Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;



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Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate al regime di non imponibilità IVA la cui applicazione richiede la presenza di specifici requisiti sia di natura soggettiva che di natura oggettiva. In particolare assume importanza il trasporto dei beni in un altro Stato UE. Recentemente l Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle modalità a disposizione del cedente per provare il trasporto effettivo dei beni, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria. Come noto, ai sensi dell art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori comunitari sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni oggetto dell operazione. Per poter beneficiare della non imponibilità IVA è necessario che: - il cedente e l acquirente siano presenti nell elenco VIES;

- il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE. ISCRIZIONE NELL ELENCO VIES A carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni UE l art. 35, DPR n. 633/72 prevede la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l iscrizione in un apposito archivio denominato VIES. MANCATA ISCRIZIONE NEL VIES La mancata iscrizione nel VIES da parte di uno dei soggetti coinvolti in un operazione UE (cessione / acquisto di beni o servizio reso / ricevuto) comporta che: - l operazione stessa va considerata quale operazione interna; - l IVA va applicata nello Stato del cedente / prestatore. Dall esclusione dal VIES, come evidenziato dall Agenzia nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E, deriva: il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio ; che l operatore non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell effettuazione di operazioni intracomunitarie. In merito al trattamento delle operazioni UE effettuate in mancanza dell iscrizione nel VIES, così come per quelle effettuate nei 30 giorni che precedono l iscrizione, l Agenzia specifica che le stesse sono da considerare comprese nel regime ordinario. In particolare le cessioni di beni effettuate da un operatore italiano non incluso nel VIES vanno assoggettate ad IVA. In caso di erroneo trattamento delle stesse quali operazioni intraue, e pertanto in caso di fattura emessa senza IVA, si rende applicabile la sanzione ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% dell imposta).

Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES Uno degli operatori Il cedente italiano emette fattura non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93. Il cedente italiano emette fattura con IVA. non è iscritto al VIES La stessa Agenzia nella Risoluzione 27.4.2012, n. 42/E ha altresì evidenziato che l acquisto effettuato da un operatore italiano non iscritto al VIES presso un operatore comunitario non può essere configurato: come una operazione intracomunitaria e pertanto l imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore. In tal caso: - non risulta applicabile il reverse charge ex art. 47, DL n. 331/93 e pertanto l operatore italiano, che riceve una fattura senza IVA non dovrà effettuare l integrazione della stessa e l annotazione nel registro IVA degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi; - l eventuale applicazione del reverse charge determina una illegittima detrazione dell IVA con conseguente applicazione della sanzione ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97. L Agenzia evidenzia che nell ambito della cooperazione tra Amministrazioni, se richiesto dallo Stato UE del fornitore, la stessa segnalerà l operazione erroneamente inquadrata come UE. A seguito di tale segnalazione lo Stato del fornitore potrà attivarsi al fine di recuperare l IVA. PROVA DELLA CESSIONE INTRAUE RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 28.11.2007, N. 345/E Nella Risoluzione 28.11.2007, n. 345/E, l Agenzia richiamando la giurisprudenza comunitaria (sentenza Corte di Giustizia UE, 27.9.2007, causa C-146/05) ha evidenziato che: spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro.

Tale discrezionalità è limitata soltanto al rispetto dei principi generali comunitari relativi alla neutralità dell imposta, alla certezza del diritto e alla proporzionalità delle misure adottate. Nella citata Risoluzione n. 345/E, l Agenzia, dopo aver sottolineato che l invio dei beni in un altro Stato UE è elemento costitutivo della cessione intraue, in assenza del quale non può considerarsi legittima l emissione di una fattura senza applicazione dell imposta ha specificato che l operatore italiano con riferimento alla cessione in esame è tenuto a conservare quale documentazione fiscale: la fattura emessa ex art. 41, DL n. 331/93 (si rammenta che l art. 21, DPR n. 633/72 richiede di riportare in fattura anche il numero di identificazione attribuito all operatore comunitario nel proprio Stato); l elenco riepilogativo relativo alla cessione intraue effettuata; quale documentazione non fiscale: il documento di trasporto internazionale CMR firmato; la rimessa bancaria dell acquirente relativa al pagamento dei beni. La suddetta documentazione va conservata a cura dell operatore italiano (cedente) entro i limiti temporali previsti, per l attività di accertamento ai fini IVA, dall art. 57, DPR n. 633/72 e quindi: fino al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale relativa alle operazioni effettuate; in caso di omessa dichiarazione annuale, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nella Risoluzione n. 345/E in esame l Agenzia rammenta infine che anche le scritture contabili, le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti nonché la copia delle fatture, lettere e telegrammi spediti, effettuati e conservati per ciascun affare in osservanza degli obblighi previsti dall art. 2214 C.c., possono concorrere alla dimostrazione della corretta effettuazione dell operazione intraue. 2 - LE IMPRESE INDIVIDUALI NON ANCORA DOTATE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2013 DOVRANNO DOTARSI DI UN INDIRIZZO PEC. Le imprese individuali attive, e non soggette a procedura concorsuale (fallimento, ecc.), sono tenute a depositare presso l ufficio del registro delle imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal d.l. 18/10/2012, n. 179.

Questo è quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell art. 5 della legge 17/12/2012, n. 221, di conversione del citato d.l. n. 179/2012. Questo obbligo riguarda circa 3 milioni di imprese individuali operanti sul territorio italiano. Lo stesso art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 221/2012 ha stabilito che dal 20 dicembre 2012 le imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al registro delle imprese hanno l obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). L ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un impresa individuale che non ha indicato il proprio indirizzo PEC, in luogo dell irrogazione della sanzione prevista dall art. 2194 c.c. sospenderà la domanda, fino all integrazione della stessa con l indirizzo di PEC, e comunque per 45 giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende come non presentata. Lo studio Giampaoli & Partners Consulting offre la propria professionalità e la propria struttura per effettuare il servizio di comunicazione a competente registro delle imprese della PEC Posta Elettronica Certificata. I clienti di studio dovranno comunque attivarsi per ottenere un indirizzo di posta elettronica certificata rivolgendosi ai competenti uffici (quali ad esempio: le poste italiane, la camera di commercio etc), una volta ottenuto l indirizzo PEC si potrà rivolgere allo Studio per la relativa comunicazione al competente Registro Imprese. Per una gestione efficiente degli invii telematici alla Camera di Commercio competente si invitano i clienti di dotarsi di PEC entro e non oltre il 31 maggio 2013. Per poter accedere al servizio PEC è necessario essere associati alla Confartigianato Imprese Cuneo ed essere in regola con il pagamento dei contributi associativi. La PEC Posta Elettronica Certificata è una posta elettronica particolare veicolante su mezzo informatico (Personal Computer) che certifica la data di trasmissione, di ricezione e il contenuto di quanto trasmesso, pur senza firma fisica del mittente e ne conferisce valenza legale. La finalità della norma di legge è quella di consentire un dialogo snello, veloce, economico e garantito tra Amministrazione pubblica ed utenza attraverso questa forma di recapito elettronico. Analogamente, questa forma di comunicazione elettronica

certificata potrà essere utilizzata anche tra imprese e/o con privati. Lo studio Giampaoli & Partners Consulting rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.