LA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO SUL RISPETTO DEI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI Questo articolo illustra i nuovi schemi della relazione tecnica di progetto - contenuti nel D.M. 26/06/2015 e che sostituiscono il precedente modello di cui all'allegato E del D. Leg.vo 192/2005 - che il Progettista è tenuto a presentare in relazione all esecuzione di interventi edilizi, per attestare il rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici imposti dalla normativa. Sono illustrati gli obblighi di presentazione della relazione, i controlli da svolgere a cura degli enti locali, e sono infine presentati alcuni suggerimenti per possibili completamenti o rettifiche nell ottica di rendere la relazione più completa e aderente al dettato normativo, come previsto e consentito dal D.M. 26/06/2015. A cura di Vincenzo Lattanzi PREMESSA Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno recante Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici in vigore dal primo ottobre 2015. Il D.M. 26 giugno 2015, ai sensi dell articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, che attesta il rispetto dei requisiti prestazionali energetici obbligatori per gli edifici e gli impianti termici in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni; ristrutturazioni importanti; interventi di riqualificazione energetica. Il tutto, ai fini di completare il quadro di applicazione dei nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica introdotti con l altro D.M. 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 1
e dei requisiti minimi degli edifici (da ora in avanti semplicemente D.M. Requisiti minimi ), per la piena e operativa applicazione dei nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica introdotti dal medesimo. Lo stesso D.M 26 giugno 2015 Requisiti minimi appena menzionato - all Allegato 1 Cap. 2 (Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica) paragrafo 2.2 (Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto) - ha infatti ribadito la necessità della relazione tecnica, già prevista dall art. 28 della L. 09/01/1991, n. 10. D. MIN. SVILUPPO ECON. 26 GIUG 2015 Allegato 1 2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto 1. Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell art. 8, del decreto legislativo. Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di cui all art. 8, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005. Ai fini della più estesa applicazione dell art. 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all obbligo di cui all art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia nominato. D. LEG.VO 19 AGOSTO 2005, n. 192 Art. 8. - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 1. Il Progettista o i progettisti, nell ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kw e di [Parole inserite dal D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116).] sostituzione del generatore di calore dell impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata [decreto adottato con il D.M 26 giugno 2015 recante Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici ], in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 2
della più estesa applicazione dell articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all obbligo di cui all articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia nominato. [Comma sostituito dal D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90).] 1-bis. In attuazione dell articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. [Comma inserito dal D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90).] 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. (Omissis) Si evidenzia che il D.M. 26 giugno 2015 non introduce nuove regole ma adegua gli schemi di relazioni tecniche già previste, al nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, sostituendo il precedente schema (che era unico per tutte le tipologie di intervento edilizio, contenuto nell Allegato E al D. Leg.vo 192/2005, da ritenersi di conseguenza superato a partire dal 01/10/2015, data di vigenza del decreto recante i nuovi schemi). Nei tre allegati al decreto sono riportati gli schemi di relazione tecnica approvati ed in particolare: l Allegato 1 contiene lo schema di relazione tecnica per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti di primo livello (1) e gli edifici ad energia quasi zero; l Allegato 2 contiene lo schema di relazione tecnica per le riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni importanti di secondo livello nonché per le costruzioni esistenti con riqualificazione dell involucro edilizio e di impianti termici; (1) Per maggiori dettagli su quali debbano considerarsi le ristrutturazioni importanti di primo livello e le ristrutturazioni importanti di secondo livello si veda l altro articolo dal titolo I requisiti di prestazione energetica per edifici pubblici e privati validi dal 01/10/2015 (Fast Find AR1112). legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 3
l Allegato 3 contiene lo schema di relazione tecnica per le riqualificazioni energetiche degli impianti tecnici. FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica ha la finalità di: introdurre un obbligo di progettazione per le opere aventi rilievo per il contenimento dei consumi di energia degli edifici ed un connesso obbligo di redazione di una apposita relazione tecnica attestante che tali opere siano state progettate nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione; consentire, con il deposito presso gli uffici tecnici comunali del progetto, agli organi preposti di verificare tale rispondenza anche in fase di realizzazione delle opere stesse. La relazione tecnica deve essere compilata per le seguenti opere e interventi: edifici di nuova costruzione; demolizioni e ricostruzioni; ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m 3 ; ristrutturazioni importanti di primo livello; ristrutturazioni importanti di secondo livello; riqualificazioni energetiche; impianti termici di nuova installazione ristrutturazione degli impianti termici esistenti; sostituzione di generatori di calore. TA BENE Si ricorda che gli adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kw (articolo 30, comma 2-quinques, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n.116) e di mera sostituzione del generatore di calore dell impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA - CONTROLLI DA PARTE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI Poiché la relazione tecnica di progetto deve essere presentata dal Progettista all atto della richiesta del titolo abilitativo edilizio (richiesta di Permesso di costruire, SCIA, ecc.), si legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 4
ritiene che i nuovi schemi debbano essere utilizzati per le richieste presentate a far data dal 01/10/2015. La prescrizione relativa al deposito in Comune della relazione tecnica insieme alla denuncia di inizio lavori, fa riferimento alla comunicazione di inizio lavori già prescritta in determinati casi dalle vigenti norme in materia di concessioni o autorizzazioni edilizie. Nel caso in cui tale comunicazione di inizio lavori non debba essere effettuata per obbligo, la prescrizione va interpretata come finalizzata solo alla individuazione di un termine ultimo per la presentazione della predetta relazione tecnica in data comunque anteriore all inizio dei lavori. Si ritiene che i Comuni non possano respingere una relazione depositata in data anteriore all inizio lavori (es. in fase di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia) sempre che la relazione contenga tutti gli elementi di cui al relativo schema. Il rilascio di tale attestazione di deposito, di norma immediatamente, non presuppone alcuna verifica o approvazione da parte degli uffici tecnici comunali circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni di legge. Tale verifica, ai sensi dell art. 8 del D. Leg.vo 192/2005 sarà successiva, sia in merito alla rispondenza del progetto e della relazione alle prescrizioni di legge, sia riguardo la conformità delle opere rispetto alla documentazione depositata. Per quanto riguarda la sottoscrizione della relazione tecnica, le metodologie di progettazione del D. Leg.vo 192/2005 e del D.M. 26 giugno 2015 concepiscono il sistema edificio-impianto come una unica macchina: è una esigenza fondamentale che la progettazione architettonica-strutturale e la progettazione tecnica -impiantistica procedano in maniera integrata. Pertanto si ritiene, in linea con l esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini, che nel caso di più progetti, i Comuni possono accettare anche relazioni firmate dal Progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato le opere relative all impianto termico e all isolamento termico dell edificio. Infine si ricorda che nel caso di modifiche e/o varianti in corso d opera, che comportino variazioni dei dati di progetto riportati nella relazione tecnica, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve depositare, prima dell inizio dei lavori relativi alle modifiche e/o varianti, una relazione tecnica aggiuntiva, firmata dal Progettista, evidenziando le modifiche apportate alla relazione prima depositata. OSSERVAZIONI AGLI SCHEMI DI RELAZIONE TECNICA I commenti e le osservazioni riportate relativamente ai tre schemi di relazione tecnica consistono in integrazioni suggerite dallo scrivente in alcuni punti le quali, senza ovviamente modificare sostanzialmente il contenuto dei modelli, vanno intese come possibili completamenti o rettifiche nell ottica di rendere la relazione più completa e aderente al dettato normativo del D.M. 26/06/2015 Requisiti minimi. D altra parte, come riportato sotto l intestazione del titolo dei nuovi schemi di relazione tecnica, i legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 5
modelli proposti contengono le informazioni minime necessarie e possono essere modificati o integrati dal Professionista in base all intervento edilizio e alla tipologia di impianto che si deve realizzare. Per la sua compilazione il Professionista deve solo prendere come riferimento i punti in essa contenuti e descriverli in base al progetto delle opere da realizzare. Osservazioni alla relazione tecnica per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero (Allegato 1 al D.M. 26/06/2015) Al punto 4 dello schema, concernente i dati tecnici e costruttivi dell edificio (o del complesso di edifici) e delle relative strutture, in riferimento alla climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, dopo l indicazione del dato concernente la superficie utile climatizzata Su, dal mio punto di vista andrebbe inserita - se fosse presente un impianto a pavimento o soffitto radiante come previsto dal D.M. 26 giugno 2015 Requisiti minimi - la seguente riga: Altezza locali se presente un impianto a pavimento o soffitto radiante m In riferimento alle informazioni generali e prescrizioni, è errato il rigo Tutte le pareti opache verticali ed orizzontali, che andrebbe corretto in Tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate (coperture). Al punto 5 dello schema, concernente i dati relativi agli impianti, ed in particolare al punto b) Specifiche dei generatori di energia, in riferimento alle pompe di calore dal mio punto di vista andrebbero inserite anche le seguenti righe: Potenza termica utile condizionamento Potenza elettrica assorbita kwe kw In riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, dal mio punto di vista andrebbe inserita anche la seguente riga: Valore nominale della potenza termica utile dello scambiatore di freddo kwe Al punto 6 dello schema concernente i principali risultati dei calcoli, ed in particolare al punto a) Involucro edilizio e ricambi d aria, dopo aver riportato il valore della Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai) ed il relativo confronto con il valore limite (0,8 W/m 2 K), dal mio punto di vista andrebbe inserita - perché manca ed è invece prevista dal D.M. 26 giugno 2015 Requisiti minimi - analoga indicazione concernente la Trasmittanza termica (U) delle strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate che legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 6
delimitano verso l ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione. Inoltre, al punto f) concernente la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l inserimento di sistemi ad alta efficienza, dal mio punto di vista andrebbero anche richieste le seguenti informazioni. Impianti di illuminazione I nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE? Impianti di ventilazione I nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE? Impianti per il trasporto di persone Gli ascensori e le scale mobili sono dotati di motori elettrici che rispettino il Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici? Osservazioni alla relazione tecnica per riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell involucro edilizio e di impianti termici (Allegato 2 al D.M. 26/06/2015) In riferimento al punto 4 dello schema, concernente dati tecnici e costruttivi dell edificio (o del complesso di edifici) e delle relative strutture, ed al punto 5, concernente i dati relativi agli impianti e le specifiche dei generatori di energia, si vedano le osservazioni già riportate in riferimento all Allegato 1. Al punto 6 dello schema concernente i principali risultati dei calcoli, ed in particolare al punto a) Involucro edilizio e ricambi d aria, dal mio punto di vista andrebbe inserito quanto segue Diagnosi energetica Si è in presenza del caso di cui al comma 1 del punto 5.3 dell Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 (Pn 100 kw)? Se è stata eseguita la diagnosi energetica richiesta? Se esplicitare i motivi che hanno portato alla scelta della soluzione progettuale attraverso la diagnosi energetica. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 7
Sempre al punto 6 dello schema concernente i principali risultati dei calcoli, ed in particolare al punto a) Involucro edilizio e ricambi d aria, occorre ricordare che in relazione alla verifica delle caratteristiche dei componenti opachi e delle chiusure tecniche (ed al confronto con i pertinenti valori limite reperibili nelle tabelle da 1 a 4 dell Appendice B all Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 Requisiti minimi ) in caso di interventi di riqualificazione energetica che prevedano un isolamento dall interno o in intercapedine (Capitolo 1, Par. 1.4.3, punto 2 del menzionato D.M. 26/06/2015 Requisiti minimi ) i valori limite delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell Appendice B devono essere incrementati del 30%. Si suggerisce conseguentemente di inserire l indicazione delle pertinenti verifiche, ove necessario. Inoltre, dal mio punto di vista la verifica della trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai), con il relativo confronto con il valore limite (0,8 W/m 2 K,) non va effettuata per gli interventi previsti in questo schema (Allegato 2) ma solo per gli interventi di cui all Allegato 1 (vedi peraltro le osservazioni ivi formulate in proposito a tale verifica). Ancora, sempre al punto 6 dello schema concernente i principali risultati dei calcoli, ed in particolare al punto b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione, l illuminazione ed il trasporto di persone, a mio parere la determinazione dei parametri concernenti il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente dei componenti dell'involucro edilizio interessati all intervento (ed il relativo confronto con il valore limite, in base alla UNI EN ISO 13789), va effettuata solo per le ristrutturazioni di secondo livello. Infine, sempre al punto 6 dello schema e per tutti gli interventi impiantistici (nuova installazione di impianti, riqualificazioni energetiche o sostituzione generatore di calore), in alternativa alla verifica del parametro di efficienza media stagionale dell impianto ed al relativo confronto con il valore limite, andrebbe inserito quanto segue. Per gli impianti di climatizzazione invernale e per gli impianti tecnologici idrico sanitari, solo nel caso di sostituzione di generatori di calore Rendimento termico utile al 100% Pn del nuovo generatore di calore a combustibile gassoso o liquido non inferiore a quello previsto dall Appendice B del D.M. 26/06/2015 ( 90 + 2 log Pn)? oppure Rendimento termico utile al 30% Pn del nuovo generatore di calore a combustibile gassoso o liquido non inferiore a quello previsto ( 85 + 3log Pn)? legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 8
Se SI, motivare la scelta con una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga da allegare al libretto di impianto oppure Efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/20138? Se motivare la scelta con una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga da allegare al libretto di impianto ed inoltre coefficiente di prestazione (COP) delle nuove pompe di calore elettriche o (GUE) per le pompe di calore a gas non inferiore ai valori riportati alle Tabelle 6 e 8 dell Appendice B al D.M. 26/06/2015; ed infine Potenza nominale del focolare del nuovo generatore maggiore del valore preesistente di oltre il 10%? Motivare l aumento di potenza con la verifica dimensionale dell impianto di acs condotta secondo la norma UNI EN 12831. Per gli impianti di climatizzazione estiva, solo nel caso di sostituzione di macchine frigorifere Potenza nominale della nuova macchina frigorifera maggiore del valore preesistente di oltre il 10%? Motivare l aumento di potenza con la verifica dimensionale dell impianto di condizionamento. Ancora, al punto 6 dello schema concernente i principali risultati dei calcoli, ed in particolare al punto f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l inserimento di sistemi ad alta efficienza, dal mio punto di vista andrebbero anche inseriti gli elementi già segnalati in relazione alla analoga sezione dell Allegato 1. Osservazioni alla relazione tecnica per riqualificazione energetica di impianti tecnici (Allegato 3 al D.M. 26/06/2015) In riferimento al punto 4 dello schema, concernente dati tecnici e costruttivi dell edificio (o del complesso di edifici) e delle relative strutture, ed al punto 5, concernente i dati relativi agli impianti e le specifiche dei generatori di energia, si vedano le osservazioni già riportate in riferimento all Allegato 1. Ancora, per il punto 6 valgano le osservazioni già svolte in relazione al medesimo punto dell Allegato 2 relativamente a quanto da indicare in alternativa alla verifica del legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 9
parametro di efficienza media stagionale dell impianto ed al relativo confronto con il valore limite. Infine, al punto 6 dello schema concernente i principali risultati dei calcoli, ed in particolare al punto f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l inserimento di sistemi ad alta efficienza, dal mio punto di vista andrebbero anche inseriti gli elementi già segnalati in relazione alla analoga sezione dell Allegato 1. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1113 10