Semplificazione Paesaggistica DPR 31/2017

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Concetto di paesaggio Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20/10/2000) Articolo 1 Definizioni a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio; c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano; e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Concetto di paesaggio Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20/10/2000) Il termine " paesaggio " viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente. (da Relazione esplicativa alla Convenzione) Principi di azione sul paesaggio (previsti in modo dinamico e prospettivo): Salvaguardia dei paesaggi Equilibrio Pianificazione dei paesaggi Gestione dei paesaggi

Concetto di paesaggio Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20/10/2000) Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di "congelare" dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell'azione dell'uomo. In realtà, l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale diversità e tale qualità invece di lasciarle andare in rovina. (dalla Relazione esplicativa alla Convenzione)

Concetto di paesaggio Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) Articolo 2 - Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. omissis 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. omissis Articolo 3 - Tutela del patrimonio culturale 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. omissis Articolo 6 Valorizzazione patrimonio culturale 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. omissis 3. omissis

Concetto di paesaggio Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) Articolo 131 - Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. (omissis) le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Concetto di paesaggio Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) Articolo 135 Pianificazione paesaggistica 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". omissis 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'unesco.

Concetto di paesaggio Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) Tutela Equilibrio? Valorizzazione conservativa Valorizzazione creativa

Definizione di vincolo [dal lat. vincŭlum, der. di vincire «legare»]. letter. Legame; è latinismo usato solo in alcune locuz. come spezzare i v. della schiavitù, le catene. Citazione: Treccani, vocabolario In urbanistica: limitazione del grado di libertà di uso, trasformazioni, modifiche e mutamenti di un immobile o area di proprietà privata

Vincoli sovraordinati conformativi Tipologie di vincoli Vincoli di pianificazione comunale espropriativi Derivanti da normative/ provvedimenti sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali (non decadono) Previsione attuativa per opere pubbliche e infrastrutture (scadenza quinquennale)

Tipologie di vincoli Vincoli Urbanistici Lo strumento urbanistico comunale può stabilire limitazioni all edificabilità e alla trasformazione del territorio per tutelare profili di natura idrogeologica, paesaggistica, idrogeologica, ecc; Assoluti vs Relativi Inedificabilità assoluta o edificabilità limitata

Rispetto vincoli sovraordinati Titoli e pratiche edilizie Interventi ex novo (PdC, Scia, Cila, Ed. Libera) Condono edilizio (sopravvenienza) Sanatoria Edilizia Cumulabilità sanzionatoria settoriale Penale Amministrativa: ordinanze, demolizioni; Pecuniario: inottemperanza demolizione;

Competenze Stato - Regioni Tutela paesaggio e beni culturali Stato Legislazione esclusiva Natura statutaria Paesaggio: valore di livello superiore e di interesse primario prevalente sul governo del territorio Art. 9 Costituzione. La Repubblica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Pianificazione territoriale ed edilizia (Governo del territorio) Stato (DPR 380/01) principi e indirizzi Regioni dettagli

Timeline Paesaggistica L. 1089/1939 L. 1497/1939 RD 1357/1940: tutela bellezze storiche e naturali Integrati successivamente da: L. 382/1975 (Norme sull ordinamento regionale e sulla organizzazione della P. A.) e DPR 616/1977 (attuazione parziale). D. Min. B. Cult. Amb. 21/11/1984 Decreto Galasso : Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici. D.L. 312/1985 Decreto Galasso bis conv. con mod. con L. 431/1985 Legge Galasso : disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. D. Lgs. 490/1999: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, su delega L. 352/1997 D. Lgs. 42/2004: Codice beni culturali e del paesaggio Correttivi: L. 308/2004, D. Lgs. 156 e 157/2006, e n. 62 e 63/2008 DPR 139/2010 Autorizzazione paesaggistica semplificata L. 164/2014 Sblocca Italia Avvio lavori preparatori Regolamento e DPR 31/2017 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Settore paesaggistico Conservazione e tutela territorio nel rispetto valori Competenza esclusiva regioni ordinarie; regioni statuto speciale, in base a limiti statutari Settore edilizio Assetto e sviluppo ordinato del territorio Governo del territorio, edilizia e urbanistica Competenza concorrente: Stato-Regioni ordin-comuni D. Lgs 42/2004 Autorizzazione paesaggistica Regime sanzionatorio: Penale (181) - amministrativo DPR 380/01 + Leggi Regioni Pdc/Scia alt - Scia - Cila - Ed. Libera Regime sanzionatorio: Penale (44) amministrativo

Settore paesaggistico Regime titoli abilitativi disgiunto da titoli edilizi Settore edilizio Titoli edilizi efficaci se dotati di necessari pareri, nulla osta autorizzazioni paesaggistiche Autorizzazioni paesaggistiche Titoli abilitativi e Comunicazioni sono atti amministrativi autonomi, indipendenti tra loro; la Paesaggistica è un presupposto necessario per l Edilizia; definizioni tecniche e categorie di intervento disgiunte (Scia 2);

Codice Beni culturali D. Lgs. 42/2004 Parte II beni culturali (art. 10 e segg) 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall articolo 13: a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (privati); 4. f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 4. g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; Dichiarazione di interesse culturale notifica del decreto ai proprietari privati Trascrizione nei registri immobiliari; Prelazione a favore dello Stato (Art. 13 e segg)

Codice Beni culturali D. Lgs. 42/2004 Parte III beni paesaggistici Immobili dichiarati di notevole interesse pubblico con Decreto ministeriale (Art. 136-141 Codice) ex 1497/39 a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Codice Beni culturali D. Lgs. 42/2004 Parte III beni paesaggistici Aree tutelate per Legge (Art. 142 Codice, ex Legge Galasso 431/85) a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico