CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Gaetano CATALANI consigliere - dott. Rocco PAVESE consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 291/11, avente ad oggetto appello avverso sentenza di separazione personale e vertente CCC RRR Conclusioni: in narrativa. tra e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO appellante appellato e appellante in via incidentale 1. Con atto depositato il 17.9.11, CCC proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 945/10, non definitiva, depositata il 5.8.10, che: 1.1 pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettando le richieste reciproche di addebito; 1.2 confermava l affidamento esclusivo dei figli minorenni al padre, nonché le altre disposizioni adottate con ordinanza del g.i. 12.8.03 (modalità del diritto di visita per la madre); 1.3 disponeva la prosecuzione dell istruttoria (giusta separata ordinanza) in punto di accertamenti patrimoniali. - 1 -
2. La CCC ha impugnato la sentenza chiedendo che la stessa venisse riformata sul punto dell affidamento dei figli, dell assegnazione della casa coniugale, dell addebito della separazione. Deduceva che le emergenze istruttorie, ivi compresa l audizione dei bambini, nell ambito di altro ricorso proposto dalla sig.ra CCC, non hanno portato all accoglimento delle sue richieste e soprattutto di quelle nell interesse esclusivo dei figli. Le emergenze istruttorie hanno posto in rilievo il comportamento del RRR contrario ai doveri nascenti dal matrimonio sia nei confronti della moglie che dei figli. Infatti, sono risultati venuti meno da parte del RR il rispetto per la famiglia, il dovere di fedeltà e assistenza ponendo in essere comportamenti violenti di ogni genere. Tutto questo ha determinato la intollerabilità della convivenza matrimoniale. Il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio si rileva ampiamente dalle carte contenute nel corposo fascicolo. Solo alcune delle relazioni dei servizi sociali sono state considerate e analizzate. La voce dei bambini è rimasta inascoltata. Il desiderio più volte espresso di vivere con la madre anziché lasciati ad estranei non ha trovato considerazione alcuna. Dal 2003 i bambini ormai adolescenti devono vivere con figure femminili estranee, atteso che il padre per motivi di lavoro è quasi sempre fuori casa. Risulta, ad oggi, incomprensibile la ferrea decisione di non modificare le condizioni dell affidamento che continua a vedere puniti solo i figli e, si spera, non siano irrimediabilmente danneggiati da tale lunga sofferenza. La casa familiare con l arredamento non più assegnata al RRR che l ha abbandonata non è stata assegnata alla moglie costretta a vivere altrove pur essendo comproprietaria della stessa. La emarginata sentenza, non definitiva, è ingiusta e gravatoria per i motivi suddetti. In realtà il Tribunale ha errato nel non considerare provati i fatti posti a base del ricorso per separazione, cosicché non avrebbe dovuto rigettare la - 2 -
domanda di addebito proposta dalla CCC e invece disporre in suo favore la revoca dei provvedimenti adottati con l ordinanza resa il 12.8.03 con l assegnazione della casa coniugale e degli arredi e suppellettili, con ristoro di spese e suppellettili. 3. Il RRR si è costituito, chiedendo il rigetto dell appello principale e proponendo appello incidentale, col quale ha invocato la riforma della sentenza, nella parte in cui non aveva accolto la richiesta, formulata in primo grado, di addebito della separazione alla CCC; con vittoria di spese. Deduceva che in base ai dati informativi acquisiti con lo svolgimento dell attività istruttoria non si può non addebitare la separazione alla signora CCC, in quanto la stessa oltre ad aver abbandonato il domicilio coniugale si è resa responsabile di una condotta aggressiva, ingiuriosa ed oppressiva nei confronti del RRR di, perpetuata anche in sede processuale. I comportamenti della CCC, rilevanti a tal fine, sono stati già ampiamente illustrati e dimostrati in prime cure e ci si può qui limitare a ricordare che vi è prova del fatto che abbia denigrato il coniuge in casa e anche pubblicamente e lo abbia accusato ingiustamente di atti violenti sulle cose e di comportamenti irascibili, cercando di ingenerare nei minori un vero e proprio sentimento di rifiuto nei confronti del padre. I bambini sono stati improvvisamente allontanati emotivamente dal padre già prima dell abbandono della casa coniugale ed hanno percepito con sempre maggiore chiarezza i sentimenti di astio e di rabbia della madre che non ha fatto nulla per evitare loro tale trauma. 4. Il Procuratore generale ha espresso parere contrario all accoglimento del reclamo. La causa è stata riservata per la decisione all udienza del 24.1.12. MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 -
5. La Corte rileva che sia l appello principale -fatta eccezione per la doglianza relativa all affidamento dei figli (su cui infra)-, sia l appello incidentale sono inammissibili per genericità dei motivi. Le impugnazioni non contengono infatti l esposizione delle circostanze e/o degli atti che avrebbero consentito -secondo le rispettive posizioni- decisioni diverse rispetto a quelle adottate, risolvendosi in mere petizioni di principio. Per quanto riguarda, poi, la questione della casa coniugale, trattasi di comproprietà che deve essere sciolta nella competente sede. 6. Relativamente all affidamento dei figli, invece, l appello della CCC ha un contenuto ammissibile -anche perché in questa materia il principio devolutivo si attenua, dovendo il giudicante perseguire in primis l interesse dei figli minorenni 1 - e che, per quanto si dirà, è in parte fondato. In particolare, è corretta l affermazione dell appellante, secondo cui Solo alcune delle relazioni dei servizi sociali sono state considerate e analizzate. La voce dei bambini è rimasta inascoltata. Il desiderio più volte espresso di vivere con la madre anziché lasciati ad estranei non ha trovato considerazione alcuna. Infatti il provvedimento del giudice istruttore 12.8.03, motivato nel senso che sembra concretamente verosimile che la madre abbia consapevolmente ridotto, se non eliminato le facoltà legittime del padre di mantenere un adeguato contatto con i figli non tenne in alcun conto il desiderio dei bambini di vivere con la mamma, quale si evince(va): o dal verbale del Tribunale minorile 28.3.03, in cui Antonio esprimeva timore nei confronti del padre; o dalla relazione del servizio sociale del Comune di BBB (luogo di residenza sia del RRR che della CCC) 5.6.03, che segnalava, oltre all alta conflittualità tra gli ex coniugi, la circostanza che entrambi i figli rifiutavano le visite del padre; 1 AO e AA - 4 -
o dalla reazione di pianto che AA ebbe nell incontrare il padre innanzi al Presidente del Tribunale (verbale 25.6.03). Il Servizio sociale, d altronde, aveva segnalato che i genitori non si comportano da adulti responsabili, non sono padroni di loro stessi e non agiscono unicamente nell interesse dei minori (relazione 17.4.03), e dunque la sussistenza di problemi più complessi degli inadempimenti ascritti alla sola CCC. In tale contesto sarebbe stato necessario un intervento globale, che lo stesso Servizio opportunamente suggeriva nella forma di un allontanamento temporaneo dei minorenni da tale clima familiare (relazione 26.6.03). 7. Ciò posto, a distanza di anni è impensabile rimettere oggi in discussione la collocazione dei figli presso l abitazione del padre, essendo giocoforza opinare che essi abbiano trovato un loro equilibrio psicologico in proposito. Non vi sono però ragioni per non disporne l affidamento condiviso a entrambi i coniugi, posto che: - tale modalità è oggi quella ordinaria, a seguito dell entrata in vigore della legge 54/06; - non risultano condizioni ostative in proposito, ed in particolare non risultano condotte inconsulte e/o oppositive da parte dei genitori (quali invece si erano verificate in passato, da parte di entrambi). Il diritto di incontro della madre coi figli (attualmente regolato nei termini di cui al provvedimento 25.3.03, giusta richiamo operato in decreto 12.8.03) può essere ampliato nei termini di cui al dispositivo, al fine di rendere concretamente operante, anche sul piano personale ed affettivo, l affidamento condiviso, comunque facilitato dalle ridotte dimensioni del paese di residenza. - 5 -
8. La natura della causa e la reciproca soccombenza, nei termini delineati, impongono la compensazione tra le parti delle spese -che concernono entrambi i gradi atteso il carattere definitivo della presente sentenza- per l intero. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull appello proposto da: ~ CCC nei confronti di ~ RRR, nonché sull appello incidentale proposto da quest ultimo, avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 945/10, non definitiva, depositata il 5.8.10, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: I. accoglie l appello principale limitatamente alla statuizione della sentenza impugnata concernente l affidamento dei figli e, per l effetto: I.a affida i figli minorenni AO e AA a entrambi i genitori, RRR e CCC; I.b stabilisce la facoltà per la madre di tenere i figli con sé dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 21.00; la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.30 alle 21.00; per 20 giorni continuativi durante le ferie estive (da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno); per 8 giorni continuativi durante il periodo delle festività natalizie; II. dichiara inammissibile per il resto l appello principale; III. dichiara inammissibile l appello incidentale; IV. compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti. Così deciso in Potenza, alla camera di consiglio del 7/2/12. L estensore Il presidente - 6 -