4146 09/05/2011 Identificativo Atto n. 284 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI PROGETTO DI UN DEPOSITO DEFINITIVO PER PRODOTTI INERTI E CENERI INERTIZZATE" IN COMUNE DI GALLIAVOLA (PV). PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 31 DEL D.LGS. 152/06, IN CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, DEL D.LGS. 4/08 E 35, COMMA 2 TER, DEL D.LGS. 152/2006, COSI' COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 4/2008 - PROPONENTE: ASM LOMELLINA INERTI S.R.L..
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VISTI: - la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ; - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III, - il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ; - la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di Valutazione d Impatto Ambientale ; - la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura; - la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n.337/85/cee ; - la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975, Approvazione delle modalità d attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l Ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d acquisizione dei pareri degli enti interessati ; CONSIDERATO che le sopraindicate Deliberazioni di Giunta Regionale, pur richiamando la normativa in tema di V.I.A. a suo tempo vigente, sono da ritenersi tuttora valide quale riferimento per l espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in virtù dell art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. 152/06, così come modificato dal d.lgs. 4/2008 e del sopravvenuto art. 14, comma 1 della l.r. 5/2010; VISTI altresì: - il Titolo I Gestione dei rifiuti della Parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale ; - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche ; 1
- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 8/220 Approvazione dl programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 94/62CEE, nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 giugno 2001 ; - la d.g.r. 13 febbraio 2008, n. 8/6581 Integrazioni al capitolo 8 <<Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti>> del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con la d.g.r. n. 220/2005 ; - la d.g.r. 21 Ottobre 2009, n. 8/10360 Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali ; PRESO ATTO che: a) con nota del 14/12/2007, pervenuta in data 18/12/2007, prot. n. Z1.2007.0025697, è stata depositata presso la Struttura Valutazioni di impatto ambientale della Direzione Generale Territorio e urbanistica - da parte di. ASM Lomellina inerti S.r.l., di seguito denominata Proponente, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell art. 26 del d.lgs. 152/06, allora vigente, relativa al Progetto di un deposito definitivo per prodotti inerti e ceneri inertizzate in Comune di Galliavola (PV) ; copia della documentazione è stata contestualmente depositata presso gli Enti territoriali interessati dall intervento; b) la tipologia del progetto in esame rientra fra quelle di cui all elenco A, punto 9, lettera d, dell Allegato III, al d.lgs. 152/2006, vigente al momento del deposito dell istanza ed è pertanto sottoposta alla procedura regionale di valutazione d impatto ambientale ai sensi del medesimo d.lgs.; c) la procedura di VIA si inserisce in quella autorizzatoria di cui al d. lgs. n. 59/2005, che individua nella Regione Lombardia l ente competente al rilascio dell autorizzazione; d) in data 18/12/2007 e 7/07/2008 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi dell art. 28 dell allora vigente d.lgs. 152/06, dell annuncio del deposito del progetto e dello studio d impatto ambientale sul quotidiano Il Resto del Carlino La Nazione Il Giorno ; e) con nota in atti regionali prot. n. Z1.2008.0020567 del 10/11/2008 e prot. n. Z1.2009.0000328 del 9/01/2009, il Proponente ha fornito, di propria iniziativa, integrazioni alla documentazione presentata; f) con nota prot. n Z1.2009.0014596 del 16/07/2009 la Struttura V.I.A. ha richiesto al Proponente documentazione integrativa in merito al progetto ed ai suoi effetti sull ambiente; 2
g) con le note in atti regionali prot. n. Z1.2009.0015187 del 27/07/2009, prot. n. Z1.2009.0015584 del 31/07/2009 e prot. n. Z1.2009.0016999 del 31/08/2009, il Proponente ha fornito integrazioni alla documentazione presentata, in merito a specifici aspetti e dettagli di carattere progettuale e ambientale emersi in fase istruttoria; h) a seguito delle integrazioni presentate non è stata ritenuta necessaria la pubblicazione dell avviso dell avvenuto deposito ai sensi del predetto art. 28, in quanto trattasi di elementi di approfondimento che non hanno mutato le caratteristiche del progetto e la sua comprensione da parte del pubblico; i) la procedura di VIA è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi: presentazione in data 23/06/2008, sopralluogo in data 2/07/2008, conferenza di concertazione dei pareri in data 17/11/2009; l)) l ambito di intervento è localizzato in prossimità al SIC IT2080012 denominato Garzaia di Gallia e alla ZPS IT2080501 denominata Risaie della Lomellina, pertanto l intervento è sottoposto a Valutazione di Incidenza ai sensi dell art. 5 del d.p.r. 357/1997, come modificato dal d.p.r. 120/2003; VISTA la documentazione depositata dal Proponente, comprensiva dello studio di impatto ambientale (s.i.a.) e relativi allegati, della sintesi non tecnica, della relazione tecnica, degli elaborati progettuali e delle note integrative allo s.i.a.; RILEVATO quanto segue in merito alle caratteristiche del progetto e alla sua localizzazione: il sito di progetto: è situato nel territorio del Comune di Galliavola, ad est del centro abitato, in un area adiacente ad una cava di sabbia e ghiaia; è inserito nel contesto agricolo della Lomellina, in sponda destra del Torrente Agogna, ad una distanza di circa 320 m dal corso d acqua; l intervento proposto consiste nella realizzazione di un deposito definitivo per prodotti inerti e ceneri inertizzate, da sottoporre alle operazioni di smaltimento D1; le ceneri saranno soggette a trattamento di inertizzazione/stabilizzazione presso impianti esterni autorizzati prima del loro conferimento in discarica; il progetto: interessa un area complessiva di circa 147.000 mq, con una superficie complessiva di ingombro della discarica. comprensiva di piste perimetrali, pari a 105.000 mq, 3
tale da garantire il deposito definitivo di 581.000 mc di rifiuti per una durata di circa 66 mesi; ma prevede la realizzazione di un bacino di invaso mediante l escavazione di circa 400.000 mc; quale configurazione finale ha previsto la formazione di un rilevato con quota massima a + 8 m dal p.c. contempla l installazione di 4 box prefabbricati adibiti ad uso ufficio, magazzino e spogliatoio/servizi igienici; Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia dei rifiuti, le proposte per l inserimento paesaggistico e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull ambiente, si rimanda alla documentazione depositata agli atti dell istruttoria; DATO ATTO che: gli Enti locali interessati dal procedimento, convocati alla conferenza di concertazione dei pareri il cui verbale è agli atti dell istruttoria tenutasi il 17/11/2009 presso la sede della Giunta Regionale, si sono così espressi: il Comune di Galliavola, con nota prot. n. 3043 del 16/1/2009, ha espresso parere negativo, evidenziando che il sito in esame: è situato in un contesto prettamente agricolo e di particolare valore ambientale per la presenza del SIC Garzaia di Gallia, posto a circa 1 km, e della Valle del Torrente Agogna che costituisce un corridoio ecologico primario individuato dalla Giunta regionale con d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8515; risulta ubicato ad una distanza inferiore a 1.000 m da funzioni sensibili (casa di riposo per anziani) presenti all interno dell abitato di Galliavola, di cui ai criteri localizzativi previsti al punto 8.4.6 dell Allegato B alla citata d.g.r. 220/2005; il Comune di Galliavola, con successiva nota pervenuta in data 23/11/2009, prot. n. Z1.2009.0023682, ha ulteriormente precisato che la distanza tra la casa di riposo e il perimetro dell impianto in questione risulta inferiore a 650 m; la Provincia di Pavia, con nota prot. n. 67453 del 16/11/2009, ha rilevato carenze progettuali e criticità tali da non consentire l espressione compiuta del giudizio di valutazione ambientale di competenza, in relazione: a) alla mancanza di un idoneo piano di gestione delle terre di scavo, già richiesto dall ente medesimo, ricordando che tali materiali, qualora non utilizzati nel rispetto 4
dell art. 186 del d.lgs. 152/2006, devono essere considerati rifiuti e pertanto sottoposti alle specifiche disposizioni in materia; b) alle valutazioni inerenti la compatibilità ambientale dell intervento e soprattutto ai benefici ambientali derivanti dalla realizzazione del deposito in oggetto, che dovrebbero essere rivisti nell ottica di un bilancio produzione rifiuti (terreni di scavo) smaltimento rifiuti (ceneri); c) alla presenza di un corridoio ecologico primario individuato da Rete Ecologica Regionale, costituito dalla fascia di 500 m dall asta fluviale del Torrente Agogna, così come definito dalla suddetta d.g.r. 8515/2008 e definitivamente approvato con l adozione del Piano Territoriale Regionale (d.g.r. 30/07/2009, n. 8/874); questa recente classificazione conferma la valenza ecologica, naturalistica e paesaggistica della zona e qualsiasi intervento in queste aree deve prevedere non solo la mitigazione dell opera, ma anche la realizzazione di consistenti interventi di miglioramento e riqualificazione del territorio, molto spesso già degradato; d) al piano di ripristino dell area che non risulta adeguato allo scopo in quanto la quinta vegetata progettata non è sufficiente alla ricomposizione naturalistica del sopraccitato corridoio ecologico; DATO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri specialistici, da parte dei componenti il gruppo di lavoro preposto all esame dello S.I.A.: la D.G. Agricoltura - U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, con nota prot. n. M1.2008.0016235 del 21/07/2008, ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell opera in quanto la Direzione non concorda con la scelta di localizzare la discarica all interno di un comparto tuttora agricolo-produttivo unitario, caratterizzato dalla presenza: di terreni vocati alla coltura risicola, con destinazione urbanistica E1 Agricola normale, soggetti alle disposizioni dell art. 44 delle N.T.A. ( zone destinate all esercizio dell agricoltura in cui sono ammesse solo le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo ); di abitazioni a circa 210 m dall impianto; del Torrente Agogna; A termine della nota viene richiesto di localizzare l impianto in una tipologia territoriale più idonea, ad esempio in aree già compromesse o da riqualificare sia sul piano rurale sia paesaggistico; 5
la D.G. Territorio ed Urbanistica - Struttura Valutazione Paesistica di interventi, piani e programmi territoriali, con nota prot. n. Z1.2009.0023691 del 23.11.2009, ha espresso parere negativo all esecuzione della discarica, evidenziando quanto segue: il mutamento paesaggistico significativo e la rilevante influenza negativa dell apporto di rifiuti, causata prima dallo scavo di circa 10 m sotto l attuale piano campagna per la preparazione della vasca contenitore dei rifiuti e successivamente dal riempimento della stessa con una sopraelevazione di circa 8 m dall attuale piano campagna. le operazioni in essere e future determineranno la definitiva scomparsa di elementi fisici del paesaggio descritto dal PTPR e non saranno fautori di tutela e valorizzazione richiestedal Piano stesso; ai fini della tutela e della conservazione dei caratteri paesaggistici e della morfologia esistente, si rinvia alla ricerca di un ambito degradato, ad esempio in zone di ex cava da recuperare attraverso l apporto di rifiuti come quelli in argomento, anche formulando istanza alla Provincia di Pavia per individuare la localizzazione più adatta alla bisogna; la D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Struttura Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti, con nota prot. n. Q1.2009.0023572 del 27/11/2009, ha precisato che all istanza in oggetto si applicano i criteri localizzativi di cui alla d.g.r. 27 giugno 2005, n. 220, ed in particolare il paragrafo 8.4.6 della medesima che impone, per i nuovi impianti di discarica, una distanza minima di sicurezza di 1000 metri dalle funzioni sensibili, quali scuole, asili, ospedali e case di riposo; l ARPA Dipartimento Provinciale di Pavia, con nota n. 169046 del 15/12/2009, pervenuta in data 16/12/2009, prot. n. Z1.2009.0025220, ha espresso un parere positivo condizionato all attuazione delle prescrizioni ed osservazioni in essa contenute; DATO ATTO che: a) con decreto dirigenziale n. 1075 del 10/02/2010 è stata espressa pronuncia negativa in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto in esame per gli elementi di criticità territoriale ed ambientale rilevati nel corso dell istruttoria e segnalati dagli enti territoriali interessati in sede di conferenza di concertazione dei pareri;; b) con successivo decreto dirigenziale n. 5238 del 19/05/2010 è stato annullato il soprarichiamato decreto in quanto il provvedimento risultava viziato per la mancata applicazione da parte dell amministrazione regionale delle disposizioni di cui all art. 10-bis della l. 241/1990 che prevede l obbligo da parte del responsabile del procedimento o dell autorità competente, prima 6
della formale adozione di un provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda al fine di garantire il diritto di presentare per iscritto le loro eventuali osservazioni; c) con nota prot. n. T1.2010.0009650 del 20/05/2010, in conformità a quanto previsto dall articolo soprarichiamato, la D.G. Ambiente, Energia e Reti Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale ha comunicato al proponente: 1) l intenzione di procedere alla pronuncia negativa in ordine alla compatibilità ambientale dell intervento in oggetto; 2) i motivi che ostano all accoglimento della domanda; 3) il diritto a presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti; d) con nota pervenuta in data 31/05/2010, prot. n. T1.2010.0010557, sono state depositate presso la Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti - da parte ASM Lomellina inerti S.r.l., le proprie osservazioni che evidenziano in particolare: I. l infondatezza dei pareri negativi contenuti nella nota prot. n. 3043 del 16/1/2009 del II. Comune di Galliavola e nella nota prot. n. Q1.2009.0023572 del 27/11/2009 della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Struttura Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti; l infondatezza del parere negativo contenuto nella nota prot. n. M1.2008.0016235 del 21/07/2008 della D.G. Agricoltura - U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano; III. l infondatezza del parere negativo contenuto nella nota prot. n. Z1.2009.0023691 del 23.11.2009 della D.G. Territorio ed Urbanistica - Struttura Valutazione Paesistica di interventi, piani e programmi territoriali; IV. le infondatezze riportate nel parere formulato dalla Provincia di Pavia con nota prot. n. 67453 del 16/11/2009; e) con nota prot. n. T1.2010.0012656 del 28/06/2010 la D.G. Ambiente, Energia e Reti Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale ha chiesto agli Enti Territoriali interessati ed ai componenti del Gruppo di Lavoro Regionale di far pervenire eventuali considerazioni aggiuntive atte a precisare o integrare il parere precedentemente espresso, tenendo conto delle predette osservazioni formulate del proponente, allegate alla nota medesima, ai fini della motivazione del provvedimento finale; 7
f) a seguito della predetta richiesta sono pervenute le seguenti comunicazioni: 1) la D.G. Territorio ed Urbanistica - Struttura Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti, con nota Z1.2010.0018011 del 20/07/2010, ha confermato integralmente i contenuti della precedente nota n. Q1.2009.0023572 del 27/11/2009, precisando che anche la d.g.r. 10360/2009 Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e sociali ribadisce che alle istanze già presentate si applicano i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell istanza ; 2) la D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio Struttura Paesaggio con nota prot. n. F1.2010.0009571 del 29/09/2010 conferma la necessità di valutare proposte progettuali alternative o diverse rispetto a quelle sulle quali si è già espressa negativamente con nota. prot. 23691 del 32.11.2009; 3) la D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio Struttura Sistemi Verdi Integrati con nota prot. n. F1.2011.0005512 del 11/03/2011 conferma il precedente parere sfavorevole; 4) il Comune di Galliavola, con nota pervenuta in data 22/09/2010, prot. n. T1.2010.0020200 del 29/09/2010, ha comunicato che l Ente non ha nulla da aggiungere a quanto già espresso precedentemente, confermando la posizione negativa 5) la Provincia di Pavia, con nota pervenuta in data 03/08/2010, prot. n. T1.2010.0017479 del 17/08/2010 ha ribadito che le carenze progettuali e criticità non consentono l espressione compiuta del giudizio di valutazione ambientale di competenza, soprattutto in relazione: alla mancanza di uno specifico progetto di gestione delle terre da scavo prodotte dalla realizzazione del deposito, come richiesto dalla vigente normativa; alla necessita di approfondire e migliorare il piano di ripristino dell area non ritenuto sufficiente alla ricomposizione naturalistica del corridoio ecologico presente così come previsto dagli indirizzi regionali per l attuazione della Rete Ecologica Regionale, approvati con l adozione del Piano Territoriale Regionale (d.g.r. 30/07/2009, n. 8/874); tali indirizzi, anche se non immediatamente vincolanti, devono essere applicati in considerazione dell entità del progetto e degli impatti connessi; RITENUTE CONDIVISIBILI le sopra citate valutazioni espresse sia dagli Enti Territoriali competenti che dal gruppo di lavoro preposto all esame dello S.I.A. e di non poter pertanto esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo in merito alla realizzazione del progetto 8
in esame; DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all obiettivo operativo 6.5.3.5 Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa" del vigente P.R.S; DECRETA 1) di esprimere, ai sensi degli artt. 26 e 31 del d.lgs. 152/2006, allora vigente, pronuncia negativa in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto di un deposito definitivo per prodotti inerti e ceneri inertizzate in Comune di Galliavola (PV), così come prospettato negli elaborati progettuali e nello studio d impatto ambientale depositati dal proponente ASM Lomellina inerti S.r.l., per le considerazioni e le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente riportate; 2) di comunicare al proponente che, qualora intendesse chiedere una nuova pronuncia di compatibilità ambientale, si dovrà dare adeguata soluzione a tutte le criticità di cui è stata data formulazione in premessa; 3) di trasmettere copia del presente decreto a ASM Lomellina inerti S.r.l., con sede in viale Petrarca 68 27029 Vigevano (PV); 4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa: - Comune di Galliavola; - Provincia di Pavia; 5) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto; 6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web 9
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ 7) Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199. Il Dirigente Ing. Filippo Dadone 10