Repertorio n. Raccolta n. SCHEMA DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE D USO DEL PIANO N. 1 DEL PALAZZO DEL GOVERNATORE Oggi, Parma, Sede Municipale, Strada della Repubblica n. 1, TRA il COMUNE DI PARMA, codice fiscale n. 00162210348, di seguito, per brevità, indicato col termine Concedente, legalmente rappresentato dal Dirigente del SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE..., nato a... (...) il... e domiciliato per la carica presso la sede Municipale, legittimato a stipulare in nome e per conto dell Ente ai sensi dell art.107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e dell art.90 dello Statuto Comunale, ed in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale Prot. Gen. N. del ; E, codice fiscale n., con sede in in via /, legalmente rappresentata dal ; PREMESSO - che i locali oggetto di concessione d uso si trovano all interno di un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Parma; - che il Comune di Parma intende concedere in uso dette porzioni immobiliari per finalità congrue e coerenti con le tradizioni e le funzioni
dell edificio denominato Palazzo del Governatore ; - che per tali motivazioni la procedura di scelta del contraente non si è basata unicamente sull elemento prezzo (canone d uso), ma anche sul c.d. progetto tecnico che, tra l altro, prevede l organizzazione a cura e spese del soggetto affidatario del contratto di eventi a carattere culturale; - la procedura di scelta del contraente è stata pubblicata sul sito del Comune di Parma e sulla G.U.R.I., nonché per estratto sul Sole 24-ore e sulla Gazzetta di Parma; - che in esito alla procedura ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Parma, l offerta con il migliore equilibrio/rapporto tra l offerta tecnica e quella economica è quella presentata da ; - che il progetto tecnico e l offerta economica sono allegati al presente contratto di concessione d uso di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Il Comune di Parma, come sopra rappresentato, di seguito per brevità chiamato Concedente concede a, di seguito per brevità chiamato Concessionario, che accetta il piano n. 1 dell immobile denominato Palazzo del Governatore, meglio identificato con perimetrazione in neretto nelle planimetrie allegate sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni, patti e clausole. Art. 2. UTILIZZO DEI LOCALI 1. I predetti beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, unitamente a tutti gli accessori, annessi e connessi, pertinenze, dipendenze e diritti, esclusivamente per l esercizio dell attività previste dalla presente convenzione (attività culturali, ricreative, di aggregazione, ecc.). 2. Nel caso che il Concessionario muti l uso convenuto, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell art. 1456 del cod. civ.. 3. Il Concedente in conformità al progetto tecnico presentato dal Concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna ad organizzare n. eventi in ragione di anno. Le modalità di svolgimento degli eventi saranno oggetto di concertazione tra il Cedente e il Cessionario, mentre le spese saranno poste totalmente a carico di quest ultimo. Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO 1. La durata della convenzione è stabilita in anni 5, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, rinnovabili per ulteriori anni 4 a discrezione del Cedente. 2. Alla scadenza del termine originario (5 anni) o a quello più lungo per effetto del rinnovo (ulteriori 4 anni) il contratto si intenderà definitivamente risolto, e il Concessionario non avrà titolo per detenere il possesso dell immobile, che dovrà essere riconsegnato al Concedente in buono stato di manutenzione e funzionale per l attività, fermo restando la potestà dell Ente di convenire espressamente la stipula di una nuova concessione a condizioni e termini da convenirsi. 3. E in facoltà del Concessionario recedere in qualsiasi momento dal contratto o per concorde volontà delle parti o dandone avviso al Concedente mediante lettera raccomandata almeno un anno prima. La reces-
sione del contratto comporta la restituzione della cauzione. 4. La concessione ha carattere precario ed il Concedente potrà perciò, indipendentemente dalla scadenze sopra indicata, revocarla o sospenderla temporaneamente per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno tre mesi prima, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzi, rimborsi o ristori a qualsiasi titolo, salvo il diritto al rimborso degli ammortamenti degli investimenti descritti nel presente atto, opportunamente documentati. Art. 4. GESTIONE DEGLI IMMOBILI 1. Le parti danno atto che le porzioni immobiliari oggetto della presente concessione d uso saranno gestite dal Concessionario. Art. 5. CANONE CONCESSORIO 1. Il canone annuale per l utilizzo dei locali concessi in uso è di, da corrispondersi in rate semestrali anticipate. 2. A decorrere dal secondo anno di durata della concessione, il canone dovrà intendersi automaticamente aggiornato nella misura del 75% della variazione dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, accertate dall I.S.T.A.T. e verificatesi nell anno precedente, così procedendosi per ogni anno successivo di durata della concessione. Art. 6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. È a carico del Concessionario : a. La gestione e la manutenzione diretta delle porzioni immobiliari e partecipazione alle spese in misura proporzionale agli oneri di gestione e manutenzione delle parti comuni;
b. spese per la fornitura degli arredamenti interni (sedie e tavoli sala riunioni, tende ecc.); c. servizio di sorveglianza; 2. Sono altresì a carico del Concessionario : a. le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e per eventuali altre utenze; b. l onere dell ottenimento dei pareri previsti dalle vigenti normative (Soprintendenza, AUSL, Igiene Pubblica, ecc.), nonché delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell attività; c. le spese di gestione degli eventi su indicazione del Concedente nella misura minima di n. il cui programma di esecuzione sarà concordemente definito in ogni dettaglio tra le parti; d. tutto quanto non espressamente posto in capo al Cedente. 3. Il Concessionario si obbliga inoltre ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l esercizio delle attività sociali, ricreative o culturali per le quali è stata concessa la porzione immobiliare. 4. Il Concessionario dovrà permettere che si compiano le manutenzioni straordinarie di cui possa aver bisogno l immobile, senza aver diritto ad una riduzione di canone o ad indennità. 5 In caso di incendio o altri sinistri, le spese per le riparazioni, le indennità e quant altro dovuto, saranno a totale carico del Concessionario, il quale sarà, inoltre, responsabile in tutta l estensione stabilita per le locazioni dalla normativa vigente. Art. 7. AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA 1. Sono a carico del Concessionario, oltre a quanto già specificato nel
presente atto l acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant altro necessario per la gestione dell immobile oggetto della presente convenzione e per la realizzazione di eventuali lavori, preventivamente autorizzati dal Comune di Parma. Art. 8. MODIFICHE ED INNOVAZIONI 1. Il Concessionario non potrà apportare innovazioni, addizioni o migliorie ai locali né all arredo presente senza il preventivo permesso scritto del Concedente, con patto espresso che, comunque, il Concessionario non si rivarrà sul Concedente delle spese sostenute, derogando il presente atto, per concorde volontà delle parti, alle disposizioni del codice civile, anche nell eventualità in cui il Concedente intenda ritenere dette opere al cessare del contratto. 2. Qualora, invece, al termine della concessione, il Concedente richiedesse il ripristino dello stato originario dei locali, il Concessionario si impegna a provvedervi, a proprie spese, secondo il disposto dell art. 1590 c.c. 3. Nel caso che le opere siano state eseguite senza il predetto consenso, esse si intendono acquisite senza compenso alcuno da parte del Concedente. Il Concessionario è tenuto, invece, a rimuoverle a proprie spese, qualora il Concedente dichiari di non volerle ritenere. Nella stessa ipotesi di mancato consenso, qualora siano eseguite opere che rechino pregiudizio alla conservazione o integrità o, comunque, non compatibili con le caratteristiche dell immobile, il Concessionario è tenuto all immediato ripristino dello stesso ex art. 1590 c.c. ed al risarcimento dei danni.
4. Ogni intervento di ristrutturazione, innovazione, addizione o miglioria dovrà sempre essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Concedente sulla base di un progetto approvato dai competenti uffici comunali, secondo la disciplina comunale vigente. Art. 9. DECADENZA 1. Il Concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: a) sub concessione/locazione totale o parziale, o di cessione della medesima senza un preventivo consenso scritto da parte del Concedente ; b) mancato versamento del canone, anche solo per un semestre; Nei casi descritti il Concessionario non ha diritto a ricevere alcun preavviso. 2. Il Concedente dichiara la decadenza della concessione in caso di gravi inadempimenti del Concessionario, previa diffida scritta ed assegnazione di un congruo termine per porre rimedio all inadempienza. 2. In tale ipotesi il Concessionario, senza riserva alcuna, si impegna a provvedere, nel termine improrogabile di trenta (30) giorni, allo sgombero totale dei locali da cose e persone; in caso di inadempienza si provvederà d ufficio con spese a carico del Concessionario. Art. 10. ASSICURAZIONE 1. Il Concessionario è tenuto a tutelarsi contro eventuali rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi, derivanti sia dall uso degli immobili concessi, sia dall attività svolta negli stessi. A tal fine si impegna, se non già in possesso, a stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi di incendio e per responsabilità civili, in misura adeguata al valore dell immobile, consegnandone copia al Comune (Servizio Patrimonio Im-
mobiliare) contestualmente alla stipula della presente convenzione. 2. Detta polizza assicurativa dovrà essere aggiornata in relazione all eventuale incremento del valore dell immobile, e anche in questo caso, copia dovrà essere trasmessa alla proprietà, così dicasi per ogni qual volta il premio assicurativo venga modificato. Art. 11. CAUZIONE A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha costituito un deposito cauzionale infruttifero dell importo di....,00 (.../00), pari a due semestri del canone di concessione, come risulta dalla quietanza di riscossione rilasciata dalla Tesoreria Comunale - Banca Monte Parma S.p.A. n in data. Tale cauzione sarà restituita al Concessionario dopo la regolare riconsegna della porzione immobiliare. Art. 12. RICHIAMI NORMATIVI 1. Per tutto quanto non espressamente pattuito le parti fanno rinvio al Codice Civile ed alle normative vigenti in quanto applicabili in via analogica. Art. 13. SPESE 1. Le spese del presente atto (registrazione, bollo, ecc.) e di quelle di sue eventuali modifiche successive sono a carico del Concessionario. Art. 14. DOMICILIO LEGALE 1. Agli effetti dell esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente il Concedente presso la Residenza Municipale, in Via della Repubblica n.1 Parma ed il Concessionario presso i locali assunti in concessione con il presente atto.
Art. 15. FORO COMPETENTE 1. Per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente quello di Parma. Letto, approvato e sottoscritto p. il COMUNE Dl PARMA p. il CONCESSIONARIO Agli effetti dell art. 1341 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare espressamente e senza riserva alcuna, i patti di cui agli articoli n. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, del presente atto che le dichiara di aver letto e ben compreso. p. il CONCESSIONARIO