COMUNE DI MELE Provincia di Genova REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE A TERZI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 28 Novembre 2007. Modifica degli Art.1 e 4 - con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 20.03.2009. Entrato in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione delle modifiche è divenuta esecutiva, ai sensi dell art.134 del D.Lgs.267/2007 3 APRILE 2009
INDICE Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Richiesta di concessione in uso Art. 3 Tariffe e cauzioni Art. 4 Concessione a titolo gratuito Art. 5 Assegnazione delle attrezzature Art. 6 Consegna delle attrezzature Art. 7 Restituzione della cauzione Art. 8 Revoca della concessione in uso Art.9 Risarcimenti Art.10 Restituzione tardiva delle attrezzature - sanzioni Art.11 Abrogazione delle norme previgenti Art.12 Rinvio alle leggi ed ai regolamenti Art.13 Entrata in vigore
ART. 1 Oggetto e finalità Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di attrezzature mobili di proprietà del Comune ad Enti e Associazioni del territorio, per iniziative da questi promosse nel corso dell anno. ART. 2 Richiesta di concessione in uso La richiesta di concessione in uso, rivolta all Assessore competente e debitamente sottoscritta, deve contenere l indicazione espressa del tipo e della quantità delle attrezzature richieste, del periodo di utilizzo e dell uso che il richiedente intende farne. Il richiedente deve, inoltre, impegnarsi a sottostare alle disposizioni di cui al presente Regolamento e a manlevare il comune da ogni responsabilità conseguente all uso delle attrezzature. ART. 3 Tariffe e cauzioni Le tariffe giornaliere di uso, gli importi delle cauzioni e le attrezzature mobili di proprietà comunale, sono stabiliti annualmente con atto della Giunta comunale, sulla base della propria disponibilità. Il pagamento del canone giornaliero è dovuto per i giorni di durata della manifestazione per la quale le attrezzature sono state richieste; il richiedente le strutture, dovrà versare, almeno 3 (tre) giorni prima del ritiro, l importo stabilito presso l Ufficio dell Economo comunale, che rilascerà idonea ricevuta. La cauzione può ritenersi validamente costituita con la presentazione ed il deposito di deposito cauzionale in contanti, fidejussione bancaria o assicurativa con durata per l intero periodo di utilizzo delle strutture, presso l Ufficio dell Economo comunale. Le tariffe di noleggio escludono: il montaggio e smontaggio delle strutture. ART. 4 Concessione a titolo gratuito Con atto della Giunta comunale, le attrezzature mobili sono concesse a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate dal Comune, tenute a scopo benefico da Enti e Associazioni del territorio che ne diano motivata richiesta. ART. 5 Assegnazione delle attrezzature La concessione in uso delle attrezzature, viene effettuata in base alle richieste pervenute e presentate al protocollo comunale. Il Responsabile del Servizio competente provvede alla verifica dei requisiti e ne dispone il nulla osta alla concessione in uso delle strutture richieste.
ART. 6 Consegna delle attrezzature Le attrezzature, depositate presso il magazzino comunale, sono consegnate al richiedente o a persona da lui delegata, dietro presentazione delle ricevute di pagamento degli importi relativi alle tariffe e alle cauzioni, come previste dalla deliberazione della Giunta comunale, come indicato dall Art.3. Le attrezzature consegnate, dovranno risultare da un verbale di consegna, controfirmato dalle parti, descrittivo dello stato di fatto. Il Capo-Operai, o persona da lui delegata, è vincolato alla tenuta di un registro di carico e scarico dei beni che verranno concessi in uso. Nell'ipotesi in cui il richiedente necessitasse del personale comunale per il trasporto delle strutture, le relative tariffe di noleggio si intendono raddoppiate. ART. 7 Restituzione della cauzione Il deposito cauzionale viene restituito solo dopo la riconsegna delle attrezzature presso il magazzino comunale e la verifica della loro perfetta efficienza come indicato dal verbale di consegna di cui all articolo precedente. Le attrezzature riconsegnate, dovranno risultare da un verbale di riconsegna, controfirmato dalle parti, descrittivo dello stato in cui vengono ritirate dall Amministrazione. ART. 8 Revoca della concessione in uso La concessione in uso può essere revocata, senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo, quando: viene riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nelle richiesta; per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; ART. 9 Risarcimenti I concessionari saranno tenuti al risarcimento immediato, su richiesta del Comune, di eventuali danni riportati dai materiali noleggiati, come anche alla rifusione pure integrale del valore di quella cosa che, per causa di forza maggiore, i concessionari stessi non siano in grado di restituire.
ART. 10 Restituzione tardiva delle attrezzature - sanzioni La restituzione delle attrezzature, oltre le 72 ore successive alla scadenza della concessione, comporta il pagamento di una penale che verrà determinata dalla deliberazione della Giunta comunale, come indicato dall Art.3. L importo della penale viene trattenuto direttamente dalla cauzione versata sino alla sua concorrenza. Nel caso in cui l ammontare della penale superi quello della cauzione, il concessionario è tenuto al pagamento di una somma pari alla differenza tra i due importi. Il pagamento della penale è dovuto sino al giorno della restituzione delle attrezzature o del rimborso del valore corrente di mercato delle attrezzature non restituite. ART. 11 Abrogazione delle norme previgenti Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento. ART. 12 Rinvio alle leggi ed ai regolamenti Per quanto non e' previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. Art. 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione dello stesso sarà divenuta esecutiva, secondo quanto previsto dall art. 134 del D. Lgs. 267/2000. Regolamenti Concessione di strutture di proprietà comunale a terzi