Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport



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Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport Quaderstr. 17, 7000 Coira, tel. 081 257 27 36 AV40_0314_Richtlinien_Ausschluss_Unterricht_it.docx Coira, 7 marzo 2014 Decisione n. 40 DECISIONE D'UFFICIO Emanazione delle direttive concernenti l'esclusione di allievi dalle lezioni Conformemente all'art. 55 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), nonché all'art. 54 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), gli allievi possono venire esclusi del tutto o in parte dalle lezioni. Visto l'art. 55 delle legge scolastica e l'art. 54 dell'ordinanza scolastica l'ufficio per la scuola popolare e lo sport decide: 1. Vengono emanate le direttive concernenti l'esclusione di allievi dalle lezioni. Dopo l'emanazione della presente decisione, queste direttive potranno anche essere scaricate dalla pagina internet dell'ufficio per la scuola popolare e lo sport. 2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; scuole popolari private; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Silvio Dietrich, presidente a.i., Strada Curtgin 13, 7130 Ilanz; Controllo cantonale delle finanze; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. UFFICIO PER LA SCUOLA POPOLARE E LO SPORT Dany Bazzell, capoufficio

Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport Direttive concernenti l'esclusione di allievi dalle lezioni emanate dall'ufficio per la scuola popolare e lo sport il 7 marzo 2014 1. Nota introduttiva Un'esclusione dalle lezioni è una misura pedagogica che costituisce un intervento incisivo nella carriera scolastica di un allievo. Nonostante sovente sia presente una pressione data dalla situazione, si deve pianificare e agire insieme a tutti gli interessati in modo accurato e lungimirante. Si deve valutare accuratamente se un'esclusione parziale o totale dalle lezioni sia sensata per l'allievo e per la situazione scolastica. Per questo è importante coinvolgere precocemente specialisti e servizi specializzati. Oltre che all'esigenza di sgravare la scuola, si deve prestare particolare attenzione al bene del bambino o dell'adolescente. 2. Basi legali Conformemente all'art. 55 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), gli allievi che disturbano in maniera importante in particolare le lezioni o l'attività scolastica, benché siano stati diffidati e i rispettivi titolari dell'autorità siano stati informati, possono venire esclusi dalle lezioni tramite decisione del consiglio scolastico presa sulla base di un rapporto scritto dell'insegnante e di un rapporto dell'ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS). Nell'art. 54 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010) si spiega al riguardo che prima di decidere un'espulsione dalla scuola, il consiglio scolastico deve concedere ai titolari dell'autorità la possibilità di prendere posizione per iscritto od oralmente. Vi si può rinunciare se è necessario un intervento immediato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per la durata dell'istruzione scolastica di base obbligatoria può essere pronunciata solo un'esclusione limitata ad al massimo 12 settimane per anno scolastico. Durante l'esclusione dalle lezioni permangono il diritto e il dovere all'istruzione da parte della scuola in base all'art. 19 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). Questo significa che è compito degli enti scolastici garantire l'assistenza agli allievi interessati. Ciò è anche in sintonia con il diritto di educazione dei genitori sancito dall'art. 302 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210), considerato che si tratta pur sempre del bene del minore.

3. Motivi di esclusione e misure Per considerazioni di ordine pedagogico, l'esclusione di un allievo dalle lezioni va in linea di principio applicata con grande moderazione. Questa misura va applicata soltanto in caso di problemi comportamentali gravi e persistenti che non consentono più di mantenere una regolare attività scolastica o in caso di pericolo per i compagni di scuola o gli insegnanti. In caso di esclusione con l'obiettivo di una reintegrazione, l'allievo è di principio in grado di partecipare alle lezioni regolari. Se un allievo disturba ripetutamente e in modo importante le lezioni di una o più materie, si può ricorrere a un'esclusione parziale, vale a dire solo dalle materie in questione. Prima di ricorrere a un'esclusione totale o ad altre misure, si deve sempre esaminare la possibilità di un'esclusione parziale. Alla base dell'esclusione vi possono essere gravi problemi comportamentali quali ad es.: persistente atteggiamento negativo o rifiuto di fornire le prestazioni, nonostante un ammonimento, associati a gravi problemi disciplinari; ripetuta inosservanza delle istruzioni degli insegnanti e delle autorità; importante disturbo durante le lezioni nonostante ammonimenti e punizioni; minaccia di usare violenza e ricorso alla stessa; grave messa in pericolo o mobbing nei confronti dei compagni di scuola. Un'esclusione dalle lezioni è ammessa, quale ultima ratio, soltanto se provvedimenti più lievi quali il sostegno all'allievo, la consulenza dell'insegnante, l'accompagnamento della classe, un cambiamento di classe o sede scolastica oppure un time-out risultano essere soluzioni chiaramente insufficienti o sono già state sperimentate senza esito. Inoltre, il Servizio psicologico scolastico (SPS) deve previamente esaminare la possibilità di un passaggio a una scuola speciale per allievi con disturbi comportamentali. Eventualmente, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o la Procura dei minorenni (in caso di atti punibili) dovrà ordinare un'altra misura (p.es. istituto di educazione o istituto per adolescenti). Un passaggio a una scuola privata rientra nelle opzioni a disposizione dei genitori, che per questo non possono chiedere un contributo finanziario all'ente scolastico o al Cantone. 4. Obiettivi Un punto centrale da chiarire è costituito dagli obiettivi pedagogici che si intendono raggiungere attraverso un'esclusione e dalle misure alternative che entrano eventualmente in considerazione. Con l'esclusione di un allievo dalle lezioni si perseguono diversi obiettivi: Prima di tutto si intende migliorare il clima d'insegnamento per gli altri allievi e gli insegnanti. Dovrà ricrearsi un buon clima di lavoro e di apprendimento. Attraverso una modifica del comportamento dell'allievo escluso si intende rendere possibile una reintegrazione nella scuola originaria, in un altro istituto scolastico oppure in un istituto estraneo alla scuola. 2

Se la reintegrazione nella scuola regolare o in una scuola speciale non è possibile, l'allievo va assistito presso un'altra struttura. 5. Coinvolgimento di specialisti e servizi specializzati in caso di disturbi comportamentali Già prima di un'eventuale esclusione, vale a dire già al momento in cui si manifestano i primi importanti disturbi comportamentali, è importante che la scuola coinvolga precocemente e in modo mirato gli interessati e degli specialisti. A una tavola rotonda, si devono fissare insieme ai titolari dell'autorità e all'allievo interessato obiettivi chiari e misure che andranno verificati dopo un periodo concordato. Vanno coinvolti con funzione di sostegno il pedagogista curativo scolastico e, dove presente, l'assistente sociale scolastico (ASS). A seconda della situazione, può essere importante un coinvolgimento precoce del SPS. Oltre a fornire consulenza e accompagnamento, esso può esaminare la questione di un'eventuale istruzione scolastica speciale e se necessario presentare una relativa richiesta. L'Ispettorato scolastico viene coinvolto per questioni relative all'insegnamento. In caso di questioni di carattere psichiatrico può essere opportuno il coinvolgimento di Psichiatria infantile e giovanile (PIG) o di un terapeuta libero professionista oppure, in caso di minaccia, il coinvolgimento dell'apma. 6. Procedimento di esclusione Un'esclusione entra in considerazione soltanto dopo che con gli sforzi comuni e gli interventi concordati non si è riusciti a ottenere un miglioramento della situazione. L'eccezione che consente un intervento rapido è costituita da una grave minaccia di usare la violenza o il ricorso alla stessa e la messa in pericolo dei compagni di scuola e degli insegnanti. La gestione di un procedimento di esclusione compete all'ente scolastico. Il coinvolgimento dell'usps e del SPS diventa imperativo al più tardi a questo momento. I titolari dell'autorità vanno informati del fatto che, nonostante le misure finora adottate, non è ancora stato raggiunto alcun miglioramento della situazione e che viene presa in considerazione la possibilità di un'esclusione. I titolari dell'autorità e l'allievo in questione ricevono la possibilità di prendere posizione per iscritto od oralmente (diritto di essere sentito). In presenza di un rapporto scritto dell'insegnante competente e del SPS, il consiglio scolastico può decidere un'esclusione per un massimo di 12 settimane (conformemente alla decisione del Tribunale federale). Il consiglio scolastico esamina se il bene del minore sia minacciato e in caso affermativo segnala la minaccia all'apma (p.es. in caso di dipendenza o trascuratezza). L'esclusione dalle lezioni va notificata all'ispettorato scolastico competente. 3

7. Regolamentazione durante l'esclusione Durante l'esclusione permangono il diritto dell'allievo a ricevere un'istruzione e l'obbligo dell'ente scolastico di fornirla. Ciò significa che durante l'esclusione la scuola deve provvedere a un'istruzione adeguata, affinché le lezioni mancate possano essere recuperate (p.es. con ripetizioni, compiti a casa). Durante l'esclusione, l'ente scolastico provvede a un'occupazione e un'assistenza sensate in collaborazione con i titolari dell'autorità e con un servizio specializzato (SPS, PIG, servizio sociale ed eventuali altri). Questo va pianificato prima dell'esclusione. La scuola provvede affinché l'allievo possa elaborare in modo adeguato al di fuori della scuola le lezioni mancate (p.es. compiti a casa, ripetizioni). In caso contrario violerebbe il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita (art. 19 Costituzione federale). L'ente scolastico deve previamente stabilire con quale servizio specializzato si collaborerà durante l'esclusione. A seconda della situazione può trattarsi di ASS, SPS, PIG, APMA o di un altro servizio specializzato. Al servizio specializzato viene assegnata la gestione del caso fino al momento della reintegrazione. A quel momento la competenza passerà di nuovo all'ente scolastico. Come possibilità occupazionale è ad esempio indicata la collaborazione in un'azienda agricola o di giardinaggio oppure presso un istituto di assistenza. Eventuali costi vanno esaminati a seconda del caso e della soluzione successiva e la loro assunzione va concordata tra la scuola e i titolari dell'autorità nel rispetto della proporzionalità. 8. Riammissione Al termine del periodo di esclusione si procede alla riammissione alla scuola. Se ciò non è possibile, rimangono aperte altre soluzioni quali ad esempio il passaggio a una scuola speciale per allievi con disturbi comportamentali o a un istituto di educazione. In caso di riammissione alla scuola si raccomanda di procedere come segue: colloquio di ammissione tra ente scolastico, insegnanti, titolari dell'autorità, allievo interessato e servizio specializzato coinvolto; annotazione dei risultati in un accordo scritto che informa in merito alle misure di sostegno, all'ammissione e al momento della verifica degli obiettivi, nonché alle alternative in caso di fallimento. Su richiesta dei genitori, in caso di chiara modifica del comportamento si può procedere a una riammissione anticipata rispetto al termine concordato. Il consiglio scolastico esamina questa richiesta e decide sulla possibile ammissione anticipata. La riammissione può avvenire nella stessa classe, in un'altra classe, in un'altra sede scolastica o presso un altro ente scolastico (previo accordo). In caso di esclusione prolungata dalle lezioni si raccomanda di fornire indicazioni più dettagliate in merito allo stato di apprendimento con l'ausilio di un rapporto di apprendimento supplementare nella pagella. 4

Sono infine importanti una conclusione congiunta, dopo una valutazione posteriore, e il ritorno alla normalità. 9. Importanti aspetti giuridici Vanno considerati gli aspetti seguenti: Prima di un'eventuale esclusione dalle lezioni, i titolari dell'autorità vanno informati oralmente e/o per iscritto. Va richiesto un rapporto scritto dell'insegnante, nonché dell'usps o del competente SPS. Prima di emanare una decisione si deve concedere all'allievo il diritto di essere sentito. Prima di emanare una decisione si deve concedere ai titolari dell'autorità il diritto di essere sentiti (presa di posizione scritta o, in casi di emergenza, orale dei titolari dell'autorità ). Il consiglio scolastico esamina se il bene del minore sia minacciato e in caso affermativo segnala la minaccia all'apma. Se il consiglio scolastico ha delegato alla direzione scolastica la competenza decisionale relativa all'esclusione dalle lezioni, questo fatto va esplicitamente menzionato nel regolamento scolastico. La decisione della direzione scolastica relativa all'esclusione dalle lezioni può essere impugnata entro 10 giorni dinanzi al consiglio scolastico competente. La decisione del consiglio scolastico può essere impugnata entro 10 giorni dinanzi al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. 10. Informazioni In caso di domande sull'esclusione, oltre ai collaboratori regionali del SPS sono a disposizione presso il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) le seguenti persone: Per domande di carattere generale: Georges Steffen, capo SPS, tel.: 081 257 27 41, e-mail: georges.steffen@avs.gr.ch Per domande di carattere giuridico: Marco Wieland, capo Servizio giuridico DECA, tel.: 081 257 27 24, e-mail: marco.wieland@rd.gr.ch 5

11. Lista di controllo In relazione all'esclusione di un allievo dalle lezioni, le autorità responsabili devono chiarire le domande elencate di seguito. I colloqui si svolgono di norma sotto forma di tavola rotonda alla quale è presente l'allievo interessato. Se il consiglio scolastico ha delegato alla direzione scolastica la competenza decisionale relativa all'esclusione dalle lezioni, nella lista di controllo viene intesa quale autorità responsabile la direzione. Disturbo comportamentale Autorità responsabile: insegnante L'insegnante si è interrogato sul proprio stile d'insegnamento in relazione alla problematica comportamentale dell'allievo e ha apportato i rispettivi correttivi di natura organizzativa, metodico-didattica e disciplinare? L'insegnante ha discusso la problematica con i titolari dell'autorità e messo per iscritto gli accordi presi (accordi con obiettivi verificabili)? Nei suoi sforzi per migliorare la situazione, l'insegnante ha tenuto conto delle possibilità di sostegno esistenti all'interno del corpo insegnante, della direzione scolastica e, dove disponibile, dell'ass? L'insegnante ha preso contatto con un servizio di consulenza? L'insegnante e i titolari dell'autorità hanno constatato, sulla base della verifica, che gli accordi (con obiettivi) non sono stati rispettati nel termine fissato? Sono state verificate l'opportunità e l'attuabilità di provvedimenti pedagogico-terapeutici o di una promozione integrativa? Queste possibilità sono state sfruttate? L'insegnante ha informato oralmente o per iscritto il consiglio scolastico in merito alle crescenti difficoltà? Persone coinvolte - corpo insegnante - direzione scolastica - ev. ASS - PIG - ispettorato scolastico - altri servizi specializzati 6

Procedimento di esclusione Autorità responsabile: consiglio scolastico L'allievo è stato ammonito con comminatoria dell'esclusione parziale o, se necessario, totale dalle lezioni? Gli è stato concesso il diritto di essere sentito? I titolari dell'autorità sono stati informati oralmente e/o per iscritto in merito alla possibile esclusione? Sono all'occorrenza stati diffidati? Hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito alla misura? Sono state previamente esaminate o attuate altre possibili soluzioni (p.es. dispensa [necessaria richiesta dei titolari dell'autorità ], time out, cambio di scuola o classe, istituto di educazione, istituto per adolescenti)? L'SPS è stato coinvolto? L'SPS ha esaminato la possibilità di un'assegnazione dell'allievo a una scuola speciale per allievi con disturbi comportamentali ed eventualmente ha avviato il procedimento? È stata verificata la necessità di un avviso di minaccia all'apma? Se sì, l'avviso di minaccia è stato dato? Sono disponibili i rapporti dell'insegnante e dell'sps? È stata prevista una soluzione successiva (occupazione e assistenza)? L'adeguato insegnamento della materia rimane garantito? L'ente scolastico, con il coinvolgimento degli interessati, si è interrogato riguardo al fatto se un'esclusione parziale o completa dalle lezioni sia utile? Il consiglio scolastico ha deciso formalmente l'esclusione? Il consiglio scolastico ha informato per iscritto i titolari dell'autorità in merito alla decisione di esclusione dalle lezioni? Gli specialisti coinvolti e l'ispettorato scolastico sono stati informati dell'avvenuta esclusione? Persone coinvolte - altri servizi specializzati - ente scolastico - ev. APMA - servizio specializzato - specialisti - ispettorato scolastico 7

Durante l'esclusione Autorità responsabile: servizio specializzato Un cambiamento positivo del comportamento dell'allievo è possibile? L'allievo può come previsto essere reintegrato oppure è necessaria un'altra soluzione? L'allievo ha la possibilità di recuperare in forma adeguata le lezioni mancate? All'interno della scuola si stanno creando i presupposti per una reintegrazione? Persone coinvolte - servizio specializzato In caso di riammissione Autorità responsabile: autorità scolastica È stato verificato insieme se l'allievo soddisfa i presupposti per una riammissione? Dopo un successivo colloquio di valutazione, il procedimento può essere chiuso, vale a dire che per tutti gli interessati è di nuovo possibile una normale attività scolastica? Persone coinvolte - servizio specializzato Abbreviazioni: SPS: Servizio psicologico scolastico (consulenza per la scuola e l'educazione) ASS: assistente sociale scolastico PIG: Psichiatria infantile e giovanile APMA: Autorità di protezione dei minori e degli adulti 8