Polizza N.3510/7/515201 Programma Assicurativo DEFINIZIONI. Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:



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Allegato n. 1 di 6 Il presente contratto è stipulato da CASSA Di RISPARMIO Di CESENA SPA per conto delle banche facenti parte del suo gruppo ed a favore della clientela aventi le caratteristiche indicate nelle Definizione di polizza, ed ha per oggetto l assicurazione della Responsabilità Civile della Famiglia. DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: 1. Assicurazione: il contratto d assicurazioni. 2. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. 3. Assicurati: sono le persone fisiche, di qualsiasi età, residenti o non in Italia, che: A. che siano SOCI AZIONISTI della Contraente ed intestatari di un rapporto presso le banche di CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA così individuato: C / C; D / R nominativo ; 4. Contraente: CASSA RISPARMIO DI CESENA SPA 5. Società: l'impresa assicuratrice 6. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. 7. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 8. Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 9. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Allegato n. 2 di 6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Per tutti i rapporti già assicurati con la precedente polizza n.3510/7/30002 ( ex pol. n.3911/ 7/506999) e precedenti, sono validi ed operanti i moduli di adesioni già sottoscritti al momento della prima adesione alla polizza n.3510/7/30002 (ex pol. n. 3911/7/506999). ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI A parziale deroga di quanto stabilito dall art. 1910 C.C, gli Assicurati sono esonerati dall obbligo di avviso di eventuali di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora esistano altre assicurazioni, la presente varrà per l eccedenza rispetto ai massimali prestati dalle predette assicurazioni. ART. 3 OMISSIS ART. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO La Contraente e/o l'assicurato, da quando ne verranno a conoscenza, comunicheranno per iscritto alla Società ogni mutamento che comporti un aggravio del rischio coperto dalla polizza. La Società avrà il diritto di recedere dalla polizza ai sensi dell'art. 1 898 c.c. in caso di aggravamento del rischio. ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Ove intervengano mutamenti che determinino una diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte della Contraente e/o degli Assicurati secondo quanto disposto dall'art. 1 897 c.c. La Società rinuncia alla facoltà di recesso di cui all'art. 1 897 c.c. ART. 7 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso al Contraente e/o all'intermediario abilitato alla gestione della polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 C.C.).

Allegato n. 3 di 6 ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. Resta convenuto che per le garanzie in corso queste si intendono recesse a partire dalla prima scadenza annuale per la quale sia stato pagato il relativo premio e comunque non oltre i 300 giorni dalla data di disdetta che la Società comunicherà al Contraente mediante telex o telegramma. ART. 9 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata e o posta certificata ( P.E.C.) spedita almeno un mese prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. ART. 10 EFFETTO E CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE NEI CONFRONTI DI OGNI ASSICURATO La garanzia ha effetto: 1. Per le persone fisiche intestatarie di Rapporti, come indicate al punto 3 delle Definizioni, accesi antecedentemente la stipula del presente contratto, dalla data di sottoscrizione delle azioni e apertura conto anche se l esistenza e l accensione del rapporto risulta antecedente la decorrenza del presente contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3; 2. Per le persone fisiche intestatarie di Rapporti, come indicate al punto 3 delle Definizioni, accesi successivamente la stipula del presente contratto: dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione delle azioni e di apertura di un rapporto, per coloro descritti alla lettera A. del sopracitato punto 3 delle Definizioni; ART. 11 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione e' stipulata per conto altrui, in tal caso gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato cosi' come esposto dall'art.1891 del Codice Civile. La validità delle garanzie di cui alla presente polizza non saranno in alcun caso pregiudicate da ammissioni, sviste e dimenticanze, errori involontari della Contraente; e' comunque fatto salvo, ove ne sia il caso, il diritto della Società a percepire il relativo premio nei termini della presente polizza. Il Contraente stipula la presente polizza nell'interesse dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine dell'esecuzione del presente Contratto per i rapporti tra Assicurati e Società. ART. 12 - IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla Società delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri o delle schede di adesione dell'istituto Contraente. In caso di sinistro, pertanto, l'istituto Contraente rilascerà su richiesta della Società: per i Soci Azionisti, una certificazione attestante l esistenza di un rapporto, così come indicato nelle condizioni di polizza; ART.13 OMISSIS

Allegato n. 4 di 6 ART. 14 LIMITI DI INDENNIZZO I massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo. ART. 15 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. ART. 16 - FORO COMPETENTE Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 28 c.p.c. che per ogni controversia nascente dall esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Forlì. ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLA FAMIGLIA Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionali a terzi, sia direttamente che dalle persone delle quali o con le quali debba rispondere (figli minori e domestici), per lesioni personali, per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. La garanzia è estesa agli atti volontari compiuti dai figli dell'assicurato minori di anni 14. l assicurazione vale per la responsabilità civile derivante, da fatto loro proprio, al coniuge ed ai figli maggiorenni ed agli altri congiunti dell'assicurato che siano stabilmente conviventi con lo stesso. Sono compresi nell'assicurazione, purché relativi ad abitazioni dell'assicurato appresso indicate, i rischi inerenti a: a) proprietà e conduzione dell'abitazione dell'assicurato indicata in polizza e dei relativi impianti, nonché proprietà e conduzione dell'abitazione saltuaria con la esclusione dei periodi in cui la stessa sia locata a terzi, compresi parchi, giardini, piscine, impianti sportivi ed attrezzature varie, ivi compreso l'uso di macchinari; i danni a cose prodotti da spargimento di acqua e rigurgito di fogne, sono compresi nell'assicurazione solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura di tubazioni e condutture di pertinenza dell'immobile, Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione si estende tanto ai danni di cui l'assicurato debba rispondere in proprio, quanto alla quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini; b) lavori di ordinaria manutenzione dell'abitazione eseguiti in economia, nonché lavori di straordinaria manutenzione, limitatamente al solo rischio della committenza;

Allegato n. 5 di 6 c) incendio ed esplosioni di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone. La garanzia comprende altresì i danni diretti a materiali e cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute nella sede o nelle sedi svolgimento dell attività oggetto della presente assicurazione. Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro ed anno assicurativo pari al massimale a cose, ed opererà in eccesso ad eventuali coperture incendio operanti per lo stesso rischio; d) uso di apparecchi elettrodomestici in genere; e) caduta di antenna del proprio televisore; f) proprietà ed uso di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature situate in aree private, non rientranti nella disciplina RCA obbligatoria, e limitatamente al solo rischio statico. Sono compresi altresì nell assicurazione i rischi inerenti a: h) intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande preparate dall Assicurato; i) proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, da casa e da caccia; j) uso di velocipedi; k) proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco, per difesa, tiro a segno e tiro a volo da parte dell'assicurato e dei familiari conviventi, escluso comunque il loro impiego per l'esercizio della caccia; l) proprietà, possesso, uso di natanti senza motore, di lunghezza non superiore a m.t. 6, (sei) compreso il windsurf o tavola a vela, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere; m) esercizio di sport in qualità di dilettante, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti escluso comunque l'esercizio della caccia; Art. 19 - Estensione territoriale La garanzia è valida per tutto il mondo e, limitatamente ad Usa e Canada, l assicurazione è operante solamente per soggiorni effettuati dall'assicurato e dalle persone di cui all art. 17, per un periodo non superiore a 60 giorni. ed entro il limite di importo pari ad 1/3 del massimale di polizza, intendendosi comprese in tale limite le spese di gestione della lite. Art. 20 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione L assicurazione R.C.T. non copre i danni : a) derivanti dall'attività professionale nonché dal possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione non contemplati nelle estensioni di cui sopra; b) alle cose e agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; c) da furto; d) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio.

Allegato n. 6 di 6 Art. 22 - Gestione delle vertenze - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse e comunque sino ad esaurimento del grado di giudizio, nei corso dei quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe o ammende. Art. 23 Massimali assicurati La presente Sezione è prestata per i seguenti massimali, che sono da intendersi per sinistro e per anno assicurativo : GARANZIE PRESTATE R.C.T. Per Sinistro.500.000,00 Per Persona.500.000,00 Per Danni a Cose e/o animali.500.000,00 FERMO IL RESTO