Adempimento per l integrazione del contraddittorio. nel giudizio pendente avanti il Tar Sicilia - R.G. n. 1817/2018

Documenti analoghi
ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Oggetto: Dott.ssa Livia Quattrocchi contro Ministero della Giustizia Tar Lazio -

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio Roma, Sez. I-bis, R.G. n. 189/2018 contro

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 103 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 746 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato il presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

AVV. RICCARDO GIOSA Via P. Fortini, Talsano -Ta Tel

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2019, proposto da:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IL DIRIGENTE GENERALE

sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2018, proposto da

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ART. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO. RG: 13086/2016 ( connesso al ricorso per ottemperanza RG 9161/2017)

contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generalo dello Stato

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI del ricorso R.G. n. 7280/2017 (Villa Alba

Via Artemide, n Agrigento Tel. e Fax Pec

M_D GMIL REG

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2019, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

RELAZIONE DI NOTIFICA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART.

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

ha pronunciato il presente

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICO PROCLAMA EX ART. 41, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 104/2010

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2019, proposto da

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA Dipartimento Regionale dell Agricoltura

SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR LAZIO ROMA RGN. 7604/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICO PROCLAMA EX

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

ha pronunciato la presente

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ADEMPIMENTO ORDINANZA COLLEGIALE TAR LAZIO ROMA SEZIONE PRIMA BIS N. 946/2018 DEL RICORSO N.

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

DETERMINAZIONE n. DPD022/28 del 20/07/2017 Progressivo n. 7975/18

DDG N. 169 del 23 Gen 2017 OGGETTO.

STUDIO LEGALE LEOTTA Via Buccari, Roma web:

PROF. AVV. FABIO FRANCARIO - AVV. ENRICO ZAMPETTI. Spett.le Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. via XX settembre Roma

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2019, proposto da

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ADEMPIMENTO ALL ORDINANZA CAUTELARE DEL DEL T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. 1^ QUATER, NEL GIUDIZIO R.G.

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento

Decreto Dirigenziale n. 131 del 18/06/2018

sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2018, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA. Regione Siciliana

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO

D.D. G. n REPUBBLICA ITALIANA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

ha pronunciato il presente

AVV. ENRICO ZAMPETTI - AVV. FRANCESCA CERNUTO

ha pronunciato la presente

D.D. G. n. 789 REPUBBLICA ITALIANA

22/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 2. Regione Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

31100 Treviso (TV) Salita di San Nicola da Tolentino 1/b Telefono fax e.mail Fax 06/ AVVISO

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE INSERZIONE SUL SITO WEB DELLA REGIONE CALABRIA

Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL INTERNO IN ESECUZIONE DELL ORDINANZA COLLEGIALE N. 2654/2018

Oggetto: richiesta di pubblicazione per notifica pubblici proclami - Decreto Presidente TAR Calabria - Catanzaro, Sezione II n.

sul ricorso numero di registro generale del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

Transcript:

Adempimento per l integrazione del contraddittorio nel giudizio pendente avanti il Tar Sicilia - R.G. n. 1817/2018 Sunto del Ricorso con indicazione dello stato attuale del procedimento proposto da Promenergy s.r.l., p.i. 04796180877, con sede in Ramacca, via Vincenzo Bellini n. 9, in personale del legale rappresentante pro tempore, sig. Antonio Severino, c.f. SVRNTN69D21H168Q, rappresentato e difeso dall avv. Carmelo Floreno, c.f. FLRCML77M19C351L, elettivamente domiciliato presso l avv. Riccardo Rotigliano, fax 095.7464228, indirizzo pec carmelo.floreno@pec.ordineavvocaticatania.it per le necessarie comunicazioni, contro l Assessorato regionale dell Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; il Dipartimento dell Agricoltura presso l Assessorato regionale dell Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, e nei confronti il Consorzio tenute Costa Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore; la F.lli Giamblanco s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore. ------------ Sunto del Ricorso Con Ricorso proposto avanti il Tar Sicilia, notificato in data 24 settembre 2018 ed iscritto al R.G. n. 1817/2018, Promenergy s.r.l. ha impugnato - i DD.DD.GG. Assessorato Regionale dell Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell Agricoltura, nn. 1501/2018 e 1910/2018, ed i relativi allegati nella parte in cui la domanda di

2 sostegno avanzata dalla ditta ricorrente relativa al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole è stata considerata irricevibile; - tutti gli atti istruttori ed endoprocedimentali, connessi e/o consequenziali ai menzionati provvedimenti impugnati; - ove occorra, il bando, le disposizioni attuative parte generale e le disposizioni attuative parte specifica, nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso di escludere la realizzazione di un birrificio dagli interventi ammissibili al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 In fatto ed in diritto Promenergy s.r.l. ha presentato apposita istanza di accesso alla sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole ed a sostegno della propria domanda di sostegno Promenergy ha allegato un P.S.A., secondo due differenti linee progettuali: - la prima concernente la coltivazione di cereali (orzo), al fine di effettuare la trasformazione in malto, per poi realizzare apposito Birrificio per la trasformazione della materia prima, con conseguente commercializzazione del prodotto finito; - la seconda concernente la coltivazione del mandorlo, mediante la sostituzione del vecchio mandorleto ad oggi esistente, con un impianto estremamente funzionale ed economicamente vantaggioso. Con D.D.S. n. 3507 del 16 novembre 2017 (doc. n. 5) poi rettificato dal D.D.S. n. 3911 del 5 dicembre 2017 (doc. n. 6) la domanda di Promenergy è stata correttamente inserita nell elenco A, tra le istanze ammissibili con il punteggio di 64 punti. Epperò, successivamente con i provvedimenti impugnati l Assessorato regionale dell agricoltura ha inserito istanza di Promenergy s.r.l. nell Allegato 5,

3 concernente le Domande di sostegno non ricevibili, con la seguente motivazione: Iniziativa proposta (Birrificio) non prevista dalla Sottomisura 4.1.. Con il Ricorso in esame, quindi, Promenergy s.r.l. a) ha fatto valere l illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà, in quanto l amministrazione non ha illustrato le ragioni per le quali in un primo momento l istanza è stata considerata ammissibile, per poi essere esclusa in sede di pubblicazione degli elenchi definitivi; b) ha evidenziato che la realizzazione del birrificio è prevista dalla Sottomisura 4.1., in quanto il criterio B1 del Bando di gara, fa espresso riferimento al comparto cerealicolo ed alla produzione aziendale di cereali, mentre il criterio A, Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi, favorisce Iniziative finalizzate al completamento della filiera ; c) Inoltre ha fatto presente che l art. 9 delle Disposizioni attuative, parte specifica, sottomisura 4.1., rubricato Settori produttivi, prevede che I settori produttivi su cui si intende intervenire sono quelli previsti nell Allegato I del Trattato. L Allegato I del Trattato CE, al capitolo 22, fa espresso riferimento al Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate. La definizione della prodotto birra è contenuto nell art. 1, legge 16 agosto 1962, n. 1354, sostituito dall'art. 1, d.p.r. 30 giugno 1998, n. 272, secondo cui La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo. La stessa definizione legislativa del prodotto birra è chiara nel prevedere che si tratta di una bevanda fermentata, in conformità a quanto contemplato dall Allegato I del TFUE.

4 d) anche nell ipotesi in cui si dovesse ritenere che il prodotto birra non rientri tra quelli indicati nell Allegato I del TFUE, l art. 17 del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 espressamente citato sia all art. 1 del bando, sia all art. 1 delle Disposizioni attuative, parte specifica - stabilisce che Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I. Si vuol dire che, ai fini dell accoglimento della domanda di sostegno, è necessario che il prodotto agricolo c.d. originario nel caso di specie l orzo sia ricompreso tra quelli indicati nell allegato I del TFUE (circostanza questa non in discussione, posto che lo stesso bando fa riferimento al comparto cerealicolo). Al contrario Il prodotto ottenuto dalla trasformazione [nel caso in questione la birra] può non essere un prodotto elencato nell'allegato I e) Solo in via subordinata con il proprio Ricorso Promenergy s.r.l. ha impugnato anche il bando, le disposizioni attuative parte generale e le disposizioni attuative parte specifica, nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso di escludere la realizzazione di un birrificio dagli interventi ammissibili al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1. f) Inoltre Promenergy s.r.l. ha impugnato i menzionati provvedimenti nella parte sanciscono l irricevibilità della domanda di sostegno relativa alla coltivazione di parte del terreno per la produzione di mandorle, in quanto sicuramente conforme al bando. g) ha proposto domanda di risarcimento dei danni subiti per il mancato inserimento nella graduatoria definitiva.

5 h) ha spiegato apposita istanza cautelare, tesa alla sospensione dei provvedimenti impugnati. Indicazione dello stato attuale del giudizio A seguito della proposizione dell istanza cautelare si è tenuta la Camera di Consiglio del giorno 25 ottobre 2018. Con ordinanza 30 ottobre 2018, n. 1010, il Tar Sicilia ha accolto l istanza cautelare proposta da Promenergy s.r.l. ai fini del riesame dell istanza proposta da quest ultima. Con nota 17 dicembre 2018, prot. n. 15737, l Assessorato ha comunicato al sottoscritto difensore di aver provveduto alla riammissione dell iniziativa di Promenergy s.r.l. tra quelle ammissibili con criteri confermati, con punteggio di 64 punti. All esito dell udienza pubblica del 10 maggio 2019, con ordinanza 17 maggio 2019, n. 1361, il Tar Sicilia, ha ordinato l integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell Assessorato salute della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell Agricoltura, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustiziaamministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile ed ha rinviato per l ulteriore trattazione nel merito alla seconda pubblica udienza del mese di febbraio 2020.

6 Sempre in adempimento della menzionata ordinanza Tar Sicilia, I, 17 maggio 2019, n. 1361, si segnala che sul sito www.giustizia-amministrativa.it è possibile trarre ogni altra informazione utile relativa al procedimento in epigrafe. Catania, 20 maggio 2019 avv. Carmelo Floreno