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Pareri CITTA' DI MAGENTA Estremi della Proposta Proposta Nr. 2016 / 38 Ufficio Proponente: Tributi Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO Visto tecnico Ufficio Proponente (Tributi) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 15/04/2016 Il Responsabile di Settore Dott. Davide Fara Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 15/04/2016 Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Davide Fara Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art.20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: Giacomo Andolina;1;288777 Eleonora Preti;2;1517526

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1

INDICE Art. 1 Oggetto e competenza...3 Art. 2 Presupposti per l interpello...3 Art. 3 - Soggetti legittimati...4 Art. 4 - Contenuto dell istanza...4 Art. 5 Procedura...5 Art.6 Inammissibilità della domanda...6 Art. 7 Effetti...7 Art. 8 - Rettifica...7 Art. 9 Risposte collettive e interpretazioni...8 Art. 10 - Decorrenza e successione di norme...8 2

Art. 1 Oggetto e competenza 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dell art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e del Titolo I del Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, disciplina i principi e le modalità per l'esercizio del diritto di interpello con riferimento ai tributi per i quali il Comune di Magenta riveste la qualifica di Ente impositore come disciplinati dai rispettivi regolamenti. 2. Qualora il Comune riceva una istanza di interpello non di sua competenza, provvede d ufficio a trasmetterla tempestivamente all Ente competente, dandone anche comunicazione al contribuente istante. In quel caso, i termini per la risposta decorrono dalla data di ricezione dell istanza da parte dell Ente competente. Art. 2 Presupposti per l interpello 1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello ordinario) ; b) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie, qualora ricorrano i presupposti di cui all art. 10bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 (interpello anti abuso). 2. Ai fini del comma 1 lettera a), non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza nel caso d'ignoranza o d'errore sulla norma, compiuto dal contribuente o quando i competenti organi dell Amministrazione finanziaria dello Stato o l'amministrazione Comunale hanno compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante circolare, risposte o altro provvedimento portato a pubblica conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione sui propri siti web istituzionali. L'Amministrazione comunica al contribuente l'inammissibilità dell'istanza con l'eventuale indicazione della circolare, risposta, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta. 3. L' istanza di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici. 3

Art. 3 - Soggetti legittimati 1. Possono presentare istanza di interpello, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente). Art. 4 - Contenuto dell istanza 1. L'istanza d'interpello, da formulare in carta libera e facente riferimento al presente Regolamento o comunque alle disposizioni che disciplinano l interpello, contiene: a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale ; b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere dell art. 2 del presente Regolamento ; c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie ; d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione ; e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta ; g) la sottoscrizione dell' istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso. Per sottoscrizione si intende la firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata con firma digitale o con le modalità di cui all articolo 38 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente. 4

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f), g), del comma 1, l'amministrazione notifica o comunica al contribuente una richiesta di regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. Nei casi in cui nell istanza non siano indicati i recapiti del contribuente, l invito a regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall anagrafe tributaria. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. Art. 5 Procedura 1. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai singoli regolamenti adottati dal Comune per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. 2. L'istanza di cui al comma 1 è trasmessa mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, per via telematica attraverso l impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 all indirizzo di posta elettronica certificata del Comune o tramite consegna diretta, con rilascio d'apposita ricevuta, all ufficio protocollo del Comune di Magenta Per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l istanza può essere presentata anche alla casella di posta elettronica ordinaria. 3. Il Comune notifica o comunica al contribuente una risposta scritta e motivata entro novanta giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza d'interpello di cui all art. 2 comma 1 lettera a) ed entro centoventi giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza d'interpello di cui all art. 2 comma 1 lettera b), ovvero dalla data in cui le istanze sono state regolarizzate ai sensi dell art. 4, comma 3. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente. 4. Il Comune può fornire una risposta collettiva ai sensi del successivo art. 9 dandone comunque comunicazione agli istanti nei termini di cui al comma 3. 5. Per invito, richiesta o risposta notificato o comunicato si intende quello eseguito ai sensi dell articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero telematicamente, attraverso la posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che 5

non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell istanza. Le notificazioni e le comunicazioni dirette ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, nonché ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, forniscono nell istanza un indirizzo di detta posta elettronica certificata, sono preferibilmente effettuate attraverso tale canale. 6. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune notifica o comunica, una sola volta e nel termine di cui all art. 4 comma 3, un richiesta di documentazione integrativa. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. L istante è tenuto a trasmettere all ufficio richiedente con le modalità di presentazione di cui all art. 5 comma 2 tutti i documenti richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione. 7. L Amministrazione prende atto della rinuncia all interpello ed effettua la relativa notificazione o comunicazione senza indugio quando la documentazione richiesta non è trasmessa entro un anno dalla data della relativa richiesta. 8. In pendenza dei termini di istruttoria dell interpello, resta ferma la possibilità per i contribuenti di presentare con le modalità consentite la rinuncia espressa all interpello all ufficio competente. Art. 6 Inammissibilità della domanda 1. Le istanze di interpello sono inammissibili se: a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1; b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 5, comma 1; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell art. 2 comma 2 del presente Regolamento; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere o una risposta ai sensi dell art. 5 del presente Regolamento, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell art. 5 comma 6 del presente Regolamento, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti dal comma 7 del medesimo articolo. 6

2. Qualora l istanza di interpello sia ritenuta inammissibile, il Comune ne fornisce riscontro all istante entro il termine di cui all art. 5 comma 3, specificando i motivi che ne hanno determinato l inammissibilità. Art. 7 Effetti 1. La risposta, scritta e motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile dei procedimenti tributari del comune di Magenta cui si riferisce l istanza, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione concreta e personale oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. 2. Quando la risposta non è notificata o comunicata al contribuente entro il termine previsto dall art. 5 comma 3, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente. 3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell' istante. 4. La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Art. 8 - Rettifica 1. Il Comune può rettificare la risposta in precedenza resa o quella desumibile dal silenzio assenso nel qual caso: a) se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'amministrazione, l'amministrazione non può recuperare i tributi e le entrate dovuti, né le sanzioni amministrative; b) se il contribuente non ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'amministrazione, l'amministrazione può pretendere i maggiori e proventi dovuti, gli interessi relativi, con esclusione delle sanzioni amministrative. 7

2. La disposizione di cui al comma 1 lettera b) si rende applicabile anche alle istanze che, pur ammissibili, non recano le indicazioni di cui all art. 4 lettera e). Art. 9 Risposte collettive e interpretazioni 1. Il Comune può provvedere alla pubblicazione mediante la forma di circolare, di nota, di risposta a quesiti o FAQ (Frequently asked questions) delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta nei casi e nei termini di cui all art. 5 del presente Regolamento. Art. 10 - Decorrenza e successione di norme 1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1 maggio 2016. 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia e in particolare l art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 2012 ed il Titolo I del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, s intendono sostituite da queste ultime. 8