENO 4 FIGLI A CARICO pari a 1.200 euro su base annua - condizione che i figli siano a carico nell'anno - decorre dalla data di nascita del quarto figlio a carico è ripartita: - in misura paritaria tra i coniugi - in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio

Redazione Fiscale Info Fisco 87/2010 Pag. 7 / 7 DEFINIZIONI UTILI PARENTELA: vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 C.C.) parenti in linea retta: persone di cui l'una discenda dall'altra (per esempio padre e figlio, nonno e nipote) parenti in linea collaterale: persone che, pur avendo uno stipite in comune, non discendono l'una dall'altra (es: fratelli, cugini, nipote e zio). AFFINITÀ: vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (es.: suocero, genero) L'affinità non cessa per la morte del coniuge (anche in assenza di prole) salvo che nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio. Calcolo dei gradi di Parentela/affinità (art. 76 e 78 C.C.) Parentela: a. in linea retta: si computano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (es.: tra padre e figlio sussiste una parentela di 1 grado) b. in linea collaterale: i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite (es.: lo zio è un parente di 3 grado: si risale fino al nonno, lo si esclude, e poi si scende fino allo zio) Affinità: si ricava con la trasposizione del grado di parentela verso il coniuge pertanto al grado di parentela della moglie corrisponde un uguale grado di affinità per il marito (es.: il suocero è un affine di 1 grado in quanto parente di 1 grado della moglie). Esempio: tutti i gradi di parentela diretta 2 3 Padre Zio 1 4 Figlio Nonno (stipite comune) Cugino collate rale ASSEGNI ALIMENTARI (cd. alimenti ): si distingue tra quelli: decisi con sentenza del Tribunale: l assegno è un onere deducibile dal reddito volontari: non sono deducibili ma danno diritto alla detrazione per familiari a carico. Assegno alimentare (art. 460 C.C.): possono essere chiesti da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli Chi vi è obbligato dal Giudice può adempiere: 1) con versamento un assegno periodico (come detto onere deducibile) 2) accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto (che diviene familiare a carico) Assegno di mantenimento: spetta ai figli (art. 580 C.C ) aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione (art. 279 C.C.) al coniuge separato (art. 156 C.C.) in mancanza di addebito, di adeguati redditi e di squilibrio tra redditi dei coniugi.