IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO



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Direzione Affari Economici e Centro Studi REGOLAMENTO ANTITRUST SUL RATING DI LEGALITA : CONTENUTO E VALUTAZIONI IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 è stata pubblicata la Delibera Antitrust del 14 novembre 2012, n. 24075 con cui è stato varato il Regolamento che stabilisce criteri e modalità di attribuzione del rating di legalità, in attuazione dell articolo 5-ter del DL 1/2012 e s.m.i. che ha introdotto nell ordinamento un sistema di premialità per le imprese che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione in tale direzione. Nelle intenzioni del legislatore, tale rating, attribuito su richiesta di ciascuna impresa interessata, oltre ad avere effetti positivi dal punto di vista reputazionale, verrà preso in considerazione in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Le modalità con cui verranno riconosciuti i benefici alle imprese che otterranno il rating saranno definite da un successivo decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico. Il rating potrà essere richiesto dalle imprese con un fatturato minimo di due milioni di euro nell esercizio chiuso l anno precedente alla richiesta e iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Le aziende interessate dovranno presentare la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il formulario pubblicato sul sito dell Antitrust (http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html) che dovrà essere inoltrato per via telematica, seguendo le istruzioni per l'inoltro della domanda definite dall Autorità. I requisiti per l attribuzione del rating di legalità Il rating prevede l attribuzione di un punteggio minimo (una stelletta ) che verrà attribuito dall Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. 1

Per ottenere tale punteggio base, l azienda dovrà dichiarare (art.2): che nei confronti dei vertici aziendali non siano state adottate misure di prevenzione, misure cautelari o sentenze definitive di condanna per i reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.lgs n. 231/2001, e per i reati tributari, di cui al D.lgs n. 74/2000 (cfr. allegati 1 e 2). Per i reati di mafia, ai sensi dell articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oltre a non avere subito condanne, non dovranno essere in corso procedimenti penali. L impresa deve anche dichiarare che nei propri confronti non siano state emesse sentenze di condanna e non siano state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.lgs n.231/2001; di non essere stata condannata dall Autorità e dalla Commissione Europea per gravi illeciti antitrust, nel biennio precedente la richiesta di rating; di non aver subito provvedimenti definitivi 1 di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato; di non aver subito provvedimenti definitivi per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori; di non aver subito provvedimenti definitivi per mancato rispetto della norma che prevede di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili; di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione. Il rating non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Il rating potrà essere attribuito anche alle imprese sottoposte a sequestro o confisca e reinserite nel circuito della legalità, attraverso l affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. Il rating, altresì, sarà attribuito nel caso in cui i beni aziendali oggetto di confisca siano stati destinati, mediante provvedimento dell Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, all affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche. 1 Per provvedimento definitivo si intende un provvedimento inoppugnabile o confermato con sentenza passata in giudicato. 2

Ulteriori requisiti Il regolamento prevede 6 ulteriori requisiti (art. 3) che, se rispettati, garantiranno alle imprese un punteggio aggiuntivo massimo di 2 stellette (ogni tre requisiti rispettati varrà ottenuta una stelletta aggiuntiva) che potranno essere sommate al punteggio base di una stelletta, per un punteggio massimo totale di 3 stellette. Per ottenere questo punteggio aggiuntivo, le aziende dovranno: a) rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto il 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012 dal Ministero dell Interno e da Confindustria e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; b) utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge (1000 euro); c) adottare una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che verifichi che le attività aziendali siano conformi alle disposizioni di cui al D.lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa; d) adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsability, che dimostrino l impegno dell impresa a comportarsi in modo etico e corretto, anche oltre il semplice rispetto della legge; e) essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, le cosiddette white list; f) avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria. Ai fini dell incremento del punteggio, sarà considerata anche la denuncia, di reati subiti dall imprenditore o dai propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l esercizio dell azione penale. Il possesso dei requisiti viene attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell impresa. Il requisito relativo all assenza da parte dell impresa di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità verrà verificato dall Antitrust attraverso il Ministero dell Interno finché non verrà attuata la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all art. 96 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.. Procedimento per l attribuzione del rating di legalità L Autorità delibera l attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutte le informazione necessarie, dopo aver trasmesso una copia dell istanza al Ministero dell Interno e al Ministero della Giustizia. 3

Nel caso in cui, nel corso dell iter emergano osservazioni da parte degli organi ministeriali, il termine per l attribuzione del rating viene prorogato di trenta giorni. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell impresa, l Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo informazioni alle pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l attribuzione del rating di legalità. L esistenza di condanne definitive o di carichi pendenti viene verificata dall Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all attuazione di tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti. Durata del rating Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stelletta, l Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l azienda ha ottenuto un rating più alto l Antitrust riduce il numero di stellette. L Autorità pubblicherà sul proprio sito, mantenendolo aggiornato, l elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza. * * * LE VALUTAZIONI DELL ANCE La proposta di istituire un rating di legalità per le imprese, avanzata da Confindustria all inizio dell anno, ha raccolto una grande attenzione da parte della stampa e unanimi consensi nel mondo politico. L Ance, nella convinzione che sia fondamentale promuovere i principi dell etica e della legalità nelle attività economiche nel rispetto delle regole del mercato, si è confrontata con l Antitrust per evitare che il rating potesse provocare distorsioni della concorrenza e per fare in modo che, nella definizione del Regolamento attuativo, venissero prese in considerazione le caratteristiche delle imprese di costruzioni e l insieme dei presidi di legalità che caratterizzano il settore. A tal fine il 12 settembre u.s. l Ance ha partecipato alla consultazione pubblica, indetta dall Autorità su una bozza di Regolamento, esprimendo le proprie 4

valutazione e proponendo alcune modifiche per la definizione di un sistema di attribuzione del rating efficace ed equilibrato. Più in generale, l Ance ha, fin da subito, espresso alcune perplessità, in merito alle modalità con le quali il rating di legalità interverrà in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Su tale questione è necessario, infatti, attendere il decreto ministeriale previsto dalla normativa, prima di esprimere una valutazione completa sullo strumento del rating di legalità. Il rischio è che il rating diventi un requisito minimo per l accesso al credito, finendo per rappresentare, in tal modo, l ennesimo adempimento obbligatorio e perdendo, così, il carattere premiale che lo dovrebbe caratterizzare secondo le intenzioni iniziali del legislatore. L Ance, analogamente a quanto accaduto con l Antitrust, interverrà in sede di emissione del decreto ministeriale affinché venga tutelato il corretto funzionamento del mercato e vengano prese nella giusta considerazione le specificità del settore delle costruzioni. Nella sua formulazione attuale, eccessivamente generica e incompleta, il rating di legalità rischia, quindi, di trasformarsi in un ulteriore inutile procedura burocratica, che non sarà in grado di garantire alcun contrasto alla criminalità e che finirà per imporre altri oneri e adempimenti alle imprese, già sfinite dalla crisi. Per quanto riguarda i requisiti, all art.2, comma 2, lettera f) si ritiene opportuno che il requisito necessario ai fini dell attribuzione del rating di legalità per cui l impresa non deve aver subito provvedimenti definitivi per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi solo in caso di gravi e reiterate violazioni, come definite allegato I del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008). Inoltre, l Ance ha, fin da subito, espresso la propria contrarietà rispetto alla possibilità di prevedere il rilascio del rating di legalità alle imprese confiscate e reinserite nell attività produttiva, evidenziando il rischio che ciò possa determinare un alterazione del mercato proprio a vantaggio di quelle imprese che hanno operato e proliferato grazie a comportamenti illeciti propri della criminalità organizzata. Vale la pena ricordare, infatti, che tali imprese sono cresciute ed hanno prosperato grazie a comportamenti criminali, proprio in danno alle imprese sane che, al contrario, hanno agito in modo etico e trasparente su quegli stessi territori. Sarebbe opportuno, invece, che il punteggio aggiuntivo, ai fini del rating di legalità, venisse attribuito solo nel caso in cui la gestione fosse affidata a un soggetto imprenditoriale privato, scelto mediante un confronto 5

concorrenziale pubblico, indetto, entro una data predeterminata non superiore ai sei mesi, dall amministratore giudiziario, nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 12 sexies, del DL 306/1992 convertito con modificazioni in legge 356/92. Il soggetto imprenditoriale, costituito nelle forme societarie individuali o consortili previste dalla legge, dovrà, oltre ad essere in regola con la normativa antimafia, possedere tutti i requisiti previsti dal Regolamento attuativo del rating di legalità. E opportuno chiarire che la gestione dell impresa confiscata da parte dell amministrazione giudiziaria è un attività temporanea, limitata al tempo necessario per il ritorno in bonis dell impresa e del successivo affidamento, tramite procedure al evidenza pubblica, a soggetti imprenditoriali, in grado, grazie ad un progetto industriale, di offrire una soluzione alla gestione delle aziende e, allo stesso tempo, di salvaguardare posti di lavoro. Per quanto attiene al punto a) degli ulteriori requisiti, di cui all art. 3, così come viene previsto un punteggio aggiuntivo ai fini del rating per le imprese che rispettano i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell Interno e da Confindustria, è necessario garantire un analoga premialità alle imprese associate all Ance in virtù dell accordo sottoscritto con Confindustria, il 19 ottobre 2011, con cui, all interno dello stesso Protocollo di legalità sopra citato, è già previsto un percorso specifico per le imprese di costruzioni. Non si dimentichi che, grazie alla normativa vigente, le imprese del settore sono già sottoposte ad un sistema di controlli particolarmente efficace, quali ad esempio, il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, le misure previste nel Piano straordinario contro le mafie (Legge 136/2010), come la tracciabilità dei flussi finanziari, il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali nei cantieri e l identificazione degli addetti nei cantieri, nonché la funzione svolta dagli enti paritetici, quali le Casse Edili, le Scuole Edili e i Comitati Paritetici Territoriali CPT, sui temi della sicurezza e della formazione dei lavoratori e l adozione del Codice di comportamento dell impresa di costruzione e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro Pertanto, è opportuno che la premialità ai fini dell attribuzione del rating di legalità sia attribuita alle imprese di costruzioni associate all Ance, che rispettano tutte le prescrizioni di legalità previste dalla legge. Infine, poiché molti dei requisiti aggiuntivi (come l iscrizione alle white list o l adesione a codici etici di autoregolamentazione) non coprono tutte le attività economiche interessate al rating, è necessario specificare che queste condizioni possano essere considerate solo laddove siano operative e che, in caso contrario, l impresa potrà comunque beneficiare di un eventuale massimo punteggio. 6

Analoga considerazione può essere svolta rispetto alla denuncia di eventuali reati a danno dell imprenditore o dei suoi familiari e collaboratori. In questo modo, infatti, verrebbero svantaggiate le imprese che non subiscono pressioni da parte della criminalità organizzata. 15 gennaio 2013 7

Allegato 1 Elenco dei reati richiamati dal D.Lgs 231/2001 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24). Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art.24-bis). Delitti di criminalità organizzata (Art.24-ter). Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art.25). Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art.25-bis). Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25-bis.1). Reati societari (Art.25-ter). Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25- quater). Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-quater. 1). Delitti contro la personalità individuale (Art.25-quinquies). Abusi di mercato (Art.25-sexies). Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-octies). Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art.25-novies). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art.25-decies). Reati ambientali (Art.25-undecies). Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art.25-duodecies). 8

Allegato 2 Elenco dei reati tributari richiamati dal D.Lgs 74/2000 Delitti in materia di dichiarazione Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2). Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3). Dichiarazione infedele (Art. 4). Omessa dichiarazione (Art. 5). Tentativo (Art. 6). Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio (Art. 7). Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8). Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 9). Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10). Omesso versamento di ritenute certificate (Art. 10-bis). Omesso versamento di IVA (Art. 10-ter). Indebita compensazione (Art. 10-quater). Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11). 9