COMUNE DI PALUZZA Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI
ART. 1 Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell art. 28, comma 1, della L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della normativa vigente, la determinazione degli orari di apertura e di chiusura sul territorio delle seguenti attività: a) esercizi pubblici di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte, cui all art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi pubblici per la somministrazione di bevande comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria, gelateria, e di prodotti di gastronomia, cui all art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 287/91 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi pubblici di cui alle precedenti lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, cui all art. 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/91; d) esercizi pubblici di cui alla precedente lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, cui all art. 5, comma 1; lettera d) della Legge 287/91. ART. 2 Fascia oraria giornaliera 1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) di cui al precedente articolo 1, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 05,00 (cinque) alle ore 02,00 (due) del giorno successivo. 2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente articolo 1, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08,00 (otto) alle ore 03,00 (tre) del giorno successivo. ART. 3 Apertura giornaliera 1. Agli esercizi classificati alle lettere a), b) e c) di cui al precedente articolo 1, nell ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell articolo 2, comma 1, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente. 2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente art. 1, nell ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell art. 2, comma 2, l apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non dovrà essere superiore alle dodici ore giornaliere anche non consecutive. 3. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente art. 1 l orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l attività di trattenimento e svago. 4. L orario prescelto, o le rispettive variazioni, deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo sette giorni dall avvenuta comunicazione. 5. L orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell orario massimo consentito di cui all art. 2. 6. Lo sgombero, di cui all articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura. 2
ART. 4 Chiusura settimanale per riposo 1. All esercente è data facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana. 2. E fatto obbligo all esercente di comunicare al Comune la chiusura per riposo di cui al precedente comma, nonché le rispettive variazioni, che diventano esecutive dopo sette giorni dall avvenuta comunicazione. 3. E fatto obbligo all esercente dal momento in cui si è avvalso della facoltà di scegliere la chiusura settimanale di riposo e comunicata al Comune, di ottemperare alla stessa fino ad una eventuale comunicazione di variazione o di revoca, pena l applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 7 dell art. 37 della legge regionale n. 8/1999. ART. 5 Esposizione dell orario e della chiusura settimanale per riposo 1. E fatto obbligo all esercente di indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile anche dall esterno, l orario adottato e la chiusura per riposo settimanale. ART. 6 Orari dei pubblici esercizi integrativi ai distributori di carburante 1. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande quali attività integrative dei distributori di carburante, cui all art. 16 della legge regionale 06.03.2002 n. 8 e art. 21 del relativo Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, osservano il seguente orario: a) qualora l impianto non sia dotato di apparecchiature tipo self-service pre-pagamento il pubblico esercizio segue l orario e le turnazioni previste per l impianto di distribuzione carburante; b) qualora l impianto di distribuzione carburanti sia dotato di apparecchiature tipo self-service pre-pagamento il pubblico esercizio segue l orario di cui ai precedenti articoli del presente regolamento. ART. 7 Sospensione dell attività dell esercizio 1. Ad ogni esercente è consentito sospendere l attività del proprio esercizio per motivi aziendali o personali, quali l effettuazione di inventario, le ferie, malattia, lutto, fatti personali, o altre cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dello stesso. 2. Qualora la sospensione dell attività si protragga oltre i trenta giorni, l esercente dovrà darne comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. Ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera a) della legge 25.08.1991 n. 287, la chiusura comunicata al Comune non potrà superare i 12 mesi, pena la revoca della licenza. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, comunicati almeno dieci giorni prima della scadenza dei 12 mesi, l esercente potrà chiedere al Comune una proroga al periodo di sospensione dell attività. 3. L esercente e tenuto a esporre al pubblico idoneo cartello o altro supporto informativo, indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. 3
ART. 8 Attività non soggette alle disposizioni del presente Regolamento Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento: a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore; b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 2/2002, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati; c) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno; d) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; e) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; g) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole ed agrituristiche. ART. 9 Sale pubbliche di biliardo ed altri giochi leciti 1. Le sale pubbliche di biliardo e di altri giochi leciti osserveranno il seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 23,00. 2. Qualora dette attrazioni si trovino entro locali di pubblica ristorazione e/o somministrazione l orario di apertura sarà quello adottato per il pubblico esercizio. ART. 10 Disposizioni particolari 1. E acconsentito il funzionamento di apparecchi meccanici di trattenimento (juke box, mangianastri, radio, televisore e similari) esclusivamente dalle ore 07,30 e fino alle ore 02,00 del giorno dopo semprechè sia ridotto il volume dei diffusori e non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica. 2. I pubblici esercizi dotati di televisore possono protrarre l orario sino al termine di programmazioni di carattere eccezionale, non periodiche, semprechè sia ridotto il volume dei diffusori e non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica. 3. I titolari di licenze temporanee di pubblico esercizio (rilasciate ai sensi dell art. 45, comma 7, del DPGR n. 02277/77) dovranno osservare lo stesso orario fissato per le manifestazioni (fiere, feste, mercati, ecc.) in occasione delle quali l autorizzazione è stata rilasciata e in ogni caso non potrà eccedere le ore due del giorno successivo. 4. I pubblici esercizi autorizzati, dalle competenti autorità, al gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totoscommesse, ecc. possono tenere aperto nella mattinata coincidente la chiusura settimanale obbligatoria previa comunicazione al Sindaco. ART. 11 Sanzioni 1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall art. 37, comma 7, della legge regionale 19.04.1999 n. 8 e dal comma 9 del medesimo articolo che prevede in caso di recidiva, oltre all irrogazione delle sanzioni 4
amministrative previste dal citato comma 7, la sospensione da parte del Comune dell attività di pubblico esercizio per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. 2. Le violazioni non previste dal precedente comma sono punite con le sanzioni previste dall art. 7 della legge regionale 12.02.2003 n. 4. 3. La determinazione e l irrogazione delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17.01.1984 n. 1. ART. 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione all Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione. Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 13.04.2005 pubblicata all Albo pretorio del Comune in data 18.05.2005 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 29.11.2005.- 5