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Ordinanza n 5/2010 prot. n 1584 IL SINDACO PREMESSO che l Amministrazione comunale riconosce l importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all animazione, offrendo ai giovani, attraverso l organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, e altre iniziative complementari di alietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località; CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze; RILEVATO, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle aree residenziali a maggiore concentrazione di attività ed hanno come fonte principale il volume eccessivo della musica, la frequenza e gli orari degli intrattenimenti, nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori, che non rispettano le norme igieniche e di decoro urbano e disturbano la quiete pubblica, con schiamazzi ed altri rumori molesti; CONSIDERATO che i lamentati inconvenienti, si esplicano anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi e i clienti stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali; DATO atto che la diffusa cattiva abitudine di gettare o abbandonare al suolo, dopo l uso, bottiglie ed altri contenitori, oltre a provocare un rumore fastidioso ed un oggettivo problema igienico, che incide negativamente sull immagine del paese, determina anche il concreto pericolo che qualcuno possa accidentalmente ferirsi con i frantumi di vetro; RITENUTO altrettanto opportuno disciplinare e razionalizzare gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esistenti nel territorio comunale, alla luce dei cambiamenti delle abitudini e delle evoluzioni della cittadinanza; VALUTATA la necessità di regolamentare l attività di piccoli trattenimenti musicali (concertini) a carattere di occasionalità, temporaneità e complementarietà nei pubblici esercizi, anche al fine della tutela della pubblica 1

quiete, del riposo e della salute delle persone; VISTO l art. 50, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce ai Sindaci le funzioni di coordinamento e riorganizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi; VISTO l art. 54 del DPR 616/77, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; VISTA la L. n.287/1991, in particolare l art.8.in virtù del quale il Sindaco determina l orario minimo e massimo dell attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; Vista la L.R. n.38/2006 della Regione Piemonte; VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed in particolare gli artt. 9, 10, 68, 69 e 80, nonché il relativo Regolamento di esecuzione; VISTE le risoluzioni 04/04/1996, n. 380237 e 28.11.97 n. 380280 emanate dal Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato e la risoluzione 1/07/2002, n. 507932 emanata dal Ministero delle Attività Produttive inerenti l esonero dall obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi; VISTO lo Statuto Comunale; ORDINA a decorrere dal 1 maggio 2010, su tutto il territorio comunale, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, di osservare le seguenti disposizioni: ART. 1 DEFINIZIONI 1. Per periodo estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale. 2. Per periodo invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare. 3. Per turno di chiusura si intende la chiusura di un esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana. ART. 2 ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE - 1. Gli esercenti sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità previste nei commi seguenti. 2. Gli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande determinano l orario di esercizio della loro attività all interno 2

della fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 01.00 del giorno seguente. 3. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione nell'ambito dei limiti di cui al comma precedente, diversificando, facoltativamente, tra periodo estivo e invernale e tra un giorno e l'altro della settimana. 4. L esercente può posticipare l apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all orario prescelto, nonché effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. 5. Il Sindaco può ridurre l'orario in presenza di situazioni particolari, di luoghi ad alta frequenza abitativa e per obiettive esigenze di interesse pubblico. 6. LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO ALL ORA STABILITA COMPORTA LA CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA DI SERVIZIO O SOMMINISTRAZIONE E LO SGOMBERO DEL LOCALE. INOLTRE DEVE ESSERE ADOTTATA OGNI MISURA ATTA AD EVITARE LO STANZIONAMENTO DELLA CLIENTELA FUORI DELL ESERCIZIO PUBBLICO NEGLI ORARI DI CHIUSURA DELLO STESSO. ART. 3 OBBLIGO COMUNICAZIONE ORARIO 1. I titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare l'orario prescelto, nei limiti di cui all'art. 2, al Comune (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE), a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo Fax, le cui ricevute consentiranno all'esercente di adottare l'orario comunicato. La comunicazione potrà essere consegnata direttamente all Ufficio di Polizia Municipale che ne rilascerà copia timbrata per ricevuta 2. Detto orario dovrà essere reso noto al pubblico, unitamente al giorno di riposo settimanale eventualmente prescelto, mediante cartello ben visibile all esterno dell esercizio in ogni momento della giornata. ART. 4 DEROGHE GENERALI 1. È consentito all'esercente di posticipare la chiusura giornaliera fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto, nei seguenti casi: IL VENERDI E NEI GIORNI PREFESTIVI. ART. 5 DEROGHE ECCEZIONALI 1. Con la presente ordinanza, per gli esercizi pubblici di cui al comma 2 dell art. 2, sono individuate le seguenti deroghe: fino alla ore 04,00 in occasione della festa di Capodanno; fino alle ore 03,00 in occasione della festa di Carnevale; 3

ART. 6 INTRATTENIMENTI/SPETTACOLI 1. Al fine di evitare o contenere entro i limiti tollerabili l eventuale disturbo causato dalle attività musicali nelle aree residenziali sono disposte le seguenti misure: 1.a) Gli intrattenimenti musicali in forma imprenditoriale e i concertini musicali negli spazi all aperto possono essere organizzati nel limite massimo complessivo di uno alla settimana secondo le modalità stabilite dal presente articolo 1.b) I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali in forma imprenditoriale all interno e all esterno sia in area pubblica che privata, sono tenuti a richiedere l autorizzazione ai sensi dell art.68 del TULPS e art.124 del Reg. TULPS al Comune entro il termine perentorio, a pena di irricevibilità, di 10 giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione a tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell Amministrazione. 1.c) In nessun caso l'attività sia all interno che all esterno degli esercizi pubblici potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno così come fissati dalla vigente normativa. Ai fini del rispetto della normativa sull inquinamento acustico, l esercente, unitamente alla richiesta, dovrà produrre, per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione delle attività di intrattenimento, apposita documentazione di previsione dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, che deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo. 2. All interno del pubblico esercizio è, comunque, consentita la diffusione di mero sottofondo musicale - musica d ambiente o di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell attività e quindi rientrante tra le attività accessorie comprese nella stessa autorizzazione di esercizio pubblico (art.15 L.R. n.38/2006), ovvero è consentito l utilizzo di televisori o apparecchiature similari, fatto salvo l obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete ed al riposo delle persone. In ogni caso tali intrattenimenti dovranno cessare entro le ore 24,00. Solo agli esercizi pubblici dotati di sistemi di insonorizzazione dei locali o in possesso di apposita documentazione di previsione di impatto acustico, e nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, è consentita la protrazione degli intrattenimenti fino alle ore Una. 3. L effettuazione di concertini musicali negli spazi all aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo nel periodo 1 maggio/15 ottobre per la durata massima di tre ore comprese nella fascia oraria dalle 10,00 alle 24,00, e comunque nell ambito del limite numerico di cui al punto 1.a e previa richiesta di autorizzazione ai sensi dell art.68 del TULPS e art.124 del reg. TULPS. L stanza di autorizzazione dev essere presentata al Comune entro il termine perentorio, a pena di irricevibilità, di 10 giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione a tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell Amministrazione. Ai fini della presente ordinanza per spazi all aperto sono da intendersi 4

tutte le aree esterne all edificio principale anche se dotate di copertura (gazebo, tensostruttura pergolati e simili) 4. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di negare l autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree condominaili, cortilizie ecc.) ART. 7 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande saranno rilasciate tenuto conto delle norme di cui all'art. 20 e seguenti del Codice della Strada, delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dell'esercizio, dell'attività e dell'ubicazione del locale e delle sue caratteristiche, non determinino situazioni pregiudizievoli. ART. 8 ORARIO ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALL APERTO 1. Negli esercizi di somministrazione, l attività all aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa nell ambito dell orario giornaliero prescelto. 2. Il Sindaco può ridurre l'orario per la somministrazione all aperto in presenza di situazioni particolari, di luoghi ad alta frequenza abitativa e per obiettive esigenze di interesse pubblico. ART. 9 OBBLIGHI DEI GESTORI 1. È fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di porre in essere ogni comportamento utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, nonché ad evitare che gli avventori portino fuori dai locali ovvero dalle aree esterne attrezzate bottiglie in vetro, bicchieri ed ogni altro oggetto diretto ad insudiciare le aree pubbliche. ART. 10 TURNI DI CHIUSURA 1. I singoli gestori degli esercizi di somministrazione hanno la facoltà e non obbligo di osservare la chiusura dell intera giornata nel corso della settimana per riposo dandone preventiva comunicazione al Comune. 2. L obbligo della comunicazione preventiva permane anche ogni qual volta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura o optino per rinunciarvi. 3. L eventuale giorno di chiusura settimanale deve essere riportato sul cartello dell orario di apertura al pubblico. ART. 11 CHIUSURA TEMPORANEA 1.La chiusura temporanea per ferie o per particolari motivi degli esercizi di 5

cui alla presente ordinanza deve essere preventivamente comunicata al pubblico con l esposizione di apposito cartello leggibile dall esterno, nel termine indicato dall art. 8, comma 5, della L. 287/91; la chiusura temporanea non deve essere comunicata al Comune, fatta eccezione per le chiusure superiori a 8 giorni consecutivi. ART. 12 POTERI DEL SINDACO 1.Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può imporre modifiche all orario e/o all eventuale giorno di chiusura infrasettimanale prescelti, nonché, soprattutto durante i mesi estivi, stabilire programmi di apertura degli esercizi per turni. ART. 13 LIMITAZIONI STABILITE PER ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE 1. A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all esercizio dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati relativamente ai singoli esercizi in questione provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza, sia per l attività di somministrazione sia per l attività di intrattenimento eventualmente in essere. ART. 14 SANZIONI 1. Le infrazioni al rispetto degli orari per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la mancata esposizione dell orario e del turno facoltativo prescelto, sono punite, ai sensi dell art.10 della legge n.287/1991, con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da.154,94 a.1.032,91 e con l applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17 quater del T.U.L.P.S. n. 773/1931. 2. In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può inoltre disporre la chiusura dell esercizio per un periodo massimo di trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell arco di un anno solare, anche se si è proceduta al pagamento della sanzione mediante oblazione. ART. 15 ATTIVITA ESCLUSE 1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano: all attività di somministrazione al domicilio del consumatore; alle somministrazioni che avvengono in alberghi e ad altri complessi 6

ricettivi limitatamente alle sole persone alloggiate; agli esercizi in cui sia prevalente l attività congiunta di spettacolo, intrattenimento e svago; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai Circoli Cooperativi e degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno; all attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da enti o imprese pubbliche; alle somministrazioni che vengono effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VV.FF.; alle somministrazioni effettuate nei mezzi di trasporto pubblico. alle manifestazioni occasionali organizzate da associazioni per le quali dovrà essere richiesta di volta in volta l autorizzazione. AVVERTE CHE - la presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia riposo infrasettimanale e di orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; - che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90 e successive modificazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Li 26/03/2010 IL SINDACO Gianluigi Lovati 7