REGOLAMENTO COMUNALE PER CENTRI DI AUTODEMOLIZIONE E PER CENTRI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO DEI ROTTAMI METALLICI FERROSI E NON FERROSI



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COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (PROVINCIA DI RAVENNA) REGOLAMENTO COMUNALE PER CENTRI DI AUTODEMOLIZIONE E PER CENTRI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO DEI ROTTAMI METALLICI FERROSI E NON FERROSI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20 Marzo 1990 (CO.RE.CO Prot. n. 6863 del 24.04.1990) Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27 Settembre 1993 (CO.RE.CO. Prot. n. 38849 del 21 Ottobre 1993) Angela\Regolamenti\Centri di autodemolizione e per centri di stoccaggio e-o trattamento dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.doc

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione e di rottami metallici di diversa natura e provenienza non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive ed oggetto di commercio nel territorio del Comune. Viene adottato ai sensi dell art. 15 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 e, compatibile con le norme dello stesso, ai sensi della Legge Regionale 27 Gennaio 1986 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente: ai rifiuti speciali previsti dal punto 4) del 4 comma dell art. 2 del D.P.R. n. 915/1982, costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti trattati presso centri con attività di autodemolizione; ai centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami metallici ferrosi e non ferrosi altrimenti indicati come centri di raccolta per la demolizione. Art. 2 Definizione del rifiuto Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali abbandonato o destinato all abbandono. Per centri di autodemolizione si intendono gli impianti che eseguono esclusivamente attività di stoccaggio, demolizione, eventuale recupero di parti di rottamazione dei rifiuti speciali costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione come stabilito dal punto 4) comma 4 dell art. 2 del D.P.R. n. 915/1982. E più precisamente i veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l eventuale recupero di parti e la rottamazione. I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del Codice Civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all art. 923 del Codice Civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell interno, di concerto con il Ministro del Tesoro. Per centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami metallici ferrosi e non ferrosi si intendono quei centri che eseguono esclusivamente attività di raccolta, ammasso e cernita al fine della

commercializzazione di rottami, ferrosi e non, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive. Art. 3 Principi generali e criteri di comportamento L intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odoro; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere vitato ogni degradamento dell ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia, nel rispetto dei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro. Il Comune di S.Agata sul Santerno promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 475/1988 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Definizione e natura dello smaltimento Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite: 1) Conferimento: le modalità secondo le quali vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; 2) Raccolta: le operazioni di prelievo e collocamento dei rifiuti fino all accumulo in apposita attrezzatura o impianto; 3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed in aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi; 4) Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di riporto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi; 5) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento; 6) Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclaggio, l innoquizzazione, l ammasso, il deposito in impianti autorizzati.

Art. 5 Ordinanze contingibili ed urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell ambiente, il Sindaco, nell ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità. Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emsso dal Ministero della Sanità. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica (come previsto dal D.P.R. n. 915/1982). TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI Art. 6 Conferimento I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, che per volontà del proprietario o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione nonché i rottami metallici, devono essere conferiti dal proprietario, tramite ditte espressamente autorizzate o direttamente, esclusivamente ai centri di raccolta per la demolizione appositamente autorizzati. Art. 7 Autorizzazioni e licenze necessarie per le attività dei centri di smaltimento dei rifiuti speciali, così come indicato al precedente Art. 1. Prima dell avvio dell attività di smaltimento dei rifiuti speciali previsti dal precedente art. 1 è necessario ottenere le seguenti autorizzazioni: certificato di agibilità; autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Provinciale in base all art. 6, punto d), del D.P.R. n. 915/1982; licenza comunale rilasciata in base all art. 15, comma VI, del D.P.R: n. 915/1982. Tali licenze o autorizzazioni non sostituiscono le autorizzazioni per l esercizio dell attività come ad esempio l autorizzazione commerciale. Art. 8 Documenti che i centri di autodemolizione devono allegare alla domanda di concessione edilizia.

Ad integrazione della documentazione prevista dal Regolamento edile, è necessario vengano allegati anche i seguenti documenti: scheda tecnica informativa R3 (emessa dall Amministrazione Provinciale) compilata in ogni sua parte; planimetria dell area in scala 1/500 con indicazione di: 1) aree destinate allo stoccaggio degli autoveicoli; 2) platee adibite allo smontaggio dei mezzi con relative dimensioni; 3) aree destinate allo stoccaggio dei pneumatici e delle batterie; 4) sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e degli eventuali percolati derivanti dall attività di smontaggio automezzi con i relativi pozzetti d ispezione ed impianti di depurazione; 5) recinzione dell area; relazione descrittiva dell attività ed elaborati grafici di progetto relativi agli impianti ed ai mezzi tecnici di trattamento utilizzati. Art. 9 Documenti che i centri di stoccaggio e/o trattamento rottami devono allegare alla domanda di concessione edilizia Ad integrazione della documentazione prevista dal Regolamento edile, è necessario vengano allegati anche i seguenti documenti: scheda tecnica informativa R2 (emessa dall Amministrazione Provinciale) compilata in ogni sua parte; planimetria dell area in scala 1/500 con indicazione di: 1) sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche coni relativi pozzetti d ispezione ed eventuali impianti di depurazione; 2) recinzione dell area; relazione descrittiva dell attività ed elaborati grafici di progetto relativi agli impianti ed ai emzzi tecnici di trattamento utilizzati. Art. 10 Domanda di autorizzazione all Amministrazione Provinciale (art. 6, D.P.R. n. 915/1982) Tale domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste e contenute nel modello di domanda predisposto dall Amministrazione Provinciale. Art. 11 Rilascio della licenza comunale Chi intende ottenere il rilascio della licenza comunale per l esercizio dei centri di cui all art. 1 deve presentare domanda in bollo, rivolta al Sindaco del Comune, redatta secondo il modello allegato (allegato A) al presente regolamento e completo in ogni sua parte. L autorizzazione è rilasciata dal Sindaco in conformità alle norme di leggi e regolamenti vigenti, accertati i seguenti requisiti:

a) la rispondenza alle norme previste dal Piano Regolatore Generale e quelle previste dall art. 216 del T.U.L.S. per le attività insalubri di prima classe; b) la rispondenza al Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti speciali; c) l ottenimento dell agibilità prevista dal T.U.L.S.; d) presentazione dell autorizzazione dell Amministrazione Provinciale al fine di ottenere l autorizzazione ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 915/1982. TITOLO III ACCUMULATORI ELETTRICI Art. 12 Autorizzazioni all attività di raccolta, trasporto e stoccaggio degli accumulatori elettrici Per quanto concerne l attività di raccolta, trasporto e stoccaggio degli accumulatori elettrici, si precisa che dette attività riguardano rifiuti classificabili come tossici e nocivi, pertanto devono essere autorizzati dalla Regione. Nel caso di stoccaggio provvisorio o di accumulo temporaneo si dovrà fare riferimento alla L.R. n. 6/1986 e successive modificazioni ed integrazioni. TITOLO IV TRATTAMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE DISPOSITIVI MOBILI Art. 13 Autorizzazione all attività di trattamento di rottami metallici, mediante dispositivi mobili trasportati su veicoli Tale attività è da considerarsi assoggettabile all autorizzazione dell Amministrazione Provinciale per quanto riguarda i rottami metallici. Per le attività di trattamento di tali rifiuti si intendono i processi di frantumazione, vagliatura, compattazione, trattamenti chimici, ecc.. Nel caso in cui il trattamento sia effettuato da ditte specializzate mediante dispositivi mobili trasportati su veicoli, l autorizzazione dovrà essere richiesta dal titolare della ditta che svolge tale servizio per conto terzi. Non è quindi necessaria l autorizzazione in base all art. 15 del D.P.R. n. 915/1982.

TITOLO V DOCUMENTI Art. 14 Documenti che devono essere tenuti a disposizione del personale di vigilanza e di ispezione nei centri di cui all art. 1 Oltre alla documentazione prevista dal precedente art. 11, punto c), dovrà essere mantenuta aggiornata e disponibile anche la seguente documentazione: a) registro dove annotare l identità di colui che conferisce l automezzo al centro secondo quanto previsto dall art. 128 del T.U.L.P.S. e dall art. 247 del Regolamento di esecuzione; b) registro di carico e scarico dei rifiuti speciali nonché copia della comunicazione inoltrata alla Provincia ogni anno entro il 28 Febbraio in base all art. 3 della Legge n. 475/1988; c) autorizzazione allo stoccaggio provvisorio o denuncia di accumulo temporaneo per i rifiuti tossici e/o nocivi (es. accumulatori elettrici) se esistenti; d) registro per gli oli esausti previsto dalla Legge n. 691/1982; e) autorizzazione provinciale, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 915/1982; f) licenza comunale, ai sensi dell art. 15 del D.P.R: n. 915/1982; g) licenza commerciale di esercizio al commercio (iscrizione al REC, ed autorizzazione al commercio al minuto, ex art. 24 Legge n. 426/1971); h) presa d atto per la vendita di cose usate previste dall art. 126 del T.U.L.P.S. (a cura del Sindaco ai sensi dell art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24 Luglio 1977); i) classificazione industria insalubre; l) certificato di prevenzione incendio; m) eventuale adesione al Consorzio di recupero degli oli esausti, ai sensi del D.P.R. n. 691 del 23 Agosto 1982. TITOLO VI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE Art. 15 Individuazione delle aree da adibire a centri di raccolta L individuazione delle aree da adibire a centro di raccolta, dovrà essere effettuata dagli enti all uopo delegati, nell ambito del piano regolatore generale (P.R.G.), dei piani infraregionali di cui all art. 6 della L.R. n. 6/1986, sulla base anche delle indicazioni che saranno contenute le Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 16 Dimensione degli impianti Il limite massimo della superficie da occupare e le quantità massime di materiali accumulabili saranno fissati, ai sensi dell art. 15, comma IV, del D.P.R. n. 915/1982 nelle singole licenze comunali, e varranno sia per i centri pubblici sia per i centri gestiti da soggetti privati, previa valutazione: delle caratteristiche e della portata del terreno; delle dichiarazioni rese nella domanda di autorizzazione; fermo restando il limite massimo in altezza e delle norme paesaggistiche che seguono (vedasi artt. 21 e 22). In ogni caso il tempo massimo di detenzione dei materiali da demolire non dovrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento. TITOLO VII NORME IGIENICO-SANITARIE Art. 17 Requisiti dei centri di autodemolizione Per i centri di autodemolizione dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: a) realizzazione di platea in cemento, con superficie minima di 30 mq. per ogni punto di demolizione, da utilizzarsi obbligatoriamente per lo smantellamento dei motori; b) la platea, che dovrà essere munita di cordolo che segnerà il perimetro della stessa, dovrà avere una adeguata pendenza (> 3%) verso il centro ove sarà posto un pozzetto desoleatore idoneo a garantire la segregazione e la raccolta degli oli residuati dalle operazioni di smantellamento dei motori; c) al desoleatore verrà, poi, collegato un pozzetto di ispezione e prelevamento campioni prima dell immissione dei reflui nel sistema fognario. Gli effluenti dovranno rispettare quanto previsto dal regolamento comunale di fognatura. Qualora non si possa procedere all allacciamento alla rete fognaria i reflui che recapiteranno in acque superficiali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 7/1983; d) gli oli residuati dallo smantellamento dei motori, unitamente a quelli residuati nel desoleatore, devono essere stoccati in appositi contenitori a perfetta tenuta stagna, in attesa dello smaltimento definitivo; e) qualora il Servizio Igiene Pubblica lo reputi necessario sulla base di perizia geologica eventualmente richiesta si dovrà procedere all impermeabilizzazione dell intera area per salvaguardare le falde dall inquinamento; f) tutta l area autorizzata, dovrà essere dotata di sistema di canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche, autonomo da quello della platea, che confluirà in un adeguato impianto di desoleazione e sedimentazione gravimetrico ed un successivo pozzetto finale di ispezione. Gli

effluenti dovranno essere immessi nella rete fognaria bianca, o in mancanza in acque superficiali; g) le batterie dei mezzi, ove presenti, dovranno essere stoccate o accumulate, previa autorizzazione o denuncia, in locali protetti dagli agenti atmosferici, con fondi e bordi totalmente impermeabilizzati e di adeguata resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici. Il contenuto liquido non potrà in alcun modo essere versato in fognatura od in acque superficiali; h) la ditta dovrà inoltre procedere a periodiche derattizzazioni dell area, che deve essere comunque mantenuta in buono stato: costante pulizia da erbe e quant altro possa costituire ricettacolo di ratti e bisce; i) la ditta dovrà predisporre apposite aree di sicurezza per lo stoccaggio dei pneumatici; l) il centro di raccolta dovrà essere interamente recintato: tale recinzione dovrà essere di altezza non inferiore a 2 mt.; m) gli impianti elettrici, le attrezzature e le strutture metalliche, dovranno essere provviste di sicurezza di messa a terra contro le scarichi atmosferiche. Art. 18 Requisiti per i centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami metallici ferrosi e non ferrosi Per i centri di stoccaggio e/o trattamento, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: a) qualora il Servizio Igiene Pubblica lo reputi necessario sulla base di perizia geologica eventualmente richiesta si dovrà procedere alla impermeabilizzazione dell intera area per salvaguardare le falde dall inquinamento; b) tutta l area autorizzata, dovrà essere dotata di sistema di canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche, che confluisca in un adeguato impianto di desoleazione e sedimentazione gravimetrico ed un successivo pozzetto finale d ispezione. Gli effluenti dovranno essere immessi nella rete fognaria bianca. Qualora non sia possibile procedere all allacciamento alla rete fognaria i reflui che recapiteranno in acque superficiali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla L.R. n. 7/1983; c) il centro di raccolta dovrà essere interamente recintato: tale recinzione dovrà essere di altezza non inferiore a mt. 2. Dovranno essere altresì rispettate le disposizioni di cui ai punti h), i), l) ed n) dell art. 17. TITOLO VIII NORME A TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO Art. 19 Alberatura

Le aree adibite a centro di raccolta dovranno essere mascherate mediante doppia fascia di verde costituita come segue: 1) siepe sempre verde avente un altezza di metri 2,00-2,50 ed uno spessore minimo di mt. 0,50; 2) alberi sempre verdi ad alto fusto posti ad intervalli di mt. 2,00 l uno dall altro. Art. 20 Materiali accatastati I materiali accatastati non devono comunque superare l altezza di mt. 4. Le cataste dei materiali dovranno essere strutturate in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute, si da non arrecare danni a persone o a cose. Art. 21 Inquinamento acustico Per quanto concerne l inquinamento acustico si rimanda a quanto previsto dal Regolamento comunale di igiene in materia. Art. 22 Norme transitorie I centri di cui all art. 1, esistenti alla data dell entrata in vigore del presente regolamento, dovranno completare la documentazione necessaria al regolare esercizio dell attività entro 90 giorni dal 01 Giugno 1990. TITOLO IX SISTEMA SANZIONATORIO Art. 23 Sistema sanzionatorio Le violazioni di quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano più grave reato e non siano sanzionate da leggi superiori, decreti e regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell ambito dei minimi e dei massimi. Art. 5 Violazioni previste agli articoli così suddivise: Chiunque non osserva quanto previsto dalle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all art. 5 è punito in base all art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 ed il rapporto deve essere inviato all Autorità Giudiziaria.

Art. 6 Art. 11 Art. 10 e 13 Art. 12 Art. 12 Art. 14 Chiunque non osserva quanto disposto dall art. 6, ovvero non conferisca nei modi dovuti i rifiuti ai centri di raccolta per la demolizione è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall art. 24 del D.P.R. n. 915/1982. Chiunque eserciti attività di centro di raccolta per la demolizione senza il possesso della licenza comunale prevista dall art. 15, comma IV, del D.P.R. n. 915/1982 è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000. Chiunque eserciti attività di centri di autodemolizione e/o stoccaggio di rottami metallici senza il possesso dell autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Provinciale prevista dall art. 6, lettera d) del D.P.R. n. 915/1982 è punito con la sanzione di cui all art. 25 del D.P.R. n. 915/1982. La mancata autorizzazione alla raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi (accumulatori elettrici), prevista dall art. 16 del D.P.R. n. 915/1982, è punita dalla sanzione di cui all art. 26 del D.P.R. n. 915/1982. La mancata denuncia di accumulo temporaneo, prevista dall art. 18, punto 2, della L.R. n. 6/1986, è punita con la sanzione di cui all art. 31 della L.R. 26 Luglio 1988 n. 29. La mancata presentazione della documentazione prevista dall art. 14 è punita con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000 salvo l applicazione di sanzioni previste da leggi o altri regolamenti vigenti. Art. 17 e 18 I titolari delle imprese che non si attengano a quanto previsto al punti m) dell art. 17 o al punto c) dell art. 18 sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000. Art. 17 e 18 Art. 17 e 18 Art. 19 Art. 20 Art. 22 Art. 23 I titolari delle imprese che non distinguono i flussi dei reflui sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. I titolari delle imprese che non eseguono periodiche derattizzazioni o non mantengono in buono stato di manutenzione le aree destinate alle loro attività sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 200.000. I titolari delle imprese che non rispettino o non tengano in buono stato di manutenzione le barriere verdi sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000. I titolari che non rispettano i limiti nell accatastamento dei materiali sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Chiunque non completi la documentazione nei limiti di tempo stabiliti sarà punito con la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000. I titolari che non rispettano i limiti di inquinamento acustico vengono sanzionati a mente del Regolamento Comunale di Igiene.

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI (Art. 15, D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915) marca da bollo Al Sig. Sindaco del Comune di Il sottoscritto Cod. Fisc. nato a il residente a in Via n. nella propria qualità di CHIEDE il rilascio della licenza comunale per la realizzazione di un centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, per la demolizione, l eventuale recupero di parti e la rottamazione. A tal fine DICHIARA che il centro sarà posto in nell area individuata al vigente catasto al Foglio n. Mappale n. partita n. avente una superficie di mq. ; che gestore del centro sarà il Sig. nato a il Cod. Fisc. residente a in Via n. ALLEGA lì FIRMA

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER IL CENTRO DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO DI ROTTAMI METALLICI FERROSI E NON FERROSI (Art. 15, D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915) marca da bollo Al Sig. Sindaco del Comune di Il sottoscritto Cod. Fisc. nato a il residente a in Via n. nella propria qualità di CHIEDE il rilascio della licenza comunale per la realizzazione di un centro di stoccaggio e/o trattamento di rottami metallici ferrosi e non ferrosi. A tal fine DICHIARA che il centro sarà posto in nell area individuata al vigente catasto al Foglio n. Mappale n. partita n. avente una superficie di mq. ; che gestore del centro sarà il Sig. nato a il Cod. Fisc. residente a in Via n. ALLEGA lì FIRMA