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Anno 2013 N. RF241 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 1 OGGETTO INTERVENTI SU IMMOBILI - BONUS PROROGATI ANCHE AL 2014 RIFERIMENTI DDL DI STABILITA 2014; COMUNICATO STAMPA N. 30 DEL 15/10/2013 CIRCOLARE DEL 18/10/2013 IL DDL DI STABILITÀ 2014 DIFFERISCE AL 2014 LE ALIQUOTE POTENZIATE E RIMODULA QUELLE PREVISTE PER IL 2015 Con l approvazione, lo scorso 15/10, da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge contenente la Legge di Stabilità 2014, inizia l'iter parlamentare finalizzato all approvazione definitiva del documento. In particolare, il Ddl contiene importanti novità relative i seguenti bonus: A) B) OPERE DI RISPARMIO ENERGETICO LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO la detrazione si applicherà: nella misura del 65% alle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31 /12/2014 nella misura del 50% alle spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015 è prorogata al 31/12/2014 la detrazione del 50% (in luogo dell'ordinario 36%), con limite di spesa di. 96.000 per unità abitativa la detrazione è stabilita la misura del 40% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31/12/2015 per il cd bonus arredamento la detrazione IRPEF del 50% si applicherà alle spese sostenute dal 6 /06/2013 al 31/12/2014 Pertanto, modificando gli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, le aliquote potenziate delle detrazioni: sono state per lo più prorogate anche per il 2014 sono state rimodulate per l anno 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Come anticipato, la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione ed efficienza energetica degli edifici, di cui ai co. da 344 a 347 dell art. 1 della L. 296/2006 : si applica nella misura del 65% (in luogo del 55%) alle spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2014 fermo restando l obbligo di ripartizione in 10 quote annuali di pari importo. Nota: si rammenta che detto potenziamento dal 55% al 65% dell aliquota, stabilito dal DL 63/2013, che riguardava le sole spese sostenute fino al 31/12/2013 viene ora prorogato. Inoltre, con il citato Ddl viene stabilito che, per i medesimi interventi, alle spese sostenute nel periodo 01/01-31/12/2015 si applica l aliquota del 50%. In sintesi, la detrazione IRPEF/IRES si applica ora nella misura del: 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31/12/2014 50% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015 N.B.: le variazioni delle % di detrazione: - non incidono sull'importo massimo della detrazione - variano l importo della spesa massima agevolabile

Redazione Fiscale Info Flash 241/2013 Pag. 2 / 5 PERIODO DETRAZIONE APPLICATA TETTO MAX DI SPESA fino al 5 giugno 2013 55% dal 6/06/2013 al 31/12/2014 65% dal 01/01 al 31/12/2015 50% Dal 1 gennaio 2016 36% in relazione all intervento agevolato INTERVENTI INTERESSATI DALLA PROROGA La proroga della detrazione in esame riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all art. 1, co.344 e ss. della L. 296/2006: Tipo di intervento Riqualificazione energetica di edifici esistenti: qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica secondo determinati requisiti, è ammesso al beneficio Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università È esclusa l installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; dal 2008 anche con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o geotermici a bassa entalpia Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria Limite max detrazione Spesa max fino al 31/12/2014.100.000 153.846,15.60.000 92.307,69.60.000 92.307,69. 30.000 46.153,85. 30.000 46.153,85 CRITERI IMPUTAZIONE DELLE SPESE Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d impresa si rammenta che ai fini dell imputazione delle spese occorre fare riferimento: Persone fisiche; professionisti; Enti no profit Imprese individuali; società ed enti commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI Per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del: 65% per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 30/06/2015 50% per le spese sostenute dal 1 luglio 2015 al 30/06/2016 Salvo ulteriori proroghe, alle spese sostenute dal 1/01/2016, ovvero dal 1/07/2017 in relazione alle parti comuni condominiali o a tutte le unità immobiliari del condominio, per gli interventi di risparmio energetico sarà applicabile solo la detrazione IRPEF del 36% (art. 16-bis co. 1 TUIR)

Redazione Fiscale Info Flash 241/2013 Pag. 3 / 5 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEI CONDOMINI dal 6/06/2013 al 31/06/2015 65% dal 01/07/2015 al 31/06/2016 50% dal 01/07/2017 36% in relazione all intervento agevolato INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Come noto, dal 2012, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta a regime nell ambito dell art. 16-bis, TUIR; successivamente: l art. 11 del DL 83/2012 ha previsto l innalzamento: di tale detrazione dal 36% al 50% del limite massimo di spesa da 48.000 a 96.000 relativamente alle spese sostenute nel periodo 26/06/2012-30/06/2013. l art. 16, DL 63/2013 ha prorogato detta agevolazione nella medesima misura fino al 31/12/2013 fermo restando la spesa massima complessiva di 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Detto ciò, con il recente Ddl di stabilità 2014, il legislatore, stabilisce che la detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è ora pari al: 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2014 (l agevolazione viene così prorogata tranne che per l'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati) 40% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015 Nota: Salvo modifiche o proroghe, la percentuale del 36% tornerà applicabile dal 1 gennaio 2016. Si rammenta che detta detrazione: è riconosciuta: per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze in 10 quote annuali di pari importo. compete alle spese pagate mediante bonifico bancario/postale; a tal fine, occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell effettivo pagamento. INTERVENTI DI DI RECUPERO EDILIZIO (art. 16-bis co. 1 del tuir) fino al 25 giugno 2012 36%. 48.000 dal 26/06/2012 al 31/12/2014 50%. 96.000 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 40%. 96.000 dal 01/01/2016 36%. 48.000 INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ In relazione a determinati interventi antisismici (riguardanti la realizzazione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di cui alla lett. i) art. 16-bis c. 1 TUIR): fino ad un ammontare delle spese non superiore a.96.000 per unità immobiliare si applica una detrazione dall imposta lorda pari al: 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2014 50% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015

Redazione Fiscale Info Flash 241/2013 Pag. 4 / 5 IMMOBILI INTERESSATI: possono essere oggetto di intervento, le unità immobiliari individuate secondo il seguente duplice criterio: LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE TIPO DI UTILIZZO gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 All. A del OPCM n. 3274/2003 rileva la circostanza che la costruzione sia adibita ad abitazione principale o ad attività produttive, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. Al riguardo, l Agenzia precisa che: - per costruzione adibita ad abitazione principale: abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente. - per costruzioni adibite ad attività produttive: unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. DESTINATARI DELLA DETRAZIONE Come chiarito dalla CM 29/2013, possono beneficiare della detrazione in esame i soggetti passivi IRPEF/IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, qualora le stesse spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento). DECORRENZA Le spese sostenute per i suddetti interventi possono fruire fino al 31/12/2014 dell aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4/08/2013. Inoltre, si rammenta che: il tetto di spesa agevolata è pari ad.96.000 per ciascuna unità immobiliare dell edificio la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE NELLE ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ fino al 31/12/2014 65%. 96.000 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 50%. 96.000 ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI Il Ddl di stabilità per l anno 2014 contiene novità anche in relazione all agevolazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus arredamento ), introdotta dall art. 16 c. 2 DL 63/2013. In particolare, per l acquisto di tali beni la detrazione IRPEF del 50% è prorogata al 31/12/2014, ovvero si applica alle spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2014 (e non solo a quelle pagate entro fine dicembre 2013 come precisato dalla CM 29/2013 anteriormente alle nuove disposizioni). Resta fermo che detta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a.10.000; quest ultimo importo è riferito: alla singola unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze) alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali vanno riportati in Unico, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Redazione Fiscale Info Flash 241/2013 Pag. 5 / 5 RISTRUTTURAZIONE SU PIU UNITA : al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte; l importo massimo di.10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione INTERVENTI AGEVOLABILI Costituiscono valido presupposto per la detrazione l effettuazione di interventi di recupero edilizio: su singole unità immobiliari residenziali: per i mobili destinati al loro arredamento sia su parti comuni di edifici residenziali (art. 1117 c.c.): per immobili destinati all arredamento delle parti comuni (es: arredamento appartamento del custode, di una sala riunione, i lavatoi condominiali, ecc.). Nota: l effettuazione di lavori sulle parti comuni non consente ai singoli condomini di fruire dell agevolazione per l acquisto di mobili/ elettrodomestici destinati all arredamento della propria unità. In pratica, secondo la CM 29/2013, la detrazione è collegata ai seguenti interventi: TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMMOBILE RESIDENZIALE INTERESSATO DESTINAZIONE MOBILI / ELETTRODOMESTICI MANUTENZIONE ORDINARIA parti comuni di edificio residenziale arredo delle parti comuni MANUTENZIONE STRAORDINARIA arredo rispettivamente: parti comuni di edificio residenziale RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO - delle parti comuni singole unità immobiliari residenziali RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - delle singole unità RICOSTRUZIONE/RIPRISTINO DELL IMMOBILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, che provvedono entro 6 mesi dal termine dei lavori alienazione/assegnazione arredo : - delle parti comuni - delle singole unità arredo dell unità residenziale acquistata ADEMPIMENTI Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari/postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. A tal fine: E CONSENTITO NON E COSENTITO effettuare il pagamento degli acquisti di mobili/grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito; in tal caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul c/c del titolare stesso. effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. DOCUMENTAZIONE: le spese sostenute devono essere documentate conservando: la documentazione attestante l effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, di avvenuta transazione per pagamenti mediante carte di credito/debito, documentazione di addebito su c/c) le fatture di acquisto dei beni (con la usuale specificazione di natura, qualità e quantità). Nota: si deve ritenere non ammesso documentare la spesa tramite scontrino/ricevuta fiscale, neppure se: - integrati del codice fiscale dell acquirente (cd. scontrino parlante ) - indicanti la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati.