PROVINCIA DI BIELLA Ambiente e Agricoltura - DT Impegno n. Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO DETERMINAZIONE N. 1408 IN DATA 01-06-2011 Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane del Comune di OCCHIEPPO INFERIORE al gestore CORDAR Spa BIELLA SERVIZI. Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addi' PREMESSO CHE Il Signor Giovannini Valter, in qualità di direttore generale pro-tempore di CORDAR Spa BIELLA SERVIZI quale Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Occhieppo Inferiore (di seguito nominato come Gestore ), con richiesta presentata in data 6 giugno 2007, e recante prot. n. 29287, ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane per il comune di OCCHIEPPO INFERIORE; In data 12 giugno 2007 questa Amministrazione Provinciale ha comunicato l avvio del procedimento al Gestore con nota protocollo n. 30304; Con nota protocollo n. 30305 del 12 giugno 2007 è stata richiesto un parere di competenza sullo scarico in questione al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella; VISTO La nota ARPA del 23 novembre 2007 con prot. della Provincia di Biella n. 56950 con cui vengono richieste integrazioni per poter esprimere un parere tecnico; La richiesta di integrazioni inoltrata al Gestore in data 28 novembre 2007 con prot. n. 57485 da parte della Provincia di Biella; Le integrazioni trasmesse dal Gestore in data 8 gennaio 2008, prot. della Provincia n. 769, e il contestuale invio al Dipartimento ARPA in data 16 gennaio 2008 prot. 2092; La nota integrativa trasmessa dal Gestore in data 1 ottobre 2008, con prot. n. 41594 del 6 ottobre 2008, con cui viene comunicata la presenza di un ulteriore scolmatore, oltre a quelli già inseriti nella documentazione presente agli atti, a servizio del collettore fognario; L invio della nota di cui sopra al Dipartimento ARPA in data 15 ottobre 2008 con prot. n. 43326;
La ulteriore richiesta di verifiche e informazioni avanzata da ARPA fatta in data 22 dicembre 2008 con prot. n. 54528 e la contestuale richiesta al Gestore in data 15 gennaio 2009 prot. n. 1653; Il verbale della Commissione tecnica scarichi del 26 febbraio 2010 dove si ritiene necessario che il Gestore, al fine di poter rilasciare un parere per l autorizzazione, debba presentare integrazioni alla documentazione già trasmessa; La nota di richiesta integrazioni avanzata dalla Provincia di Biella al Gestore con lettera prot. n. 11147 del 15 marzo 2010; La trasmissione delle integrazioni documentali trasmesse dal Gestore in data 2 settembre 2010 riportanti protocollo della Provincia di Biella n. 35033 del 2 settembre 2010 e la trasmissione delle stesse al Dipartimento ARPA di Biella in data 10 settembre 2010 con prot. n. 36166; DATO ATTO CHE la conferenza dell Autorità d Ambito n. 2 con atto n. 55 del 15.12.2003 ha deliberato l avvenuto affidamento della gestione del servizio idrico integrato alle Società risultate salvaguardate tra cui CORDAR Spa BIELLA SERVIZI; dall allegato sub B all atto sopra citato della conferenza dell A.T.O. N. 2, risulta che il Comune in questione ha dato in gestione il proprio servizio idrico a CORDAR Spa BIELLA SERVIZI; CONSIDERATO che ai sensi dell art. 103 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. è ammesso lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo degli scaricatori di piena e degli scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l impossibilità tecnica o l eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, nel rispetto dei limiti della tabella 4 dell allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato; che con deliberazione G.P. n. 42 del 15.02.2000, è stato stabilito quanto segue: 1. sono state fissate alcune prescrizioni da inserire nelle autorizzazioni relative agli scarichi delle acque reflue urbane, agli scaricatori di piena nonché la periodicità delle analisi di autocontrollo da effettuarsi in relazione alla tipologia dello scarico; 2. che è necessario intestare la presente autorizzazione a CORDAR Spa BIELLA SERVIZI in qualità di Gestore e Responsabile del buon funzionamento del servizio idrico del Comune in questione, con l obbligo di rispettare tutte le prescrizioni e le norme in materia di gestione del servizio di fognatura con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.; VISTO Il verbale della Commissione tecnica sugli scarichi idrici, costituita da rappresentanti del Dipartimento Provinciale ARPA di Biella e dell Amministrazione Provinciale di Biella riunitasi nuovamente in data 14 gennaio 2011 a cui ha partecipato anche il Gestore e da cui si evince che vi sono tutti gli elementi necessari per concedere un parere tecnico
favorevole contenete prescrizioni per il rilascio dell autorizzazione allo scarico di cui all oggetto del presente atto; la Legge Regionale 13/90; la Legge Regionale 48/93; il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.; Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dagli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001; Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore; DETERMINA 1. di attribuire alle acque di scarico di cui in premessa, ai sensi dell art. 74, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., la qualifica di acque reflue urbane; 2. di autorizzare il Gestore CORDAR Spa. BIELLA SERVIZI, in qualità di Gestore del Servizio idrico integrato del Comune di OCCHIEPPO INFERIORE, a decorrere dalla data del presente atto, allo scarico di acque reflue urbane dei tronchi fognari e scaricatori di piena delle pubbliche fognature; 3. che i manufatti autorizzati con il presente atto sono quelli riportati nell Allegato 1 considerato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 4. di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporne la trasmissione in copia al Comune di Occhieppo Inferiore e all A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Biella; 5. di stabilire che lo scarico, oggetto della presente autorizzazione, deve svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Scarichi delle acque reflue urbane a. SCARICO OI 01 Strada del Molino identificato al Foglio. n. 7 particella n. 179, con utenze servite residenti < 200 (circa 50 unità), senza acque reflue industriali, privo di impianto di depurazione, con scarico in corpo idrico superficiale (roggia Massalenghe sponda idrografica sinistra): i. lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno; ii. il corpo recettore deve essere di portata tale che l immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità; iii. in attesa che la Regione, ai sensi dell Art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., definisca i valori-limite di emissione ai quali lo scarico delle reflue urbane di scarico della fognatura pubblica dovrà essere uniformato, devono essere rispettati i limiti di emissione previsti dell Allegato 1 e dall Allegato 2 Tabella 2-IV della L.R. 13/1990 e ss. mm. e ii.; iv. nel più breve tempo possibile deve essere fornita una fotografia a colori e datata del tratto di roggia Massalenghe interessata dallo scarico fognario; v. il punto di sbocco finale del tronco fognario deve essere mantenuto sempre accessibile ed agibile, per consentire le eventuali analisi di
autocontrollo e le eventuali ispezioni/campionamenti da parte dell Autorità di controllo; vi. nel più breve tempo possibile, lo scarico fognario, attualmente privo di depurazione (ma con presunta presenza di singoli sistemi privati di chiarificazione presso gli scarichi degli utenti allacciati), deve essere convogliato ad idoneo impianto di depurazione terminale o deve essere dotato di trattamento appropriato in loco; vii. deve essere notificata all Ente autorizzante, anche ai fini dell eventuale aggiornamento dell autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione sulle modalità di trattamento e scarico e sulla tipologia delle acque reflue ed ogni variazione sulle modalità di smaltimento dei fanghi. In particolare dovrà essere tempestivamente comunicata l avvenuta realizzazione degli interventi per l adeguamento della rete fognaria alle norme vigenti; viii. qualora emergano ulteriori problematiche ambientali legate allo scarico fognario la presente autorizzazione sarà eventualmente modificata ed aggiornata. Scaricatori di piena -Scaricatore di piena OI 02 Via Marigone, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Marigone Via Matteotti, identificato al Foglio n. 6 particelle n. 201-235, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica destra); -Scaricatore di piena OI 03 Via Marigone, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Marigone Via Matteotti, identificato al Foglio n. 9 particella n. 98, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica destra); -Scaricatore di piena OI 04 Via Martiri della Libertà, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Poma Via Crosa Via Martiri della Libertà, identificato al Foglio n. 1 particella n. 285, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica sinistra); -Scaricatore di piena OI 05 Strada vecchia per Ivrea, al servizio della pubblica fognatura denominata Via San Clemente Strada vecchia per Ivrea, posto in corrispondenza di una stazione di sollevamento, identificato al Foglio n. 9 particella n. 109, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica sinistra); -Scaricatore di piena OI 06 Via Elvo, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Mombarone Via Mucrone, identificato al Foglio n. 1 particella n. 61, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica sinistra); -Scaricatore di piena OI 07 Via Martiri della Libertà, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Elvo Via Martiri della Libertà, identificato al Foglio n. 1 particella n.277, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica sinistra); -Scaricatore di piena OI 08 Via Rivalta, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Mulini, identificato al Foglio n. 4 particella n. 719, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica sinistra); -Scaricatore di piena OI 09 Via Tabbia, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Tabbia, identificato al Foglio n. 8 particella n. 51, con scarico sul suolo;
-Scaricatore di piena OI 10 Via Ferrovia, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Ferrovia, identificato al Foglio n. 4 particella n. 738, con scarico sul suolo; -Scaricatore di piena OI 11 Via delle Querce, al servizio della pubblica fognatura denominata Via delle Querce, identificato al Foglio n. 5 particella n. 265, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Oremo sponda idrografica destra); -Scaricatore di piena OI 12 Strada del Molino, al servizio della pubblica fognatura denominata Strada del Molino, identificato al Foglio n. 7 particelle n. 97/124, con scarico in corpo idrico superficiale (rio Massalenghe sponda idrografica sinistra); -Scaricatore di piena OI 14 Via Matteotti, al servizio della pubblica fognatura denominata Via Matteotti, Via Martiri della Libertà, identificato al Foglio n.6 particella n. 306, con scarico in corpo idrico superficiale (torrente Elvo sponda idrografica destra). a. Prescrizioni generali : i. gli scaricatori di piena devono essere dimensionati in modo tale che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco, secondo quanto previsto dall Art. 6 della L.R. 13/1990; ii. il corretto funzionamento degli scaricatori di piena dovrà essere assicurato tramite i necessari interventi di manutenzione periodica, al fine di garantire il mantenimento del suddetto rapporto fra portata di innesco dello sfioro e portata media in tempo secco addotta alle rete fognaria; iii. dovrà essere predisposto un apposito registro degli interventi di manutenzione programmati e/o eseguiti sugli scaricatori di piena; iv. eventuali interventi straordinari sugli scaricatori di piena dovranno essere previamente comunicati alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella; v. l immissione delle acque reflue sfiorate nell ambiente non deve causare fenomeni di erosione delle sponde e/o del suolo circostante e non deve causare il peggioramento dello stato di qualità dei corpi idrici recettori; vi. qualora emergano ulteriori problematiche ambientali legate agli scaricatori di piena la presente autorizzazione sarà eventualmente modificata ed aggiornata; vii. entro 24 mesi dalla ricezione della presente autorizzazione: considerando anche le disposizioni del P.T.A. Art. 32, comma 4, devono essere forniti i dati sul dimensionamento degli scaricatori di piena, (portata media in tempo secco, portata di innesco dello sfioro, dimensionamento/calcolo idraulico, caratteristiche tecnicocostruttive). Qualora non siano disponibili dati progettuali originali per i manufatti di vecchia realizzazione, si chiede, nel limite del possibile, di effettuare almeno una misurazione in loco, corredata da eventuali rilievi fotografici; deve essere reso noto, per ogni scaricatore di piena, se la rete fognaria a monte raccoglie anche acque reflue industriali (indicando, nel limite del possibile, la denominazione delle Ditte allacciate). Stazioni di sollevamento e relativo scaricatore di emergenza
Per lo scaricatore di piena è possibile emettere apposita autorizzazione, in base alle disposizioni della L.R. 13/1990 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. mentre invece per l eventuale scarico di emergenza derivante dalla stazione di sollevamento non può essere emessa un autorizzazione (in base alle norme vigenti) ma può essere autorizzata sia la stazione di sollevamento che il relativo scaricatore di emergenza (in base alle disposizioni della Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977), con apposite prescrizioni riguardanti le modalità operative e gestionali. a. Scaricatore di emergenza OI 05 posto in corrispondenza della stazione di sollevamento i. deve essere periodicamente verificato il corretto funzionamento del sistema di telecontrollo previsto per la stazione di sollevamento in esame; ii. si ricorda che secondo quanto previsto dalle norme tecniche della Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977 Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva ; iii. si ribadisce che la suddetta Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977 prevede inoltre: I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse ; iv. dovrà essere predisposto ed aggiornato un apposito registro degli interventi di controllo/manutenzione ordinari e straordinari programmati e/o comunque eseguiti presso la stazione di sollevamento, il relativo scaricatore di emergenza, il gruppo energetico autonomo ( il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro secondo le norme tecniche previste dalla Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977); v. il registro di manutenzione deve essere conservato presso il Gestore della rete fognaria e deve essere mantenuto a disposizione delle Autorità di controllo; vi. devono essere immediatamente comunicati alla Provincia di Biella, al Dipartimento provinciale dell ARPA di Biella, all Autorità d Ambito le interruzioni di funzionamento della stazione di pompaggio ascrivibili a causa di forza maggiore nonché gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria; vii. qualora emergano ulteriori problematiche ambientali legate allo scaricatore di emergenza la presente autorizzazione sarà eventualmente modificata ed aggiornata; 6. le modalità di scarico delle acque reflue e di allontanamento delle acque meteoriche restano soggette ad eventuali nuove norme/provvedimenti finalizzati alla tutela dell ambiente e/o della salute pubblica (ad esempio: vincoli e/o limitazioni d uso relativi alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano); devono inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dal Piano di Tutela delle Acque emanato dalla Regione Piemonte; 7. qualora emergano problematiche inerenti lo scarico in esame la presente autorizzazione potrà essere modificata o aggiornata; 8. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto è punibile ai sensi dell art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
9. la presente autorizzazione, ai sensi del comma 8 dell art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., ha la durata di anni quattro dalla data di emanazione del presente atto e un anno prima della scadenza dovrà essere presentata documentata domanda per il rinnovo; 10. la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste da specifiche normative di settore connesse all esercizio dell attività autorizzata né dalle eventuali autorizzazioni del proprietario del corpo idrico ricettore, pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario. Contro la presente autorizzazione può essere presentato ricorso a: Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n 1034 ; Capo dello Stato entro 120 gg dall avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199. Il Dirigente del Settore (dott. Giorgio Saracco) Pubblicata all Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal al Addì,... Il Funzionario Responsabile Il Segretario Generale Firmato in originale: il dirigente/responsabile SARACCO GIORGIO Pubblicato per 10 giorni sull Albo Pretorio a partire dal 01-06-2011.