Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 41/2016 Giovedì 27 ottobre 2016

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Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 41/2016 Giovedì 27 ottobre 2016 Denuncia d infortunio: il punto dopo l istituzione del SINP Decorre dal 12 aprile 2017 l obbligo di denunciare telematicamente all INAIL, ai fini statistici, gli infortuni che comportano l assenza di almeno un giorno. A cura di Gabriele Bonati L art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Il SINP è costituito dal Ministero del lavoro, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome, dall'inail, dall'ipsema e dall'ispesl, con il contributo del CNEL. Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. Sulla G.U. n. 226/2016 è stato pubblicato il decreto 25/05/2016 n.183, con il quale il Ministero del lavoro ha disciplinato il funzionamento del SINP. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP. La partecipazione delle parti sociali al SINP avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi. Questi ultimi devono riguardare: il quadro produttivo ed occupazionale; il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere; il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'inail. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La costituzione del predetto sistema informativo si riflette anche su altri adempimenti che i datori di lavoro, in materia di sicurezza, devono osservare, tra questi l obbligo di denunciare all INAIL, ai fini statistici, anche gli infortuni con prognosi fino a 3 giorni. Questi infortuni, fino al 22.12.2015, venivano esclusivamente riportati nel registro infortuni, il cui obbligo di tenuta, dal 23.12.2015, è stato abrogato. Conseguentemente, dalla predetta data si sono perse le registrazioni dei citati infortuni. Ora, con la costituzione del SINP, per effetto dell applicazione dell art. 18, c.1 lettera r) e comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008 (T.U, sicurezza), detti infortuni torneranno ad essere annotati ai fini statalistici mediante apposita denuncia da inoltrare all INAIL per via telematica. Detto obbligo da quando decorre? Dall entrata in vigore del SINP o altra data?

La risposta è contenuta nel comma 1-bis, dell art. 18, del T.U. sicurezza che recita: L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4 (ossia il decreto istitutivo del SINP). Conseguentemente, l obbligo di denunciare telematicamente all INAIL, ai fini statistici, gli infortuni che comportano l assenza di almeno un giorno (escluso quello dell evento) decorre dal 12 aprile 2017 (decorsi sei mesi dal 12.10.2016, entrata in vigore del provvedimento istitutivo del SINP). Finalità delle denunce di infortunio L art. 18, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 (tutti i settori di attività, privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare in via telematica all'inail e all'ipsema, nonché per loro tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Come sopra detto, l obbligo di denunciare ai fini statistici anche gli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto istitutivo del SINP (art. 18, c. 1-bis, D.Lgs. 81/2008 D.M. 25.5.2016), in pratica dagli eventi che interverranno dal 12.4.2017. All INAIL devono essere denunciati (esclusivamente per via telematica) tutti gli infortuni sia ai fini statistici che ai fini assicurativi (dati che devono poi essere caricati dall INAIL stesso nel sistema informativo SINP). Per questi ultimi, come precisato dal citato art. 18, l obbligo si considera assolto con la denuncia di infortunio trasmessa secondo le procedure fissate dall art. 53 del DPR 1124/1965, e successive modificazioni. Vale a dire attraverso la consueta denuncia d infortunio (ora telematica) tenendo conto anche delle novità introdotte dal D. lgs. 151/2015. Occorre ricordare che sussiste ancora l obbligo di denunciare gli infortuni anche all autorità di pubblica sicurezza secondo le nuove regole fissate dal D. lgs. 151/2015. In pratica, l art. 54, D.P.R. 1124/1965, come modificato dall art. 21, D.Lgs. 151/2015, prevede che, a decorrere dal 22 marzo 2016, l obbligo scatta solo per gli infortuni mortali e per quelli con prognosi superiore a 30 giorni. L adempimento si intende assolto, per il datore di lavoro, mediante l invio all INAIL della prescritta denuncia di infortunio con modalità telematica. L INAIL, poi, metterà a disposizione i relativi dati all autorità di PS competente, mediante la cooperazione applicativa di cui all art. 72, comma 1, lett. e), D.Lgs. 82, 7 marzo 2005.

Le modifiche apportate al TU dell INAIL dal D. lgs. 151/2015, sono intervenute anche sulla procedura di cui all art. 56, del medesimo T.U., che obbliga l INAIL (infortuni mortali e quelli superiori a 30 giorni) a trasmettere telematicamente copia della denuncia, mediante il SINP, oltre che all autorità di pubblica sicurezza, anche alle ASL, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle DTL e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

Denuncia d infortunio: così l attuale situazione INFORTUNIO SUL LAVORO Fino a tre giorni di assenza (escluso il giorno dell evento) Oltre tre giorni di assenza Fino all 11 aprile 2017 (istituzione del SINP più 6 mesi DM 25.5.2016) Dal 12 aprile 2017 (trascorsi 6 mesi dalla costituzione del SINP DM 25.5.2016) Dal 20 agosto 2009 (decorrenza modifica lettera r), c. 1, art. 18, T.U,. sicurezza art. 13, D.lgs. 106/2009) all 11.10.2016 Dal 12 ottobre 2016 Fino al 22.12.2015 (art. 21, D. Lgs. 151/2015) obbligo di riportare l evento nel registro infortuni (abrogato dal 23.12.2015); dal 23.12.2015 nessun obbligo di registrazione e denuncia statistici e, per il suo tramite, al SINP assicurativi e statistici (nessun dato al SINP, anche in presenza dell obbligo legislativo, in quanto non operativo) assicurativi e statistici e, per il suo tramite, al SINP (sistema informativo vigente dal 12.10.2016 D.M. 25.5.2016) Obbligo che si considera comunque assolto per mezzo della denuncia all INAIL di cui all art. 53, D.P.R. 1124/1965 (denuncia ai fini assicurativi) Continua a valere anche l obbligo di denuncia all Autorità di pubblica sicurezza (art. 54, D.P.R. 1124/1965) attraverso l INAIL e secondo le nuove regole dettate dall art. 21, D.Lgs. 151/2015.

Denuncia telematica L INAIL, con il comunicato del 10.10.2016 a precisato che dalla medesima data è disponibile la nuova applicazione Denuncia/comunicazione di infortunio, che consente di presentare online la denuncia di infortunio. Il servizio è stato aggiornato, oltre che nella sua interfaccia grafica, ora in linea con il nuovo portale istituzionale, anche per accogliere il settore della navigazione marittima e della pesca. Nella pagina di documentazione della denuncia di infortunio sono disponibili i manuali utente per la gestione navigazione e per le preesistenti gestioni Iaspa/Conto Stato. Certificato medico L INAIL, con la circolare circ. 10/2016, ricorda che dal 22.3.2016 l obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Resta a carico del datore di lavoro l obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione Ricerca certificati medici presente all interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/mp/sa). A tal fine, dal 22 marzo 2016, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell Istituto. La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso. Codice ambientale infortunio in itinere L Inail, con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016, ha pubblicato le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere collegati all utilizzo della bicicletta. Si ricorda che la L. n. 221/2015 ha stabilito che l uso del velocipide deve intendersi sempre necessitato e, quindi, è di fatto equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. Ne consegue che l infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all indennizzo. Anche nell ipotesi di infortunio occorso a bordo della bicicletta, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. Le brevi soste che non espongono l assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l indennizzabilità dello stesso. Inoltre, anche l infortunio occorso a bordo del velocipede dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) la qualificazione dell elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa. Le disposizioni di cui alla circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.