1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE



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1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE III

1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI E DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA 1.1.1 - Nel sistema di calcolo retributivo e misto (legge 23.12.1994, n. 724, art. 11, comma 1; D.lgs. 30.12.1992 n. 503, art. 2, comma 1; legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, commi 13 e 23; legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 4 e 5). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni. Viene calcolata con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al 31.12.1995, contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono: a) l età pensionabile : 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne b) una anzianità assicurativa e contributiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali). Esistono, peraltro, talune eccezioni, relative sia all'età pensionabile 1 contributiva 2. che all anzianità assicurativa e Condizione per ottenere la pensione è che i lavoratori abbiano cessato l attività di lavoro subordinato sia in Italia che all estero 3. Sino al 31 dicembre 2007, la pensione di vecchiaia decorreva dal mese successivo a quello nel quale l assicurato compiva l età pensionabile. Inoltre l interessato poteva chiedere che la pensione decorresse dal mese successivo a quello in cui aveva presentato la domanda. Dal 1 gennaio 2008, anche per la pensione di vecchiaia, come per quella di anzianità, sono state introdotte le finestre di uscita, le uscite programmate che allungano il periodo di attesa tra il momento in cui vengono raggiunti i requisiti e il momento di decorrenza del trattamento pensionistico. Le finestre in questo caso, come per le pensioni anticipate con anzianità contributiva pari a 40 anni, sono quattro. La nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia si applica a tutte le pensioni di vecchiaia, siano esse liquidate con il sistema retributivo o misto, sia con il sistema contributivo, con alcune 1 Le eccezioni riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne) (INPS, circolare 6.3.1995, n. 65). 2 Sono sufficienti 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al 31.12.1992 li avevano già raggiunti; per quelli autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992; per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare (circolare INPS n. 65 del 6 marzo 1995). 3 Circolare INPS n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3.1.3. IV

particolarità, tuttavia, in merito alla determinazione delle finestre per ciò che concerne la pensione contributiva (cfr. par. 1.1.2) 4. In ogni caso il legislatore si è impegnato, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contributi e al pensionamento di vecchiaia, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime. Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo Lavoratori dipendenti Decorrenza pensione Lavoratori autonomi 31 marzo 1 luglio 1 ottobre 30 giugno 1 ottobre 1 gennaio dell anno successivo 30 settembre 1 gennaio dell anno successivo 1 aprile dell anno successivo 31 dicembre 1 aprile dell anno successivo 1 luglio dell anno successivo 1.1.2 - Nel sistema di calcolo contributivo (legge 8.8.1995, n. 335,. art. 1, commi 19 e 20; legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 1 e 2) Per i lavoratori il cui trattamento di pensione viene liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un unica prestazione, denominata pensione di vecchiaia. La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti a partire dal 1 gennaio 1996, (cioè di chi non aveva una posizione assicurativa prima di tale data), nonché dei lavoratori assicurati presso la gestione separata dell INPS. I titolari di una posizione assicurativa anteriore al 1996 possono optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995 e che, al 31.12.1995, avessero avuto meno di 18 anni di contribuzione. I requisiti per ottenere la pensione sono dal 1 gennaio 2008 alternativamente: 65/60 anni di età uomini/donne e 5 anni di contribuzione oppure 40 di contributi, a prescindere dall età 5 oppure almeno 35 anni di contributi, in base ai nuovi requisiti previsti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto (par. 1.2) 6 4 Messaggio INPS n. 645 del 9 gennaio 2008. 5 Non si considera la prosecuzione volontaria; i periodi anteriori al 18 anno di età vanno moltiplicati per 1,5 (art. 1, c. 7, legge 335/95. 6 Sull applicazione di questi requisiti pensionistici, e delle finestre di uscita per i lavoratori assicurati presso la gestione separata INPS, l Istituto ha fatto riserva di comunicazioni e precisazioni che, probabilmente, terranno conto della V

L accesso al pensionamento prima del 65 anno d età, è soggetto alla condizione che l importo della pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. I lavoratori subordinati, per ottenere la pensione, devono aver cessato il rapporto di lavoro sia in Italia che all estero. * * * Dal gennaio 2008 anche ai pensionati di vecchiaia nel sistema contributivo si applica il meccanismo delle finestre. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell Economia e delle Finanze, ha chiarito (con nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008), che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n. 243 del 2004 7. Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove finestre di accesso previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004. Alcune puntualizzazioni vanno poi fatte con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1996 n. 335 8. Infatti, se essi non sono iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria si applicano le disposizioni previste per il diritto a pensione e per l accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti (1.2 1.3). Lo status di non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento. Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, invece, si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali (1.4). 1.2 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (legge 30.4.1969, n. 153, art. 22; legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 1 e 2) Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ai quali si applica il criterio di calcolo retributivo o misto, si consegue, fino al 30 giugno 2009 con 35 anni di contributi e 58 di età. Dal 1 luglio 2009 si instaura un sistema di quote che sommano l età anagrafica a quella contributiva, così come rappresentate nella tabella che segue 9. differenza tra coloro che sono iscritti unicamente alla gestione separata e coloro che invece risultano altresì assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. 7 Art. 1, comma 6, lett. c) illustrate al paragrafo 3.1.2 della circolare INPS n. 105 del 19 settembre 2005. 8 Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008, paragrafo 2.3. 9 Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008. Nella circolare l Istituto puntualizza come, nel determinare la quota si debba tenere conto delle frazioni di età e di anzianità contributiva. In particolare: VI

Dal Periodo Requisito contributivo minimo: 35 anni Al Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Lavoratori dipendenti Età minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 01.07-2009 31-12-2010 95 59 01-01-2011 31-12-2012 96 60 01-01-2013 97 61 In particolare, ad esempio, quota 95 (fino al 31.12.2010) potrà essere raggiunta sommando 60 anni di età e 35 di contributi requisito minimo contributivo o, in alternativa, 59 anni di età e 36 di contributi. A prescindere dall entrata in vigore del nuovo sistema delle quote, resta in ogni caso per i lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento con un anzianità contributiva di 40 anni, a qualsiasi età 10. Inoltre quota 97 potrebbe essere esclusa qualora, da una verifica effettuata entro il 30 settembre 2012, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento rilevassero l esito positivo programmato dal legislatore, anche senza l incremento previsto a partire dal 2013. Il lavoratore per ottenere la pensione deve aver cessato sia in Italia che all estero l attività di lavoro subordinato. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il suo titolare compie l età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. - l età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale; i giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso; devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. - l anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. Esempio: verifica dell età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: l età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni. Al 30 settembre 2010 ha un anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018. Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione. 10 Mentre nel determinare l anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema delle quote deve essere esclusa la contribuzione non utile per il diritto, si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità - fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità - Cfr. circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008, punto 3. VII

1.3 - LAVORATORI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, comma 29, legge 24.12.2007 n. 247, commi 4 e 5) Le finestre di uscita per la pensione di anzianità, previste con la legge 335/1995, ne differiscono la decorrenza e variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto a pensione, esse sono state quattro fino al 31.12.2007. Dal 1 gennaio 2008, la legge n. 247/07 le ha ridotte a due per i lavoratori che accedono al pensionamento con meno di 40 anni di contributi; le finestre restano invece quattro per le pensioni anticipate con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni; le nuove regole sulle decorrenze della pensione di anzianità sono indicate dalle tabelle che seguono. Con meno di 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 30 giugno 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo Con almeno 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 luglio stesso anno* 30 giugno 1 ottobre stesso anno** 30 settembre 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo (*) Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno. (**) Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre. E quindi evidente come le prime due uscite, luglio e ottobre, richiedano il compimento di 57 anni di età, da compiere, rispettivamente, il 30 giugno ovvero il 30 settembre, diversamente, l uscita diviene il 1 gennaio dell anno successivo. *** Le finestre rappresentano la prima decorrenza possibile; una volta raggiunta, la pensione può essere liquidata a partire da qualunque mese successivo. Se, ad esempio, l assicurato decide di continuare a lavorare dopo l apertura della prima finestra utile, la sua pensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui presenterà la domanda, sempre che abbia risolto il rapporto di lavoro. VIII

Data entro la quale maturano i requisiti Le finestre di uscita sino al 2010 Requisiti Data di decorrenza 30 settembre 2007 35 anni di contributi e 57 anni età 1 gennaio 2008 oppure 39 anni di contributi 31 dicembre 2007 35 anni di contributi e 57 anni di età 1 aprile 2008 oppure 39 anni di contributi 31 marzo 2008 40 anni di contributi 1 luglio 2008 con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno; 1 ottobre 2008 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2009 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio 2009 30 giugno 2008 40 anni di contributi 1 ottobre 2008 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2009 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio 2009 30 settembre 2008 40 anni di contributi 1 gennaio 2009 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 luglio 2009 31 dicembre 2008 40 anni di contributi 1 aprile 2009 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 luglio 2009 31 marzo 2009 40 anni di contributi 1 luglio 2009 con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno; 1 ottobre 2009 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2010 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio 2010 30 giugno 2009 40 anni di contributi 1 ottobre 2009 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2010 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio 2010 30 settembre 2009 40 anni di contributi 1 gennaio 2010 35 anni di contributi e 60 anni di età 1 luglio 2010 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 31 dicembre 2009 40 anni di contributi 1 aprile 2010 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 59 di età 1 luglio 2010 IX

Le finestre di uscita sino al 2010 Data entro la quale maturano i requisiti 31 marzo 2010 30 giugno 2010 30 settembre 2010 31 dicembre 2010 Requisiti 40 anni di contributi 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 58 di età 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 59 di età 40 anni di contributi 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 59 di età Data di decorrenza 1 luglio 2010 con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno; 1 ottobre 2010 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2011 negli altri casi 1 gennaio 2011 1 ottobre 2010 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2011 negli altri casi 1 gennaio 2011 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 59 di età 40 anni di contributi 1 gennaio 2011 35 anni di contributi e 60 anni di età 1 luglio 2011 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 40 anni di contributi 1 aprile 2010 35 anni di contributi e 60 anni di età 1 luglio 2011 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 1.4 LAVORATORI AUTONOMI REQUISITI E DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 1, 2, 4 e 5) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), se utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti per il raggiungimento del diritto, che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostrano le tabelle seguenti: X

Requisito contributivo minimo: 35 anni Periodo Lavoratori autonomi Dal Al Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 01.07-2009 (*) 31-12-2010 96 60 01-01-2011 31-12-2012 97 61 01-01-2013 98 62 (*) Dal 1 gennaio 2008, fino al 30 giugno 2009, il diritto per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità dei lavoratori autonomi, si consegue, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, con il comp imento di 59 anni di età. Con meno di 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 30 giugno 1 luglio anno successivo 31 dicembre 1 gennaio secondo anno successivo Con almeno 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 ottobre stesso anno 30 giugno 1 gennaio anno successivo 30 settembre 1 aprile anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo XI

1.5 - SALVAGUARDIA DEL DIRITTO A PENSIONE (legge 23.08.2004 n. 243, art. 1, comma 3 e 5; legge n. 243/04, art. 1, comma 8, modificato dall art. 1, comma 2, lett. c) della legge 24.12.2007 n. 247 ; legge n. 243/04, art. 1, comma 18- bis, inserito dalla legge n. 247/07; legge 247/07, art. 1, comma 2, lett. d) La legge n. 247/07 non ha modificato le disposizioni contenute nella legge 243/04 in tema di salvaguardia dei diritti pensionistici, per coloro che hanno conseguito, entro il 31 dicembre 2007, il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo/misto o il diritto a pensione nel sistema contributivo. L INPS ha precisato questo concetto più volte 11, puntualizzando, da ultimo, che lo speciale regime di salvaguardia interessa altresì coloro che, avendone le caratteristiche - appartenendo dunque al sistema misto - optano per il contributivo; ciò a prescindere dal momento in cui l opzione è esercitata 12. La legge n. 247/07 prevede che le previgenti disposizioni in tema di diritto a pensione si applichino altresì a tutti i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 20 luglio 2007 13. Infine, le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell entrata in vigore della legge n. 247/07 si applicano a 5.000 lavoratori collocati in mobilità ordinaria da aziende ubicate sull intero territorio nazionale, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, che maturino i requisiti pensionistici durante il periodo di fruizione dell indennità di mobilità 14. Questi lavoratori si aggiungono ad altri 10.000 collocati in mobilità o destinatari di Fondi di solidarietà per i quali già era prevista la salvaguardia pensionistica dalla legge n. 243/04 15. Dal monitoraggio effettuato dalle Sedi dell INPS e comunicato al Ministero del Lavoro, relativamente all individuazione dei potenziali destinatari della normativa in argomento, è risultato che il numero dei 10.000 soggetti che potevano usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, delle disposizioni previgenti la riforma per l accesso alla pensione di anzianità, è da considerarsi esaurito 16. La previsione di ulteriori 5000 unità ha reso necessario effettuare un nuovo monitoraggio per individuare i soggetti ammessi alla mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007 che possono accedere, a partire dal 1 gennaio 2008, alla pensione di anzianità con la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007. A conclusione della predetta fase istruttoria sarà prodotta apposita certificazione ai soggetti che rientrano nel plafond di 5000 unità; l ordine di accesso al beneficio sarà determinato in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro cui ha fatto seguito l accesso alla mobilità. 11 Circolare INPS n. 105 del 19 settembre 2005; Messaggio INPS n. 22987 del 17 giugno 2005. 12 Messaggio INPS n. 29224 del 4 dicembre 2007. Si ricorda che l opzione per il sistema contributivo, ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995, interessa i lavoratori che abbiano un anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui almeno 5 maturati con il sistema contributivo. Per i trattamenti pensionistici così determinati, sono riconosciuti particolari momenti di accredito figurativo legati all assenza per assistere la prole; inoltre, per la lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età, per accedere a pensione, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi (legge 335/1995, art. 1, comma 40, lett. c)). L opzione per il contributivo ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 può essere fatta in qualsiasi momento. 13 Art. 1, comma 2, lett. c) legge n. 247/07 in modifica dell art. 1, comma 8 della legge n. 243/04. 14 Art. 1, comma 2, lett. d) legge n. 247/07. 15 Art. 1, comma 19, legge n. 243/04. Si tratta di lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1 marzo 2004 e che maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro i periodi di fruizione dell indennità di mobilità di cui all art. 7, comma 2, legge n. 223/1991. Si tratta altresì dei lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per i quali siano già intervenuti, alla data del 1 marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28. 16 Circolare INPS n. 31 del 12 marzo 2008. XII

1.6 - LAVORI USURANTI: AGEVOLAZIONI AL PENSIONAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI (legge 24 dicembre 2007 n. 247, art. 1, comma 3) La legge n. 247/07 ha conferito al Governo apposita delega per emanare uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2008, impegnati in particolari lavori o attività, la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con il requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore ai 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento. L iter legislativo di attuazione della delega non è attualmente ancora completato; in particolare dovrà essere individuata con esattezza, e con specifico riferimento ad alcune categorie di lavoratori, la platea dei destinatari dei benefici in oggetto, la documentazione comprovante le caratteristiche per godere degli stessi e il regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempienze nell osservanza della normativa. In ogni caso, ai sensi della Legge n. 247/07, i beneficiari del provvedimento devono essere individuati tra: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, così come definiti dal decreto ministeriale del 19 maggio 1999, c.d. Decreto Salvi 17 ; i lavoratori notturni come definiti dal D.lgs. n. 66/2003 che, fermi restando i criteri ivi indicati, possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno; i lavoratori addetti alla c.d. linea catena che, all interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. Per beneficiare dello sconto sull età anagrafica, i suddetti lavoratori, al momento del pensionamento di anzianità, devono aver svolto attività usurante per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa, a regime e, nel periodo transitorio, almeno sette anni, negli ultimi dieci di lavoro. Le risorse finanziarie per la concessione dei benefici saranno reperite da un apposito fondo, i cui stanziamenti sono già stati previsti fino a 2013. 17 Infatti, fin dalla legge delega n. 421/1992 si parla di agevolazioni al pensionamento per attività usuranti; dopo alcuni tentativi di attuazione della disciplina, il Decreto Salvi del 1999 ha definito le attività particolarmente usuranti. Tuttavia anche questo tentativo rimase tale, per mancanza di sufficienti stanziamenti finanziari, fatta eccezione per un esiguo numero di lavoratori che usufruì di un accesso privilegiato al pensionamento, grazie a uno specifico stanziamento previsto con la legge finanziaria per il 2001. XIII

1.7 - REGIME PENSIONISTICO SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME (NORME IN VIGORE DAL 2008) (legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 9) In via sperimentale, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che avranno maturato un anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. Possono beneficiare della sperimentazione : le lavoratrici in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, il diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente sino a tale data; le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento. Infatti questa opzione ha lo scopo di consentire loro di usufruire dei requisiti più favorevoli previsti dalla legislazione in vigore sino al 31 dicembre 2007. Invece le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, hanno la possibilità di esercitare, in qualunque momento, l opzione per il sistema contributivo di cui all art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per le donne che usufruiscono della sperimentazione l applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, senza i benefici previsti dall art. 1, c. 40, lett. c), della legge n. 335/95 (anticipo dell età di pensionamento, o aumento del coefficiente di trasformazione, a favore delle lavoratrici madri). A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le finestre di accesso previste dalla normativa in vigore dal 2008 (vedi par. 1.3 e 1.4). 1.8 DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI: COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (D.lgs. 30.12.1992 n. 503, artt. 3,7 e 13; legge 8.8.1995 n. 335, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende l importo al quale viene applicata per determinare la misura della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.10). L importo della retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al 31.12.1992 avevano più di 15 anni di anzianità contributiva 18 : - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; b) per coloro invece che al 31.12.1992 avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. 18 L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.. XIV

Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. La tabella seguente riporta i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso. L ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell 1.1.1993, calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l 1.1.1993, calcolata con la attuale normativa. XV

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2008 per le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al 31.12.1992 (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2008 per le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31.12.1992 (quota B) Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione 1966 17,2571 1966 23,8668 1967 16,8919 1967 23,2316 1968 16,6202 1968 22,7743 1969 16,0820 1969 21,9918 1970 15,3129 1970 20,7750 1971 14,5680 1971 19,6402 1972 13,6727 1972 18,4576 1973 12,2062 1973 16,5987 1974 10,4125 1974 13,7920 1975 8,9215 1975 11,6819 1976 7,6457 1976 9,9492 1977 6,4947 1977 8,3595 1978 5,7676 1978 7,3765 1979 5,0045 1979 6,3237 1980 4,2349 1980 5,1789 1981 3,5776 1981 4,3284 1982 3,0853 1982 3,6905 1983 2,7069 1983 3,1836 1984 2,4372 1984 2,8557 1985 2,2477 1985 2,6079 1986 2,1226 1986 2,4377 1987 2,0129 1987 2,3106 1988 1,9110 1988 2,1831 1989 1,7945 1989 2,0304 1990 1,6745 1990 1,8973 1991 1,5544 1991 1,7677 1992 1,4847 1992 1,6623 1993 1,4240 1993 1,5813 1994 1,3657 1994 1,5080 1995 1,2832 1995 1,4186 1996 1,2272 1996 1,3530 1997 1,2091 1997 1,3179 1998 1,1877 1998 1,2827 1999 1,1693 1999 1,2512 2000 1,1401 2000 1,2085 2001 1,1103 2001 1,1658 2002 1.0840 2002 1,1274 2003 1.0579 2003 1,0896 2004 1,0373 2004 1,0580 2005 1,0200 2005 1,0302 2006 1,0172 2006 1,0274 2007 1,0000 2007 1,0000 2008 1,0000 2008 1,0000 XVI

1.9 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE PER L ACCREDITO INTEGRALE DEL PERIODO ASSICURATIVO AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PENSIONI (legge 11.11.1983, n. 638, art. 7, comma 1; legge 7.12.1989, n. 389, art. 1, comma 2) Il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare ai fini del calcolo della anzianità contributiva, è pari a quello delle settimane retribuite. E però necessario che risulti pagata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 9217. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione alla data del 1 gennaio e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile sia inferiore, l INPS accredita un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura di tutte le settimane dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo 1997 686.050 40 274.420 14.269.840 1998 697.700 40 279.080 14.512.160 1999 710.250 40 284.100 14.773.200 2000 721.600 40 288.640 15.009.280 2001 382,06 40 152,94 7953,06 2002 392,69 40 157,08 8168,16 2003 402,12 40 160,85 8364,20 2004 412,18 40 164,87 8573,24 2005 420,43 40 168,17 8744,84 2006 2007 2008 427,58 436,14 443,12 Circolare INPS n. 142 del 28 dicembre 2007, tab. Q. 40 40 40 171,03 174,46 177,25 8893,56 9071,92 9217,00 XVII

1.10 - FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO 2008 (valori provvisori) (legge 11.3.1988, n. 67, art. 21, comma 6; D.lgs. 30.12.1992 n. 503, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.9.) le aliquote di rendimento 19 moltiplicate per gli anni di contribuzione (sino a un massimo di 40 anni). Le aliquote di rendimento hanno misura diversa; in relazione all ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, che viene adeguata annualmente. Tale prima fascia per il 2008 è pari a 40.725.00 20. Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, a ciascuna delle quali si applicano aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote hanno misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e per il calcolo di quella relativa alla anzianità maturata dal 1993. Per le anzianità ante 93 infatti esistono, al di sopra del tetto costituito dalla prima fascia, altre tre fasce le cui aliquote sono pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% e all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, con aliquote pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% e allo 0,90% 21. Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel 2008. Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta a un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. 19 Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. 20 Circolare INPS n. 142, tabella O del 28 dicembre 2007. 21 Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XVIII

1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro 40.725.00 2,00% (x40=80%) 32.579,25 Oltre euro 40.725,00 Fino a euro 54.164,25 Fascia di euro 13.439,25 Oltre euro 54.164,25 Fino a euro 67.603,50 Fascia di euro 13.439,25 1,50% (x40=60%) 8.063,38 1,25% (x40=50%) 6.719,70 Oltre euro 67.603,50 1,00% (x40=40%) 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro 40.725,00 2,00% (x40=80%) 32.579,95 Oltre euro 40.725,00 Fino a euro 54.164,25 Fascia di euro 13.439,25 Oltre euro 54.164,25 Fino a euro 67.603,50 Fascia di euro 13.439,25 Oltre euro 67.603,50 Fino a euro 77.377,50 Fascia di euro 9.774,00 1,60% (x40=64%) 8.601,32 1,35% (x40=54%) 7.257,38 1,10% (x40=44%) 4.300,53 Oltre euro 77.377,50 0,90% (x40=36%) XIX

1.11 - IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2008 (valori provvisori) Dal 1 gennaio 2008 l importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle pensioni sociali e degli assegni sociali, è il seguente: Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali IMPORTI MENSILI 443,12 326,02 395,59 IMPORTI ANNUI 5.760,66 4.238,26 5.142,67 Circolare INPS n. 142 del 28 dicembre 2007, tab. B. 1.12 - LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (valori provvisori) (legge 23. 12.1998, n. 448, art. 34; legge 23.12.2000, n. 388, art. 69; D.M. 18.11.2005, legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, comma 19) La percentuale di variazione per il calcolo dell aumento delle pensioni per l anno in corso è stata calcolata, in via previsionale, in misura pari all 1,6%, salvo eventuale conguaglio. Tale percentuale, collegata alla variazione del costo della vita, si applica secondo il meccanismo seguente: 22 nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il detto trattamento; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. L articolo 1, comma 19 della legge n. 247/07 apporta modifiche al criterio di rivalutazione automatica delle pensioni. In particolare, dispone che Per l anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. 22 Stabilito dalla legge 23.12.1998, n. 448, art. 34, c. 1. XX

Il calcolo dell aumento viene fatto cumulando l importo di eventuali trattamenti corrisposti al pensionato da parte dell INPS e da altri Enti di previdenza, presenti nel casellario centrale. Ciò premesso, le pensioni in corso di pagamento alla fine dello scorso anno sono state così aumentate per l anno 2008. Aumento del 1,6% Fino a euro 2180,70 Aumento dell 1,20% Oltre euro 2180,70 e fino a euro 3489,12 Aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia Oltre euro 3489,12 e fino a euro 3.539,72 Nessun aumento Oltre euro 3.539,72 1.13 - IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA E DI INVALIDITA CON I REDDITI DA LAVORO (D.lgs. 30.12.1992 n. 503, art. 10, commi 1, 6, nonché comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge 24.12.1993 n. 537; legge 27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 14; legge 23.12.1998, n. 448, art. 77; legge 23.12.2000, n. 388, art. 72; legge 27.12.2002, n. 289, art. 44, comma 1; legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 2 lett.b)). XXI

1.13.1 - Nel sistema retributivo Categoria di pensione Trattenuta sulla pensione Lavoro dipendente Lavoro autonomo Pensione di vecchiaia Nessuna Nessuna Pensione di anzianità (**) a) liquidata ad assicurato con 40 anni di contributi (1), a qualsiasi età b) liquidata ad assicurato con 37 anni di contributi e 58 anni di età al momento del pensionamento c) liquidata ad assicurato con meno di 40 anni di (2) (*) contributi e che non rientra nel caso b). Pensione di invalidità Liquidata entro il 1994 (4) Nessuna Nessuna Intero importo 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Nessuna 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 443,12) (3) Nessuna Assegno di invalidità 50% (4) (5) dal 1995 della quota eccedente il trattamento minimo 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 443,12) (3) (1) Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione. (2) Al compimento dell età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) la pensione di anzianità è equiparata, ai fini del regime del cumulo, a quella di vecchiaia. Pertanto da tale momento essa diviene interamente cumulabile con qualsiasi reddito. (*) I pensionati di anzianità che non lavoravano al 31.12.2002, ma che hanno intenzione di lavorare, possono ottenere il cumulo totale versando entro tre mesi dall inizio della attività una determinata somma (vedi circolare INPS n. 16 del 27.1.2003, n. 16). (3) La trattenuta non può comunque essere superiore al 30% del reddito da lavoro conseguito dal pensionato. (4) Se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è interamente cumulabile con il reddito sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente. (5) In casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). (**) La legge n. 243/04 (art.1, c. 2, lett. b)), aveva delegato il Governo ad ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell anzianità contributiva e dell età. Tale delega non è stata esercitata. Rimangono valide le disposizioni previgenti alla legge 289/02, nei casi in cui sono più favorevoli di quelle attuali. Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo: XXII

- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) con decorrenza entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempre che alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall età; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempre che alla data del 30 settembre 1996 avessero, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche i 55 anni di età. 1.13.2 - Nel sistema contributivo (legge n. 335/1995, art. 1, commi 21/22) Una diversa normativa regola il cumulo tra la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo e i redditi da lavoro. Poiché infatti l art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni, la pensione di vecchiaia contributiva non è stata modificata dalle norme che nel tempo hanno ritoccato le regole del cumulo senza coinvolgere espressamente il sistema contributivo. Pertanto resta in vigore il regime di cumulo della pensione di vecchiaia contributiva con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo delineato nell art. 1, commi 21 e 22 della citata legge n. 335/1995. Esso può così riassumersi: Pensione di vecchiaia contributiva (legge n. 335/1995 art. 1, commi 21 e 22) Soggetti Criteri di cumulabilità della pensione Titolari di pensione con età < 63 anni - divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi Titolari di pensione con età > 63 anni - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi XXIII

1.14 RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI A UN DATO AMMONTARE (legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni nel caso in cui il suo titolare abbia redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa, di importo superiore a determinati limiti. La tabella 1 riassume la regola generale; la successiva tabella 2 espone l importo del reddito che, nel corso degli ultimi anni, ha costituito il limite della cumulabilità in relazione alle diverse fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno di invalidità 50% dell importo dell assegno di invalidità XXIV

Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione 2001 2002 2003 Fino a lire 38.498.200 da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 da lire 48.122.751 in poi Fino a euro 20.419,88 Da euro 20.419,88 a euro 25.524,85 Oltre 25.524,85 Fino a euro 20.910,24 Da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 Oltre 26.137,80 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento 2004 Fino a euro 21.443,36 Da euro 21.443,36 a euro 26.791,70 Oltre 26.791,70 2005 Fino a euro 21.862,36 Da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Oltre 27.327,95 2006 Fino a euro 22.234,16 Da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Oltre 27.792,70 2007 Fino a euro 22.679,28 Da euro 22.679,28 a euro 28.349,10 Oltre 28.349,10 2008 Fino a euro 23.042,24 Da euro 23.042,24 a euro 28.802,80 Oltre euro 28.802,80 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento Circolare INPS n. 142 del 28 12 2007, tab. F. Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro), semprechè dopo la riduzione del 25% o del 50% - sia ancora di ammontare superiore al trattamento minimo di pensione (v. par. 1.13). In altre parole, l assegno di invalidità in presenza di altri redditi subisce dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto 1.13. Se l assegno di invalidità è stato liquidato a un assicurato in possesso di un periodo assicurativo pari o superiore a 40 anni, si applicano solo le riduzioni illustrate nel presente paragrafo. XXV

1.15 - CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. La tabella 1 riassume la regola generale; la tabella 2 indica gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità in relazione alle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione 2004 Fino a euro 16.075,02 Da euro 16.075,02 a euro 21.433,36 Da euro 21.433,36 a euro 26.791,70 Oltre euro 26.791,70 2005 Fino a euro 16.396,77 Da euro 16.396,77 a euro 21.862,36 Da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Oltre euro 27.327,95 2006 Fino a euro 16.675,62 Da euro 16.675,62 a euro 22.234,16 Da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Oltre euro 27.792,70 2007 Fino a euro 17.009,46 Da euro 17.009,46 a euro 22.679,28 Da euro 22.679,28 a euro 28.349,10 Oltre euro 28.349,10 2008 Fino a euro 17.281,68 Da euro 17.281,68 a euro 23.042,24 Da euro 23.042,24 a euro 28.802,80 Oltre euro 28.802,80 Circolare INPS n. 142 del 24 dicembre 2007, tab. G. (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del 26 agosto 1995. nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento XXVI