LOTTO 7 COMUNE DI LECCO Capitolato Speciale di Polizza DANNI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI DAGLI AMMINISTRATORI, DAL SEGRETARIO GENERALE E DAI DIPENDENTI COMUNALI PER MOTIVI DI SERVIZIO Anno 2011
DEFINIZIONI COMPAGNIA E/O SOCIETÀ' Impresa Assicuratrice. CONTRAENTE Comune di Lecco Codice Fiscale: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO ASSICURATO Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza. POLIZZA Il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta alla Società. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. FRANCHIGIA Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. SCOPERTO Percentuale del danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. 2
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZBE L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 gioirà dalla decorrenza suddetta. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell art. 3 della legge 136/2010. 1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del ce. 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso. 1.6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE L assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 30.06.2011 ed efficacia fino alle ore 24 del 30.06.2014 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E comunque facoltà delle parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da inviare almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E facoltà del Contraente di avvalersi della possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell art. 57 3
comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006. E inoltre facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni. 1.7 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Il premio di polizza verrà corrisposto in rate semestrali scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni annualità. 1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'assicurato hanno la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 60 giorni, con rimborso del premio imponibile in proporzione al tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso. 1.9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. 1.10 FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente il tribunale di Lecco. 1.11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'assicurato è tenuto possono essere fatte con lettera raccomandata o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ovvero all'agenzia alla quale è assegnato il contratto. 1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge. 1.13 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'islanda, della Svizzera e in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde. 1.14 CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all ATI AON S.p.A., e Inser S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell at. 109 del D.Lgs. 209/2005. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1 comma del predetto art. 118, resta intesa l efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell Assicurato al Broker. 4
1.15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'assicurato. 1.16 COASSICURAZIONE E DELEGA L assicurazione è ripartita tra le Società indicate e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzionale della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta debbono trasmettersi da una all altra parte unicamente tramite la delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni concordate con le coassicuratrici stesse, successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici. 1.17 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, entro 60 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); e) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); d) sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 5
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI RISCHI DIVERSI 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i danni derivanti da: Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine. Furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina. Kasko - danni subiti dai veicoli per effetto della circolazione (collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali; urto contro qualsiasi ostacolo; ribaltamento; uscita di strada) sia che questa avvenga su area pubblica che privata. Eventi socio-politici ed atmosferici - tumulti popolari scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine. Rottura cristalli - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. Sono esclusi dalla garanzia, gli accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili anche se già previsti nel modello base del veicolo assicurato. Le garanzie di polizza, si intendono inoltre estese ai danni derivanti ai: Beni trasportati - la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai beni ed effetti personali (esclusi gioielli ed oggetti di metallo pregiato) a bordo degli automezzi utilizzati, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro. 2.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati. 2.3 ESCLUSIONI L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; b) provocati dolosamente dal Contraente, dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge ovvero dagli Assicurati. L'assicurazione sarà invece operante in caso di colpa grave degli Assicurati; dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere ove tali persone siano soggetti diversi dagli Assicurati; c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiai e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale. 6
In caso di furto l'assicurato dovrà fare denuncia immediata all'autorità inoltrandone copia alla Società. Qualora il furto totale si sia verificato in uno Stato estero, l'assicurato, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'autorità Italiana. 2.4 DETERMINAZIONE DEL DANNO La garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza di 15.000,00 per sinistro, fermo restando che in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 2.5 ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITÀ' Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: - data della trasferta; - generalità dell'assicurato; - numero dei chilometri percorsi. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, delle persone incaricate dalla Società ad effettuare accertamenti e controlli. 2.6 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'autorità competente trasmettendone copia all'impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'assicurato, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'autorità italiana. 2.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE la Società risarcisce il danno (totale o parziale) senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione. Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo successivo al primo, con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'iva, ove l'assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo del danno saranno 7
detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato. 2.8 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo. 2.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni". 2.10 RECUPERO DELLE COSE RUBATE Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve dame avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. 8
3. NORME PARTICOLARI (Sempre operanti) 3.1 REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio nel premio. Al termine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, la Società richiede al Contraente di comunicare, nel termine di 60 giorni, l'ammontare delle variazioni di cui sopra, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi dal momento in cui la Contraente abbia avuto la relativa appendice dalla Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato" in via provvisoria" per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, sino al momento in cui il premio venga corrisposto, dopo di che l'assicurazione si intenderà operante per tutto il periodo interessato senza soluzione di continuità. 9
4. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c, le Parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali: Art. 1.6 Durata dell'assicurazione. Art. 1.8 Facoltà di recesso in caso di sinistro. Art.1.10 Foro competente. Art. 2.8 Procedura per la valutazione del danno. Art. 2.10 Recupero delle cose rubate. 10
SCHEDA DI POLIZZA costituente parte integrante della polizza danni ai veicoli privati utilizzati dagli amministratori, dal Segretario comunale/direttore Generale e dai dipendenti comunali per motivo di servizio n... Contraente: Comune di Lecco P. IVA: 00623530136 Piazza Diaz, 1 23900 LECCO Effetto: 30/06/2011 Scadenza: 30/06/2014 Rateazione semestrale Descrizione del rischio: Calcolo del premio: Le garanzie di polizza sono prestate sugli autoveicoli usati dal Segretario comunale/direttore generale dagli Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri), dai dipendenti comunali (anche in comando o con contratto a tempo determinato) e da altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: titolari di contratti di collaborazione o soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari, obiettori, appartenenti alla protezione civile), assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Sono esclusi, in ogni caso, i veicoli iscritti al PRA a nome del Contraente. Dette garanzie sono operanti per i soli rischi conseguenti all'uso degli stessi autoveicoli da parte delle succitate persone esclusivamente per conto e su autorizzazione del Contraente per motivi di servizio. Il premio per ciascun chilometro di percorrenza per servizio viene pattuito in:... lorde e viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di n. 6.000 chilometri percorsi annualmente Pertanto il premio annuo lordo iniziale è pari a. (di cui di oneri fiscali). 11