COMUNE DI LUNANO (Provincia di Pesaro e Urbino) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI (L.R. n. 20/2012, art. 3, comma 2, lettera c) Via Provinciale n. 6, LUNANO (PU)
ARTICOLO 1 CONTENUTO E FINALITA La Comunità Alloggio per Anziani costituisce un servizio pubblico del Comune di Lunano. Essa è situata in un fabbricato di proprietà comunale predisposto per rispondere alle esigenze abitative di un massimo di quattro nuclei familiari, composti almeno da una persona di età superiore ai 60 anni, senza altre possibilità di sistemazione o in attesa del reperimento di soluzioni alternative. La cessione degli alloggi della Comunità Alloggio agli utilizzatori, non rende comunque applicabili le norme previste dalla Legge n. 431/98. ARTICOLO 2 OGGETTO DEL SERVIZIO Oggetto del servizio della Comunità Alloggio per Anziani è l assegnazione, non gratuita, dei locali di cui all Articolo n. 1. ARTICOLO 3 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO L assegnazione degli alloggi all interno della struttura si configura, prevalentemente, come intervento sociale rivolto a persone anziane, comunque in possesso dei requisiti di cui al successivo Articolo 4. Non si pattuisce tra l utente del Servizio ed il Comune di Lunano nessun tipo di contratto di locazione. L utente del servizio, individuato attraverso i criteri di cui all Articolo 4, usufruisce di un servizio sociale. Usufruendo di un servizio, l utente non acquisisce alcun diritto sull immobile in uso o sue parti. Non trattandosi di contratto di locazione non è applicabile la normativa civilistica relativa alla tipologia contrattuale. L utente non è pertanto tenuto ad attivare i contratti di luce, gas ed acqua in quanto già attivati dal comune con le ditte erogatrici. ARTICOLO 4 REQUISITI PER L AMMISSIONE AL SERVIZIO Sono ammesse alla Comunità alloggio per anziani : - tutte le persone residenti nell ambito territoriale regionale, con priorità per i residenti del Comune di Lunano; - le persone aventi età pari o superiore a 60 anni; - i soggetti autosufficienti ed idonei alla vita comunitaria. L ammissione alla Comunità Alloggio è richiesta dall interessato con domanda indirizzata all Ente e redatta su modulistica, predisposta e disponibile presso gli uffici Comunali, sottoscritta dall interessato. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 1) Scheda di accertamento delle condizioni di salute compilata dal medico curante; 2) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inerente a
- residenza; - situazione di famiglia; - eventuale proprietà o altro diritto reale di godimento di immobili ad uso abitativo nell ultimo biennio. 3) Attestazione ISEE; 4) Copia documento di identità. ARTICOLO 5 PRIORITA PER L ACCESSO AL SERVIZIO La Comunità Alloggio è destinata all utenza di cui al precedente Art. 4. La graduatoria per l accesso sarà formulata tenendo conto degli ulteriori elementi appresso indicati, riferibili alle condizioni sociali e di reddito: A) CONDIZIONI SOCIALI - persone autosufficienti prive di familiari tenuti agli obblighi alimentari o non in grado di provvedere, prive di alloggio, viventi in alloggio inadeguato, con sfratto esecutivo o, comunque, tenute al rilascio dell alloggio PUNTI 12 - persone autosufficienti prive di familiari tenuti agli obblighi alimentari o non in grado di provvedere PUNTI 8 - persone autosufficienti che convivono con familiari tenuti agli obblighi alimentari, in presenza di problematiche conflittuali all interno del nucleo familiare PUNTI 6 - persone autosufficienti con familiari tenuti agi obblighi alimentari PUNTI 3 B) CONDIZIONI ECONOMICHE - fino all importo di una pensione sociale inps PUNTI 12 - fino all importo di due pensioni sociali inps PUNTI 9 - fino all importo di tre pensioni sociali inps PUNTI 7 - fino all importo di quattro pensioni sociali inps PUNTI 4 - oltre all importo di quattro pensioni sociali inps PUNTI 0 In caso di parità di punteggio si terrà, progressivamente, conto : 1) dell anzianità di residenza ne Comune di Lunano; 2) dell età (avrà precedenza il richiedente di età più avanzata); 3) dell ordine cronologico di presentazione della domanda. La graduatoria di accesso verrà approvata con apposito atto della Giunta Municipale. La graduatoria verrà aggiornata periodicamente ogni qualvolta si renda libero un alloggio e, comunque, almeno una volta all anno.
ARTICOLO 6 DOCUMENTAZIONE Al momento dell ammissione nella Comunità Alloggio, l utente è tenuto a presentare al competente Servizio la seguente documentazione ai fini della redazione della scheda personale: 1) fotocopia del documento di identità; 2) fotocopia del tesserino sanitario; 3) obbligazione al versamento della quota di compartecipazione al servizio; 4) sottoscrizione di impegno da parte dei familiari obbligati per Legge alla eventuale integrazione della quota dovuta. In fase di primo ingresso è stabilito che viene fissato un periodo di prova, coincidente con i primi quindici giorni di permanenza, al termine del quale, sia l ospite che il Responsabile della struttura, disgiuntamente, valuteranno se ci sono le condizioni per la conferma dell inserimento nella struttura. ARTICOLO 7 COSTI A CARICO DELL UTENTE L utente che usufruisce di ospitalità nella Comunità Alloggio sarà tenuto a compartecipare con la propria quota al costo del servizio. La quota di partecipazione è stabilita annualmente con atto della Giunta Municipale. Per l anno 2014 la quota di compartecipazione è così stabilita: - 250/mese se l unità abitativa è occupata da una sola persona; - 300/mese se l unità abitativa è occupata da due persone; - Per redditi ISEE fino all importo di una pensione sociale INPS, la quota di compartecipazione è ridotta di 50/mese; - Per redditi ISEE superiori all importo di tre pensioni sociali INPS, la quota di compartecipazione è aumentata di 50/mese. La quota di partecipazione relativa del periodo di prova di cui all ultimo comma del precedente articolo, nel caso di negativa conferma dell inserimento dell ospite nella struttura, viene fissata nel 50% della quota fissa mensile prevista dal precedente comma. L ospite è tenuto al versamento di una caparra pari ad 300. La retta include: - l utilizzo dell appartamento, degli arredi e delle dotazioni elencate nell inventario sottoscritto; - i consumi di energia elettrica, acqua e gas (purché regolari ed ordinari); - l utilizzo degli spazi comuni ad uso collettivo; - la pulizia degli spazi comuni. A favore dell utenza viene altresì reso disponibile un servizio di pulizia dei singoli alloggi, alle seguenti condizioni: - n. 4 servizi/mese (1 alla settimana) costo 50/mese;
- n. 8 servizi/mese (2 alla settimana) costo 80/mese; - pulizia finale 25. ARTICOLO 8 VITA QUOTIDIANA Gli utenti della Comunità Alloggio sono liberi di esprimere la propria personalità e condurre al suo interno l esistenza a loro più confacente, secondo gli usi e le abitudini proprie, comunque sempre nel limite del rispetto delle esigenze e personalità altrui. Gli spazi comuni potranno essere utilizzati da tutti gli utenti per gli usi consentiti, nel rispetto di tutti gli ospiti presenti nella struttura. L utente può ricevere visite di amici e parenti previa comunicazione al Responsabile della struttura, preferibilmente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21. Di norma non è autorizzata l ospitalità elle ore notturne. Gli utenti si impegnano ad osservare le regole di igiene degli ambienti e a mantenere in buono stato l alloggio ed i locali comuni, così come gli impianti e gli arredi. L utente può personalizzare il proprio alloggio con quadri e oggetti di arredo personali. E fatto divieto assoluto di utilizzo di stufette a gas o elettriche, di termo coperte, così come è fatto divieto di fumare negli ambienti di vita comuni. La permanenza di animali domestici all interno della Comunità Alloggio dovrà essere preventivamente autorizzata. ARTICOLO 9 OSPITALITA La Comunità Alloggio può ospitare un massimo di due utenti per ogni unità abitativa. ARTICOLO 10 RESPONSABILITA L allontanamento spontaneo dell ospite non comporta alcuna responsabilità, essendo l ammissione e la permanenza volontarie. E buona norma tuttavia che l ospite, qualora non faccia rientro per la notte, ne dia avviso agli Uffici dell Ente. Ogni utente è responsabile della gestione e cura dei propri beni e la struttura non si assume alcuna responsabilità per i valori conservati direttamente dagli ospiti all interno delle proprie stanze. ART. 11 DIMISSIONI L utente può essere dimesso dalla Comunità Alloggio per: - grave inosservanza delle norme che regolano la vita nella comunità, con comprovata incompatibilità alla vita di comunità;
- sopravvenuta non autosufficienza; - in caso di morosità reiterata nel pagamento della retta mensile. La decisione di dimettere l ospite, prima di essere formalizzata, è sottoposta al vaglio della Giunta Municipale.