AGEVOLAZIONI per PICCOLE e MEDIE IMPRESE NOVITÀ dei DD.LL. 69/2013 e 76/2013



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Circolare informativa per la clientela n. 30/2013 del 24 ottobre 2013 AGEVOLAZIONI per PICCOLE e MEDIE IMPRESE NOVITÀ dei DD.LL. 69/2013 e 76/2013 SOMMARIO 1. FONDO di GARANZIA per PMI... 2 2. ACQUISTO di IMPIANTI e MACCHINARI... 3 3. CONTRATTI di SVILUPPO... 4 4. IMPRESE MISTE in PAESI in VIA di SVILUPPO... 5 5. ZONE a BUROCRAZIA ZERO... 5 6. S.R.L. SEMPLIFICATE e START-UP INNOVATIVE... 7 S.r.l. semplificate... 7 Start-up innovative... 7 7. ASSUNZIONE di GIOVANI LAVORATORI... 8 8. BONUS ASSUNZIONI... 10 9. AUTOIMPRENDITORIALITÀ nel MEZZOGIORNO... 10 Gli ultimi decreti varati dal Governo (in particolare, il D.L. 69/2013, conv. con modif. dalla L. 98/2013, e il D.L. 76/2013, conv. con modif. dalla L. 99/2013) contengono alcune importanti misure agevolative per le piccole e medie imprese. Si tratta di interventi agevolativi mirati, da un lato, allo sviluppo delle imprese e, dall altro, all incremento della forza lavorativa.

Andando un po più nel dettaglio, nel primo gruppo possono annoverarsi le seguenti misure: potenziamento del Fondo di garanzia per le Pmi (art. 1, D.L. 69/2013); reintroduzione della cd. «agevolazione Sabatini» (art. 2, D.L. 69/2013); rifinanziamento dei contratti di sviluppo (art. 3, D.L. 69/2013); agevolazioni alle imprese miste in Paesi in via di sviluppo (art. 7, D.L. 69/2013); estensione delle zone a burocrazia zero (art. 37, D.L. 69/2013); revisione della disciplina delle S.r.l. semplificate e delle start-up innovative (art. 9, co. 13-16, D.L. 76/2013). Invece, con riferimento alle agevolazioni per il sostegno e lo sviluppo della forza lavoro delle Pmi, si segnalano: l introduzione di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori (art. 1, D.L. 76/2013); la rivisitazione del credito d imposta sulle assunzioni nel Mezzogiorno (art. 2, co. 9, D.L. 76/2013); il potenziamento delle misure sull autoimprenditorialità nel Mezzogiorno (art. 3, D.L. 76/2013). 1. F O N D O DI GARANZIA P E R P M I La prima norma che merita di essere citata è contenuta nel cd. decreto «del fare» (D.L. 69/2013) e dispone il potenziamento del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese previsto dall art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996. Si ricorda che si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. con l intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo: alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse (art. 27, D.L. 83/2012); alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci (D.M. 27.7.2009); ai professionisti iscritti agli ordini professionali ; ai professionisti non regolamentati (aderenti alle associazioni professionali iscritte nell elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ed in possesso dell attestazione rilasciata dall associazione ex L. 4/2013). Passando all aspetto procedurale, con le nuove norme si vuole:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: l aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; l incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all 80% dell importo dell operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, D.M. 26.6.2012; la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste; l introduzione di misure volte a garantire l effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell intervento; b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all acquisizione della garanzia da parte del Fondo. Il tutto sarà disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione. Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più al vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d importo massimo garantito per singola impresa. 2. A C Q U I S T O D I I M P I A N T I E M A C C H I N A R I Restando sempre nel campo degli incentivi alle imprese, il D.L. 69/2013 ha rispolverato una vecchia agevolazione conosciuta come «agevolazione Sabatini». Si tratta, sostanzialmente, di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Come è possibile notare è una misura rivolta alle Pmi (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6.5.2003 recepita con il D.M. 18.4.2005) al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

Si segnala, comunque, che compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, possono usufruire dell agevolazione anche le piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. L agevolazione ha le seguenti caratteristiche : i finanziamenti sono concessi, entro il 31.12.2016, dalle banche convenzionate e dagli intermediari finanziari autorizzati all esercizio dell attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche, con un plafond, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per un importo massimo di euro 2,5 miliardi incrementabili sulla base delle risorse che si renderanno disponibili; i finanziamenti hanno durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore ad euro 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito D.M.; alle imprese beneficiarie il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui sopra, nella misura massima e con le modalità stabilite con un decreto attuativo di prossima emanazione; l autorizzazione di spesa è di euro 7,5 milioni per l anno 2014, euro 21 milioni per l anno 2015, euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, euro 17 milioni per l anno 2020 ed euro 6 milioni per l anno 2021. I requisiti, le condizioni di accesso, le modalità di erogazione dei contributi e le relative attività di controllo verranno stabiliti con un apposito D.M. Inoltre viene disposto che la concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura massima dell 80% dell ammontare del finanziamento. 3. C O N T R A T T I D I S V I L U P P O Il D.L. 69/2013 prevede che, con un apposito decreto attuativo, si procederà al rifinanziamento dei contratti di sviluppo di cui all art. 43, D.L. 112/2008. In particolare, vengono attribuite risorse pari ad euro 150 milioni per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

I programmi di cui sopra sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvederà nel limite finanziario dell eventuale co-finanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d investimento. Per le finalità di cui sopra saranno utilizzate le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (art. 23, D.L. 83/2012). È previsto, infine, che le somme che non saranno impegnate entro il 30.6.2014 ritorneranno nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile. 4. I M P R E S E M I S T E I N P A E S I I N V I A D I S V I L U P P O Alle imprese italiane viene data la possibilità di ottenere crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste (art. 7, co. 1, L. 49/1987, come sostituito dall art. 7, D.L. 69/2013). Però (e questa è una novità introdotta dalla norma) le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida Ocse sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6.4.2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani. Le risorse vanno attinte dal Fondo di rotazione di cui all art. 6, L. 49/1987. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (Pvs) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal Cipe che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo di rotazione può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste. 5. Z O N E A B U R O C R AZIA Z E R O

Viene estesa la possibilità di stipulare convenzioni per istituire «zone a burocrazia zero». A tale proposito, si ricorda che l art. 12, D.L. 5/2012 aveva previsto che le Regioni, le Camere di commercio, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti, le organizzazioni e associazioni di categoria interessate possano stipulare convenzioni, su proposta ministeriale, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. Si tratta di un importante norma che, però, sino ad ora, oltre ad essere rivolta solo a determinate zone del Paese, è rimasta inapplicata. Con il D.L. 69/2013 si cerca di dare una nuova linfa a tale agevolazione. Infatti, ora la possibilità di individuare «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, è estesa a tutto il territorio nazionale. Con apposite convenzioni saranno attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l avvio e l esercizio dell attività delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori individueranno e renderanno pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una mera comunicazione dell interessato. Le attività di sperimentazione potranno essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma. In pratica, le uniche limitazioni alle attività economiche così liberalizzate sono: la tutela dei principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell uomo e l utilità sociale, il rispetto della salute, dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. Inoltre, è previsto che tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche Amministrazioni non ritengano necessarie l autorizzazione, la Scia, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione non saranno sottoposte a controllo. Infine, sul versante della pubblica Amministrazione, si dispone che: le pubbliche Amministrazioni siano tenute a pubblicare nel proprio sito Internet istituzionale l elenco delle attività soggette a controllo; le Regioni e gli enti locali, nell ambito delle proprie competenze, debbano adeguare i propri ordinamenti a tali disposizioni.

6. S. R. L. S E M P L I F I C A T E E S T A R T - U P I N N O V A T I V E Il cd. decreto «lavoro» (D.L. 76/2013), oltre a contenere alcune importanti norme per il rilancio del mercato del lavoro, ha ritoccato ladisciplina sulle cd. «S.r.l. semplificate» (art. 3, D.L. 1/2012 e art. 44, D.L. 83/2012) e sulle cd. «start-up innovative» (art. 25, D.L. 179/2012). S.r.l. semplificate Con le modifiche apportate, le S.r.l. semplificate vengono aperte a tutti : infatti, scompare il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate a responsabilità limitata, con rilevanti vantaggi economici rispetto alle precedenti società a capitale ridotto. Queste ultime scompaiono e quelle esistenti diventano, automaticamente, S.r.l. semplificate. Inoltre: viene previsto che le clausole del modello standard tipizzato siano inderogabili ; è stato modificato l art. 2464, co. 4, c.c., relativo ai conferimenti nelle S.r.l., prevedendo che il versamento dei conferimenti (il 25% dei conferimenti in denaro e l intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare) sia effettuato non più presso una banca (come previsto dalla norma vigente), ma all organo amministrativo nominato nell atto costitutivo, e introducendo un ulteriore disposizione secondo cui i mezzi di pagamento sono indicati nell atto costitutivo ; è stato integrato l art. 2463 c.c., relativo alla costituzione della S.r.l. prevedendo che l ammontare del capitale possa essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, pari almeno a 1 euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l amministrazione. Per formare la riserva legale, prevista dall art. 2430 c.c., la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l ammontare di euro 10.000. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e percopertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. Start-up innovative

Come anticipato, anche la disciplina delle start-up innovative viene rimodellata. Prima di entrare nel vivo delle modifiche, si ricorda che le start-up innovative sono società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, fiscalmente residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono determinati requisiti previsti dalla legge e, in quanto tali, usufruiscono di una serie di agevolazioni societarie, fiscali e gius-lavoristiche. Con il D.L. 76/2013 si interviene sulla disciplina che ha introdotto tali forme societarie nel seguente modo: si elimina il requisito secondo cui i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell Assemblea ordinaria dei soci (art. 25, co. 2, lett. a), D.L. 179/2012); le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (e non più al 20%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (art. 25, co. 2, lett. h), n. 1), D.L. 179/2012); nel requisito relativo all impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero, viene inserito, in alternativa, anche, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, il personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell art. 3, D.M. 22.10.2004, n. 270 (art. 25, co. 2, lett. h), n. 2), D.L. 179/2012); nel requisito secondo cui la start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, viene inserito anche, in alternativa, la titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività di impresa (art. 25, co. 2, lett. h), n. 3), D.L. 179/2012); è stato eliminato il termine, per le società che erano già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all Ufficio del Registro delle imprese; sono state estese anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendano investire nel capitale sociale di imprese start-up innovative. 7. A S S U N ZIONE DI GIO V A N I L A V O R A T O R I

Passando alle agevolazioni spettanti alle Pmi per favorire l occupazione, si ricorda la possibilità, introdotta con il D.L. 76/2013, di fruire di un beneficio economico pari alla de-contribuzione totale per le retribuzioni fino ad euro 1.950 al mese (per un periodo massimo di diciotto mesi ) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La de-contribuzione è erogata solo se l assunzione aumenta l occupazione complessiva dell impresa (non solo quella a tempo indeterminato). In particolare, coerentemente con le regole comunitarie, viene previsto che i lavoratori, la cui assunzione dà diritto al beneficio, debbano avere un età compresa tra i 18 e i 29 anni e rientrino nella categoria dei «lavoratori svantaggiati» contemplati dalla relativa normativa comunitaria. Sono svantaggiati coloro i quali si trovino anche in una solo delle seguenti condizioni: siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L incentivo non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico. Il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di euro 650 mensili. Tale beneficio viene corrisposto dall Inps mensilmente solo dopo la verifica dell attivazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui si tratti di una nuova assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è erogato per un periodo di diciotto mesi. Nel caso di contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è limitato a dodici mesi: in ogni caso, la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale (il che vuol dire che l azienda deve almeno rimpiazzare il contratto trasformato). Alla trasformazione deve comunque corrispondere entro un mese un ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente. Le assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. (quindi dal 4.7.2013, anche se l operatività dell agevolazione è legata all approvazione di appositi atti di programmazione), e in ogni caso non antecedente a quella di approvazione degli atti di riprogrammazione e non oltre il 30.6.2015. Dal punto di vista procedurale viene disposto che: l Inps provveda, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di un effettiva disponibilità di risorse per l accesso al beneficio medesimo; a seguito della comunicazione di cui sopra, in favore del richiedente operi una riserva di somme pari all ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente sia assegnato

un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all agevolazione; entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente abbia l onere di comunicare al competente Ufficio dell Inps l avvenuta stipula del contratto che dà titolo all agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari; l incentivo sia riconosciuto dall Inps in base all ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l effettiva stipula del contratto che dà titolo all agevolazione. In caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell incentivo, l Inps non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale. 8. B O N U S ASSUNZIONI Alcune piccole modifiche interessano anche il cd. bonus assunzioni. Si tratta, quindi, del credito d imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno previsto dall art. 2, D.L. 70/2011. Con le modifiche apportate, sostanzialmente, si amplia il periodo di utilizzo del credito: infatti, ora il credito è utilizzabile (sempre secondo il regime della compensazione di cui all art. 17, D.Lgs. 241/1997) entro il 15.5.2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione. 9. A U T O I M P R E N D I T O R I A L I T À N E L M E Z Z O G I O R N O Si segnala, da ultimo, una norma che introduce alcune misure in favore degli individui residenti nelle aree del Mezzogiorno per promuovere l imprenditorialità e coinvolgere in tirocini formativi giovani inattivi. Si ricorda che le misure sull autoimprenditorialità, di cui al D.Lgs. 185/2000, costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all autoimpiego (sempre previste nel D.Lgs. 185/2000) rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di

occupazione, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising. Con le nuove disposizioni, contenute nel D.L. 76/2013, si aggiungono nuove risorse a quelle già stanziate e precisamente: per le misure per l autoimpiego e l autoimprenditorialità nel limite di euro 26 milioni per l anno 2013, euro 26 milioni per l anno 2014 ed euro 28 milioni per l anno 2015; per l azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai beni immobili confiscati alla mafia, nel limite di euro 26 milioni per l anno 2013, euro 26 milioni per l anno 2014 ed euro 28 milioni per l anno 2015; per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di un indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di euro 56 milioni per l anno 2013, euro 16 milioni per l anno 2014 ed euro 96 milioni per l anno 2015. È previsto, però, che per gli interventi e le misure di cui ai primi due punti sopra elencati, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un azione di accompagnamento e tutoraggio per l avvio e il consolidamento dell attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in un altro luogo e nella medesima attività.