CREDITO D IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE



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Studio Filippi Consulenti d impresa Viale Dieci Martiri, 37 36100 Vicenza Linea 1: 0444 525824 Linea 2: 0444 231183 Fax: 0444 809824 www.studio-filippi.it Circolare 28 2012 Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere. Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase. affronteremo oggi i seguenti argomenti: - Credito d imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24) - Occupazione giovanile nella Green Economy (art. 57) - Tutela reale: contribuzione anche per il periodo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione - Gli adempimenti del mese È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, Supplemento Ordinario n. 129, il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese. Tale decreto, pur riguardando norme di carattere economico - finanziario e contabile, contiene alcune novità di interesse per i datori di lavoro privati, riconducibili alla possibilità di: beneficiare di un credito d imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati; accedere a finanziamenti a tasso agevolato per le imprese della cd. green economy che presentino progetti di investimento che comportano un incremento stabile dell occupazione mediante l assunzione di giovani a tempo indeterminato. Il Decreto Legge n. 83/2012 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 26 giugno 2012. CREDITO D IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE

QUALIFICATI (ART. 24) Chi può beneficiare del credito d imposta Dal 26 giugno 2012 tutte le imprese possono beneficiare di un contributo sotto forma di credito d imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di: dottorato di ricerca universitario conseguito presso un Università italiana o estera (se equipollente); laurea magistrale nelle seguenti discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo: design, farmacia e farmacia industriale, fisica, informatica, ingegneria aerospaziale e astronautica, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria dell'automazione, ingegneria della sicurezza, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria per l'ambiente e il territorio, architettura e ingegneria edile architettura, matematica, modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, scienza e ingegneria dei materiali, scienze chimiche, biologia, scienze della natura, scienze della nutrizione umana, sicurezza informatica, scienze e tecnologie agrarie, biotecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie della chimica industriale, scienze e tecnologie della navigazione, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, scienze geofisiche, biotecnologie industriali, scienze statistiche, scienze zootecniche e tecnologie animali, biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, tecniche e metodi per la società dell'informazione. Con esclusivo riferimento ai soggetti in possesso di una delle predette lauree magistrali, la norma individua un ulteriore condizione che deve essere soddisfatta per poter beneficiare del credito d imposta. Il comma 3 dell articolo 24 in esame stabilisce, infatti, che il credito d'imposta è riconosciuto per il personale impiegato nelle seguenti attività: a) lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, svolti senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Il credito d imposta: è riservato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato; spetta nel limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa; non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto un intervento di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo. Esempio Si ipotizzi un costo complessivo medio (al lordo dei contributi INPS e dell IRPEF) di un neo-assunto, sia esso in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale a carattere tecnico-scientifico, pari a 35.000 euro. In tal caso, il contributo ammonta a 12.250 euro (0,35 x 35.000). Presentazione delle istanze Per beneficiare del contributo in esame le imprese devono presentare un apposita istanza. Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate da un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico che sarà emanato entro la fine di agosto 2012 (ossia entro i 60 giorni successivi all entrata in vigore del DL in esame). Un apposita piattaforma informatica sarà costituita per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento all agevolazione, sia tecnico scientifico per analizzare l orientamento degli investimenti in ricerca e

sviluppo. Modalità di utilizzo Il credito d imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Il credito: non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge n. 244/2007 (crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nel limite annuale di 250.000 euro); non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di indetraibilità dei costi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR (IRES); è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Decadenza Le imprese decadono dal diritto a fruire del contributo se: il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d imposta precedente all'applicazione del beneficio in esame; i posti di lavoro creati non vengono mantenuti per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché se sono stati emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. Indebita fruizione Qualora il Ministero accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta a causa del mancato rispetto delle suddette condizioni, procederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA GREEN ECONOMY (Art. 57) L articolo 57 del DL introduce una norma volta a favorire l assunzione di giovani, con età non superiore a 35 anni, nel settore della cd. green economy. Nel particolare, è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso

agevolato per i soggetti privati che operano nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione ; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; incremento dell efficienza negli usi finali dell energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing. Il Ministero dell Ambiente, con apposito decreto, può individuare ulteriori settori nei quali applicare l incentivo in esame, ovvero può modificare i settori già individuati. La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato è prevista a favore delle imprese che operano nei suddetti settori, per progetti di investimento, che prevedano un occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato, di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. L occupazione aggiuntiva, come previsto dal secondo comma dell articolo in esame, è calcolata rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. In merito, si ritiene che il periodo di riferimento dei 12 mesi vada computato a ritroso dalla data di assunzione del lavoratore, per quanto non specificato dalla norma. Inoltre, è previsto che qualora le assunzioni siano superiori a 3 unità, almeno un terzo dei posti debba essere riservato a giovani laureati di età non superiore a 28 anni. Presentazione istanze e erogazione finanziamenti Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, nonché di erogazione dei relativi finanziamenti, il comma 4 dell articolo 57 precisa che le stesse sono disciplinate così come previsto dall articolo 2, lett. s) del Decreto 25 novembre 2008, prevedendo inoltre una semplificazione e informatizzazione delle procedure di accesso al beneficio. Durata e misura del finanziamento I finanziamenti agevolati, concessi fino a concorrenza della disponibilità del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, di cui all articolo 1, comma 1110 della Legge n. 296/2006, hanno durata:

non superiore a 72 mesi, nella generalità dei casi; non superiore a 120 mesi, per soggetti quali: - le società ESCO (Energy Service Company); - gli affidatari di contratti di disponibilità (art. 44, DL n. 1/2012); - le s.r.l. semplificate costituite ex art. 2463 codice civile; per le quali, inoltre, è prevista la riduzione del 50% del tasso di interesse previsto dal Decreto del MEF del 17 novembre 2009. TUTELA REALE: CONTRIBUZIONE ANCHE PER IL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E LA REINTEGRAZIONE La Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro al fine di avere delucidazioni sulla sussistenza, o meno, dell obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali in favore di un dipendente per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione sul posto di lavoro, disposta con ordinanza cautelare ai sensi dell articolo 700 del codice di procedura civile. L articolo citato dispone: Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Al fine di prevenire situazioni di dubbio, è opportuno precisare sin da subito che il Ministero del Lavoro afferma che nulla incide il fatto che il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo seguendo la procedura prevista dall articolo 700 del c.p.c., non modificando quindi le valutazioni poste a risoluzione del quesito avanzato dall istante. Il Parere del ministero Il Ministero del Lavoro, dopo aver consultato la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, in risposta all Interpello n. 12 del 30 maggio 2012, prende le mosse distinguendo innanzitutto le tutele previste in caso di applicazione della cd. tutela obbligatoria, ex art. 8 Legge n. 604/1966, rispetto alla tutela reale, disciplinata dall art. 18 della Legge n.

300/1970. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, quindi ricorrendo la casistica della tutela obbligatoria, in caso di licenziamento di un lavoratore senza giusta causa o giustificato motivo, la legge dispone la riassunzione del lavoratore stesso, ovvero la corresponsione di un indennità sostitutiva, parametrata all ultima retribuzione di fatto, che tiene conto di elementi quali le dimensioni dell impresa, l anzianità del lavoratore oggetto del provvedimento disciplinare, le condizioni delle parti. In caso di riassunzione, precisa il Ministero, la cd. tutela obbligatoria prevede l instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, pertanto, costituendosi un nuovo rapporto lavorativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali per il periodo intercorso tra la data del licenziamento e quella della riassunzione. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, invece, trova applicazione l articolo 18 della Legge n. 300/1970 che disciplina la c.d. tutela reale. Nel particolare, il comma 4 prevede quanto segue: Il giudice [ ] condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Dunque, nel caso in cui il giudice ravvisi l illegittimità del licenziamento: ordina la reintegra del lavoratore sul posto di lavoro; condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, mediante il pagamento di un indennità non inferiore a cinque mensilità; dispone il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento della reintegrazione. Ad ulteriore chiarimento del disposto normativo, il Ministero richiama la Sentenza n. 15143/2007 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la quale quest ultima ha precisato che l obbligo contributivo deve essere inteso come autonomo rispetto alla retribuzione e indifferente alle vicende conseguenti al licenziamento e alla successiva reintegrazione, con ciò intendendo che il rapporto previdenziale assicurativo non integri solamente

il corrispettivo della prestazione lavorativa ma, anche e soprattutto nel caso in specie, la sussistenza di un rapporto lavorativo. Questo, ricorrendo la tutela reale, si intende in essere anche nel periodo temporale che intercorre tra la data del licenziamento e quella della successiva reintegrazione e, pertanto, conclude il Ministero, nei confronti del datore di lavoro continua a gravare l adempimento dell obbligo contributivo, proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non si è mai estinto, come precisato anche dall INPS nella Circolare n. 125/1992. Inoltre, precisa il Ministero, l obbligo contributivo deve essere commisurato alle retribuzione maturate e dovute per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione, anche se in realtà quanto individuato a titolo di contributi non coincide con quanto corrisposto al lavoratore a titolo di indennità risarcitoria. Infine, in merito alla non interruzione del rapporto di lavoro nel caso di tutela reale, il Ministero cita anche la Sentenza n. 402/2012 della Corte di Cassazione, che ribadisce il principio secondo il quale laddove si verifica un licenziamento illegittimo con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, il rapporto stesso si considera ex lege come mai interrotto. Questo perché, precisa il Ministero, dallo stesso comma 4 dell art. 18 citato in precedenza, laddove viene disposto l obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo interessato, deriva la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale collegato a quello lavorativo. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, a differenza di quelle minori, stante la continuazione del rapporto lavorativo e del rapporto assicurativo previdenziale nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo interessato. GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2012 LUNEDÌ 2 Invio telematico del flusso UNIEMENS Ultimo giorno utile per inviate telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, co.co.pro, co.co.co occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in

partecipazione)relativa ai compensi corrisposti nel mese di maggio 2012. Presentazione all inps del Flusso UNIEMENS tramite Internet. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabile retributive del mese di maggio 2012. Modello 730 Il CAF/professionista consegna al dipendente/pensionato i modelli 730 e 730-3 elaborati. Sostituto d imposta: invio del modello 730, 730-1, 730-3 all Agenzia delle Entrate. MARTEDÌ 10 Contributi INPS trimestrali personale domestico Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile giugno 2012 per il personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV. Contributi Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore e Fondo M. Besusso trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al Fondo M. Negri, al Fondo A. Pastore ed al Fondo M. Besusso, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre aprile - giugno 2012. Versamento tramite bonifico bancario. GIOVEDÌ 12 Modello 730 Invio telematico all Agenzia delle Entrate del modello 730 e 730-4 da parte del CAF/professionista abilitato. LUNEDÌ 16 Ritenute IRPEF mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e

assimilati, corrisposti nel mese di giugno 2012. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno 2012. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS mensili Gestione separata Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di giugno 2012 a collaboratori coordinati e continuativi. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi ENPALS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno 2012. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPGI mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno 2012. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Accise. VENERDÌ 20 Contributi Previndai e Previndapi trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre aprile giugno 2012. Versamento tramite bonifico bancario. MERCOLEDÌ 25 ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di giugno 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml. MARTEDÌ 31 Modello 730 Operazioni di conguaglio Ultimo giorno utile per le operazioni di conguaglio con addebito/accredito in busta paga sulla base delle risultanze derivanti dal mod. 730 per i sostituti che erogano le competenze del mese di luglio entro il medesimo mese. Modello 770 Semplificato/Ordinario Invio telematico delle dichiarazioni relative all anno 2011. Denuncia INPS agricoli trimestrale Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre aprile giugno 2012. Denuncia all INPS a mezzo DMAG telematico. Invio telematico del Flusso UNIEMENS Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di giugno 2012. Presentazione all INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di giugno 2012. FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI LUGLIO 2012 Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 13 luglio 2012 I migliori saluti. Lucia Filippi Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

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