Incontro di aggiornamento giuridico 23 gennaio 2009 Associazione Amici della Casa Marta Larcher onlus Via Plinio, 5 Milano
Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
Fonti normative di riferimento in materia di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e/o umanitaria Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 Circolare Ministero dell Interno n. 04/2008 Circolare Ministero dell Interno n. 10/2008
Il decreto legislativo n. 159/2008 è entrato in vigore il 5 novembre 2008.
Nomina Commissioni territoriali Art. 7 comma 1 Decreto legislativo n. 25/2008 Le Commissioni territoriali verranno nominate con decreto del Ministero dell Interno e non più con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell Interno. In situazioni di urgenza il Ministro dell Interno potrà nominare direttamente, su indicazione del Sindaco del Comune dove ha sede la commissione, il rappresentante dell ente locale, nomina che attualmente spetta alla Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Obbligo di residenza Art. 7 comma 1 Decreto legislativo n. 25/2008 Nella norma che sancisce il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato durante l esame della domanda di protezione viene previsto in capo al prefetto il potere di stabilire un luogo di residenza o un area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.
Obbligo di residenza Art. 7 comma 1 Decreto legislativo n. 25/2008 La finalità della norma è di evitare il rischio di dispersione dei richiedenti sul territorio. Occorrerà procedere alla fissazione del luogo di residenza quando sussista in concreto tale rischio. A tal fine è necessario che il Questore, anche su segnalazione delle Commissioni territoriali competenti all esame della domanda provveda ogni qual volta ne riscontri i presupposti a segnalare tempestivamente al Prefetto i casi da assoggettare alla limitazione. La competenza del Prefetto è fissata in base al domicilio del Richiedente (v. Circ. MI 10/2008).
Regime di accoglienza e trattenimento dei richiedenti asilo Art. 20 comma 2 lett. d) - Art. 21 comma 1 lett. c) Decreto legislativo n. 25/2008 Il richiedente asilo destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell art. 13 comma 2, lettere a) e b) del TU (ipotesi di ingresso e soggiorno irregolare) o di un provvedimento di respingimento alla frontiera (ai sensi dell art. 10 del TU) dovrà essere sempre trattenuto nei centri di Identificazione ed Espulsione di cui all art. 14 del TU (ex CPT).
Regime di accoglienza e trattenimento dei richiedenti asilo Note Prima della modifica normativa questi casi rientravano nelle ipotesi di accoglienza (facoltativa) nei CARA su disposizione della Questura. In virtù della nuova disposizione il richiedente asilo che presenta la domanda quando è già trattenuto in un CIE in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa o di respingimento alla frontiera (ipotesi frequente) rimane trattenuto nel CIE per tutta la durata della procedura.
Decisione Nuova ipotesi di rigetto Art. 32 comma 1 e 4 Decreto legislativo n. 25/2008 VIENE INTRODOTTA L IPOTESI DEL RIGETTO PER MANIFESTA INFONDATEZZA. Si tratta di una decisione che la Commissione territoriale può assumere quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Diniego per manifesta infondatezza In caso di rigetto per manifesta infondatezza il richiedente è obbligato alla scadenza del termine per l impugnazione (15 o 30 gg) a lasciare il territorio nazionale salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. In quest ipotesi l eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo dell esecuzione del provvedimento. Sarà quindi importante leggere nel provvedimento di diniego ai sensi di quale norma lo stesso è stato assunto ovvero quali sono le motivazioni.
Termini di impugnazione Art. 35 comma 7 Decreto legislativo n. 25/2008 I termini per la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale vengono ridotti da 30 a 15 giorni anche per coloro i quali sono accolti nei CARA. In precedenza il termine di 15 gg era applicato solamente ai trattenuti nei CIE.
Efficacia sospensiva del ricorso Art. 35 comma 8 Decreto legislativo n. 25/2008 Il decreto legislativo n. 159/2008 prevede come regola generale l effetto sospensivo del ricorso elencando tassativamente i casi nei quali il ricorso non ha effetto sospensivo.
Efficacia sospensiva del ricorso Art. 35 comma 7 e 8 - Decreto legislativo n. 25/2008 Il ricorso non ha effetto sospensivo nei seguenti casi: provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale (art. 29 D.Lgs. 25/2008) ipotesi già prevista decisione adottata dalla Commissione territoriale in caso di allontanamento senza giustificato motivo dal Centro (art. 22 comma 2 D.Lgs. 25/2008) - ipotesi già prevista rigetto della domanda per manifesta infondatezza nuova ipotesi ricorso presentato da colui il quale è stato ospitato in un CARA ai sensi dell art. 20 comma 2, lettere b) e c); si tratta delle ipotesi di accoglienza disposta verso colui che ha eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o subito dopo ovvero per aver presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare e prima dell adozione di un provvedimento di espulsione nuova ipotesi ricorso presentato da colui il quale è stato trattenuto all interno di un CIE (art. 21 D.Lgs. 25/2008) ipotesi già prevista
Efficacia sospensiva del ricorso (segue) Art. 35 comma 7 e 8 Decreto legislativo n. 25/2008 L effetto sospensivo immediato del provvedimento impugnato riguarda: i richiedenti asilo che si trovano in condizioni di soggiorno regolare al momento della presentazione della domanda; i richiedenti asilo che sono ospitati nei Centri di accoglienza (CARA) perché risultava necessario accertarne l identità o la nazionalità (art. 20, comma 2, lett. a) D.Lgs. 25/2008).
Efficacia sospensiva del ricorso (segue) Art. 35 comma 7 e 8 Decreto legislativo n. 25/2008 In tutte le ipotesi in cui non vige l effetto sospensivo del ricorso è prevista la possibilità in capo al ricorrente di chiedere al Tribunale la sospensione del provvedimento di rigetto quando ricorrono gravi e fondati motivi. La richiesta è presentata contestualmente al deposito del ricorso. Il tribunale si pronuncia entro 5 gg con ordinanza non impugnabile apposta anche in calce al decreto di fissazione dell udienza.
Accoglienza e/o trattenimento dei ricorrenti Art. 36 comma 1, 2 e 3 e art. 35 comma 8 Decreto legislativo n. 25/2008 Non sono stati introdotti cambiamenti riguardo l accoglienza e/o trattenimento dei ricorrenti in attesa della decisione sull istanza di sospensione. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso ai sensi dell art. 35 continua ad applicarsi l art. 11 del D. Lgs 140/2005. Il ricorrente che si trova in un CARA al momento della presentazione dell istanza di sopensione vi rimane fino alla decisione sull istanza medesima e può continuare ad essere ospitato nelle strutture per richiedenti asilo fino alla decisione del ricorso e comunque non oltre il periodo massimo fissato dalla legge (v. Circ. MI 04/2008).
Accoglienza e/o trattenimento dei ricorrenti (segue) Art. 36 comma 3 e art. 35 comma 8 Decreto legislativo n. 25/2008 Il ricorrente trattenuto nel CIE al momento della presentazione dell istanza di sospensione permane nel centro in cui si trova fino all adozione dell ordinanza di sospensione. Il richiedente trattenuto nel CIE che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato ha accoglienza nei CARA con le modalità stabilite dal D. Lgs. 140/2005.
Pacchetto Sicurezza - Ddl 733 - approvato al Senato il 5/2/2009 è attualmente all esame della Camera - Decreto legge n. 11/2009 varato il 20/02/2009 dal Consiglio dei Ministri
Ddl 733 Principali novità in tema di migranti Matrimoni e cittadinanza italiana: l acquisto della cittadinanza italiana potrà avvenire dopo due anni di residenza nel territorio dello Stato dopo il matrimonio o dopo tre anni nel caso in cui il coniuge si trovi all estero. I tempi sono dimezzati in presenza di figli Ingresso e soggiorno irregolare: si introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare punito con l ammenda da 5.000 a 10.000 Euro. Esibizione di permesso di soggiorno: viene introdotta la necessità di esibizione del permesso di soggiorno per tutti gli atti dello stato civile (matrimonio, riconoscimento di un figlio, etc ). Visto d ingresso per ricongiungimento familiare: eliminato il termine di 180 gg previsto Permesso di soggiorno CE: l ottenimento di tale permesso presuppone il superamento di un test di lingua italiana. Contributo da 80 a 200 Euro per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno fatti salvi i permessi per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Ddl 733 Principali novità in tema di migranti Permesso di soggiorno a punti: è istituito il c.d accordo di integrazione articolato in crediti da sottoscrivere al momento della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno Soppressione del divieto di segnalazione (art. 35 comma 5 TU): i medici e il personale ospedaliero potranno segnalare all autorità competente gli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno che si recheranno presso le strutture ospedaliere.
Decreto legge n. 11/2009 varato il 20/02/2009 dal Consiglio dei Ministri Art. 5 - Esecuzione dell espulsione (modifica dell art. 14 del T.U.) Viene innalzato fino a 6 mesi il periodo di trattenimento presso i CIE degli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione o respingimento alla frontiera (due proroghe di 60 gg convalidate dal giudice di pace su richiesta del Questore). La disposizione si applica anche a coloro che risultano trattenuti presso i CIE al momento dell entrata in vigore del DL.
Ricongiungimenti familiari - Novità Dal 5 novembre è entrato in vigore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008, il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 che modifica le disposizioni del T.U sull immigrazione. (art 29). La norma modifica il precedente decreto legislativo n. 5 dell 8 gennaio 2007 che dava attuazione alla Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare dell Unione Europea.
Con quali familiari è possibile ricongiungersi? coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%); genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute;
Reddito del familiare che chiede il ricongiungimento L attuale parametro di riferimento prevede che, il beneficiario della ricongiunzione familiare, debba dimostrare di possedere un reddito minimo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all importo annuo dell assegno sociale, aumentato della metà dell importo dell assegno sociale, per ogni familiare da ricongiungere.
Deroghe ai requisiti di reddito Si specifica che, per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ad anni 14, oppure per il ricongiungimento di due o più familiare da parte di una persona in possesso dello stato di protezione sussidiaria, è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell importo annuo dell assegno sociale. Nel caso in cui vi siano più figli di età inferiore a 14 anni ed altri di età superiore, andrà aggiunta all importo doppio dell assegno sociale, la metà dell importo annuo dell assegno per ogni altro figlio non inferiore ai 14 anni