Le circolari della Regione Toscana



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Riunione tecnica con le imprese del comparto di distribuzione G.P.L. Firenze, 28 settembre 2006 Le circolari della Regione Toscana Ing. Luca Albizzi, Azienda U.S.L. 7 di Siena Gruppo Regionale Macchine e Impianti 1

In questa breve presentazione ci limiteremo a prendere in considerazione le circolari della Regione Toscana emesse dopo l entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, numero 329. Questo sia per brevità, sia per concentrare l attenzione su problematiche tuttora di scottante attualità, considerando del resto che parte della normativa previgente è stata abrogata a seguito della promulgazione del D.M. 329/04. 2

Preme comunque precisare che il gruppo Macchine e Impianti della Regione Toscana, fin dalla sua costituzione, si è sempre occupato del settore degli apparecchi in pressione, sia rispondendo a quesiti posti dagli operatori delle Azienda USL della Regione, sia con iniziative autonome, come dimostra quella odierna. 3

Il fatto poi che alla Regione Toscana spetti il coordinamento degli organismi tecnici interregionali, emanazione della Conferenza Stato Regioni, ci ha obbligato ad essere in prima linea e ad accollarci decisioni ed interpretazioni della normativa in anteprima rispetto al dibattito coinvolgente tutti gli addetti ai lavori. 4

Infatti, a meno di un mese dall entrata in vigore del Decreto 329, già la Regione Toscana indirizzava ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. la circolare 125/7708/22.04 del 28/2/2005, nella quale si davano le prime indicazioni operative per l applicazione del DM 329 stesso. Il primo punto importante di tale circolare ribadiva che il soggetto preposto per l attività di verifica periodica rimanevano le Aziende USL, in quanto nelle note in calce al Decreto, al punto Avvertenza si dichiarava che restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti tra cui la Legge 833 del 23/12/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. 5

Si ricorda che la Legge 833 attribuisce esplicitamente le attività di verifica alle UU.SS.LL.; in particolare si deve far riferimento agli articoli 14 (competenze delle UU.SS.LL.), 20 (attività di prevenzione) nel quale si prevedono collaudi e verifiche di macchine ed impianti, ed infine all articolo 72 relativo alla soppressione dell ENPI e dell ANCC (.le funzioni svolte dall ENPI e dall ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni ed agli organi centrali dello stato.). 6

Ritornando alla circolare del 28/2/2005, in un secondo punto si dichiarava che, ai sensi dell articolo 15, comma 2, del D.M. 329, per gli apparecchi esistenti già in regime di verifica periodica, la normativa previgente si applica fino alla data di scadenza della prima verifica periodica dopo l entrata in vigore del D.M. 329. In altri termini occorre una verifica periodica eseguita secondo la normativa precedente perché, da allora in poi, all apparecchio preesistente possa essere applicata la nuova disciplina. 7

Infine la stessa circolare, pur precisando che, ai sensi del D.M. 329, la classificazione degli apparecchi resta un obbligo dell utilizzatore, il solo che conosca con precisione le caratteristiche del fluido contenuto all interno del recipiente in pressione, indica le frequenze della riqualificazione periodica per i tipi di apparecchi più comuni. Infatti si ritiene che che il tecnico USL, laddove sia possibile, possa e debba fornire ausilio all utilizzatore per tale classificazione, in particolare per gli utilizzatori meno preparati e non sorretti da organizzazioni tecniche efficienti. 8

Infatti, a prescindere dalla classificazione, è abbastanza semplice valutare le date di scadenza della riqualificazione periodica in funzione della tipologia del fluido contenuto dall apparecchio. A titolo di esempio si ricorda che tutti gli apparecchi contenenti fluido del gruppo 1, quale sicuramente il G.P.L., soggetti a riqualificazione periodica secondo il D.M. 329, devono essere sottoposti a verifica di funzionamento ogni 2 anni ed a verifica di integrità ogni 10 anni. Ciò non si applica solo ad alcuni piccoli recipienti che, nel caso di G.P.L., sicuramente non possono esistere. 9

Una seconda circolare, datata 13/7/2005 (protocollo numero 125/20371/22.04), emessa in risposta ad alcuni quesiti sul D.M. 329 posti dall Azienda USL 6 di Livorno, ribadisce che la verifica delle valvole di sicurezza deve rispettare i limiti temporali stabiliti all articolo 13, comma b, del D.M. 329, e cioè quelli stabiliti dal fabbricante, e comunque entro le scadenze relative alla periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica. 10

Nella stessa circolare si dichiara poi che la possibilità di far funzionare un apparecchio preesistente senza l applicazione della valvola di sicurezza, installando altri dispositivi (pressostati di blocco, allarmi, ecc.), possa avvenire solo a seguito di una valutazione ed analisi dei rischi redatta dall utente da cui risulti la non indispensabilità dell installazione della valvola di sicurezza stessa; in assenza di tale valutazione all apparecchio restano applicate le prescrizioni della normativa previgente al D.M. 329, che contemplano l obbligatorietà dell installazione della valvola di sicurezza. 11

Una terza nota circolare, emessa in data 14/11/2005, con numero di protocollo 125/30312/022.004, in risposta a quesiti posti dall Azienda USL 9 di Grosseto, riguarda in particolare problemi relativi ai serbatoi GPL. Si domandava infatti, da parte dell Azienda USL 9: 1) se gli esoneri concessi in virtù del D.M. 29/2/88 restassero validi anche dopo l entrata in vigore del D.M. 329/04; 2) le modalità di comportamento riguardo le verifiche di integrità di tali serbatoi, nell ipotesi di applicazione del metodo EA e nell ipotesi di applicazione degli altri metodi consentiti dalla normativa vigente; in particolare si chiedevano chiarimenti sulle competenze dell ISPESL. 12

Per quanto riguarda il punto 1), la risposta della circolare regionale tiene conto della nota del Ministero delle Attività Produttive del 14/3/2005, con numero di protocollo 14867, da considerare alla stregua di un provvedimento autorizzativo emesso dallo stesso M.A.P. ai sensi dell articolo 10, comma 5, del D.M. 329/04, nonché della circolare ISPESL del 21/4/2005, con numero di protocollo A00-09-1351; pertanto si dichiara che il regime degli esoneri di cui al D.M. 29/2/1988 può ancora applicarsi sia ai serbatoi esistenti che a quelli di nuova costruzione /installazione. 13

Per quanto riguarda il punto 2), la circolare della Regione Toscana tiene a sottolineare che le verifiche periodiche rimangono, a tutt oggi, di esclusiva competenza, in Toscana, delle Aziende USL. Pertanto, a parte il caso degli apparecchi inseriti nei lotti accettati dall ISPESL per la verifica a campione con metodo EA, per i quali l ultimo capoverso del paragrafo 21 (rapporto di prova) dell allegato 1 (procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale) al D.M.17/1/2005 sembra lasciare all ISPESL anche la competenza di certificare l avvenuta verifica, per tutto il resto rimane valido l intervento delle UU.SS.LL. 14

Ciò significa specificamente che per tutti gli apparecchi non inseriti nei lotti precedentemente citati permane l obbligo della verifica di integrità decennale, che deve essere eseguita dalle Aziende UU.SS.LL. secondo i metodi contemplati nella normativa precedente, così come nel D.M. 329/04: ispezione delle membrature metalliche mediante esame visivo eseguito dall esterno e dall interno, ove possibile, coadiuvato da controlli non distruttivi, in particolare spessorimetrici; in condizioni di inaccessibilità all interno può essere eseguita una prova di pressione con fluido allo stato liquido a 1,125 volte la pressione di progetto ovvero, in caso di necessità, una prova di pressione con gas a 1,1 volte la pressione di progetto. 15

Si tiene a precisare, comunque, che quanto scritto nel D.M. 17/1/2005 resta piuttosto oscuro e privo di spiegazioni a livello prettamente operativo, soprattutto per quanto concerne il coinvolgimento delle UU.SS.LL., tenuto conto che le verifiche degli apparecchi, compresi quelli inseriti nei lotti coinvolti nel metodo EA, continuano ad essere in carico appunto alle Aziende USL. E E auspicabile che dall incontro odierno possano scaturire chiarimenti a questo proposito. 16

Una ulteriore circolare, emessa anche questa in risposta a quesiti posti dall Azienda USL 9 di Grosseto, con numero di protocollo A00GeT/93245/125.022.004 del 27/3/2006, è l ultima che riguardi l argomento odierno uscita fino ad oggi. Infatti anche in essa si affrontano problemi legati alle verifiche di serbatoi GPL, ed in particolare: 1) se sui serbatoi GPL di nuova costruzione, privi di appendice per l attacco del manometro campione, possa essere richiesta durante la verifica di funzionamento la presenza di tecnico della Ditta riempitrice per l esecuzione di prove alternative, atte a dimostrare l efficienza del manometro installato. La risposta della circolare è stata positiva 17

2) se per gli apparecchi per i quali è stato scelto il metodo EA l Azienda USL competente debba sospendere ogni verifica in attesa della conclusione della procedura ISPESL di accettazione (e certificazione?) della verifica di integrità. Per quanto riguarda tale punto, la risposta distingue due casi, cioè se la comunicazione della Ditta con l elenco comprendente l apparecchio, come coinvolto nella procedura EA, perviene in anticipo oppure no rispetto alla data di scadenza della verifica di integrità dell apparecchio stesso. 18

Nel primo caso l apparecchio potrà regolarmente funzionare fino alla scadenza della verifica di integrità; se poi la conclusione della procedura di verifica secondo EA perviene prima di tale data, l apparecchio potrà continuare regolarmente l esercizio. In caso contrario, invece, la circolare ricorda che gli articoli 7 e 8 del D.M. 329/04 obbligano l utilizzatore a disattivare l apparecchio fino all esecuzione di tutte le verifiche previste in scadenza, compresa eventualmente quella di funzionamento. 19

Mi si permetta infine di parlare di una circolare ancora non emessa, ma che lo sarà a breve, resasi necessaria, anche per rispondere ai quesiti ricevuti da vari operatori, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 121 del 26/5/2005 della Circolare 23 maggio 2005 del Ministero delle Attività Produttive, a firma del Direttore Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Goti. Il contenuto di tale circolare è ormai notissimo: in breve si autorizzano gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori ad operare come soggetto verificatore per l esecuzione delle verifiche di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche o delle verifiche conseguenti ad una attività di riparazione. 20

La circolare che la Regione Toscana emetterà ribadirà la competenza esclusiva, a tutt oggi, delle Aziende UU.SS.LL. nel campo delle verifiche periodiche di apparecchi ed insiemi in pressione. Tale posizione è confortata anche da un parere richiesto, e di recente pervenuto, all Ufficio Legale della Regione, in cui si dichiara l illegittimitl illegittimità di una circolare ministeriale a modificare un campo normativo fondato anche su Leggi dello Stato quali la 833 del 23 dicembre 1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale, esplicitamente richiamata nella premessa al D.M. 329/04, Legge che attribuisce alle UU.SS.LL. le verifiche periodiche. 21

Già comunque autorevoli voci si erano levate a supportare quanto espresso prima: - la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito, con nota protocollo 15/VI/0017802/02.01 del 19/10/2005, inviata tra gli altri anche al Coordinamento tecnico delle Regioni, la mancanza di titolarità degli Organismi notificati per le verifiche di messa in servizio e di riqualificazione periodica previste dal decreto 329, in assenza di ulteriore e diversa previsione di Legge; 22

- il tribunale Ordinario di Roma, sezione IX civile, ha ricusato un ricorso di alcuni tra i più importanti organismi notificati che chiedevano l interruzione della divulgazione di una nota dell ISPESL (del 23/1/2006), in cui l ISPESL stesso dichiarava la propria competenza esclusiva nell ambito dei controlli di messa in servizio; la sentenza, datata 12/5/2006, chiarisce come tale competenza, allo stato della normativa vigente, debba essere attribuita esclusivamente all ISPESL in quanto titolare di funzioni pubbliche di tutela e di protezione delle pubbliche e private incolumità della salute e dei beni. 23

Preme a questo punto precisare che non è assolutamente intenzione della Regione Toscana quella di muovere guerra nei confronti degli organismi privati; l allargamento anche ad essi della possibilità di eseguire verifiche di messa in servizio e di riqualificazione periodica su apparecchi ed insiemi in pressione è inevitabile ed anche doverosa, come già accaduto in passato per altri tipi di verifiche, visto anche l impossibilità delle strutture pubbliche di adempiere interamente al mandato. 24

Quello che vogliamo è che il cambiamento e l allargamento l ai privati rispetti comunque le notevoli professionalità che almeno in alcune parti del paese ancora sono appannaggio della struttura pubblica e che le variazioni legislative avvengano con atti chiari e condivisi. 25