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Treviso, lì 15 marzo 2019 Ai Signori Clienti Loro Sedi Circolare N. 07 / Scadenze / Aprile / 2019 Scadenze dal 1 al 15 aprile 2019 RIEPILOGO SCADENZE Lunedì 01 aprile 1. Locazioni soggette all imposta di registro... pag. 02 2. CU Consegna certificazioni ritenute operate... pag. 02 3. CUPE Certificazioni dividendi..... pag. 02 4. FIRR Versamento contributo annuale....pag. 02 5. ENEA Rendicontazione spese per ristrutturazione edilizia.... pag. 03 Lunedì 15 aprile 6. Fatture differite....... pag. 04 7. Fatture di importo inferiore a 300,00... pag. 04 8. Commercianti al minuto.... pag. 04 Approfondimento 9. Le aliquote contributive Inps 2019 per la Gestione Artigiani e Commercianti.... pag. 04 Circolare scadenze n. 07 del 15.03.2019. Riproduzione vietata. Pag. 1

Lunedì 01 aprile (slitta da domenica 31 marzo) 1. Locazioni soggette all imposta di registro Ultimo giorno per la registrazione e il pagamento dell imposta relativamente ai contratti di locazione soggetti all imposta di registro che hanno avuto inizio con il 1 di marzo. Scade anche il termine per pagare l imposta di registro sui rinnovi scaduti a fine febbraio. 2. CU Consegna certificazioni ritenute operate Entro oggi i sostituti d imposta devono consegnare ai percettori le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, certificazioni già trasmesse telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018. 3. CUPE - Certificazioni dividendi I soggetti che nel 2018 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l apposita certificazione dei dividendi corrisposti e delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. La certificazione va rilasciata utilizzando l apposito modello CUPE approvato dal Provv. Agenzia delle Entrate il 15.01.2019 n. 10663. 4. FIRR Versamento contributo annuale Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia (c.d. FIRR), gestito dalla Fondazione Enasarco 1. L importo del contributo viene calcolato tenendo conto delle seguenti variabili: importo totale delle provvigioni liquidate nell anno solare precedente; tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario); numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso). Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure: Monomandatari 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 /anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 /anno Plurimandatari 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 /anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 /anno 1 Si veda la nostra Circolare Scadenze n. 4 del 01.02.2019 per le aliquote Contributive Enasarco anno 2019. Circolare scadenze n. 07 del 15.03.2019. Riproduzione vietata. Pag. 2

L azienda mandante compila la distinta online nella propria area riservata, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, l azienda mandante potrà scegliere tra: Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema; Addebito su c/c bancario (RID). 5. ENEA Invio rendicontazione spese di ristrutturazione edilizia Scade oggi il termine per l invio all ENEA della rendicontazione delle spese per ristrutturazione edilizia poste in essere nel corso del 2018. Si ricorda che la L. 205/2017 ha introdotto il nuovo comma 2-bis, all articolo 16, D.L. 63/2013, prevedendo l obbligo di comunicare all Enea gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l acquisto di elettrodomestici di classe A/A+ conclusi in data successiva al 1 gennaio 2018 che conseguano anche un risparmio energetico. L obbligo va adempiuto utilizzando il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile al seguente link: http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf. L obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all Enea spetta soltanto per gli interventi che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% non è previsto alcun obbligo comunicativo all Enea. La trasmissione dei dati all Enea va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori: Al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell Agenzia delle Entrate. Circolare scadenze n. 07 del 15.03.2019. Riproduzione vietata. Pag. 3

Lunedì 15 aprile 6. Fatture differite Per la cessione dei beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l operazione, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche la data ed il numero dei documenti. La registrazione della fattura differita deve essere eseguita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. 7. Fatture di importo inferiore ad 300,00 Per le fatture emesse e/o ricevute nel corso del mese, di importo inferiore ad 300,00, può essere annotato, entro 15 giorni, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati: - i numeri delle fatture cui si riferisce; - l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare dell imposta, distinti secondo l aliquota applicata. 8. Commercianti al minuto Le operazioni, effettuate in ciascun mese solare, per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale, possono essere annotate, entro il 15 del mese successivo, con una sola registrazione nel registro previsto dall art. 24 Dpr 633/72 2. Approfondimento 9. Gestione Artigiani e Commercianti: aliquote contributive per l anno 2019 Riteniamo opportuno richiamare l attenzione in materia di aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, tenuto conto anche della circolare dell Inps n. 25 del 13.02.2019. Si veda la nostra Circolare Scadenze n. 6 del 04.03.2019 per le aliquote contributive Gestione Separata Inps anno 2019. Si ricorda, innanzitutto, che l articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle 2 Si ricorda, peraltro, che l art. 17 del DL 119/2018 ha previsto l introduzione dell obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto, con decorrenza: - dall 1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d affari superiore a 400.000,00 euro. - dall 1.1.2020 in generale per tutti gli altri soggetti. Circolare scadenze n. 07 del 15.03.2019. Riproduzione vietata. Pag. 4

gestioni autonome dell'inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%. Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1 gennaio 1996 e pari a 102.543 euro per gli altri soggetti. Il contributo minimale per il 2019 risulta essere: Il contributo 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2019, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.878 euro in base alla seguente ripartizione: E prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell Inps. I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2018 e degli acconti per il periodo di imposta 2019 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi: - l eventuale saldo per il 2018 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 devono essere versati entro il 30 giugno 2019 (con possibilità di essere rateizzati); - il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 deve essere versato entro il 30 novembre 2019; - i quattro importi fissi di acconto per il 2019 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 17 novembre 2019 e 17 febbraio 2020. Circolare scadenze n. 07 del 15.03.2019. Riproduzione vietata. Pag. 5

Si ricorda che l Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione Dati del modello F24 del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. *** *** Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare scadenze n. 07 del 15.03.2019. Riproduzione vietata. Pag. 6