Il principio della continuità aziendale: verifica del presupposto ed attività di controllo

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Il principio della continuità aziendale: verifica del presupposto ed attività di controllo a cura di Giuseppe Demauro La continuità aziendale ed i principi contabili A causa degli effetti prodotti dall attuale crisi economica molte attività di impresa, ad oggi impegnate con la stesura del bilancio di esercizio, si troveranno alle prese con la difficile quadratura dei conti dai quali possono emergere criticità legate all esistenza della continuità aziendale. Nella fase di redazione del bilancio, la valutazione delle varie voci contabili deve essere effettuata in ottemperanza al principio di prudenza e nella prospettiva della continuità dell attività di impresa; quest ultima può essere definita come l insieme delle circostanze e degli elementi che contraddistinguono la gestione aziendale e che permettono l esistenza della stessa. Un impresa opera in un ambito di continuità aziendale quando le modalità di svolgimento dell attività di impresa sono in grado di generare un livello soddisfacente di economicità attraverso il conseguimento di ricavi sufficienti a remunerare il capitale di rischio investito nell attività di impresa nonché quando l impresa riesce a supportare l equilibrio monetario della

gestione, inteso come la capacità dell azienda a sostenere i prevedibili flussi di entrate per fronteggiare i deflussi di mezzi monetari 1. E lo stesso codice civile a stabilire che la valutazione delle voci esposte nel bilancio di esercizio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività d impresa (art. 2423-bis, comma 1 del c.c.) relativamente ad un momento temporale che generalmente non eccede l'anno dalla data di chiusura del bilancio. Ne deriva che nel contesto di continuità aziendale le attività e le passività sono rilevate nel bilancio di esercizio nella prospettiva che la società sia in grado di realizzare tali attività nonché capace di far fronte ai propri impegni durante il normale esercizio della sua attività. L aspetto ricopre una notevole importanza se si pensa al fatto che in assenza di una prospettiva di continuazione dell attività d impresa, anche i criteri di redazione del bilancio non sono più applicabili visto che in questo caso i vari componenti andrebbero valutati in base al loro valore di realizzo piuttosto che in base al loro contributo produttivo 2. 1 F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio secondo la normativa europea, Giuffrè (1997). 2 R. Moro Visconti, Il principio della continuità aziendale, Impresa 1/2007.

Lo stesso Principio contabile OIC n. 29 Cambiamenti di principi contabili al paragrafo E.III.c. evidenzia che alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venir meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori possono motivatamente manifestare l intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento del risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio di esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale. Analogamente a quanto appena detto si evidenzia che anche il principio contabile internazionale IAS n. 1 - Presentazione del bilancio - prevede che l organo amministrativo della società valuti la capacità dell impresa di continuare a operare come un entità in funzionamento 3. 3 Il principio contabile internazionale (IAS) n.1 - Presentazione del bilancio - al paragrafo 23-24 stabilisce: Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell entità di continuare a operare come un entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione della attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l entità o interromperne l attività o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o circostanze che possano comportare l insorgere di seri dubbi sulla capacità dell entità di continuare a operare come una entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione della attività, tale fatto deve essere indicato unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l entità non è

controllo La rilevazione della continuità aziendale da parte degli organi di Evidenziata l importanza dell esistenza del presupposto della continuità aziendale, ai soggetti cui spetta il controllo contabile è affidata la verifica della sussistenza del presupposto. Con riferimento alla responsabilità del revisore in presenza di un problema di continuità aziendale, il principio di revisione n. 570 del CNDCEC indica che il revisore deve raccogliere una sufficiente ed appropriata documentazione che permetta di attestare se il presupposto della continuità aziendale è appropriato o se le prospettive dell'impresa di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, siano fondate su presupposti ragionevoli oppure discutibili, con differenti conseguenze sulla relazione di certificazione. considerata in funzionamento. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione della attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

E' importante notare, come indicato nello stesso principio di revisione, che la relazione del revisore aiuta a valutare l attendibilità del bilancio; essa, tuttavia, non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell'impresa. Nella fase di pianificazione e durante lo svolgimento del lavoro, il revisore deve valutare se esistono situazioni od eventi che nell'insieme fanno sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale. Non è necessario predisporre procedure specifiche volte all'identificazione di problemi di continuità aziendale in quanto le procedure applicate normalmente nella revisione sono ritenute adatte a conseguire tale obiettivo. In altre situazioni può essere necessario adottare ulteriori procedure o aggiornare informazioni ottenute in precedenza. A titolo esemplificativo, le seguenti procedure consentono di identificare situazioni problematiche: analisi del business e del settore;

analisi delle componenti finanziarie; esame del budget e degli ultimi bilanci intermedi; esame degli eventi successivi;verifica del rispetto delle condizioni dei contratti di finanziamento e della regolarità dei pagamenti; esame dei verbali delle assemblee e dei consigli; richiesta di informazioni ai legali ed esame delle cause in essere. Sicuramente l'indicatore sintomatico di potenziali problemi di continuità aziendale è rappresentato da un cash-flow negativo derivante dall'attività operativa oppure da un capitale circolante netto negativo. A questo si aggiungono situazioni ed eventi, di seguito esposti, che possono essere ulteriori indicatori di problemi di continuità aziendale, soprattutto se si presentano congiuntamente:

perdite al di sopra di un terzo del capitale, senza che siano stati presi gli opportuni provvedimenti da parte dell'assemblea della società; perdite operative, a maggior ragione se accompagnate da una diminuzione dei ricavi, particolarmente quando le perdite sono in incremento verso fine anno e nel periodo immediatamente successivo; previsione realistica di cash-flow che rileva l'impossibilità per il prossimo esercizio di rimborsare i debiti in scadenza mediante il cashflow derivante dall'attività operativa; ingenti e ripetuti versamenti e finanziamenti da parte dei soci; importanti indici finanziari negativi; mancata disponibilità o non rinnovabilità di linee di fido bancario; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso o eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a medio e lungo termine; difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; perdite di clienti fondamentali (o significativa riduzione di ordini);

società aventi prodotti e/o servizi con domanda in fase calante, i cui clienti sono strettamente legati a settori che soffrono di una recessione prolungata; difficoltà nell'ottenere significativi mezzi finanziari nel prossimo anno necessari o per sostituire cespiti esistenti o per finanziare nuove operazioni; per società quotate, una capitalizzazione di borsa inferiore al patrimonio netto contabile (consolidato).

Oltre agli indicatori di natura finanziaria appena esposti, possono individuarsi altri elementi di carattere gestionale: dimissioni di membri dell organo amministrativo o dell organo di controllo; perdita di personale a livello dirigenziale; perdita di fornitori, di concessioni, di licenze; inadeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società rispetto alla natura e alle dimensioni della società; effettuazioni di operazioni spregiudicate o non coerenti con l ammontare del patrimonio sociale. L elenco appena riportato non vuole essere esaustivo, né l'esistenza di uno o più dei sopra elencati indicatori può sempre significare che la continuità aziendale deve essere messa in discussione. Tuttavia si evidenzia l importante ruolo ricoperto dagli organi amministrativi della società i quali dovranno redigere e sottoporre all attenzione degli organi di controllo, piani particolareggiati volti ad evidenziare le concrete possibilità di garantire la continuità aziendale.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di piani: piani per la cessione di elementi dell'attivo - occorrerà verificare l'esistenza di un mercato per il bene, l'assenza di vincoli che impediscano la cessione del bene e gli effetti diretti e indiretti derivanti dalla cessione. La migliore evidenza della validità del piano è ovviamente costituita dell'esistenza di accordi scritti; piani relativi ad ulteriori finanziamenti o a modifiche dei contratti esistenti sarà necessario valutare la capacità dell'azienda di ottenere ulteriori linee di credito o finanziamenti, facendo riferimento a documentazione predisposta da terzi; piani di riduzione dei costi e/o di incremento dei ricavi - quando la capacità dell'azienda di continuare la propria attività viene dimostrata sulla base di dati previsionali (budget, forecast, budget di cash-flow, ecc.), si dovrà valutare la fondatezza delle assunzioni e valutare l'affidabilità delle procedure previsionali mediante l'analisi delle differenze tra previsioni e consuntivi degli esercizi precedenti nonchè tramite il confronto tra il budget dell'esercizio in corso ed i consuntivi alla data; previsioni di incremento del patrimonio netto - le previsioni possono riguardare aumenti del capitale sociale, incasso di contributi pubblici, non distribuzione di dividendi o maggiori dividendi da ricevere da controllate o collegate.

Occorrerà valutare l'attendibilità dei piani ed ottenere la documentazione che dimostri l'esistenza di validi impegni a porre in atto operazioni che consentano la sopravvivenza dell'azienda nell'esercizio successivo. Se nel corso della revisione l organo di controllo viene a conoscenza di fattori i cui effetti non sono riflessi nei dati previsionali, deve discuterli con la direzione della società e, se necessario, richiedere la modifica dei dati previsionali. Se la direzione non è in grado o si rifiuta di fornire i dati previsionali modificati, questo fatto potrebbe essere sintomatico di difficoltà da parte della direzione della società a mettere in atto piani che consentano la continuazione dell'attività della società. Il processo valutativo dell organo di revisione A conclusione del lavoro di revisione descritto nei paragrafi precedenti, l organo di revisione deve valutare se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti positivamente. Si possono verificare di conseguenza le seguenti situazioni.

1) Presupposto della continuità aziendale considerato appropriato.- Se si è ottenuta una sufficiente ed adeguata evidenza che il presupposto della continuità aziendale è appropriato, la relazione deve contenere un giudizio positivo. Nel caso in cui si ritiene che i piani elaborati dall organo amministrativo permettono di eliminare gli effetti negativi delle condizioni ed eventi che inizialmente avevano generato dubbi sulla continuità aziendale si potrà emettere una relazione di certificazione con giudizio positivo e in tal caso, nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione dovrà essere inserita una apposita nota che descriva le condizioni e gli eventi negativi individuati, gli effetti di tali condizioni ed eventi (passività potenziali, necessità di vendere attività o di modificare contratti, ecc.) ed i piani dell organo amministrativo volti ad eliminare i suddetti effetti negativi. Qualora l'informativa considerata necessaria non viene indicata dalla società in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, si dovrà esprimere un giudizio con rilievi per carenza di informativa e, nei casi più gravi, esprimere un giudizio avverso.

2) Dubbi sul presupposto della continuità aziendale - La presenza di dubbi sulla continuità aziendale è da considerare sicuramente una situazione di incertezza e dovrà essere di conseguenza trattata in relazione con l'impostazione generale fornita dalla Consob nella Comunicazione n. 94001751 del 1 marzo 1994. Ne deriva che in presenza di dubbi sulla continuità aziendale si potrà presentare il problema se esprimere un giudizio positivo, aggiungendo semplicemente un richiamo d'informativa oppure dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio. Si ritiene opportuno che la società indichi altresì quali sono i piani che ha intrapreso per cercare di ovviare a tali situazioni e se vi sono aspettative che la situazione di crisi possa essere superata. Se si considera adeguata l'informativa fornita dagli amministratori, si dovrà esprimere un giudizio positivo, aggiungendo un paragrafo di richiamo di informativa, che richiami l'attenzione sulla parte della nota integrativa (o della relazione sulla gestione) che evidenzia gli argomenti sopra indicati.

Se invece si conclude che l'informativa non è adeguata, si dovrà esprimere un giudizio con rilievi oppure, nei casi più gravi, esprimere un giudizio avverso per mancanza di informativa. Nel caso in cui ci si trovi in una situazione nella quale sussistono margini di dubbio sulla continuità aziendale e gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi si fondano su presupposti fortemente opinabili, occorrerà verificare che la nota integrativa (o la relazione sulla gestione) fornisca un'adeguata informativa della situazione di crisi. Comunque, anche se l'informativa è considerata adeguata, si dovrà indicare in relazione di certificazione l'impossibilità ad esprimere un giudizio. Qualora, invece, l'informativa non sia considerata adeguata, si dovrà esprimere un giudizio avverso.

3) Mancanza del presupposto della continuità aziendale - Una diversa situazione è quella in cui si giudica che l'impresa non sia in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro. In presenza di questa fattispecie, si potranno presentare due diversi casi: a. gli amministratori hanno redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale. Se si ritiene che l'utilizzo di tale presupposto sia inadeguato e tale da rendere il bilancio inattendibile, si dovrà rilasciare un giudizio avverso; b. gli amministratori hanno redatto il bilancio senza il presupposto della continuità aziendale, ad esempio perché la data di riferimento del bilancio è antecedente ad una deliberazione di avvio di procedure di liquidazione e il bilancio viene redatto successivamente a tale delibera. In questo caso se i criteri utilizzati rendono il bilancio attendibile si potrà formulare un giudizio positivo. 9 marzo 2010 Giuseppe Demauro