Il Consiglio superiore della Magistratura e gli altri Consigli Prof. Roberto Parziale Argomenti Gli argomenti della lezione sono: Natura e composizione del Consiglio superiore della magistratura; L organizzazione; Le attribuzioni; Rapporti tra il CSM ed il Ministro della giustizia; I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; Gli altri Consigli delle altre magistrature.
Obiettivi Gli obiettivi della lezione sono: Individuare la funzione dell Organo di c.d. autogoverno della magistratura e il suo rilievo all interno della Costituzione; Individuare i compiti, la sua organizzazione e i suoi rapporti con il Ministro della giustizia; Gli organi periferici dell autogoverno; Gli altri Consigli della magistratura. Natura e composizione del Consiglio superiore della magistratura Il Consiglio superiore della magistratura come organo costituzionale necessario; Composizione: Presidente della Repubblica che lo presiede, due componenti di diritto Presidente della Corte Suprema della Cassazione e Procuratore generale presso la corte stessa e composta per due terzi da magistrati ordinari e per un terzo designati dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di servizio; Il numero dei componenti è determinato dalle leggi di ordinamento giudiziario. Inizialmente era di 14 magistrati e 7 laici (legge 195/1958), aumentato a 20 e 10 dalla legge 695/1975 ed infine è stato ridotto a 16 magistrati e 8 membri laici con la legge 44/2002.
L organizzazione del Consiglio superiore della magistratura Il Presidente: il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica è ciò è una delle funzioni attribuite dall articolo 87. Compiti propri: a) determinazione del numero e delle competenze delle commissioni interne; b) autorizzazione degli ordini del giorno delle sedute; c) scioglimento del consiglio in caso di impossibilità del funzionamento ed indizione delle elezioni; d) messaggi al CSM. Tutti gli altri compiti sono delegabili al Vice presidente. Il Vice Presidente eletto tra i componenti. Esercita i compiti delegati dal Presidente. Compiti propri: a) Presidenza del Comitato di Presidenza e presidenza della sezione disciplinare. L organizzazione del Consiglio superiore della magistratura Il comitato di presidenza: composto dal Vice Presidente e dai due membri di diritto e provvede alla attuazione delle delibere consiliari e provvede alla gestione del bilancio autonomo. Da esso dipende la segreteria. Le Commissioni, composte da sei componenti quattro togati e due laici - svolgono l attività preparatoria rispetto alle pratiche portate al plenum. Necessarie Commissione per gli uffici direttivi, commissione per il regolamento interno e la commissione bilancio. Si distinguono in permanenti ed annuali o speciali.
L organizzazione del Consiglio superiore della magistratura La sezione disciplinare è composta da sei componenti effettivi e quattro supplenti eletti dai componenti del CSM (salva la possibilità di eleggere altri componenti effettivi e supplenti in caso di necessità). E un organo permanente che resta in carica per quattro anni. La segreteria. L ufficio studi e documentazione. Ispettorato: codipendenza funzionale dell Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Le attribuzioni e i suoi rapporti con il Ministro della giustizia Le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati; Le tabelle degli uffici giudiziari; Pareri e proposte al Ministro della giustizia come esercizio di poteri integrativi e specificativi di norme e la funzione di leale collaborazione istituzionale; L attività normativa (risoluzioni e circolari); La forma degli atti ed il regime delle impugnazioni; I rapporti con il Ministro della giustizia; Autorganizzazione.
I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione I precedenti: a) Commissioni di sindacati composti dai capi degli uffici con il compito di fornire informazioni; b) Commissione consultiva centrale presso il Ministero della giustizia composta da magistrati di cassazione e da un sostituto procuratore; consigli giudiziari presso tribunali e corti di appello (1904) con funzioni consultive sulla nomina, promozione e trasferimento dei magistrati con membri elettivi dal 1921. Soppressi nel 1923 quelli presso i Tribunali rimanendo solo quelli presso le corti di appello. Il fascismo abolì i membri elettivi; I Consigli giudiziari vennero reistituiti nel 1946 e meglio disciplinati come organi elettivi con membri di diritto dalla legge 825/1966. I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione Compiti: progressione in carriera organizzazione degli uffici e tabelle, giudici onorari, uditori giudiziari e formazione professionale. Dal 2006/2007 composizione variabile in funzione della dimensione del distretto, valutazioni di professionalità dei magistrati, vigilanza sugli uffici, proposte al comitato direttivo della scuola della magistratura, organizzazione degli uffici ai quali partecipano avvocati e professori ordinari di materie giuridiche e rappresentanti dei giudici di pace per quanto riguarda le competenze relative a tale magistratura onoraria. Il Consiglio direttivo della corte di cassazione è composto dal Primo presidente e dal procuratore generale presso la corte di Cassazione ed il Presidente del Consiglio nazionale forense, 8 magistrati di cui due requirenti, due professori universitari e un avvocato con il compito di dare parere sulle tabelle della corte, sulla valutazione di professionalità.
Le altre magistrature Il Consiglio della magistratura militare; Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti; Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Il Consiglio della magistratura militare A seguito delle modifiche intercorse con la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e della legge 3 agosto 2009 n. 202, sarà composto dal Primo presidente della corte di cassazione che lo presiede, dal Procuratore generale militare presso la corte di cassazione, da un laico eletto dal Parlamento e da due magistrati; Il C.M.M. è competente a deliberare su ogni provvedimento inerente lo stato giuridico dei magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge;
Il Consiglio della magistratura militare In particolare, delibera sulle assunzioni dei magistrati militari, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi giudiziari ed extragiudiziari; esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; dà pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della Difesa può avanzare proposte, proporre osservazioni e può intervenire alle adunanze del Consiglio, quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritenga opportuno, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Il Ministro, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa E presieduto dal presidente del Consiglio di Stato ed è composto da 4 membri eletti dal parlamento e da dieci magistrati (4 del Consiglio di Stato e sei dei TAR); Svolge i seguenti compiti: verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali; predispone elementi per la redazione della relazione annuale del presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa;
Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato; stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni; determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati; può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti; Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati, sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati; sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni; sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi; sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; sui criteri per la formazione delle commissioni speciali; sul collocamento fuori ruolo; su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti Il Consiglio di Presidenza è composto: dal Presidente della Corte dei Conti, che lo presiede; dal Procuratore Generale della Corte dei Conti; dal Presidente aggiunto della Corte dei Conti o, in sua vece, del Presidente di sezione più anziano; da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale, da dieci magistrati. Il Consiglio è competente in tutte le materie attinenti all espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei conti, sui procedimenti per l accesso in carriera, per l assegnazione di sede e i trasferimenti, le promozioni, nonché sui procedimenti disciplinari. Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti In particolare: verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; disciplina con regolamento interno il suo funzionamento, formula proposte per l adeguamento e l ammodernamento delle strutture e dei servizi; delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimenti di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti delibera sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle funzioni istituzionali, in modo da assicurare un equa ripartizione degli incarichi e dei relativi compensi; delibera sulle piante organiche del personale di magistratura; delibera sul collocamento fuori ruolo e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. svolge attività di monitoraggio sulla produttività dei magistrati; cura la formazione e l aggiornamento dei magistrati; formula proposte per l organizzazione, l adeguamento e l ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte; esamina il bilancio della Corte e formula proposte anche in merito agli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi; può disporre ispezioni ovvero promuovere indagini conoscitive. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria E composto da 4 estranei eletti dal Parlamento tra i quali sono scelti i due vice presidenti, da undici magistrati tributari che insieme eleggono il Presidente. verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie; formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone elementi per la redazione della relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento sull'attività degli organi di giurisdizione tributaria; stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni; promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni che riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di loro funzionamento; esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie; vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti; dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
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