Conservatorio di Musica Alfredo Casella I s t i t u t o S u p e r i o r e d i S t u d i M u s i c a l i



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Conservatorio di Musica Alfredo Casella I s t i t u t o S u p e r i o r e d i S t u d i M u s i c a l i CAPITOLATO/CONTRATTO PER L INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE TRA Il Conservatorio di Musica Alfredo Casella, cod. fisc. 80007670666, rappresentato legalmente dal Direttore, M Giandomenico Piermarini, Direttore pro-tempore, nato a Roma il 01/06/1958 e domiciliato per la sua carica presso la sede del Conservatorio sita in Via Francesco Savini, snc - 67100 L Aquila E la Ditta GE.D.A IMPIANTI srl, P. IVA 01293950661, sede legale e domicilio fiscale in Via Cavour n. 469 67051 Avezzano (AQ) - nella persona del suo legale rappresentante xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx PREMESSO CHE Il Conservatorio ha necessità di disporre di un servizio di somministrazione interna di bevande e alimenti preconfezionati tramite distributori automatici; RICHIAMATO il capitolato per procedura negoziata finalizzata a individuare una ditta concessionaria per la somministrazione di bevande e prodotti vari a mezzo distributori automatici presso i locali del Conservatorio di Musica Alfredo Casella (prot. n. 0001589/SE del 21/03/2013); RICHIAMATA la disciplina della procedura negoziata per l individuazione del contraente (prot. n. 0001589/SE del 21/03/2013); ATTESO che la parte prima del sopra citato capitolato, alla voce validità delle offerte, prevede che con il solo fatto della presentazione dell offerta si intendono accettate, da parte della ditta aggiudicataria della concessione, tutte le condizioni del capitolato e quelle specificate nei documenti della procedura; VISTE le offerte pervenute da parte delle ditte interessate; VISTO il verbale di aggiudicazione sottoscritto dalla Commissione, riunitasi in data 18/11/2013, al fine di individuare l offerta rispondente al bando e più vantaggiosa SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 PREMESSE E QUALIFICAZIONE Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Il rapporto tra il Conservatorio e la ditta si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazi pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa.

ART. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI. Il concessionario si obbliga ad installare nei locali individuati dal Conservatorio, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, i sotto indicati distributori: - n. 1 apparecchio somministrazione bevande calde in bicchieri plastica monouso; - n. 1 apparecchio somministrazione bevande fredde e alimenti preconfezionati dolci e salati. I distributori devono prevedere il seguente sistema di pagamento: - chiavetta elettronica ricaricabile; - gettoniera rendi resto. ADEGUAMENTO IMPIANTI. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e devono rispettare i parametri di rumorosità previsti dalla legge. Nel rispetto della normativa vigente, è fatto obbligo alla ditta di installare un apposito Quadro Elettrico con interruttori magnetotermici differenziali ad alta sensibilità ed impianto di messa a terra collegato all impianto generale di terra; la linea da realizzare (a vista all interno di apposita conduttura) alimentante il quadro elettrico dei distributori, deve partire dal quadro di zona e dotata anch essa di protezione e impianto di messa a terra. Al termine dei lavori la ditta dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex legge 46/90). NORME IGIENICO-SANITARIE. I distributori devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia ovvero alle prescrizioni di cui all art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. I distributori devono essere marcati CE ed essere in perfetto stato, tali da garantire piena funzionalità e perfetta efficienza continuativamente, 24 ore su 24. Inoltre, devono corrispondere ai seguenti requisiti: 1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da assicurare l assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; 2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; 3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande; 4) non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore; 5) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni. Nelle macchine erogatrici devono sempre essere applicate ben visibili le etichette che indicano: marca, composizioni dei prodotti e data di scadenza. RIFORNIMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA. Le operazioni di rifornimento, manutenzione e assistenza delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della ditta concessionaria. Il concessionario deve provvedere, con frequenza minima 4 volte la settimana, ad effettuare ispezioni alle apparecchiature installate onde garantire: 1) il mantenimento dei prodotti da somministrare in ottimali condizioni igienico-sanitarie; 2) il rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori; 3) il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento delle stesse in condizioni igienico-sanitarie ottimali; 4) in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti. Su ogni distributore deve essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono, e-mail o fax il concessionario per eventuali segnalazioni di guasto o reclami.

In caso di guasto, il concessionario deve provvedere alla riparazione a proprie spese entro 24 ore dalla segnalazione da parte dell Ente. La ditta deve assicurare la rigorosa pulizia, interna ed esterna, dei distributori e delle relative attrezzature con frequenza minima 4 volte la settimana e comunque tale da garantire un ottimale condizione igienica degli stessi. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO. La distribuzione automatica è garantita sotto la completa responsabilità del concessionario con l organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il concessionario deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per l attività di distribuzione automatica. Il personale che opererà nell area addetta alla distribuzione per le operazioni di rifornimento, manutenzione, incasso, ripristino monete resto, pulizia e tutte le altre operazioni correlate opera sotto esclusiva responsabilità della ditta concessionaria e deve essere appositamente assicurato e in regola con tutte le disposizioni normative vigenti. Il personale deve essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale della ditta concessionaria ed il proprio nominativo. RACCOLTA RIFIUTI. La ditta deve provvedere alla sistemazione di recipienti portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata con coperchio a ritorno automatico e provvedere alla rimozione ogni volta che esegue la pulizia (frequenza minima 4 volte la settimana). INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEI DISTRIBUTORI. I distributori automatici devono essere collocati dalla ditta negli spazi concordati con il Direttore, osservando le disposizioni del presente capitolato/contratto. La ditta concessionaria deve effettuare a sue cure e spese l installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici in detti spazi. L installazione e gli allacciamenti devono essere eseguiti a regola d arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dell Ente. Devono possedere la necessaria omologazione sanitaria nell osservanza delle norme contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e s.m.i. Alla fine del rapporto i distributori devono essere rimossi, pertanto, la ditta è tenuta ad una pronta rimozione degli stessi. In caso di mancata rimozione l Ente potrà provvedere d ufficio alla rimozione con spese a carico del concessionario. La ditta si impegna a rimuovere i distributori qualora danneggiati o se risultassero eccessivamente ingombranti o non funzionali, sostituendoli con altri di dimensioni più contenute. Sono a carico del concessionario le relative spese di spostamento ed i lavori necessari ad adeguare gli impianti. La ditta si impegna, altresì, a rimuovere i distributori a proprie spese nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 7 ed alla scadenza del termine finale del presente accordo. ART. 3 ALIMENTI E BEVANDE Sono oggetto di fornitura i prodotti come da offerta n. 45.04/13, cosi come sostituita dalla successiva del 6 dicembre 2013, ns protocollo n. 7791/SE del 09/12/2013, recante la specificazione dei prodotti alimentari e delle bevande nonché, per ciascuno di essi, i relativi prezzi. La ditta garantisce che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita siano di prima qualità e conformi alla normativa vigente in materia di igiene nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. La ditta si impegna ad accertarsi che le sostanze e le bevande poste in vendita corrispondano ai requisiti igienicosanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto. E fatto divieto alla ditta di introdurre nei distributori e vendere prodotti diversi da quelli elencati, salvo eventuale proposta da parte della ditta concessionaria di nuovi prodotti che dovranno essere sottoposti alla valutazione e accettazione da parte del Conservatorio. ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE La ditta si impegna a versare al Conservatorio la somma annua di 5.752,90 (cinquemilasettecentocinquantadue/90) quale canone concessorio. La somma verrà corrisposta in due rate di pari importo, la prima entro il 30/06 e la seconda entro il 31/12 di ogni anno. Il pagamento avverrà tramite versamento su conto corrente bancario intestato a: Conservatorio di Musica Alfredo Casella Via Francesco Savini, snc 67100 L Aquila

La Banca di riferimento e le relative coordinate bancarie saranno comunicate successivamente dall Amministrazione. La mancata osservanza di questo articolo è motivo di recesso contrattuale. ART. 5 INDENNITÀ D USO E a carico del gestore il pagamento dell eventuale indennità d uso alla Provincia dell Aquila, qualora richiesto, per il consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti. Il mancato pagamento di quanto sopra è causa di revoca della concessione e quindi della chiusura del punto di ristoro, senza comportare l esborso di indennizzi di alcun genere da parte dell Amministrazione Provinciale e dell Istituzione. ART. 6 ESONERO DA RESPONSABILITÀ E RESPONSABILITA VERSO TERZI L uso dei distributori si intende effettuato ad esclusivo rischio della ditta con esclusione di ogni responsabilità a carico del Conservatorio. A tal fine la ditta concessionaria dichiara esonerato il Conservatorio di Musica Alfredo Casella da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, provocati dall uso dei distributori, e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi. La ditta concessionaria è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nell utilizzo dei distributori automatici o dal proprio personale a persone, a beni mobili od immobili, tanto dell Ente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell esecuzione del servizio. In ogni caso la ditta si obbliga a tenere sollevata e indenne l Istituzione dai danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza del presente capitolato/contratto o in connessione ad esso, comunque e a chiunque derivati dall uso dei distributori e dagli alimenti e dalle bevande somministrati. Le garanzie di indennizzo devono riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio. E a carico dell appaltatore l obbligo di stipulare una polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi sopraindicati. A tale scopo la ditta dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del presente contratto, con onere a suo carico, adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile per eventuali rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e cose causati dai distributori e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi). Dovrà essere esclusa ogni forma di franchigia. Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore ad 1.000.000,00 (un milione/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose. Copia della predetta polizza sarà consegnata al Direttore. La stipulazione della polizza non solleva il concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio. L Ente effettuerà, a mezzo di propri incaricati, delle ispezioni volte alla verifica del rispetto delle norme igienicosanitarie. In caso ravvisi il mancato rispetto di quanto prescritto, la ditta deve provvedere, entro il termine stabilito dall Ente, all osservanza di quanto richiesto, pena la risoluzione del contratto di concessione. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolato/contratto l Ente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta concessionaria stessa. ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall Istituzione alla ditta; nella contestazione sarà indicato il termine per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine il Conservatorio adotterà le determinazioni competenti. L Ente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) accertamenti di cui all art. 11 D.P.R. 252/1998 in materia di informazioni antimafia e successive modifiche ed integrazioni; b) verifica della irregolarità delle dichiarazioni presentate; c) mancato rispetto di obbligazioni oggetto del capitolato/contratto; d) mancato versamento di quanto concordato; e) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali; f) ritardo nell installazione/spostamento/rimozione rispetto ai termini indicati; g) rimozione/spostamento/installazione non autorizzati di distributori; h) procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo) a carico del concessionario; i) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti; j) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall Ente; k) mancata ispezione per il rifornimento nei tempi previsti; l) ogni altro inadempimento non di scarsa importanza; m) recesso del concessionario. In caso di risoluzione del contratto i distributori devono essere rimossi nel giorno indicato dal Conservatorio. ART. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE Alla ditta è fatto divieto di subappaltare nonché di cedere il contratto, in tutto o in parte. In caso di trasformazione sociale, cessione d azienda o analoghe ipotesi, l Ente può proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purché abbia i requisiti prescritti dal capitolato. Art. 9 INZIO E DURATA DEL RAPPORTO Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed ha validità di anni 3 a decorrere da tale data. Non è previsto tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto, la ditta è tenuta alla riconsegna degli spazi concessi, liberati dai distributori, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi. In caso di mancata rimozione dei distributori l Ente potrà provvedere d ufficio alla rimozione degli stessi con spese a carico del concessionario. ART. 10 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente capitolato/contratto sono a totale carico della ditta. ART. 11 PENALITÀ In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolato/contratto l Ente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta concessionaria stessa. In caso d inadempimento ripetuto per due volte l Ente si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa. ART. 12 REVISIONE DEGLI IMPORTI Per il periodo di validità della concessione (tre anni) ogni variazione dei prezzi dei prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione.

ART. 13 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato/contratto é devoluta alla competenza del foro dell Aquila. ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Si specifica che i dati forniti dalla ditta, in occasione della stipulazione del presente contratto e dell esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell attività istituzionale dell Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. ART. 15 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L Aquila, lì Per il Conservatorio: Per la ditta: Il Direttore Il Legale Rappresentante M Giandomenico Piermarini