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Transcript:

Seminario SIRS L organizzazione del Primo Soccorso Dott. Davide Ferrari SPSAL Azienda USL Modena Modena, 19 dicembre 2013

La normativa Articolo 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

GESTIONE DELLE EMERGENZE Articolo 43 Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui all articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all articolo 18, comma 1, lettera b) (gli addetti ad antincendio e primo soccorso); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;.omissis.

GESTIONE DELLE EMERGENZE Articolo 43 Disposizioni generali 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell azienda e dei rischi specifici dell azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all articolo 46. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell azienda o dell unità produttiva..

Articolo 45 Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Articolo 45 Primo soccorso 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento. 3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 25 Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro...

Articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:. c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all articolo 37;.

Legge 17 marzo 1898 n.80 Istituiva l obbligo per i datori di lavoro di garantire il soccorso dell infortunato. Regio Decreto 19 giungo 1899 (Regolamento Generale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro) Art.15 : obbligo al datore di lavoro di mantenere sul luogo stesso in cui si compie il lavoro, il materiale indispensabile per la immediata medicazione antisettica delle ferite per infortunio sul lavoro. Regolamento Generale per l Igiene del Lavoro (1927) Artt. 4 e5: obbligo per il datore di lavoro, a seconda della natura e della importanza dell azienda, del pacchetto di medicazione, della cassetta del pronto soccorso, o, per le aziende con più di 5 operai con rischio di scoppio, asfissia, infezione o intossicazione, della infermeria. Art.7: tutte le aziende industriali soggette all obbligo dell assicurazione contro gli infortuni devono esporre un cartello con l indicazione di un medico che possa essere chiamato in caso di pronto soccorso e talune di esse devono disporre di un infermiere o, in difetto, di persona pratica di infermeria. L'art. 388 del D.P.R. 547/55 obbliga il datore di lavoro a disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi di urgenza; tuttavia non indica le modalità nè le figure preposte L'art.32 del D.P.R. 303/56 Il D.Lgs.626/94 e il primo soccorso nei luoghi di lavoro DM 388/03 D.Lgs. 81/08 D.P.R. 320/56 e D.P.R. 321/56.

Il Decreto sul Primo Soccorso Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2004.

Il Decreto consta di 6 articoli e 4 allegati. Art. 1 Classificazione delle aziende Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso Art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso Art. 4 Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso Art. 5 Abrogazioni Art. 6 Entrata in vigore Allegato 1 contenuto minimo CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Allegato 2 contenuto minimo PACCHETTO DI MEDICAZIONE Allegato 3 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A Allegato 4 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C

Art. 1 Nel primo articolo vengono definiti i gruppi (A B - C) e i criteri di classificazione delle aziende e nel dettaglio vengono elencate le aziende presenti nel gruppo A. Le variabili considerate per la classificazioni sono: tipologia della attività, numero dei lavoratori e fattori di rischio.

Classificazione delle aziende (gruppo A) 1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 334/99: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs. 230/95, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal D.lgs. 624/96, lavori in sotterraneo di cui al dpr 320/56 aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 2. Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL (*) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Classificazione delle Aziende (gruppi B-C) Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'azienda USL competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato

Indici infortunistici di inabilità permanente In base al DM 388/03 rientrano nel gruppo A le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di frequenza di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Nella tabella successiva sono indicati, per gruppo di tariffa, gli indici di frequenza degli infortuni con inabilità permanente (aggiornamento del maggio 2013).

Indici di frequenza degli infortuni con inabilità permanente (aggiornamento del maggio 2013). ed aggiornate al 31.Codici di Tariffa Inail Inabilità Permanente 1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41 1400 Produzione di alimenti 3,57 2100 Chimica, plastica e gomma 2,76 2200 Carta e poligrafia 2,73 2300 Pelli e cuoi 2,97 3100 Costruzioni edili 8,60 3200 Costruzioni idrauliche 9,12 3300 Strade e ferrovie 7,55 3400 Linee e condotte urbane 9,67 3500 Fondazioni speciali 12,39 3600 Impianti 5,43 4100 Energia elettrica 2,20 4200 Comunicazioni 2,07 4300 Gasdotti e oleodotti 2,16 4400 Impianti acqua e vapore 4,11 5100 Prima lavorazione legname 7,95 5200 Falegnameria e restauro 7,18 5300 Materiali affini al legno 5,02 6100 Metallurgia 5,74 6200 Metalmeccanica 4,48 6300 Macchine 3,32 6400 Mezzi di trasporto 3,91 6500 Strumenti e apparecchi 1,57 7100 Geologia e mineraria 8,40 7200 Lavorazione delle rocce 6,55 7300 Lavorazione del vetro 465

D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003 La classificazione non si concretizza in differenze effettive tra le tre classi, in particolare appaiono molto simili gli impegni sia organizzativi che gestionali: simili i presidi, simili i contenuti dei corsi di formazione simili, in quanto non quantificati, gli obblighi riguardanti la numerosità degli addetti da nominare all interno dell azienda.

D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003 È bene ricordare che le indicazioni di legge costituiscono il minimo necessario per far fronte alle necessità dettate dalle emergenze sanitarie, non sono l obbiettivo finale auspicabile all interno dell azienda. È il medico competente che dovrà, dopo aver analizzato i bisogni reali della specifica azienda, indirizzare le scelte del datore di lavoro integrando e personalizzando le indicazioni di legge.

Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del S.S.N. e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti. 2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 1. pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 2 Organizzazione del pronto soccorso Nelle aziende di gruppo A il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al DPR del 27 marzo 1992 e successive modifiche ( il 118).

Art. 2 Organizzazione del pronto soccorso Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 3 :Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso L art. 3 illustra le caratteristiche relative ai requisiti e agli obblighi formativi relativi agli addetti al primo soccorso.

Art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell art.18 del D.Lgs.81/08, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

Allegato 3 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI Prima giornata MODULO A Totale n. 6 ore Allertare il sistema di soccorso Cause e circostanze dell infortunio (luogo dell infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza Riconoscere un emergenza sanitaria Scena dell infortunio: raccolta delle informazioni previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro) stato di coscienza ipotermia ed ipertermia Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell apparato cardiovascolare e respiratorio Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso Attuare gli interventi di primo soccorso Sostenimento delle funzioni vitali: Posizionamento dell infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree Respirazione artificiale Massaggio cardiaco esterno Riconoscimento e limiti d intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock edema polmonare acuto crisi asmatica dolore acuto stenocardico reazioni allergiche crisi convulsive emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico Conoscere i rischi specifici dell attività

Allegato 3 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI Seconda giornata MODULO B Totale n. 4 ore Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Cenni di anatomia dello scheletro Lussazioni, fratture e complicanze Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale Traumi e lesioni toraco-addominali Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Lesioni da freddo e da calore Lesioni da corrente elettrica Lesioni da agenti chimici Intossicazioni Ferite lacero contuse Emorragie esterne

Allegato 3 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI Terza giornata MODULO C Totale n. 6 ore Acquisire capacità di intervento pratico Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare Principali tecniche di tamponamento emorragico Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

Allegato 4 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI Prima giornata MODULO A Totale n. 4 ore Allertare il sistema di soccorso Cause e circostanze dell infortunio (luogo dell infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza Riconoscere un emergenza sanitaria Scena dell infortunio: raccolta delle informazioni previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro) stato di coscienza ipotermia ed ipertermia Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell apparato cardiovascolare e respiratorio Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso Attuare gli interventi di primo soccorso Sostenimento delle funzioni vitali: Posizionamento dell infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree Respirazione artificiale Massaggio cardiaco esterno Riconoscimento e limiti d intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock edema polmonare acuto crisi asmatica dolore acuto stenocardico reazioni allergiche crisi convulsive emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico Conoscere i rischi specifici dell attività

Allegato 4 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI Seconda giornata MODULO B Totale n. 4 ore Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Cenni di anatomia dello scheletro Lussazioni, fratture e complicanze Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale Traumi e lesioni toraco-addominali Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Lesioni da freddo e da calore Lesioni da corrente elettrica Lesioni da agenti chimici Intossicazioni Ferite lacero contuse Emorragie esterne

Allegato 4 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI Terza giornata MODULO C Totale n. 4 ore Acquisire capacità di intervento pratico Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta Tecniche di rianimazione cardiopolmonare Tecniche di tamponamento emorragico Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

Numerosità degli addetti al primo soccorso Il DM 388/03 non definisce quanti devono essere gli addetti al primo soccorso. Alcuni orientamenti erano stati espressi nelle Linee Guida per l applicazione della 626 prodotte dalla Conferenza delle Regioni. Fu proposto, come criterio minimo, in rapporto al numero di lavoratori presenti in azienda e alla tipologia del rischio infortunistico, il numero di 1 soccorritore ogni 30 dipendenti. Inoltre, il numero degli addetti contemporaneamente presenti suggerito era pari a 2 per turno lavorativo.

Numerosità degli addetti al primo soccorso Secondo altri orientamenti bisognerebbe considerare anche un rapporto con l estensione dell impianto produttivo, per esempio 1 soccorritore ogni 500-1000 metri quadrati. Secondo altri orientamenti questo numero potrebbe essere elevato fino a 1 soccorritore ogni 50 dipendenti.

Art.4 Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. 2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici.

Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Il ruolo del soccorritore aziendale Il Dm 388/03 non definisce in modo preciso il ruolo del soccorritore aziendale non professionista. Al riguardo si può fare riferimento esclusivamente alle nelle Linee Guida per l applicazione della 626 prodotte dalla Conferenza delle Regioni, in cui viene definito il ruolo di attesa attiva, che significa limitarsi ad evitare l aggravarsi di danni già eventualmente instaurati, evitando atteggiamenti eccessivamente interventistici. La carenza di definizione del ruolo, peraltro prevista negli ordinamenti di altri paesi della Comunità Europea tra le quali la Francia, crea comunque difficoltà nell interpretare gli obblighi e le responsabilità del soccorritore aziendale non professionista.

Il ruolo dell addetto al primo soccorso E opportuno che l'addetto al servizio di primo soccorso: curi la tenuta dei presidi sanitari tenga un registro del materiale sanitario collabori alla predisposizione del piano di emergenza

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE Ogni attività aziendale, comprese le attività di primo soccorso, deve presupporre una oculata programmazione, cioè: porsi degli obiettivi e standardizzare un metodo per raggiungerli. adottare un sistema di verifica per il controllo del procedimento ed il raggiungimento del risultato prefissato.

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE Utili strumenti per la programmazione sono: Valutazione dei rischi Registro degli infortuni Registro dei quasi infortuni ( cioè di tutti quegli incidenti che non comportano un danno)

L'organizzazione del primo soccorso L'organizzazione del primo soccorso aziendale comprende: la progettazione di un piano di emergenza per il primo soccorso l'individuazione di persone e mezzi per fronteggiare le situazioni di emergenza relative al primo soccorso.

L organizzazione del primo soccorso Obiettivi: attivare tempestivamente e in modo corretto il 118 proteggere la persona coinvolta controllare l incidente evitare o contenere i danni ambientali realizzare gli interventi di primo soccorso necessari in attesa dell arrivo di personale qualificato

L'organizzazione del primo soccorso Procedure Le procedure dovranno essere standardizzate e riguardare diversi soggetti presenti in azienda (es. centralinisti, addetti portineria, ecc ) e non soltanto gli incaricati al primo soccorso, in modo tale da snellire la gestione della situazione di emergenza e permettere, al personale di soccorso esterno, di trovare una situazione ben gestibile.

L'organizzazione del primo soccorso I soggetti interessati alle procedure da realizzarsi in una situazione di emergenza sono: colui che scopre la situazione di emergenza; gli incaricati al primo soccorso; l'addetto al centralino telefonico; l'addetto alla portineria.

L'organizzazione del primo soccorso La persona che scopre l'emergenza dovrà avvisare gli incaricati al primo soccorso (nel caso di un'emergenza sanitaria) e informarne il datore di lavoro. Gli incaricati di primo soccorso dovranno accertarsi della necessità di chiamare un soccorso esterno ed iniziare le prime fasi del soccorso.

L'organizzazione del primo soccorso Il responsabile del centralino telefonico s'incaricherà di attivare il personale interno e/o esterno necessari all'aiuto. Il dipendente addetto alla portineria, infine, cercherà di realizzare una situazione ambientale, all'ingresso dell'azienda, ottimale e priva d'ingombri per i mezzi di soccorso.

L'organizzazione del primo soccorso Nelle situazioni caratterizzate da un'emergenza sanitaria, a volte si ritrovano anche situazioni di emergenza più vaste ed interessanti l'intera azienda o una parte di essa (incendi, fuga di gas, dispersione nell'ambiente di sostanze dannose), per cui si rende necessario attivare le opportune procedure di gestione delle emergenze.

Sicurezza, tutela e autoprotezione del soccorritore Norme generali di comportamento

Norme generali di comportamento Nell'affrontare una situazione d'emergenza o urgenza sanitaria il soccorritore deve, innanzitutto, osservare delle regole fondamentali, per evitare di trasformare il suo intervento d'aiuto in un intervento che possa peggiorare la situazione.

Proteggere - Avvertire - Soccorrere P.A.S.

Proteggere Proteggere se stessi, la persona a cui si presta soccorso, eventuali astanti Proteggersi e proteggere è la prima cosa da fare E necessario: mantenere la calma osservare bene se la situazione e l ambiente sono sicuri se vi sono rischi adottare misure idonee per rimuoverli o evitarli

Proteggere Chi? * Me stesso * le altre persone * Il ferito o il malato Da cosa? * Dai pericoli e dai rischi circostanti.

Avvertire Il numero telefonico unico per l emergenza sanitaria è il 118 attivo su tutto il territorio regionale

SOCCORRERE in caso di infortunio agire con calma e determinazione indossare i guanti in presenza di liquidi biologici esaminare il luogo per evidenziare eventuali altri pericoli ricercare collaborazioni quando necessario iniziare i primi soccorsi salvaguardando la sicurezza dei soccorritori

Obbligo di informazione ai lavoratori Ai sensi dell art 36 D.lgs. 81/08 il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Articolo 34 D.lgs. 81/08 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 1-bis. Salvo che nei casi di cui all articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all azienda o all unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis. 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.