Cass. 28.5.2010 n. 13112 Sistema Tavolare Tipi di frazionamento intavolabili art. 112 c.p.c. art. 2 R.D. 28.3.1929 n. 499 - art. 1376 c.c.



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 90 /E

Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

Art. 54 decreto legge

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

Roma, 30 ottobre 2008

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Indagini bancarie aperte a tutti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIRITTO DI ABITAZIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE: È PRELEGATO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

Roma,28 dicembre 2007

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

RISOLUZIONE N. 337/E

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

RISOLUZIONE N. 195/E

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti


IL CONSIGLIO COMUNALE

Copertura delle perdite

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6. Produttori interessati LORO SEDI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

OGGETTO: Consulenza giuridica Associazione Bancaria Italiana Libro giornale Applicabilità dell imposta di bollo alle scritture contabili ausiliarie

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 207 /E

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Sentenza n del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

Nota di approfondimento

RISOLUZIONE N. 102/E

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente.

RISOLUZIONE N. 1/2008

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

Roma, 28 gennaio 2009

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

RISOLUZIONE N. 211/E

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

1. Premessa e definizioni

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

RISOLUZIONE N. 105/E

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

FONDO PATRIMONIALE (artt C.C.)

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

RISOLUZIONE N. 206/E

Scelte gestionali e diligenza degli amministratori

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

CIRCOLARE SETTIMANALE

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85

La successione. Obiettivi

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Transcript:

Cass. 28.5.2010 n. 13112 Sistema Tavolare Tipi di frazionamento intavolabili art. 112 c.p.c. art. 2 R.D. 28.3.1929 n. 499 - art. 1376 c.c. - In materia di diritto tavolare, lo Studio ha ottenuto l affermazione di un principio specifico cui sono soggette le sentenze che trattino diritti reali intavolati, che la sentenza modifichi: la sentenza deve essere accompagnata da tipi di frazionamento catastali già sottoposti al visto del catasto, cd. tipi di frazionamento intavolabili. Essendovi infatti nel sistema tavolare perfetta corrispondenza fra la mappa catastale e il diritto intavolato, la sentenza che decide solo sul diritto, e non sulla mappa necessaria all intavolazione, non decide sulla intera domanda, con violazione dell art. 112 c.p.c. La sentenza Cass. Civ.13112/ 2010 dd. 5.11.2009 28.5.2010 ha affermato il principio di diritto: il giudice che, espressamente richiesto di decidere una divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, ometta di provvedervi, lasciando la redazione di tali documenti, necessari alla intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una fase successiva e stragiudiziale che secondo le risultanze di causa richiede un accordo tra le parti, viola l art. 112 cod. proc. civ Si riporta di seguito il testo della sentenza sul punto: Cass. Civ. 28.5.2010 n. 13112 (omissis) 6. con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli art. 112, 277, 279 e 281 bis cod. proc. civ. La sentenza di merito non avere provveduto in ordine alla richiesta degli attuali ricorrenti di divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, necessaria, secondo quanto rilevato nel ricorso, per evitare il rifiuto da parte del giudice tavolare della intavolazione della sentenza: ne conseguirebbe la necessità di un accordo tra le parti successivo alla sentenza. La illustrazione del motivo si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell art. 366-bis cod. proc.

civ.:< Viola l art. 112 cod. proc. civ., che impone al giudice di decidere su tutta la domanda, il giudice che, espressamente richiesto di decidere una divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, omette di provvedere all incombente, lasciando la redazione di tali documenti, necessari all intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una fase successiva e stragiudiziale che secondo le risultanze di causa richiede (nuovo) accordi delle parti? > 7.1. La censura è fondata. 7.2. Gli attuali ricorrenti, nel chiedere la divisione dei beni nel giudizio di merito, avevano chiesto che venissero allegati alla sentenza i tipi di frazionamento intavolabili, e cioè, in sostanza, una mappa coincidente con la mappa catastale, attraverso la necessaria modifica di quest ultima. La mancata redazione di tali tipi di frazionamento potrebbe nel regime della proprietà fondiaria per il Trentino di cui al r.d. 499 del 1929 Libro fondiario determinare la conseguenza, puntualmente posta in luce nel ricorso, che, non coincidendo la planimetria allegata alla sentenza con la mappa catastale, il giudice tavolare rifiuti l intavolazione della sentenza: sicché, per dare esecuzione alla sentenza, occorrerebbe un successivo accordo delle parti. L errore in cui è incorsa la Corte territoriale, nell escludere che detto effetto si sarebbe verificato per essere stato escluso dal c.t.u. il quale, in realtà, aveva semplicemente ritenuto che la redazione dei tipi di frazionamento, che sarebbe stata eseguita una volta raggiunto l accordo tra le parti, non avrebbe trovato ostacolo per il carattere marginale delle discordanze catastali è stato quello di omettere la pronuncia sulla richiesta degli attuali ricorrenti. 7.3. E, dunque, al quesito posto dalla censura in esame deve darsi risposta positiva, affermandosi il principio di diritto secondo cui il giudice che, espressamente richiesto di decidere una divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, ometta di provvedervi, lasciando la redazione di tali documenti, necessari alla intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una fase successiva e stragiudiziale che secondo le risultanze di causa richiede un accordo tra le parti, viola l art. 112 cod. proc. civ. 7.4. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio di diritto,

deve essere cassata in parte qua. (omissis) La sentenza è stata commentata dal magistrato Caterina Garufi sul giornale on line della Editrice Giuffrè Diritto e Giustizia del 26.6.2010, favorevolmente e chiaramente, come segue Gli immobili e il regime di pubblicità dei libri fondiari: se la parte lo chiede, il giudice procede alla divisione in base ai tipi di frazionamento intavolabili (Sezione seconda, sentenza n. 13112/10; depositata il 28 maggio) Ove il giudizio di divisione abbia ad oggetto beni immobili soggetti al regime tavolare di pubblicità, incorre in violazione dell articolo 112 Cpc il giudice che - in presenza di un espressa richiesta delle parti - ometta di provvedere alla divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, lasciando la redazione di tali documenti ad una fase successiva e stragiudiziale che, secondo le risultanze di causa, richiede un accordo tra le parti. Il fatto. In una successione ereditaria, alcuni eredi, comproprietari di un compendio immobiliare, citavano in giudizio due degli altri coeredi, formulando domanda di divisione; il Tribunale dichiarava lo scioglimento della comunione, disponendo la divisione sulla base del progetto del perito, con decisione confermata in grado di appello. I coeredi soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, in sede di ricorso in Cassazione, lamentavano che il giudice di merito non aveva provveduto alla loro richiesta di divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, operazione necessaria per evitare il rifiuto del giudice tavolare di intavolazione della sentenza: la Suprema corte, accogliendo tale censura, enunciava quanto in epigrafe indicato. Il sistema tavolare. In via preliminare, si consideri che, nell ordinamento italiano, vi sono due diversi sistemi di pubblicità immobiliare: quello a base

personale della trascrizione, disciplinato dagli artt. 2643 e ss. Cc, che opera in via generale, e quello, a base reale, dei libri fondiari, che trova applicazione solo in zone limitate: nelle province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, ed in alcune località nelle provincie di Belluno, di Udine, e di Brescia. La normativa di riferimento del regime tavolare risale al 1929, precisamente, si tratta del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (decreto d introduzione alla legge sui libri fondiari) e della l. 29 ottobre 1974 recante Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative al libri fondiari dei territori delle nuove provincie, nonché del nuovo testo della legge generale sul libri fondiari, allegato al decreto medesimo, la c.d. legge tavolare. Al riguardo, si rappresenta che la pubblicità tavolare si attua mediante un sistema di scritture contenute in speciali registri e raccolte di documenti, che nel loro insieme costituiscono il libro fondiario. È opportuno evidenziare che, a differenza di quanto accade nel regime ordinario, quello della Conservatoria immobiliare, dove la pubblicità è a base personale, e le partite sono riferite alle singole persone, nel sistema tavolare la pubblicità è a base reale, e le iscrizioni si riferiscono al singolo bene immobile, e non al suo titolare. La pubblicità che si attua presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, inoltre, ha ad oggetto atti o fatti, mentre nei libri fondiari si iscrivono solo diritti e, precisamente, quelli tassativamente indicati dall art. 9 della legge tavolare (E. Corso, Note di diritto tavolare, in Immobili e proprietà, 2006, 7, 424). In quest ultimo sistema la proprietà si trasferisce al momento dell iscrizione del diritto nel libro fondiario, ed in tale sede si trasferisce anche il rischio connesso al perimento del bene per causa non imputabile all alienante. Precisamente, nel sistema tavolare, secondo quanto disposto dall art. 2, R.D. 28 marzo 1929, n. 499, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano, modificano o estinguono per atti tra vivi, per effetto del consenso legittimamente manifestato, bensì solo con l iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario. Pertanto, viene in rilievo una deroga al principio consensualistico (art. 1376 Cc), secondo il quale la proprietà o altro diritto reale si acquista al momento della manifestazione del consenso, in sede di formazione del contratto. Come precisato dalla giurisprudenza, nel sistema tavolare, l iscrizione nel libro

fondiario, la cd. intavolazione, è elemento costitutivo di diritti reali immobiliari trasferiti mediante atti negoziali tra vivi; però, tale intavolazione non può ritenersi necessaria anche ai fini dell operatività degli altri modi di acquisto a titolo originario della proprietà, non potendo interferire con il principio dell accessione, in ordine ai quali valgono le ordinarie regole civilistiche (Cass. civ., Sez. II, 31-10-2005, n. 21198). Inoltre, l intavolazione non ha mai, di per sé, efficacia costitutiva dei diritti che ne formano oggetto, ed è possibile, pertanto, che i diritti tavolati, benché iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti o diversi o meno ampi (Cass. civ., Sez. I, 11-06- 2005, n. 12382). La giurisprudenza civile sul frazionamento nella divisione. In tema di divisione ereditaria, si afferma che rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in Cassazione, accertare se, nell ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari, oppure attraverso l assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri (Cass. civ., sez. II, 12-03- 2010, n. 6134). Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall art. 720 Cc postula, sotto l aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possono formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un deprezzamento del valore del bene (Trib. Monza 16-09-2009). Poste queste premesse di carattere generale, è interessante evidenziare che, in una decisione avente ad oggetto circostanze analoghe a quelle esaminate nella sentenza in commento, con riferimento, però, al regime ordinario personale delle conservatorie immobiliari, e non al sistema tavolare, ai fini della definizione del giudizio di divisione è sufficiente la precisa identificazione materiale e planimetrica delle porzioni oggetto di attribuzione ai singoli

condividenti. In particolare, si ritiene che, se l identificazione materiale non trova riscontro in un autonoma identificazione catastale, le formalità di trascrizione e iscrizione seguiranno in un momento successivo, dietro presentazione al cancelliere dei relativi documenti e del frazionamento a cura degli interessati (Trib. Roma, Sez. VIII, 23-02-2009). Al riguardo, con specifico riferimento alla divisione nel sistema tavolare, fermo restando il disposto dell articolo 1350, n. 11, Cc, l articolo 4 del rd. 499 del 1929 prevede che non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente, se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario. Nel caso di specie, la Suprema corte aveva accertato che i ricorrenti avevano chiesto l allegazione alla sentenza dei tipi di frazionamento intavolabili, ovvero di una mappa in cui i dati catastali avrebbero dovuto essere modificati, in parte, a seguito alle diverse risultanze di fatto, come accertate in giudizio. Tale richiesta, volta a scongiurare che il giudice tavolare, accertata la discordanza con la planimetria catastale, rifiutasse l intavolazione, era rimasta inattuata, in violazione di quanto previsto dall art. 112 Cpc, che impone al giudicante di decidere sempre su ogni profilo della domanda svolta dalle parti. Caterina Garufi* *magistrato (riproduzione autorizzata 11.11.2010)