Quando deve necessariamente comunicare le proprie i.s. a terzi, es.: ad un possibile cliente, per fargli capire il valore intrinseco di ciò che l impresa gli va ad offrire; ad un fornitore, per permettergli di presentare un offerta o per eseguire la fornitura commissionatagli; ad un consulente, esterno per permettergli di svolgere l incarico conferitogli. 26
Presupposto: Deve essere scritto bene (tenendo conto che è un contratto atipico QUINDI NON C è UNA FORMULA UGUALMENTE VALIDA PER TUTTI I CASI); Per Non litigare O per litigare bene 27
Contrattuale: il danneggiato farà valere quanto previsto espressamente nell accordo di segretezza sottoscritto. Extracontrattuale: In presenza di una responsabilità extracontrattuale, il danneggiato potrà far valere le sue ragioni in base a quanto disposto generalmente dall articolo 2598 n. 3 cod. civ. ed in particolare dall art. 98 c.p.i.. Concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: Infatti, nel caso in cui un azienda stipuli un accordo di segretezza con un impresa concorrente, se quest ultima divulga informazioni considerate segrete dall accordo, informazioni che effettivamente lo sono, vi è violazione sia contrattuale (responsabilità contrattuale) sia del divieto di concorrenza sleale (responsabilità extracontrattuale). Se, invece, l accordo di segretezza viene concluso tra imprese non concorrenti, nel caso in cui chi riceve divulghi informazioni considerate segrete dall accordo, informazioni che effettivamente lo sono, violerà l accordo e quindi dovrà rispondere solo per responsabilità contrattuale. 28
a) Indicazione delle parti; b) Definizione delle informazioni confidenziali/riservate/ segrete/know how; c) Scopo; d) Obblighi delle parti; e) Durata; f) Parte normativa: legge applicabile e Risoluzione delle controversie. NECESSARI a) Restituzione delle informazioni; b) Cessione o meno; c) Obblighi commerciali; d) Comunicazioni; e) Clausole a seconda dei casi. EVENTUALI 29
ACCORDO DI RISERVATEZZA detto anche di segretezza/ condifenzialità, ed ancora Disclosure Agreement (NDA), Confidential Disclosure Agreement (CDA) o Secrecy Agreement TRA XXXX.(identificare precisamente: sede legale, P.I.) FORNITORE E YYYY.(identificare precisamente: sede legale, P.I.) RICEVENTE Premesso (se non necessario per regolare rapporti pregressi o simili, o per definire lo stato dell arte, omettere) si conviene e stipula quanto segue 30
Definire l oggetto da considerare segreto e mantenere tale. es.: b.1. al fine del presente accordo si intendono con il termine Informazioni segrete/ confidenziali/ riservate le informazioni comunicate dal Fornitore al Ricevente, in qualsiasi forma, (scritta, verbale o mediante visione diretta) e relative a. b.2. Le Informazioni segrete comprendono, a titolo esemplificativo, informazioni commerciali, finaziarie e tecniche, disegni, grafici, schizzi, modelli, campioni, formule,procedimenti, dati nonché analisi, valutazioni, elaborati o altri documenti che contengano, rielaborino, riproducano o derivino in tutto o in parte dalle suddette informazioni. b.3. Il termine Informazioni Confidenziali non comprende gli elementi costituenti le informazioni che il Ricevente possa dimostrare che, in quella precisa configurazione e combinazione, erano noti alla generalità degli operatori del settore alla data della loro comunicazione al Ricevente. 31
Scopo: c.1. Le i.s. vengono comunicate dal Fornite al Ricevente solo ed unico scopo di consentire allo stesso una (descrivere il lavoro commissionato: es. consulenza, realizzazione progetto, prototipo, commessa, manutenzione, ecc.). 32
d.1. il Ricevente non potrà, senza la preventiva e specifica autorizzazione scritta del Fornitore, divulgare o rivelare in alcun'altro modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il contenuto delle i.s., né potrà usarle, sfruttarle o altrimenti disporne in proprio o tramite terzi. d.2. nessuna delle parti potrà utilizzare i.s. di cui sopra o parte di esse per scopi diversi da quelli previsti dall accordo; d.3. eccezioni: potranno essere comunicate ai dipendenti e/o consulenti delle parti che abbiano necessità di conoscerle per la realizzazione dell incarico ricevuto purchè siano vincolati dalle parti agli stessi obblighi previsti dal contratto; 33
d.4. divieti: le parti non potranno copiare, duplicare, riprodurre, registrare, ecc, in qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo le i.s. - reciprocamente trasmesse, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire l adempimento del contratto; d.5. misure: le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le i.s. (specificare se ci sono richieste ed esigenze particolari); d.6. ciascuna parte comunicherà per iscritto tempestivamente ogni uso non autorizzato da parte di terzi delle i.s. di cui venga a conoscenza. 34
Il contratto entra in vigore alla data della firma delle Parti e durerà: fino a quando le i.s. non siano divenute note alla generalità degli operatori del settore. qualora uno o più elementi costituenti le i.s. diventi noto in quella precisa configurazione e combinazione, l'accordo di segretezza rimarrà in vigore con riferimento agli elementi non ancora noti; terminerà dopo 5 anni dalla stipula o dopo cinque anni da quando ciascuna i.s. cessi di essere riservata ai sensi del presente contratto. 35
AAA Ricordarsi di: stabilire la legge applicabile (legge Italiana?straniera?) al contratto soprattutto se il partner è straniero o il lavoro è da eseguire all estero; L eventuale clausola compromissoria (con eventuali indicazioni del procedimento arbitrale, termine deposito lodo, sede arbitrale, ecc.) ; Il Foro competente. 36
a) Restituzione delle informazioni: la parte può richiedere la restituzione di documenti o la distruzione in corso di contratto e/o a contratto adempiuto; b) Cessione: Nessuna parte PUO /NON PUO può cedere o trasferire i diritti ed obblighi derivanti dal contratto senza reventivo consenso scritto dell altra parte; c) Obblighi commerciali: Le parti SONO/NON SONO vincolate a concludere ulteriori contratti commerciali legati direttamente o indirettamente al presente contratto; d) Comunicazioni: Tutte le comunicazioni dovranno pervenire a mezzo: posta, fax, e-mail al seguente indirizzo: ovvero a quello eventualmente diverso comunicato per iscritto. 37
Il momento giusto
1) Al momento dell assunzione del personale dipendente, non fidarsi dei contratti standard! 1) Art. 2105 c.c. non è sufficiente a garantire una copertura completa: Intatti Avvalersi delle informazioni in possesso dell'ex dipendente di un'impresa concorrente il quale, prima di dimettersi, si sia appropriato dei tabulati contenenti l'elenco dei clienti con i prodotti acquistati ed i prezzi praticati, al fine di contattare, sulla scorta dei dati contenuti nei documenti sottratti, i soggetti indicati negli stessi offrendo loro i medesimi prodotti e praticando loro un ribasso dei prezzi costituisce una fattispecie illecita di concorrenza ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. Tribunale S.Maria Capua V., 18 agosto 2006 Inserire apposita clausola di riservatezza che copra le i.s. a prescindere dall estinzione del rapporto contrattuale; 2) Al conferimento di incarichi e stipula di relativi contratti con consulenti esterni (sia per prestazioni ad hoc, sia per prestazioni continuative) vedi ACCORDO DI RISERVATEZZA; 39
3) Al momento della manutenzione ordinaria/straordinaria dei mezzi, locali, ecc.; 4) Incarico specifico ad un fornitore o stampista per la realizzazione di determinato materiale (es. comunicate specifiche di realizzazione dettagliate) necessarie alla ricerca, progetto, o semplicemente paret del Know-how ancora segreto; 5) Incarico rivolto a soggetto (fisico o giuridico) di realizzare un prototipo. 40
perché non è in nostro potere impedire al terzo di violare i contratti o di non tenere un comportamento fraudolento; Ma possiamo giuridicamente prevedere ciò che sia lecito o meno compiere e così determinare l ambito della sua responsabilità; Rendere più facile ed immediata le eventuali azioni di accertamento della responsabilità; E, quindi, più sicuro e rapido l ambito del nostro risarcimento del danno. 41
la professionalità ed il successo dell impresa dipendono anche da come si valorizza ciò che si ha tra le mani il dovere dell imprenditore è di saper cogliere le opportunità e saperle trasformare in risorsa 56
Perché il nostro dovere è fare squadra in questo percorso Grazie per l attenzione Cristina Lamacchia 57