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COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 86 Riunione del 21 luglio 2010 80.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - ROMA PALLAVOLO SSD n.p. Presidente p.t. - MARIO MATTIOLI n.q. Presidente p.t. ROMA PALLAVOLO SSD Sono presenti: - Avv. Costanza ACCIAI PRESIDENTE-Relatore - Avv. Thomas MARTONE - VICE PRESIDENTE - Avv. Elvio ALBANESE - COMPONENTE Svolgimento del procedimento Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura federale richiedeva a questa C.G.N. di procedere all instaurazione del giudizio ai sensi dell art. 73, comma 6, R.G. nei confronti di: - Roma Pallavolo SSD n.p. Presidente p.t. - Mattioli Mario n.q. Presidente p.t. Roma Pallavolo in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati: - ROMA PALLAVOLO SSD: Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 17 Statuto FIPAV e 2 R.A.T., disatteso quanto concordato con la Sport Team Management S.n.c., che agiva nell interesse delle atlete Corvese, De Oliveira, Mendes, Saccomani, Scarpellino e Cozzi, tanto nel verbale sottoscritto in data 22/6/2009 avanti la Camera di Conciliazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile quanto nel successivo accordo bonario del 16/12/2009, non dando corso, nei termini stabiliti, ai pagamenti rateali pattuiti. Contestate le aggravanti di cui alle lettere G e J dell Art. 49 Reg. Giur. 1

nonché la recidiva specifica di cui all Art. 56 Reg. Giur. - MATTIOLI MARIO, a titolo di responsabilità ex Art. 55, numero 2, Reg. Giur. per i fatti sopra contestati al sodalizio ROMA PALLAVOLO SSD del quale è Presidente e legale rappresentante. Contestate le aggravanti di cui alle lettere G e J dell Art. 49 Reg. Giur. nonché la recidiva specifica di cui all Art. 56 Reg. Giur. I fatti Con comunicazione del 7/6/2010, la Lega Pallavolo Serie A Femminile deferiva alla Procura Federale, per quanto di competenza, la SSD Roma Pallavolo, asserendola inadempiente rispetto alle obbligazioni pecuniarie contratte con alcuni suoi tesserati. Comunicato da parte della procura al sodalizio ed al suo Presidente Mattioli Mario atto di incolpazione, con una breve memoria il Mattioli sostanzialmente negava l addebito. In sede istruttoria la Procura sollecitava un informativa sull effettivo, perdurante, inadempimento del sodalizio, all Avv. Massimo Taiti, legale della Sport Team Management, che nell interesse di questa aveva interessato della vicenda la Lega Pallavolo Serie A femminile, provocando il successivo deferimento. La risposta dell Avv. Taiti confermava la situazione di inadempienza degli incolpati. Il Mattioli, presentatosi in sede di dibattimento, assicurava che gli assegni che risultavano non pagati, se pur in ritardo, erano stati onorati e che, segnatamente, quello di importo maggiore era stato presentato fuori termine per il protesto con evidente assenza di ogni colpa a proprio carico per il transeunte difetto di provvista, a suo dire, prontamente sanato; egli assicurava altresì che anche le successive due scadenze rinnovate sarebbero state rispettate. Al fine di verificare l effettivo pagamento asserito dall incolpato, quanto meno dei due titoli già scaduti, questa CGN concedeva al Mattioli termine per l esibizione di quietanze ovvero di opportuna documentazione bancaria, sino al 28 luglio 2010. In data 28 luglio 2010 veniva consegnato presso la segreteria della CGN una fotocopia di estratto conto bancario intestato alla Roma 2

pallavolo, con l evidenziazione di due assegni da 5.000 cadauno; nessun altro documento veniva consegnato dall incolpato. In pari data l Avv, Taiti ulteriormente e tempestivamente sollecitato, confermava il ritardato pagamento dell assegno di 5.000 inviato dalla banca presso il Notaio ma non protestato per pagamento in limine, mentre, effettuate presso la società cliente le opportune verifiche confermava l omesso pagamento dell assegno da 7.000 presentato, a suo dire, fuori termine per il protesto a causa di reiterate assicurazioni di pagamento per contanti da parte del Sig. Mattioli, sempre disattese. La CGN Osserva: Sembra opportuno sottolineare come la vicenda disciplinare da cui si origina il presente procedimento, segua ad un precedente interessamento degli organi Giurisdizionali Fipav nei confronti dei medesimi incolpati, conclusosi con il comunicato ufficiale n. 16 della corrente stagione sportiva. Infatti, già con verbale del 22/6/2009, sottoscritto, avanti la Camera di Conciliazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, dalla SSD Roma Pallavolo, in persona del Presidente Mattioli Mario e dai signori Edoardo Vannucci e Filippo Nicastro, contitolari della Sport Team Management, che agivano nell interesse delle atlete Corvese, De Oliveira, Mendes, Saccomani, Scarpellino e Cozzi, le parti concordavano termini e modalità di pagamento degli emolumenti, maturati e non corrisposti alle atlete sopra elencate. A seguito del mancato pagamento dei ratei così concordati, la Lega deferiva una prima volta alla Procura Federale la SSD Roma Pallavolo ed il suo Presidente. Nel corso del dibattimento avanti a questa Commissione Giudicante, il Mattioli dimostrava di aver raggiunto con i procuratori delle atlete un accordo, novativo, circa una nuova rateizzazione del debito residuo, come da scrittura privata del 16/12/2009 in atti. Di ciò teneva conto la CGN, che, con il citato comunicato ufficiale n. 16, pur affermando la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti loro ascritti,riteneva di condividere le conclusioni della Procura che, tenuto conto dell impegno profuso dalle parti per il raggiungimento del nuovo accordo, proponeva una più blanda sanzione rispetto a quanto originariamente richiesto. Nel far ciò, comunque, questa CGN, sottolineando come l illecito disciplinare risiedesse nella semplice violazione del principio pacta sunt servanda, non mancava di sottolineare come il mancato rispetto anche 3

degli accordi ulteriormente ed in corso di procedimento raggiunti potesse comportare un aggravio di responsabilità a carico degli incolpati, che venivano quindi ammoniti al più scrupoloso rispetto degli accordi medesimi. E nei fatti, poi, che nemmeno l accordo citato del 16/12/2009 sia stato rispettato nei termini pattuiti. Infatti non solo due degli assegni bancari all epoca consegnati, rispettivamente di 5.000,00 e di 7.000,00 non sono stati onorati alle rispettive scadenze e risultano l uno pagato in ritardo e l altro tutt ora impagato ma anche l ultimo assegno di 25.000,00 consegnato per la scadenza del 31/5/2010, non è stato onorato ed è stato ancora sostituito con pagamento immediato di soli 5.000 (cui dovrebbe corrispondere uno degli assegni di cui all e.c. prodotto in copia) e con la consegna di due titoli ancora a scadere. Di nessuna rilevanza, quindi, ai fini disciplinari che qui interessano, la circostanza che a fronte di tale ultimo insoluto siano stati corrisposti ed accettati, a copertura, in data successiva, 5.000,00 in contanti e due assegni a scadenza di 10.000,00 ciascuno. E inoltre, in sede istruttoria, emerso che la SSD Roma Pallavolo è gravata di un ulteriore debito di 32.000,00 nei confronti di propri tesserati per emolumenti non corrisposti relativamente alla stagione agonistica 2009/2010. Dal palese inadempimento dei patti sottoscritti deriva l indubitabile responsabilità degli incolpati per i fatti loro contestati. Per quanto attiene alla graduazione della pena e rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale che ha richiesto applicarsi le seguenti sanzioni: - SSD ROMA PALLAVOLO, multa di 5.000,00; - MATTIOLI MARIO, sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto. Osserva questa CGN che in applicazione dell art. 49 lett.g) per essere stato il fatto commesso con rilevante danno economico di altri soggetti, a mente dell art. 50 II comma, considerata altresi la recidiva specificamente contestata, la pena richiesta dalla Procura può essere ritenuta congrua. P.Q.M. La Commissione Giudicante Nazionale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: 4

Nei confronti della Roma Pallavolo SSD la sanzione della multa di 5.000 Nei confronti di Mario Mattioli, ai sensi dell art.55 Reg. Giur la sospensione di mesi diciotto da ogni attività federale. Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione. Roma 29 luglio 2010 Il Presidente Avv. Costanza Acciai 5