Focus sulle Valutazioni di Dettaglio

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Focus sulle Valutazioni di Dettaglio Rischio chimico, rischio vibrazioni, campi elettromagnetici, agenti cancerogeni e mutageni... Sono solo alcune delle Valutazioni utili a minimizzare i Rischi presenti nell ambiente di lavoro. Leggi la nostra guida sul tema!

Indice dei Contenuti 1. Valutazione rischi specifici: obblighi e indicazioni 2. Campi elettromagnetici: gli obblighi a tutela dei lavoratori - Gruppo Maurizi 3. Microclima negli ambienti di lavoro, perché è importante valutarlo 4. Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni: le novità normative 5. Lavoro in quota: pericoli e obblighi 6. Il Rischio Chimico 7. Nuove regole per il Rischio Vibrazioni 8. Scopri la nostra Offerta!

Capitolo 1 Valutazione Rischi Specifici - Obblighi e Indicazioni

La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08), comunemente noto come D.V.R., è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le realtà lavorative, pubbliche o private, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta. La valutazione deve essere effettuata per tutti i rischi, da quelli legati alla struttura ospitante l attività lavorativa svolta, a quella riferita alle mansioni, alle attrezzature utilizzate e ai fattori di rischio da essi derivanti. Tra questi ricoprono un aspetto determinante i così detti rischi specifici, tra cui anche quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, biologici, sostanze pericolose, movimentazione manuale dei carichi ed atmosfere esplosive ai sensi del Titolo VIII, IX, X, XI del D.Lgs 81/08. Talvolta non è possibile valutare questi fattori di rischio limitandosi all approccio per identificarne il livello di rischio secondo le tipiche modalità di stima dei fattori probabilità di accadimento e magnitudine del danno atteso (R = P x D), ma è necessario ricorrere a delle valutazioni di dettaglio ; tali valutazioni sono necessarie ogni qualvolta le esposizioni ai suddetti fattori di rischio non possono essere ritenute trascurabili e richiedono una misurazione analitica, spesso con l ausilio di strumentazioni periodicamente certificate e tarate per garantire la veridicità assoluta delle misure.

Per l analisi del rumore ad esempio, laddove l ambiente di lavoro e/o le attrezzature utilizzate possono far supporre un esposizione di uno o più lavoratori a livelli di intensità definibili non trascurabili, è necessario procedere ad una valutazione specifica, quindi effettuando delle misurazioni con un fonometro da parte di un tecnico esperto, nelle effettive condizioni operative. Essendo valutazioni puntuali, le stesse devono essere periodicamente ripetute: ogni 4 anni le valutazioni strumentali ed ogni qualvolta subentrano modifiche del ciclo di lavoro e/o per cambi/aggiunte di attrezzature. Lo stesso dicasi per tutti gli altri rischi fisici (vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali), nonché per utilizzo di sostanze chimiche, biologiche, movimentazione manuale dei carichi, ecc. Solo grazie a valutazioni di dettaglio è possibile definire e dimostrare chiaramente l effettivo livello di rischio cui i lavoratori sono esposti; inoltre tale approccio analitico/strumentale è fondamentale non solo per identificare l esatto livello di esposizione e quindi le più corrette ed efficaci misure di prevenzione e protezione per i lavoratori, ma anche per poter quantificare la bontà di interventi migliorativi, ad esempio per valutare il contributo positivo che un investimento potrà portare, facendo delle simulazioni a monte e a valle dell intervento stesso. Le valutazioni di dettaglio infatti sono spesso indispensabili per poter richiedere i finanziamenti partecipando ad esempio ai bandi ISI-INAIL annuali in materia di sicurezza sul lavoro, bandi che hanno innanzitutto l obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti (anche molto impegnativi dal punto di vista economico) per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.

Capitolo 2 Campi Elettromagnetici: gli obblighi a tutela dei lavoratori

Sempre più spesso se ne sente parlare, purtroppo anche in modo improprio; ma quali sono gli obblighi per il datore di lavoro al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori? Innanzitutto è doveroso precisare che la scienza non è ancora in grado di identificare i rischi correlati all esposizione a campi elettromagnetici nel lungo termine, sebbene siano stati condotti e sono in corso diversi studi a riguardo. Sono invece noti quelli che possiamo ritenere rischi acuti, ovvero gli effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori a breve termine, al superamento dei valori limite di esposizione (VLE per effetti sanitari e VLE per effetti sensoriali). Sulla base di queste conoscenze scientifiche la normativa indica quali sono gli obblighi in capo al datore di lavoro per la loro valutazione per le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione ai livelli di rischio identificati. Con il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n 159 è stata recepita la direttiva 2013/35/UE recante Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Tale Decreto ha introdotto alcune importanti novità nel testo unico, in particolare all art 209 del D.Lgs. 81/08, il quale indica che il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. In particolare la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente e delle informazioni reperibili presso banche dati dell INAIL (sul portale online relativo agli agenti fisici). Inoltre la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle informazioni sull uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione. Il più banale e generico libretto d uso e manutenzione spesso è del tutto sottovalutato (se non addirittura cestinato), ma è il primo importante strumento di informazione e formazione per una prima valutazione preventiva (a volte sufficiente) da parte del datore di lavoro; è inoltre fondamentale fonte di informazione per il corretto utilizzo da parte del lavoratore, ma ancor prima per un eventuale corretta installazione e successiva manutenzione; il tutto al fine di assicurare livelli di emissione e di assorbimento di CEM contenuti e/o inferiori a valori potenzialmente pericolosi.

Si ricorda che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all articolo 207. Tra i soggetti particolarmente sensibili, sono considerati tali i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD-Employee), protesi, schegge o frammenti metallici, soggetti epilettici, donne in stato di gravidanza Per questi lavoratori è particolarmente determinante/indispensabile il coinvolgimento del medico competente ed eventualmente del medico curante al fine di identificare il protocollo di sorveglianza specifico per ciascun soggetto sensibile in relazione alle patologie e/o dispositivi medici impiantati nei soggetti in esame. Il Decreto legislativo del 1 agosto 2016 pone l accento anche sull importanza della segnaletica (art. 210 del D.Lgs. 81/08): sulla base della valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (VA) sono indicati con un apposita segnaletica recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna. Da non sottovalutare inoltre gli effetti sensoriali che possono riportare i lavoratori, sebbene questi siano esposti a livelli inferiori ai VLE, i cui sintomi possono comprendere: percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo; effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea. Tali segnalazioni, sebbene influenzabili da fattori non sempre identificabili, possono eventualmente comportare la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi e predisporre ulteriori misure di prevenzione e protezione. Come si evince da quanto detto sopra, la valutazione dei CEM può assumere una complessità notevole, non tanto nell identificazione delle sorgenti di rischio ed il loro livello di emissione, ma nella predisposizione di una corretta valutazione dei rischi di esposizione e relative misure di prevenzione e protezione che possano essere non solo applicate/applicabili ma anche specifiche in relazione alla soggettività dei lavoratori particolarmente sensibili. Compila il modulo qui sotto per essere ricontattato in tempi brevissimi. Scegli pure se preferisci una email o una chiamata di un nostro consulente.

Capitolo 3 Microclima negli ambienti di lavoro

Cos è il Microclima negli ambienti di lavoro I fattori che determinano il microclima sono: temperatura dell aria temperatura media radiante velocità dell aria umidità relativa. In base alle condizioni microclimatiche, gli ambienti di lavoro si distinguono in: 1. ambienti moderati, in cui si possono raggiungere condizioni di comfort (anche attraverso il contributo di impianti di condizionamento); 2. ambienti severi caldi/freddi, in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore (ad esempio nelle celle frigorifere). Quando e perché è importante valutarlo La valutazione del microclima è un elemento molto importante: le situazioni di disagio all interno dei luoghi di lavoro legate alle condizioni microclimatiche (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi d aria) possono avere un impatto negativo sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico dei lavoratori e quindi sulla produttività. Una corretta valutazione può essere svolta solamente con strumenti certificati e tarati periodicamente in grado di determinare oggettivamente e con precisione le condizioni operative, ovvero il rischio per i lavoratori derivante dalle condizioni microclimatiche, in relazione all attività svolta.

Le indagini strumentali sono importanti non solo per determinare il rischio dei lavoratori e quindi le necessarie misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, ma anche per verificare l efficienza e l efficacia dei sistemi di condizionamento durante il loro funzionamento, nonché per verificare la bontà di interventi strutturali e/o impiantistici a seguito di nuove installazioni, ristrutturazioni, modifiche e/o integrazioni che nel tempo vengono apportate, modificando anche sostanzialmente le condizioni iniziali. Come quasi tutte le valutazioni di dettaglio/strumentali, anche quella relativa al microclima deve essere eseguita con periodicità quadriennale. In particolare però per gli ambienti moderati, il cui microclima può essere controllato attraverso sistemi di trattamento dell aria (impianti di riscaldamento e raffrescamento), è opportuno che tali indagini vengano svolte in relazione alle variabili climatiche esterne che influenzano radicalmente le condizioni di temperatura e umidità all interno di un ambiente. Pertanto si consiglia di effettuare almeno 2 campagne di rilievi ogni 4 anni, ovvero durante la stagione invernale e durante quella estiva per verificare l adeguatezza degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli ambienti di lavoro.

Capitolo 4 Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Il 27 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) n. 2398 del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. ovvero il 16 gennaio 2018 e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2020. Quali sono le principali modifiche apportate alla Direttiva 2004/37/CE? 1. All art. 6 viene aggiunto il seguente comma: Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) ( ) nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, ovvero: Le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni; I quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni; Il numero di lavoratori esposti; Le misure di prevenzione adottate; Il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare; La natura e il grado dell'esposizione; I casi di sostituzione.

2. L art. 14 viene modificato come di seguito: Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista ( ) riveli un rischio per la salute o per la sicurezza. Il medico o l autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, sempre all art. 14 viene indicato: Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere causati dall esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l attività lavorativa, devono essere notificati all autorità responsabile. 3. Viene inserito l art. 18 bis ovvero: ( ) la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze. Inoltre: Entro il primo trimestre 2019 la Commissione ( ) valuta la possibilità di modificare l ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. ( ). Viene, inoltre, completamente sostituito l allegato III di riferimento Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (articolo 16)

Capitolo 5 Lavoro in quota: pericoli e obblighi

Il lavoro in quota Le cadute dall alto continuano a rappresentare la maggiore causa di infortuni in edilizia, spesso molto gravi e con esiti mortali, nonostante il capo secondo del D.Lgs. n. 81/2008 disciplini chiaramente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione per tali lavori in quota. Il testo unico 81/2008, agli articoli 105 e seguenti, ci offre un importante definizione di lavori in quota, stabilendo che si intende per lavoro in quota un attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. I principali pericoli Numerosi sono i pericoli cui il lavoratore può incorrere nelle lavorazioni in quota. I principali incidenti, così come trattati da numerose sentenze di Cassazione, sono i seguenti: Caduta dall alto in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Nella fase di arresto della caduta infatti le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano. La sospensione inerte che, a seguito di perdita di conoscenza, può indurre la cosiddetta patologia causata dalla imbracatura, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto.

Quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto effetto pendolo, possa urtare contro un ostacolo o al suolo. Lesioni generiche (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall investimento di masse cadute dall alto durante il trasporto con gru, argani, ecc. Gli articoli dal 108 al 111 illustrano quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere. Obblighi del Datore di Lavoro L articolo 111 illustra quindi gli obblighi del al Datore di Lavoro, il quale, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, è obbligato a scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi. 1. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l obbligo di adozione e l impossibilità di iniziare una attività in loro assenza. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 2. Oltre questo, inoltre, deve scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell impiego, tenendo sempre in considerazione l aspetto della tutela e salvaguardia del lavoratore e l eventuale e immediata evacuazione in caso di pericolo imminente. Inoltre, il sistema di accesso e di posizionamento mediante funi e sedili di sicurezza devono essere sempre assicurare la sicurezza del lavoratore impiegato in tutte quelle circostanze in cui non può essere impiegata un altra tipologia di attrezzatura. 3. Il datore di lavoro, nel caso in cui l esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci.

Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 4. Il datore di lavoro deve disporre una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo se altre attrezzature, benché sicure, non siano compatibili con le caratteristiche dei siti, oppure se la durata di impiego è di breve durata. 5. Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l esecuzione in sicurezza. E pertanto di primaria importanza verificare preventivamente e periodicamente l idoneità dei lavoratori che eseguono lavori in quota attraverso un adeguato protocollo di sorveglianza sanitaria. 6. Come per altre tipologie di rischio, anche per i lavori in quota viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, in particolare quelli che rientrano nella classificazione di III Cat. (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva. Si ricorda che l utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto è subordinato all avvenuto addestramento dell operatore. 7. Infine un altro aspetto che il datore di lavoro deve considerare sono le condizioni meteo, ed invero solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro può decidere di effettuare la lavorazione in quota. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale, pertanto la formazione deve essere ancor più intesa come un azione periodica di sensibilizzazione dei lavoratori e diffusione della cultura della sicurezza.

Capitolo 6 Rischio Chimico

Tutela dei lavoratori, novità e modifiche sul rischio chimico: Il 29 Marzo 2016 è entrato in vigore il D.Lgs 15 Febbraio 2016, n. 39: Attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele". Il Decreto Legislativo in oggetto ha l obiettivo di adeguare la normativa vigente nazionale al contesto comunitario in materia prevenzione e protezione dei lavoratori dal rischio derivante da esposizione ad agenti chimici in ambiente di lavoro. Quali sono, dunque, i principali cambiamenti apportati dal D.Lgs n. 39 del 15 Febbraio 2016? Il D.Lgs n. 39 del 15 febbraio 2016 prevede modifiche ai seguenti tre testi normativi: Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); Il Decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità); la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 riferita alle disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti; I decreti sopra riportati, difatti, risultano essere stati modificati poiché contenevano riferimento al precedente sistema di classificazione e di etichettatura delle sostanze e miscele pericolose non allineati con il nuovo regolamento 1272/2008 (CLP). Di seguito alcune importanti modifiche, apportate dall art. 1 del D.Lgs 39 del 15 Febbraio 2016, al Testo Unico D.Lgs 81/2008: Sostituzione di termini come preparati pericolosi o preparati chimici con, rispettivamente, miscele pericolose e miscele chimiche ; Parole quali molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2 ;

Nuove definizioni di agente cancerogeno ed agente mutageno : il primo definito come una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure come una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato. Il secondo una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; Modifiche alla cartellonistica di sicurezza: è stato soppresso il cartello di avvertimento Sostanze nocive o irritanti ; Etichettatura con specifici pittogrammi di pericolo su recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti miscele classificate come pericolose nonché sui recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e sulle tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose: il decreto specifica che quanto sopra riportato non si applica a recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per breve durata o il cui contenuto varia frequentemente; Segnaletica di sicurezza mediante cartelli di avvertimento idonei in caso di ambienti di lavoro utilizzati per lo stoccaggio di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose. Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs 39 del 15 febbraio 2016 riportano le modifiche apportate, rispettivamente D.Lgs 26 Marzo 2001, n. 151 e alla Legge 17 Ottobre 1967, n. 977 per la tutela delle lavoratrici gestanti e dei lavoratori minori. Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs n. 39 del 15 Febbraio 2016 cosa dovrà prevedere un datore di lavoro all interno della propria organizzazione aziendale per tutelare i propri lavoratori dal rischio chimico? Nel caso in cui i lavoratori siano esposti ad agenti chimici il datore di lavoro dovrà, certamente, prevedere una valutazione specifica di dettaglio per valutarne l entità del rischio ed applicare, quindi, le relative ed eventuali misure di prevenzione e protezione; la valutazione del rischio in oggetto dovrà essere effettuata sulla base del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. tenendo conto delle modifiche apportate dal D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016; Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrà riportare, in base agli agenti chimici utilizzati dai lavoratori, una specifica valutazione in caso di lavoratrici in gravidanza ed in caso di lavoratori minori secondo le modifiche dettate dal D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016 in oggetto;

Il datore di lavoro dovrà richiedere al fornitore schede di sicurezza aggiornate secondo normativa vigente; Gli ambienti di lavoro dovranno essere segnalati da apposita cartellonistica di sicurezza: sarà pertanto necessario verificare se la cartellonistica installata sia congruente con le previsioni normative apportate dal D.Lgs. 39/2016 Il datore di lavoro di un organizzazione aziendale ha l obbligo, in definitiva, di verificare se il nuovo intervento normativo incide sulla valutazione dei rischi e sulle misure di sicurezza da questo implementate per garantire, ai lavoratori, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale analisi è fondamentale per comprendere eventuali modifiche da apportare in relazione alla valutazione dei rischi, in relazione al contesto aziendale (classificazione, cartellonistica, etc.) e anche per non incorrere nelle sanzioni, amministrative e penali, previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in caso di inadempienza.

Capitolo 7 Nuove regole per il Rischio Vibrazioni

Le nuove regole del Testo Unico e il rischio vibrazioni Dal 7 luglio sono entrate in vigore le nuove regole in tema di sicurezza sul lavoro a cui si devono adeguare i datori di lavoro pena sanzioni molto severe (pena dell arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro): le attrezzature di lavoro devono essere adeguate per il rischio vibrazioni al rispetto dei limiti di esposizione fissati dal TESTO UNICO SICUREZZA (art. 306 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal decreto legislativo 106/2009). Le novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve. Infatti, l'art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d'azione: a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il livello giornaliero massimo ricorrente, secondo un criterio in precedenza non previsto.

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