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N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2019, proposto da Alessandro Ogliaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale 5697; contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale dell'arma dei Carabinieri non costituito in giudizio; nei confronti Valerio Arato non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -a) della nota 21.11.2018, prot. n. 354687/3-7 SEL (comunicata in pari data al

ricorrente), del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con la quale - a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V., avendo riscontrato che le abilità personale evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa - il Presidente della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha comunicato al ricorrente la sua inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere e, per l'effetto, ha disposto la sua esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 1, del bando di concorso (...); -b) del verbale 21.11.2018, prot. n. 354687/3-6 SEL, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, valutati i referti istruttori e le risultanze del colloquio collegiale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere (...); -c) della relazione tecnica 21.11.2018, prot. n. 354687/3-4 SEL, redatta dall'ufficiale Psicologo, Ten. Col. Alberto Maria Autore, all'esito della somministrazione

al ricorrente del questionario c.d. MMPI-2' (...); -d) della scheda di valutazione attitudinale 21.11.2018, prot. n. 354687/3-5 SEL, redatta dall' Ufficiale Perito Selettore, Magg. Peter Forconi Pace, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposto il ricorrente (...); -e) del questionario c.d. MMPI-2 somministrato al ricorrente (...); -f) del decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC (...), del Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it, come previsto dall'art. 13, comma 3, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, parte integrante del presente decreto che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri n. 45/8-5- 1 CC del 4 dicembre 2017 (...); -g) del decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC (...), del Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it (successivamente abrogato e sostituito), come previsto dall'art. 13, comma 3, del bando di concorso, per esami e titoli,

per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37, del 1 dicembre 2017, della Commissione esaminatrice, citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto (...); -h) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale; ed, ove possa occorrere, -i) dell'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 25 del 31.3.2017), che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso (...); -l) delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui all'allegato B' al foglio n. 45/7-4 CC, in data 26.7.2017, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame (...) nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento

del ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il ricorrente, è stato già escluso dal concorso di cui in epigrafe, per note di insicurezza. Il Collegio ordinanza collegiale n. 2843 del 13.3.2018, ha disposto una verificazione. L organo incaricato ha valutato positivamente il ricorrente, per cui il Collegio, previa integrazione del contraddittorio ha, con sentenza in forma semplificata n. 10859/18, accolto il gravame. La sentenza non è stata impugnata ed il ricorrente, pertanto, è stato riammesso al prosieguo delle prove concorsuali. La commissione di concorso ha di nuovo escluso il ricorrente, questa volta, per non idoneità.

Avverso tale determinazione ha reagito il ricorrente con un nuovo ricorso giurisdizionale con contestuale istanza cautelare. Il Collegio, valutato il ricorso nei termini propri della presente fase cautelare, rilevato che il ricorso è assistito dal necessario fumus boni Juris, atteso che la motivazione escludente utilizzata dalla p.a. risulta apparente, ipotetica e generica, in quanto le ragioni ivi espresse risultano utilizzabili nei confronti di qualsivoglia candidato, non indicando con precisione i motivi di idoneità, atteso che nel caso di specie il coinvolgimento di diritti anche costituzionali, impone alla p.a. una motivazione, non solo sufficiente ed adeguata, ma assolutamente rigorosa nel determinare le singolari e soggettive ragioni di esclusioni. Per tali motivi, il Collegio sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte di una commissione in diversa composizione che nella nuova valutazione dovrà attenersi alle indicazioni motivazionali espresse nella presente ordinanza. Il Collegio, rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato; ravvisata, pertanto, la necessità di disporre l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell avviso sul sito internet dell Amministrazione, contenente l indicazione dell Autorità giudiziaria adita, il numero di Registro Generale, una sintesi dei motivi del ricorso principale e gli estremi dei provvedimenti impugnati. Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici); Fissa per il prosieguo la udienza pubblica del 20 aprile 2020. Spese al definitivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie,

ai fini del riesame da parte di una commissione in diversa composizione, la chiesta misura cautelare, nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato. Dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo la udienza pubblica del 20 aprile 2020. Spese al definitivo. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Rosa Perna, Consigliere Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE Roberto Vitanza IL PRESIDENTE Concetta Anastasi IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.