CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO E VAIANO CREMASCO

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO E VAIANO CREMASCO II giorno trenta del mese di Aprile dell'anno duemiladiciotto, presso la sede comunale del Comune di Bagnolo Cremasco in Via Don B. Geroldi 1/3, sono, presenti i Sigg.: 1 - AIOLFI DORIANO nato a Crema il 05/10/1973, Sindaco del Comune di Bagnolo Cremasco, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 27/04/2018; 2 - BALDASSARRE GRAZIANO nato a Bari il 25/03/1955, Vice Sindaco Reggente del Comune di Vaiano Cremasco, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 19/04/2018; PREMESSO CHE la legge regionale n. 6 del 01.04.2015 recante Disciplina Regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana all'articolo 9 comma 1 prevede che al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, la regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. CHE l'articolo 30 del T.U. 267/2000 prevede: al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni CHE l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 22 prevede testualmente: In attuazione dell'articolo 14 comma 31 del D.L. 78/2010 Pag. 1 di 6

convertito in Legge 122/2010, l'insieme dei comuni tenuti ad associare le funzioni fondamentali mediante la forma associativa dell'unione di Comuni o della convenzione, deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati (limite demografico valido sia per l unione che la convenzione); CHE il Comune di Bagnolo Cremasco ha, al 01/01/2017, nr. 4846 abitanti e che il Comune di Vaiano Cremasco ha, al 01/01/2017, nr. 3767 abitanti, per totali 8613 abitanti; CHE le Amministrazioni Comunali di Bagnolo Cremasco e Vaiano Cremasco hanno interesse ad attivare forme di collaborazione del servizio di Polizia Locale e che tale accordo costituisce altresì una sperimentazione finalizzata alla verifica delle condizioni per una eventuale e successiva gestione associata delle funzioni di polizia locale, avente i requisiti previsti dall'articolo 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i.; CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari: Comune di Bagnolo Cremasco deliberazione n. 16 del 27/04/2018 Comune di Vaiano Cremasco deliberazione n. 32 del 19/04/2018 CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; CONVENGONO E STIPULANO quanto segue; ART. 1 - Il presente atto ha per oggetto la costituzione di un servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Bagnolo Cremasco e Vaiano Cremasco. ART. 2 - Il servizio sarà svolto mediante personale dipendente dei Comuni associati, nonché mediante l utilizzazione di agenti di Polizia Locale appartenenti ad altre Amministrazioni nei periodi in cui sarà necessario un rafforzamento del servizio di vigilanza, ovvero si rendesse necessaria supplenza in caso di assenza di uno o più operatori; Pag. 2 di 6

La richiesta di agenti ad altre Amministrazioni, escluse quelle oggetto della presente convenzione, deve essere effettuata previo assenso di tutti i Sindaci dei Comuni interessati. Il servizio prevederà, salvo variazioni o integrazioni dettate da esigenze di uno o dei due comuni convenzionati d accordo con il Sindaco dell altro Comune, attività di vigilanza e pattugliamento del territorio da effettuarsi in orario ordinario, con possibilità di previsione di servizi a progetto nel periodo da Giugno a Settembre; ART. 3 Il servizio associato di Polizia Locale assolverà ai compiti di Polizia Stradale con attività sanzionatoria, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ad esse attribuite dalla legge quadro nazionale e regionale sull ordinamento di Polizia Locale. Previo accordo dei Comuni associati, al servizio potranno anche essere affidati altri compiti purché compatibili con il Servizio di Polizia Locale e, comunque nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e delle norme risultanti dai contratti collettivi di lavoro. L ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione. L ambito territoriale di cui all art. 5 comma 5 della Legge nr. 65/1986 relativo al Porto dell arma coincide con il territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione. ART. 4 - La convenzione ha la durata dal 01 Maggio 2018 al 31 Dicembre 2019 con possibilità di rinnovo, previo accordo dei Sindaci dei Comuni convenzionati. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso ovvero a richiesta di uno dei Comuni convenzionati purché questo ultimo dia preavviso della volontà di recesso almeno tre mesi prima. ART. 5 - Il Comune di Bagnolo Cremasco assume il coordinamento politico della convenzione. ART. 6 - Il coordinatore politico ha compiti di predisposizione delle linee programmatiche del servizio associato, di presentazione degli obiettivi da raggiungere, di controllo inerente al raggiungimento degli stessi ed al buon andamento del servizio, di analisi e proposta di sviluppo e potenziamento del servizio associato, di concerto con il Sindaco o delegato del Comune associato. ART. 7 - Il Comune di Bagnolo Cremasco assume il coordinamento tecnico ed amministrativo. Pag. 3 di 6

ART. 8 - Le figure di coordinatore tecnico e di coordinatore amministrativo del servizio associato di P.L., che potranno essere assoggettate anche ad un unico operatore, sono definite con provvedimento del Sindaco di Bagnolo Cremasco, di concerto con il Sindaco del Comune associato. Il coordinatore tecnico ha compiti di predisposizione, con cadenza mensile, dei servizi e delle turnazioni del personale, assicurando lo svolgimento del numero minimo convenuto dei servizi ed ogni altra incombenza relativa alla gestione operativa del personale preventivamente decisa dal Sindaco di Bagnolo Cremasco di concerto con il Sindaco del Comune associato. Il coordinatore amministrativo ha compiti di calcolo delle spese di competenza dei Comuni convenzionati e di ogni altra incombenza ricadente nell'organizzazione amministrativa del servizio. Il coordinatore tecnico, unitamente al coordinatore amministrativo del servizio di P.L è tenuto a relazionare alla conferenza indetta dai sindaci dei Comuni convenzionati, il raggiungimento degli obiettivi inerenti all anno precedente. Al coordinatore tecnico ed al coordinatore amministrativo del servizio di P.L. sarà riconosciuta una uguale remunerazione a progetto ai sensi dell'art 17 comma 2 lettera a) del CCNL sottoscritto il 01 aprile 1999, definita dal Sindaco di Bagnolo Cremasco di concerto con il Sindaco del comune associato. Tale remunerazione a progetto, sarà prevista e sostenuta con un apposito stanziamento dai due Comuni convenzionati, i quali provvederanno direttamente all erogazione della remunerazione ai propri dipendenti; I coordinatori si impegneranno ad evitare disfunzioni e quelle eventualmente rilevate verranno eliminate con idonee iniziative. Le direttive per la migliore utilizzazione del personale sono impartite dal Sindaco del Comune di Bagnolo Cremasco o suo delegato, di concerto con il Sindaco o delegato del Comune associato. Restano ferme le competenze e le responsabilità di ciascun Sindaco nell'ambito del proprio Comune. ART. 9 - Al fine di attribuire un adeguata dotazione organica, i Comuni associati dispongono del seguente personale: COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO COMUNE DI VAIANO CREMASCO N 1 dipendente cat. C1 N 1 dipendente cat. C4 N 1 dipendente cat. C4 N 1 dipendente cat. C4 Pag. 4 di 6

ART. 10 - Gli oneri relativi alle eventuali spese straordinarie scaturenti dal servizio, ad esclusione di quelle previste all'art. 8 comma 3, sono anticipate dal Comune di Bagnolo Cremasco che, entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello a cui le spese si riferiscono, provvede a trasmettere la relativa documentazione all altro Comune. Le prestazioni rese, previa richiesta, da uno o più dipendenti di uno dei comuni convenzionati, presso altro comune convenzionato in orario extralavorativo per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 3, dovranno essere realizzate in conformità al D.Lgs. 66/2003 così come modificato dalla L. 9/2014 e saranno a carico del comune richiedente, quantificate in base alle vigenti tariffe contrattuali. Il servizio reso viene addebitato al Comune richiedente. Sarà poi il comune di appartenenza a provvedere alla retribuzione in ottemperanza delle vigenti disposizioni. Le prestazioni come sopra richieste, ricadenti nel normale orario di servizio, da parte di uno o più operatori di uno dei Comuni convenzionati presso l altro Comune convenzionato, sono subordinate, di norma, alla reciprocità della prestazione oraria, da effettuarsi, di norma, nel trimestre successivo, da parte del/i operatore/i dell altro Comune. Le prestazioni effettuate dagli operatori non compensabili col sistema della reciprocità saranno quantificate e liquidate a favore del Comune dell'operatore di appartenenza secondo un costo orario determinato dalla conferenza dei Sindaci o loro delegati facendo riferimento alla retribuzione contrattuale, alla dotazione di materiali nonché a tutte le spese reali relative al servizio effettivamente prestato. Il riparto delle eventuali spese straordinarie di cui al presente articolo, approvato dalla Giunta Comunale di Bagnolo Cremasco, sarà trasmesso all altro Comune associato entro i dieci giorni successivi all'esecutività della deliberazione. ART. 11 - I reclami contro il riparto delle eventuali spese straordinarie per il servizio convenzionato, approvato dalla giunta comunale di Bagnolo Cremasco, dovranno essere presentati entro 30 giorni successivi al ricevimento, al Comune di Bagnolo Cremasco. Gli atti adottati dai Comuni associati per la gestione del servizio saranno trasmessi contestualmente all'atto della loro pubblicazione all altro Comune associato. Pag. 5 di 6

ART. 12 - La sede operativa del servizio associato di Polizia Locale viene localizzata presso il Municipio di Bagnolo Cremasco, mantenendo le sedi decentrate presso ciascun Comune. ART. 13 - Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, delle leggi e dei regolamenti sono di spettanza del Comune convenzionato nel cui territorio sono state elevate. ART. 14 - I Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati, potranno tenere, con cadenza annuale, un'apposita conferenza di servizio presso il Comune di Bagnolo Cremasco. L'avviso sarà inviato dal Sindaco di Bagnolo Cremasco almeno 10 giorni prima della conferenza. Ognuno dei Sindaci dei comuni convenzionati potrà promuovere conferenze di servizio, in casi d'urgenza, con preavviso di 10 giorni. ART. 15 - I Sindaci dei Comuni convenzionati, allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità, potranno valutare la possibilità di richiedere contributi economici, se previsti dalla normativa finanziaria nazionale e regionale. ART. 16 - Copia della seguente convenzione sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e al Sig. Prefetto della Provincia di Cremona. Inoltre saranno tempestivamente comunicati i nominativi del coordinatore tecnico, del coordinatore amministrativo e degli agenti del servizio associato di Polizia Locale. ART. 17 - La presente convenzione avrà effetto dalla data della sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni associati. Letto, confermato e sottoscritto. Il Comune di Bagnolo Cremasco Il Sindaco AIOLFI Doriano Il Comune di Vaiano Cremasco Il Vice Sindaco Reggente BALDASSARRE Graziano Pag. 6 di 6