REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato dott. Valter Del Rosario dott. Guido Petrigni dott. Giuseppe Colavecchio Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 15/A/2019 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6180/P del registro di segreteria, depositato in data 2/11/2018, promosso da - C. G. nato a omissis l omissis, C. S. nato a omissis il omissis, C. S. nato a omissis il omissis, nella qualità di eredi della sig.ra B. C., deceduta il omissis, rappresentati e difesi dall avv. Mario Caruso, giusta procura allegata all atto di appello, presso il cui studio in Modica, via Sacro Cuore n. 21/A, sono elettivamente domiciliati; nei confronti di - I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Gino Madonia, dall avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall avv. Luigi Caliulo, giusta procura a margine della memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5; 1
- Poste Italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; avverso la sentenza n. 722 del 2018, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, pubblicata in data 3/8/2018. Letti gli atti ed i documenti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del 17/1/2019, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio e l avv. Matteo Messina giusta delega dell avv. Mario Caruso e l avv. Tiziana Norrito per l I.N.P.S. Ritenuto in FATTO I ricorrenti adivano il giudice di primo grado per chiedere la condanna dell I.N.P.S. a corrispondere a B. C., e, per essa, ai legittimi eredi i ratei di pensione maturati dal mese di agosto al mese di settembre 2015 nonché a corrispondere a C. Giovanni (coniuge della defunta B. C.) i ratei di pensione (di reversibilità) maturati dal mese di novembre 2015 allo stesso mese del 2016 e così per l avvenire. All udienza dell 11/12/2017, il difensore dell ente previdenziale chiedeva la cessazione della materia del contendere poiché l I.N.P.S aveva provveduto agli adempimenti richiesti; il procuratore dei ricorrenti precisava che l I.N.P.S., in data 23/10/2017, aveva corrisposto agli eredi di B. C. i ratei di pensione maturati e non riscossi dalla stessa, mentre nessuna somma era stata erogata a 2
titolo di pensione al sig. C. G., nonostante la nota dell ente previdenziale del 6/11/2017. Il giudice, su richiesta del difensore dell I.N.P.S., rinviava la trattazione del ricorso all udienza del 12.03.2018; alla predetta udienza il giudice, con la sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite. Gli appellanti impugnavano la citata sentenza relativamente al capo che aveva disposto la compensazione delle spese di lite e lamentavano: - la violazione degli articoli 5 e 39, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non avendo il decidente indicato le ragioni per avere disposto la compensazione; - la violazione dell articolo 31, commi 1 e 3, del suddetto decreto legislativo n. 174 del 2016 poiché l I.N.P.S. doveva ritenersi soccombente virtuale, tenuto conto che la cessazione della materia del contendere era stata dichiarata dopo il rinvio dell udienza dell 11.12.2017 e che non ricorrevano i presupposti per la compensazione giacché la controversia riguardava un ingiustificato inadempimento a corrispondere quanto dovuto; - la violazione dell articolo 31, comma 4, del citato decreto legislativo n. 176 del 2016 e dell articolo 96, commi 1 e 3, del codice di procedura civile, tenuto conto che la decisione assunta era fondata su ragioni manifeste e che la lite appariva temeraria poiché l I.N.P.S. avrebbe potuto evitarla se avesse ottemperato alle diffide del 26/5/2016 e del 14/10/2016 (il ricorso era stato notificato nel mese di 3
novembre 2016 e l ente previdenziale aveva atteso l udienza del 12/3/2018 per soddisfare le doglianze attoree). In conclusione, gli appellanti chiedevano la riforma dell impugnata pronuncia nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese con determinazione dei compensi difensivi da parte del collegio nonché liquidazione delle spese del presente giudizio. L I.N.P.S., nella memoria depositata in data 27/11/2018, chiedeva che l appello fosse dichiarato inammissibile, giusta il disposto dell articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016, e nel merito chiedeva il rigetto del gravame poiché il giudice avrebbe, nel compensare le spese, tenuto conto di circostanze rilevanti, quali la maggiore o minore complessità della questione affrontata e il comportamento complessivamente tenuto dall amministrazione che non avrebbe atteso la decisione di merito; precisava che era stato posto in essere il comportamento dovuto in tempi antecedenti alla decisione del giudizio, con la conseguenza che non potevano ricevere lo stesso trattamento in punto spese l ipotesi in cui vi fosse soccombenza da quella in cui vi fosse adesione alla pretesa azionata. Poste Italiane s.p.a. non si costituiva in giudizio. Considerato in DIRITTO Preliminarmente, dichiarata la contumacia di Poste Italiane s.p.a., deve essere rigettata l eccezione di inammissibilità dell appello 4
formulata dall ente previdenziale poiché i motivi di doglianza non riguardano questioni di fatto bensì la corretta applicazione delle norme che regolano le spese del giudizio, in particolare dell articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, avendo il giudice di primo grado, secondo la prospettazione degli appellanti, compensato le spese del giudizio senza alcuna motivazione e senza tenere conto del principio di soccombenza virtuale in base al quale, pur se il giudizio si era concluso con una sentenza di cessazione della materia del contendere, la loro pretesa era stata soddisfatta dall I.N.P.S. solo a seguito della notifica del ricorso. L appello è fondato. Il suddetto articolo 31 del decreto legislativo n. 174 del 2016 al comma 1 prevede, come principio generale, che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell altra parte e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari di difesa ; il comma 3, in deroga a quanto disposto dal comma 1, statuisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari ; in ultimo, il comma 6 a chiusura stabilisce che per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile. 5
L articolo 92 del codice di procedura civile, al comma 2 statuisce, in armonia con la disposizione del codice di giustizia contabile, che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, mentre al comma 3 prevede una particolare ipotesi, stabilendo che se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. Tenuto conto del quadro normativo sopra delineato, nell ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto in ogni caso a liquidare le spese - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge - in virtù del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, dovrebbe stimare se la domanda sia fondata o meno; in altri termini tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o tramite un indagine sommaria di delibazione del merito. Orbene, dagli atti di causa risulta che: - il 30/7/2015 è cessato il rapporto di lavoro della sig.ra B. C. con Poste Italiane s.p.a.; - l 1/9/2015 Poste Italiane s.p.a. ha comunicato all I.N.P.S. la cessazione del rapporto di lavoro; 6
- il omissis è deceduta la sig.ra B. C.; - 16/2/20126 C. G. ha inoltrato, tramite il portale web dell I.N.P.S., la domanda di pensione per il decesso del coniuge; - il 3/6/2016 l I.N.P.S. ha ricevuto la diffida a provvedere datata 26/5/2016; - il 28/11/2016 gli appellanti hanno notificano il ricorso di primo grado; - il 27/8/2017 è stata corrisposta la pensione al sig. C. G.; - il 17/10/2017 sono stati corrisposti i ratei arretrati di pensione agli eredi; - l 11/12/2017 l udienza di discussione davanti al giudice di primo grado è differita su richiesta del legale dell I.N.P.S. per verificare i conteggi, tenuto conto che il difensore del ricorrente lamentava l incompletezza della procedura di liquidazione; - il 12/3/2018 la causa è stata trattenuta in decisione. Dalla cronologia degli eventi risulta evidente che la legittima pretesa degli odierni appellanti è stata soddisfatta con notevole ritardo e solo dopo la notifica del libello introduttivo del giudizio di primo grado, preceduto da apposito atto di diffida, con la conseguenza che in base al principio della soccombenza virtuale il giudice avrebbe dovuto condannare l I.N.P.S. alla liquidazione delle spese di lite, non ricorrendo nessuna delle ipotesi sopra evidenziate per disporre la compensazione delle spese, trattandosi tra l altro del mancato adempimento di una mera obbligazione previdenziale che non ha comportato, per come risulta dagli atti di causa, nessuna difficoltà per la sua regolare e dovuta esecuzione. 7
Il collegio, pertanto, nei limiti contrassegnati dalle richieste delle parti in causa, in riforma della sentenza di primo grado condanna l I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite agli appellanti che, tenuto conto della semplicità degli adempimenti processuali posti in essere dalla loro difesa e della condotta dell amministrazione che ha dato esecuzione, sia pure tardivamente, all obbligazione previdenziale non attendendo la decisione del giudice, liquida in assenza di notula in euro 400,00 oltre il 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A.; condanna, altresì, l I.N.P.S. a pagare agli appellanti le spese di lite del presente giudizio che, sulla base del valore esiguo della controversia e della semplicità delle questioni affrontate, liquida in euro 600,00 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, accoglie - l appello e per l effetto, in parziale riforma della sentenza 722 del 2018, condanna l I.N.P.S. a corrispondere agli appellanti le spese di lite per il giudizio di primo grado che liquida in euro 400,00 oltre il 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A.; condanna, altresì, il citato ente previdenziale a rifondere ai suddetti appellanti le spese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2019. 8
L Estensore f.to (Dott. Giuseppe Colavecchio) Il Presidente f.to (Dott. Giovanni Coppola) Depositata in Segreteria Palermo, 29 gennaio 2019 Pubblicata il 30 gennaio 2019 Il Direttore della Segreteria f.to (Dott. Fabio Cultrera) 9