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Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Conto Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 5 Determinazione n. 2014/9

OGGETTO: Concessione, in sanatoria, congedo ai sensi dell art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 e s.m.i. dipendente a tempo indeterminato M.S. IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AREA PERSONALE Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/03/2011; Vista la nota registrata con prot. n. 116981 del 30.12.2013, con cui M.S., dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale (85%), ha chiesto di poter usufruire del congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i., dal 30.12.2013 al 31.12.2013, per assistere il familiare, disabile in situazione di gravità, nell ambito di percorso riabilitativo, come risulta dalla certificazione medica allegata alla richiesta; Richiamato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 53, dell 8 marzo 2000), come modificato dall art. 4 del Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, che prevede "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona. Per l assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l altro genitore non può fruire dei benefici di cui all articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1 del presente decreto. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall anno 2011, sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità... Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.. ; Vista la recente Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 con cui la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave; Pagina 2 di 5 Determinazione n. 2014/9

Dato atto che risulta depositato agli atti il verbale della Commissione Medica ASL AL, che in data 16.06.2010 ha accertato nei confronti del familiare di cui agli atti l'handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, prevedendone revisione a maggio 2014; Vista la documentazione prodotta dall interessato; Accertata la piena conoscenza dell assenza del dipendente M.S da parte del Referente S.I.T.R.O. ambito di competenza; Vista la circolare n. 1 del 03.02.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce, tra l altro, indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro pubblico e privato in materia di permessi e congedi per l assistenza alle persone con disabilità grave; Considerato che il dipendente in parola, risulta aver fruito di gg. 200 di congedo per gravi motivi, ai sensi dell art. 42 del D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i. e che l altro genitore ha usufruito di gg. 14 di congedo straordinario retribuito per assistere lo stesso familiare con grave disabilità, si dà atto che con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile e che il periodo in questione rientra nell ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, c. 2, L. 8 marzo 2000, n. 53; Ritenuto, alla luce di quanto precede, atteso il ricorrere dei presupposti di cui alla sopra citata norma, di concedere, in sanatoria, al dipendente M.S. il congedo, ai sensi dell art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., dal 30.12.2013 al 31.12.2013, dando atto che durante il periodo di congedo lo stesso ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che detto periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, precisando che la somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale rivalutato annualmente secondo gli indici Istat; Ritenuto che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante la decorrenza del periodo di congedo richiesto; DETERMINA 1) di concedere, in sanatoria, a M.S., dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale (85%), il congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., dal 30.12.2013 al 31.12.2013, per assistere il familiare, disabile in situazione di gravità, nell ambito di percorso riabilitativo, come risulta dalla certificazione medica allegata alla richiesta; 2) di dare atto che durante il predetto periodo di congedo il dipendente M.S. ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, precisando che la somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale rivalutato annualmente secondo gli indici Istat; 3) di dare atto che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto; 4) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento è previsto sui conti 3.10.08.12 e 3.10.08.16 del competente bilancio; Pagina 3 di 5 Determinazione n. 2014/9

5) di fare obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero determinare la decadenza dal diritto; 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, alla luce delle motivazioni esposte in premessa. * * * * * Pagina 4 di 5 Determinazione n. 2014/9

Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Pagina 5 di 5 Determinazione n. 2014/9