ZONA SOCIALE N 5 Comuni di: Castiglione del Lago Città della Pieve Magione Paciano - Panicale Passignano s.t. Piegaro Tuoro s.t.



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ZONA SOCIALE N 5 Comuni di: Castiglione del Lago Città della Pieve Magione Paciano - Panicale Passignano s.t. Piegaro Tuoro s.t. S.A.L. Servizio di Accompagnamento al Lavoro PROVVEDIMENTO ATTUATIVO PER IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO S.A.L. (Servizio di accompagnamento al lavoro) Allegato a 1

Definizione dei progetti Il Coordinamento Tecnico Operativo per la definizione dei progetti individuali collabora e si integra con: gli Assistenti Sociali degli Uffici della Cittadinanza presenti sul territorio di riferimento; gli Assistenti Sociali del Ministero di Giustizia, Servizio per adulti U.E.P.E. e minori U.S.S.M.; gli Assistenti Sociali dei Servizi socio-sanitari di base e specialistici proponenti l inserimento lavorativo e terapeutico; il Gruppo di Monitoraggio del Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione dell Umbria per l attivazione dei tirocini terapeutico-riabilitativi; il Referente dell Ufficio Specialistico per il collocamento mirato L.68/99 e per il servizio per l impiego. Modalità attuative Il percorso si sviluppa attraverso: 1. Incontro formale tra il servizio segnalante il caso e il servizio SAL; 2. Presa in carico dal servizio SAL; 3. Elaborazione da parte del servizio SAL di una Ipotesi di Progetto Personalizzato; 4. Ricerca aziendale; 5. Presentazione della proposta all utente e al servizio segnalante 6. Accettazione o rinuncia da parte del beneficiario del percorso; 7. Verifiche in itinere tra : l operatore di accompagnamento al lavoro e il tutor aziendale ; l operatore di accompagnamento al lavoro e l utente; l operatore di accompagnamento al lavoro ed il servizio segnalante; 8.Valutazione finale tra tutti gli attori del progetto personalizzato. 2

Applicazione degli strumenti di accompagnamento al lavoro e inclusione sociale; modalità operative Tirocinio formativo e di orientamento (ex Borsa di Osservazione) - durata come previsto dal progetto, fino ad un massimo di 6 mesi comprensiva di eventuali proroghe, in ogni contesto lavorativo individuato, con un massimo di 20 ore settimanali. L impegno settimanale di attività formativa va assolto di norma in fascia diurna e nei giorni feriali,fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non né giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi. - indennità di partecipazione euro 300,00 lordi come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26/05/2014 n 597; nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito l indennità non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno. Nell ipotesi in cui l importo percepito sia inferiore all indennità stabilita il tirocinante ha diritto alla corresponsione della differenza. L indennità viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione al percorso formativo pari almeno al 75% su base mensile. In caso di partecipazione inferiore, l indennità può essere ridotta proporzionalmente. La suddetta indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante. Qualora l indennità di partecipazione è corrisposta da un soggetto terzo, per conto del soggetto ospitante o del soggetto promotore, nella convenzione deve essere indicato il soggetto terzo e deve essere previsto l obbligo del soggetto ospitante o promotore di garantire la corresponsione dell indennità in caso di inadempimento del suddetto soggetto terzo. - Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di maternità, malattia, infortunio e chiusura aziendale temporanea. In caso di malattia o infortunio, la sospensione si verifica se il medesimo evento si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; in caso di chiusura aziendale la sospensione si verifica se la stessa si protrae per una durata pari o superiore a quindici giorni consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi già indicati. 3

- copertura assicurativa (Inail/Rc) garantita dal servizio S.A.L; Tirocionio finalizzato all inserimento reinserimento al lavoro (ex Borsa Lavoro) - durata come previsto dal progetto, fino ad un massimo di 12 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, in ogni contesto lavorativo individuato, con un massimo di 24 ore settimanali. L impegno settimanale di attività formativa va assolto di norma in fascia diurna e nei giorni feriali,fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non né giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi. - indennità di partecipazione euro 300,00 lordi come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26/05/2014 n 597; nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito l indennità non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno. Nell ipotesi in cui l importo percepito sia inferiore all indennità stabilita il tirocinante ha diritto alla corresponsione della differenza. L indennità viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione al percorso formativo pari almeno al 75% su base mensile. In caso di partecipazione inferiore, l indennità può essere ridotta proporzionalmente. La suddetta indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante. Qualora l indennità di partecipazione è corrisposta da un soggetto terzo, per conto del soggetto ospitante o del soggetto promotore, nella convenzione deve essere indicato il soggetto terzo e deve essere previsto l obbligo del soggetto ospitante o promotore di garantire la corresponsione dell indennità in caso di inadempimento del suddetto soggetto terzo. - Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di maternità, malattia, infortunio e chiusura aziendale temporanea. In caso di malattia o infortunio, la sospensione si verifica se il medesimo evento si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; in caso di chiusura aziendale la sospensione si verifica se la stessa si protrae per una durata pari o superiore a 4

quindici giorni consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi già indicati. - copertura assicurativa (Inail/Rc) garantita dal servizio S.A.L; Tirocinio terapeutico riabilitativo(ex Borsa Terapeutica) - durata come previsto dal progetto, compresa tra un minimo di cinque e un massimo di 20 ore per cinque giorni settimanali; L impegno settimanale di attività formativa va assolto di norma in fascia diurna e nei giorni feriali,fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non né giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi. - indennità di partecipazione è calcolata proporzionalmente all impegno settimanale sulla base di 150,00 euro lordi mensili corrispondenti ad un impegno settimanale di 20 ore come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26/05/2014 n 597. L indennità viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione al percorso formativo pari almeno al 75% su base mensile. In caso di partecipazione inferiore, l indennità può essere ridotta proporzionalmente. La suddetta indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante. Tali percorsi sono soggetti all approvazione del Gruppo di Monitoraggio che valuta il piano terapeutico riabilitativo che il S.A.L. redige in accordo con il Servizio segnalante e l U.V.M. I requisiti previsti per redigere il progetto sono il riconoscimento della disabilità (art. 1 comma 2 della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità: per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali,intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.) - copertura assicurativa (Inail/Rc) garantita dal servizio S.A.L. 5