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2 OGGETTO: Linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d intervento in materia di adozione internazionale. LA VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio servizi sociali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; VISTO il parere favorevole di cui all articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, dei dirigenti del servizio servizi sociali e servizio sanità e l attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione; VISTA la proposta del direttore del dipartimento servizi alla persona e alla comunità; VISTO l articolo 25 dello statuto della regione; Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 DELIBERA 1. di approvare, ai sensi dell art.39 bis, comma 1 della Legge 31 dicembre 1998, n.476, l allegato A Atto d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d intervento in materia di adozione internazionale che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e concernente: - indicazioni per la riorganizzazione delle èquipe per le adozioni; - individuazione del percorso metodologico fra èquipe territoriali per le adozioni e gli enti autorizzati e per il collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; EP/Atto indirizzo adozioni

3 2. disporre che entro trenta giorni dall approvazione del presente atto, le AA.SS.LL. e gli Enti Locali trasmettano all Amministrazione regionale il provvedimento di designazione del personale sanitario e sociale per la costituzione dell èquipe adozioni. 3. dare incarico ai Dirigenti del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità affinché i protocolli metodologici ed operativi per l attuazione dell atto d indirizzo siano sottoscritti dalle istituzioni e dagli Enti coinvolti nel percorso dell adozione internazionale. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Bruno Brandoni)) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Vito D Ambrosio) Per verifica e controfirma IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Servizi alla persona e alla comunità (Dott. Giuseppe Zuccatelli)

4 Normativa di riferimento DOCUMENTO ISTRUTTORIO Legge 4 maggio 1983 n.184 Legge 31 dicembre 1998 n.476 Ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozioni di minori stranieri. Decreto del Presidente della Repubblica 1dicembre 1999, n.492 Regolamento recante norme per la costituzione, l organizzazione e il funzionamento della commissione per le adozioni internazionali a norma dell articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476 Legge 8 novembre 2000, n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Legge 28 marzo 2001 n.149 Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n.184 recante Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile La regione Marche, con l atto amministrativo 3 giugno 1998, n.202, ha affidato gli adempimenti relativi all adozione nazionale ed internazionale ai consultori familiari attraverso la costituzione di una apposita equipe composta dalle figure professionali dello psicologo e dell assistente sociale. In questo modo, prima dell approvazione della legge 476/98, aveva avviato un percorso finalizzato alla definizione di un modello d intervento in ambito regionale condiviso, sia dal personale socio sanitario delle AA.SS.LL. sia dal Tribunale per i minorenni; infatti con D.G.R n.3167 del 21.12.98 è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da un assistente sociale ed uno psicologo per ogni A.S.L., due giudici onorari del Tribunale per i minorenni e due funzionari del servizio servizi sociali della regione, che ha elaborato uno schema di protocollo operativo sperimentale approvato con D.G.R. n.2712 del 3.11.1999. A seguito del lavoro svolto dal gruppo, con D.G.R. n.2713 del 3.11.99 è stata avviata, con risorse regionali, ammontanti a Lire 120.000.000, una specifica iniziativa formativa per gli operatori dei consultori familiari impegnati in materia di adozione e giudici onorari del Tribunale per i Minorenni. L attività regionale, che ha tenuto conto esclusivamente dell attuale assetto organizzativo dei servizi territoriali sulla base del succitato atto amministrativo n.202, non ha permesso la piena applicazione della successiva L. 476/98 considerato che:

5 - l art.29 bis comma 4 della L. 476/98 prevede che i servizi socio-assistenziali degli Enti singoli od associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, svolgono gli adempimenti previsti dalla norma ; - l art. 39 bis comma della L. 476/98 affida espressamente alla Regione il compito di sviluppare la rete regionale dei servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla normativa, di vigilare sui medesimi, di definire protocolli operativi e convenzioni tra servizi socio-sanitari, Enti e magistratura minorile. In considerazione delle modifiche apportate alla Legge 4 maggio 1983, n.184, con la Legge 31 dicembre 1998, n.476 e con la Legge 3 marzo 2001 n.149 ed in particolare dei compiti assegnati alla Regione dall art. 39 bis, comma 1 lettera a, b), c), della succitata legge 476/98 in tutto il territorio regionale: deve essere garantita l attività di un èquipe adozioni, composta almeno da uno psicologo e da un assistente sociale durante il percorso dell adozione internazionale; devono essere assicurate unitarietà dell intervento ed alta specializzazione rispetto ai compiti assegnati dalla normativa in materia d adozione internazionale; deve essere evitata la frammentazione dell intervento sul territorio regionale; deve essere facilitato l accesso al servizio da parte dei cittadini; deve essere superata la disomogeneità delle informazioni alle coppie che si rivolgono ai servizi ed agli Enti autorizzati per l adozione internazionale; devono essere garantite la collaborazione, comunicazione e coordinamento dei Servizi territoriali con gli Enti autorizzati e il Tribunale per i minorenni; devono essere razionalizzati i costi e le risorse dedicate al servizio adozione; devono essere previste macro-equipe in ambito provinciale o interprovinciale che dovranno garantire, in collaborazione con gli Enti Autorizzati, gli interventi informativi e quelli formativi in preparazione degli aspiranti genitori adottivi (L.184/83, art.29 bis, comma4, lett.a-b, così come modificato dalla L.476/98 Tenuto conto che, ai sensi dell art.29 bis comma 1 e dell art.6 della legge 328/2000, ai Comuni competono: gli interventi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; i collegamenti tra servizi che realizzano attività volte all integrazione sociale; le intese con le Aziende Sanitarie Locali per le attività socio-sanitarie, del DPCM del 14.2.2001 nonché del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002; al fine di riorganizzare la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, a modifica dell atto di indirizzo e coordinamento n.2712 del 3.11.1999, si stabilisce che: l Azienda sanitaria locale assicura la figura dello psicologo e, in caso di necessità del neuropsichiatra infantile, sostenendone i relativi oneri; gli Enti locali afferenti all Ambito sociale svolgono in forma associata la funzione socio-assistenziale; il Sindaco del Comune capofila dell Ambito territoriale comunica al Tribunale per i minorenni della Regione Marche i nominativi degli operatori che costituiscono l équipe adozioni.

6 Gli Enti Locali, per assicurare l unitarietà dell intervento, sottoscrivono con l ASL un protocollo a livello locale in cui concordano le modalità organizzative dell èquipe e le modalità di verifica periodica dell attività svolta dall èquipe. Tale protocollo verrà integrato negli strumenti di intesa che regolano la costituzione dell Ambito territoriale e la gestione dei servizi e adotterà le indicazioni del capitolo 5 del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002 della Regione Marche e del punto 5 delle Linee guida per l attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali. La costituzione delle équipe adozioni secondo questo modello rappresenta un primo passo verso una organizzazione territoriale dei servizi per l infanzia e l adolescenza che favorisce il coinvolgimento diretto degli Enti locali, chiamati dalla normativa nazionale ad assumere le competenze relative alla adozione, alla adozione internazionale oltre che all affidamento familiare e alla accoglienza residenziale in strutture per minori. Per non vanificare il lavoro già svolto sul territorio dalle équipe minime presenti a livello di distretto sanitario nelle A.S.L., e secondo quanto espressamente sollecitato nella L.476/99 avvalendosi delle specifiche competenze dei servizi dell azienda sanitaria locale, con il presente atto si avvia un percorso che porti ad accordi territoriali tra Ambiti sociali e A.S.L. al fine di promuovere l attivazione delle équipe integrate d Ambito adozione, affidamento e minori fuori dalla famiglia. Tali équipe avranno il compito di sviluppare le politiche per l infanzia e l adolescenza in merito alle questioni: adozione nazionale, adozione internazionale, affidamento familiare e accoglienza residenziale dei minori, in raccordo con le leggi di settore quali la L. 476/99, la L. 184/83 modificata dalla L. 149/01, con altre norme inerenti le politiche per l infanzia, l adolescenza, i giovani come la L. 285/97 e la L.R. 46/95. Questo nuovo modello organizzativo, nella prospettiva del diritto del minore di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia (comma 3 art. 1 L. n. 184/1983 e successive modifiche), a regime, permetterà: - un coordinamento sul territorio dell Ambito tra le risposte alle emergenze e gli interventi di lotta al disagio con le azioni preventive e promozionali, in modo da limitare l allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare; - un raccordo degli interventi per l infanzia, l adolescenza e i giovani con l intero complesso delle politiche e dei servizi sociali a livello di Ambito territoriale, sviluppato nel Piano di zona, per sostenere con idonei interventi i nuclei familiari a rischio. L attivazione di équipe integrate d Ambito adozione, affidamento e minori fuori dalla famiglia si inserisce nel processo di organizzazione del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002 della Regione Marche, per cui dovrà trovare collocazione e realizzazione adeguate nella predisposizione dei Piani di Zona degli Ambiti territoriali.

7 Il Servizio Servizi Sociali della Regione Marche predisporrà specifici atti di indirizzo e percorsi di progettazione partecipata, analoghi a quello adottato sul tema dell adozione internazionale, per le altre aree di competenza dell équipe integrata d Ambito. Inoltre la Conferenza permanente Stato e Regioni nel documento del 3 agosto 2000 ha stabilito di ripartire fra le Regioni i fondi per l anno 1999, ai sensi dell art.7 della legge 476/98, da destinare a: 1. organizzazione, a livello regionale, della formazione congiunta degli operatori socio-sanitari, degli Enti autorizzati e delle autorità giudiziarie, nonché di corsi informativi/formativi per gli aspiranti all adozione; 2. realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi socio-sanitari territoriali. Tale attività è stata affidata con D.G.R. n. 2726 del 20.11.2001 al Centro di documentazione ed analisi sulla condizione dell infanzia, dell adolescenza e dei giovani istituito presso l ARS - Agenzia Regionale Sanitaria. Con particolare riguardo al punto 2 l attività sarà avviata in raccordo con la Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proposte Per le motivazioni sopra riportate si ritiene necessario: 1. di approvare, ai sensi dell art.39 bis, comma 1 della Legge 31 dicembre 1998, n.476, l allegato A Atto d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d intervento in materia di adozione internazionale che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e concernente: - indicazioni per la riorganizzazione delle èquipe per le adozioni; - individuazione del percorso metodologico fra èquipe territoriali per le adozioni e gli enti autorizzati e per il collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; 2. disporre che entro trenta giorni dall approvazione del presente atto, le AA.SS.LL. e gli Enti Locali trasmettano all Amministrazione regionale il provvedimento di designazione del personale sanitario e sociale per la costituzione dell èquipe adozioni. 3. dare incarico ai Dirigenti del Servizio Servizi Sociali e del Servizio sanità affinché i protocolli metodologici ed operativi per l attuazione dell atto d indirizzo siano sottoscritti dalle istituzioni e dagli Enti coinvolti nel percorso dell adozione internazionale. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Elena Pellegrini)

8 PARERE DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEL SERVIZIO SANITA I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell atto, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attestano inoltre che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI (Dott. Paolo Mannucci) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA (Dott. Vincenzo Cardoni) PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere dei dirigenti del servizio servizi sociali e del servizio sanità in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l adozione della presente deliberazione. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Dott. Giuseppe Zuccatelli)

9 La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Bruno Bandoni) A ALLEGATO ATTO D INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI SERVIZI CHE GARANTISCA LIVELLI ADEGUATI D INTERVENTO IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE Legge 4 maggio 1983 n.184 Legge 31 dicembre 1998 n.476 Legge 28 marzo2001 n.149 RUOLI, COMPETENZE E RELAZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PERCORSO DELL ADOZIONE INTERNAZIONALE E COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI In ogni ambito territoriale, l equipe adozioni deve essere composta, come livello minimo, da un assistente sociale e da uno psicologo. Tali professionalità possono essere integrate, in base a specifiche necessità, con supporti specialistici ed operativi territoriali del pubblico e del privato, del sociale e del sanitario. In relazione alla adozione internazionale l équipe si raccorda con il Tribunale per i minorenni e con gli Enti autorizzati per territorio regionale. Tutti gli attori coinvolti sottoscrivono un protocollo d intesa, a livello di Ambito territoriale, che ratifica i rispettivi compiti all interno di un sistema coordinato di interventi ai sensi delle normative vigenti.

10 L équipe adozioni, per quanto attiene agli adempimenti connessi alle adozioni internazionali si occupa di: a) Informare - sviluppa e promuove servizi di informazione sulla adozione internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati anche in collaborazione con gli Enti stessi; - collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con il Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l infanzia e l adolescenza della Regione Marche e con il Centro regionale di documentazione e analisi per l infanzia, l adolescenza e i giovani, anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui minori fuori famiglia; - comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione internazionale agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla materia. - informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione anche in collaborazione con gli Enti autorizzati affinchè i percorsi formativi che risultino coerenti ed armonici; b) Redigere la relazione al fine della valutazione di idoneità - acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all adozione; - restituisce/fa conoscere alla coppia, con le modalità che si riterranno più opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella valutazione; - trasmette al Tribunale per i Minorenni, in esito all attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi, secondo quanto determinato nel protocollo d intesa D.G.R. n. 2712 del 3.11.1999, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia; - aggiorna il Tribunale per i Minorenni ogni sei mesi la situazione della coppia con tutte le informazioni e notizie connesse al percorso adottivo fino al momento in cui la coppia da mandato all Ente Autorizzato o ottiene un affidamento preadottivo. c) Sostenere il nucleo adottivo - su richiesta degli adottanti e in collaborazione con l Ente autorizzato, ai fini di una corretta integrazione sociale e familiare, svolge attività di sostegno del nucleo adottivo e promuove l attivazione di servizi di accompagnamento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l arrivo del minore in Italia; - riferisce, in ogni caso, al Tribunale per i Minorenni sull andamento dell inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi (art.34, c2) ;

11 - compila, su formale richiesta del Tribunale per i Minorenni, le relazioni per il paese di origine del minore adottato nei casi previsti dalla legge. Il Tribunale per i Minorenni si occupa di: a) Pronunciare il decreto d idoneità -riceve la richiesta di disponibilità all adozione internazionale e invita la coppia a partecipare agli incontri informativi organizzati in ambito provinciale o interprovinciale prima di presentare la dichiarazione; -riceve dalla coppia la dichiarazione di disponibilità all adozione unitamente all attestazione di partecipazione al corso formativo se la stessa ha partecipato al corso di cui al punto precedente ; -trasmettere, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, copia della stessa all Equipe integrata d ambito; - ricevuta la relazione dell équipe adozioni, i giudici, delegati all uopo, sentono gli aspiranti all adozione e dispongono, se necessario, gli opportuni provvedimenti; - pronuncia, entro i 2 mesi successivi, il decreto motivato attestante la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per l adozione; - trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all adozione, all Ente autorizzato; - trasmette copia del decreto all équipe adozioni competente per territorio; - riceve dall Ente autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al minore. b) Accertare e ordinare: - qualora l adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell arrivo del minore in Italia, verifica che nel provvedimento dell autorità che ha pronunciato l adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali; - accerta inoltre che l adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione e l autorizzazione; - ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile; - qualora l adozione debba perfezionarsi dopo l arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell autorità straniera come affidamento preadottivo e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall inserimento del minore nella nuova famiglia;

12 -ordina alle equipe adozioni, nel caso di affidamento preadottivo o nel caso in cui l autorità straniera non riconosce l Ente Autorizzato, di relazionare sull andamento dell inserimento; - decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia l adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile; - in caso contrario e anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi. c) Informare: - collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con il Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l infanzia e l adolescenza della Regione Marche e con il Centro regionale di documentazione e analisi per l infanzia, l adolescenza e i giovani anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui minori fuori famiglia; -collabora inoltre alla predisposizione del materiale informativo di interesse regionale fornendo informazioni e dati al Servizio Servizi Sociali Settore politiche per l infanzia e l adolescenza e al Centro regionale di documentazione e analisi per l infanzia, l adolescenza e i giovani al fine di promuovere la diffusione delle informazioni sul territorio marchigiano; -comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione internazionale agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla materia. L Ente autorizzato si occupa di: a) Informare: - promuove in collaborazione con le équipe adozioni servizi di informazione sulla adozione internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati; - collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati con le équipe adozioni e con il Servizio Servizi Sociali - Settore politiche per l infanzia e l adolescenza della Regione Marche ed il Centro regionale di documentazione e analisi per l infanzia, l adolescenza e i giovani anche al fine di attivare una Banca dati informatizzata sui minori fuori famiglia; -comunica attività ed iniziative relative alla adozione internazionale alle équipe adozioni e agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla materia. - informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione anche in collaborazione con l equipe adozioni affinché i percorsi formativi risultino coerenti ed armonici; b) Accettare l incarico: - riceve dalla famiglia che aspira alla adozione l incarico a curare la procedura dell adozione;

13 - apre un dossier relativo alla coppia e raccoglie tutte le informazioni, le notizie e le notifiche al riguardo; - accetta l incarico, comunica all équipe adozioni competente per territorio la presa in carico della coppia e invia al Tribunale per i Minorenni copia del conferimento dell incarico; - informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; - svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti; - trasmette alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare. c) Curare la procedura di adozione - raccoglie dall autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; - trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero; - riceve il consenso scritto all incontro tra gli aspiranti all adozione ed il minore da adottare, proposto dall autorità straniera, da parte degli aspiranti all adozione, ne autentica le firme e trasmette l atto di consenso all autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; - riceve dall autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l opportunità di procedere all adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; - informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e l equipe adozioni della decisione di affidamento dell autorità straniera; - richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l autorizzazione all ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; - certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; - riceve dall autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione;

14 - vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; - comunica all équipe adozioni competente per territorio tutte le informazioni relative alle procedure in corso, nonché il ritorno della famiglia in Italia e trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o la relazione sul periodo vissuto nel paese di origine. d) Sostenere il nucleo adottivo - s impegna a segnalare ogni sei mesi al Tribunale per i Minorenni e all équipe adozioni in merito all andamento delle procedure di adozione, segnalando eventuali difficoltà e gli opportuni interventi fino all arrivo del minore in Italia; - su richiesta degli adottanti e in collaborazione con l equipe adozioni, ai fini di una corretta integrazione sociale e familiare, svolge attività di sostegno del nucleo adottivo e promuove l attivazione di servizi di accompagnamento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l arrivo del minore in Italia; - riferisce, all Autorità estera, inviando relazioni, in collaborazione con l equipe adozioni, sull avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o più anni successivi all avvenuta adozione come previsto dalla legislazione dei paesi di provenienza del minore; - attiva ed organizza servizi per la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei paesi di origine del minore adottato; - certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell articolo 39-quater; - certifica, nell ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione.