PROCEDURA OPERATIVA USO E MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE



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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PROCEDURA OPERATIVA USO E MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE A cura di: Servizio Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione

Data: 03/03/2015 rev. 1 Pagina 2 di 6 Indice 1 USO E MANIPOLAZIONE DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI... 1 Premessa... 1 Responsabilità... 1 Definizioni... 2 Misure e procedure di prevenzione e protezione... 3 Sorveglianza Sanitaria... 4 Situazioni di emergenza... 4 Dispositivi di protezione individuale... 4 Riferimenti... 4 Normative di riferimento... 4

Data: 03/03/2015 rev. 1 Pagina 3 di 6 Premessa USO E MANIPOLAZIONE DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività che prevedono l'utilizzo e la manipolazione di agenti cancerogeni e mutageni che vengono utilizzati di solito come prodotti di laboratorio, che ritroviamo etichettati o segnalati nelle schede di sicurezza con le seguenti indicazioni e pittogrammi, secondo la Direttiva 67/548/CEE e secondo Regolamento CLP (fino al 2017 si possono trovare entrambe le due etichettature e classificazioni): DIRETTIVA 67/548/CEE Cancerogeno cat. 1 e 2 R45, R49 Mutageno cat. 1 e 2 R46 Cancerogeno cat. 3 R40 Mutageno cat. 3 R68 REGOLAMENTO CLP (classification, packaging and labelling) Cancerogenicità categorie 1A e 1B H350 e H350i Mutagenicità sulle cellule germinali cat. 1 e 2 H340 Cancerogenicità cat. 2 H351 Mutagenicità sulle cellule germinali cat.2 H341 H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio). H350i Può provocare il cancro se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). Vecchia nomenclatura - Frasi di rischio (Direttiva Euoropea 67/548/CEE) R45 Può provocare il cancro; R 46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 49 può provocare il cancro per inalazione; R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti; R68 Possibilità di effetti irreversibili. Responsabilità In merito alle indicazioni fornite nella presente istruzione operativa (vedi Regolamento della salute e sicurezza in Ateneo): il responsabile di struttura e il responsabile dell attività di ricerca in laboratorio ha l obbligo di adottare le misure indicate e di richiederne l osservanza da parte dei lavoratori il preposto ha l obbligo di sovrintendere e vigilare sull osservanza delle stesse da parte dei singoli lavoratori il lavoratore ha l obbligo di osservare le istruzioni impartite, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione

Data: 03/03/2015 rev. 1 Pagina 4 di 6 Definizioni CANCEROGENI DEFINIZIONE secondo CLP E cancerogena una sostanza o un miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l incidenza. Le sostanze che hanno causato l insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l uomo. CATEGORIA 1: Sostanze cancerogene per l uomo accertate o presunte. La classificazione di una sostanza come cancerogena di categoria 1 avviene sulla base di dati epidemiologici e/o dati ottenuti con sperimentazioni su animali. Categoria 1 A: l inserimento in questa categoria può avvenire ove ne siano noti effetti cancerogeni per l uomo, prevalentemente sulla base di studi sull uomo. Categoria 1 B: l inserimento in questa categoria può avvenire per le sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l uomo, prevalentemente sulla base di studi su animali. CATEGORIA 2 Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l uomo. La classificazione si basa sui risultati su studi sull uomo e/o sugli animali non sufficientemente convincenti per classificarli nella cat. 1. MUTAGENI DEFINIZIONE secondo CLP Per mutazione si intende una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. Il termine mutazione designa sia mutamenti genetici ereditari che possono manifestarsi a livello fenotipico, sia le modificazioni sottostanti del DNA, se note (comprese le modificazioni di specifiche coppie di basi e le traslocazioni cromosomiche ). Il termine mutageno designa gli agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni in popolazioni di cellule e/o di organismi. CATEGORIA 1: Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o di considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane. Categoria 1 A: l inserimento in questa categoria si basa su risultati positivi di studi epidemiologici sull uomo. Le sostanze sono considerate come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane. Categoria 1 B: l inserimento in questa categoria si basa su: risultati positivi di test in vivo di mutagenesi su cellule germinali di mammiferi, o risultati positivi di test in vivo di mutagenicità su cellule somatiche di mammiferi, associati a dati che dimostrano che la sostanza può causare mutazioni nelle cellule germinali. Questi dati supplementari possono provenire da test in vivo di mutagenicità/ genotossicità su cellule germinali o dimostrare la capacità della sostanza o dei suoi metabolici di interagire con il materiale genetico delle cellule germinali, o risultati positivi di test che dimostrano effetti mutageni in cellule germinali umane, ma non la trasmissione delle mutazioni alla progenie; per esempio, un aumento della frequenza dell aneuploidia negli spermatozoi dei soggetti esposti. CATEGORIA 2 Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.

Data: 03/03/2015 rev. 1 Pagina 5 di 6 Misure e procedure di prevenzione e protezione Per tutti gli agenti così indicati, si richiede innanzi tutto che siano sostituiti, dove tecnicamente possibile, con altri meno pericolosi. Se non è possibile sostituire l agente si dovrà provvedere affinché la lavorazione avvenga in un sistema chiuso, es. apparecchiatura in cui il campione sia inserito, e non vi sia più la possibilità di contatto, anche inalatorio, per l operatore fino alla fine dell analisi anche nella fase di avvio allo smaltimento. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è possibile, si richiede di limitare l uso ad un ambiente confinato, cappa chimica e per il minor tempo possibile di esposizione, utilizzando i DPI specifici per la sostanza utilizzata, valutandone le caratteristiche chimico fisiche e il rischio associato (rischio per contatto, per inalazione, per ingestione). Devono essere tenuti in considerazione tutti i possibili modi di esposizione compreso l assorbimento cutaneo. Particolare attenzione deve essere posta in quelle operazioni, tipiche dei laboratori, in cui è previsto l utilizzo della strumentazione di laboratorio es. bilance, miscelatori, ph-metri, pipette, travasi che possono dar origine a nebbie, fumi e aerosol e alle operazioni in cui è prevista la manipolazione di sostanze con utilizzo di attrezzature taglienti, appuntite e/o di vetreria. È necessario: isolare le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, accessibili solo al personale autorizzato; utilizzare le quantità di sostanze strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto e sulla relativa scheda di sicurezza, ponendo particolare attenzione ai pericoli ed alle precauzioni da adottare durante ogni fase di utilizzazione, stoccaggio, smaltimento; siano previste procedure di laboratorio scritte per l utilizzo di tali agenti formulate tenendo conto di quanto specificato nelle schede di sicurezza; provvedere alla regolare pulitura dei locali e delle attrezzature e strumentazioni; il laboratorio deve essere dotato di doccia di emergenza e lava-occhi; assicurare che gli agenti siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza, anche ai fini dello smaltimento, utilizzando contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro e leggibile secondo le indicazioni di legge; smaltire i residui con riferimento alle procedure di smaltimento dei rifiuti o alle schede di sicurezza dei prodotti; prima di lasciare il laboratorio lavarsi accuratamente le mani e dismettere gli abiti da lavoro che potrebbero risultare contaminati e riporli separatamente dagli indumenti puliti; conservare le sostanze in armadi chiusi possibilmente aspirati dotati di ripiani provvisti dei dispositivi antiribaltamento e di contenimento degli eventuali sversamenti e tenendo conto delle reciproche incompatibilità In genere accanto al pericolo principale, cancerogenicità e mutagenicità, possono esservi anche altri pericoli come ad esempio la corrosività, l'infiammabilità, tossicità, nocività ecc., pericoli che devono essere tenuti presenti nell utilizzo e nella valutazione delle corrette misure di prevenzione e protezione. NB: nelle aree di lavoro in cui c è rischio di esposizione è vietato assumere cibo e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca ed applicare cosmetici. Sorveglianza Sanitaria Il personale che utilizza sostanze cancerogene e mutagene viene sottoposto a sorveglianza sanitaria, in particolare al personale che utilizza sostanze classificate come H340, H350, H350i deve essere segnalata tramite la SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL ATTIVITA CON UTILIZZO DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI, posta in allegato, per la valutazione e l eventuale registrazione delle operazioni che comportano l uso di agenti cancerogeni e mutageni. Servizio di Prevenzione e Protezione

Data: 03/03/2015 rev. 1 Pagina 6 di 6 Situazioni di emergenza devono essere previste procedure specifiche da adottare nei casi di emergenza, es. spandimenti accidentali e i laboratori devono essere dotati di kit o materiale di assorbimento per sostanze chimiche, il personale deve essere formato e addestrato ad intervenire in caso di emergenza; in caso di spandimenti procedere all'immediata decontaminazione seguendo le procedure predisposte o seguendo le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza; Dispositivi di protezione individuale Devono essere individuati sulla base della valutazione del rischio tenendo in considerazione quanto indicato nelle schede di sicurezza delle sostanze o preparati utilizzati, dei sistemi di protezione collettiva presenti, es. sistema chiuso, cappe, aspirazione localizzata e delle attrezzature utilizzate durante l attività. Di norma è bene siano utilizzati: Camice; Guanti adeguati alla tipologia di materiale; Occhiali di protezione o visiera se pericolo di schizzi; per le operazioni con attrezzature in cui non vi sia la possibilità di operare con sistemi adeguati di protezione collettiva (sistema chiuso o sotto cappa) per esempio durante le operazioni di pesatura, miscelazione, travasi o nelle operazioni di emergenza in caso di spandimenti, nelle operazioni in cui si abbia produzione di polveri, fumi e nebbie o aerosol, è necessario proteggere l apparato respiratorio con i DPI indicati nelle relative schede di sicurezza. Si ricorda che per i DPI appartenenti alla 3 categoria, es. maschere a pieno facciale o auto respiratore è necessario l addestramento del personale. Riferimenti Regolamento per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro emanato con D.R. n. 665 del 18/09/2012 Regolamento per la gestione dei rifiuti emanato con D.R. n. 384 del 29.08.2014 e le istruzioni riportate al seguente http://www.unibs.it/servizi/servizi-tutti/prevenzione-e-protezione/smaltimento-rifiuti Normative di riferimento D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Regolamento UE n. 453/2010 Direttiva Europea 67/548/CEE Regolamento 1272/CE CLP