Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam



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DirICTo Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam http://www.massimofarina.it http://www.diricto.it

Già prima del Codice Privacy (vigente L. n. 675/96) 29 maggio 2003 - Provvedimento generale Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie (Le sette regole) 10 giugno 2003 - Pareri SMS promozionali o di vendita diretta: le regole per il corretto uso SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso Il Codice Privacy (D.lgs. n. 196/03) Abroga e sostituisce la L. 675/96 ribadendone i principi Dal 2009 varie modifiche del Codice che hanno inciso sulla sfera dei soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dello spam,determinando l'esigenza di intervenire nuovamente sul tema

Ratio e Oggetto del Provvedimento continuano a pervenire all'autorità segnalazioni, reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme di spam tipizzate dal Codice Privacy...INOLTRE SPAMMING (o junk-mail) = spazzatura Invio massivo di messaggi indesiderati (generalmente commerciali) Ambito oggettivo dello spam (definizione) ai fini del Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 del Codice) effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalità assimilate alle prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).

..INOLTRE sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati MARKETING VIRALE Il marketing "virale" è una modalità di attività promozionale mediante la quale un soggetto promotore sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti destinatari diretti delle comunicazioni per trasmettere il messaggio ad un numero elevato di utenti finali. È spam se svolto con modalità automatizzate È un evoluzione del "passaparola [ ] gli utenti di Internet (dietro incentivo o bonus) suggeriscono o raccomandano ad altri l'utilizzo di un determinato prodotto o servizio Lecito se svolto a titolo personale e mirato Il Codice si applica invece al trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, il messaggio promozionale ricevuto a una molteplicità di destinatari i cui dati personali (numeri di telefono o indirizzi e-mail) siano stati reperiti su elenchi pubblici o sul web.

INOLTRE sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati SOCIAL SPAM insieme di attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online Prima ipotesi: l'utente riceve, in privato, in bacheca o nel suo indirizzo di posta e-mail collegato al suo profilo social, un determinato messaggio promozionale relativo a uno specifico prodotto o servizio da un'impresa che abbia tratto i dati personali del destinatario dal profilo del social network al quale egli è iscritto. Seconda ipotesi: l'utente è diventato "fan" della pagina di una determinata impresa o società oppure è iscritto a un "gruppo di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio (decidendo così di "seguirne" le relative vicende, novità o commenti) e successivamente riceve messaggi pubblicitari concernenti i suddetti elementi.

FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO 1. tenere conto del mutato quadro normativo [ ] con l'ulteriore obiettivo di assicurare l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto; 2. chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul trattamento dei dati personali; 3. inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischi connessi alle novità tecnologiche [ ]

AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM e delle tutele azionabili D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "salva Italia") Definizione di interessato È soltanto la persona fisica e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni Definizione di dato personale Comprende soltanto le informazioni riferite alle persone fisiche e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni D. LGS. 28 maggio 2012, n. 69 (Direttiva 2009/136/CE) "Servizi di comunicazione elettronica" del titolo X ("Comunicazionielettroniche") nel suo campo applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate, e introduce la qualifica di "contraente"- anche per le persone giuridiche.

AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM e delle tutele azionabili I mutamenti normativi hanno creato qualche problema interpretativo Provvedimento Generale del 20 settembre 2012 sull'applicabilità del Codice alle persone giuridiche, enti e associazioni. PROVVEDIMENTO CHIARIFICATORE Le persone giuridiche ed enti assimilati, destinatarie dello spamming - differentemente dalla persone fisiche- dal 6 dicembre 2011 non possono più presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante, né possono esercitare i diritti di cui agli art. 7 ss. del Codice, perché non possono essere più "interessati". Tuttavia i detti soggetti, in quanto "contraenti", si possono avvalere degli ordinari strumenti di tutela forniti dall'ordinamento: 1. possono esperire presso l'autorità giudiziaria ordinaria rimedi civilistici (es. l'azione inibitoria e/o l'azione di risarcimento del danno) oppure, 2. qualora ricorrano gli elementi costitutivi dell'art. 167 c.p., attivare un procedimento penale con le relative sanzioni;

I messaggi e-mail e. Difficoltà di inquadramento soggettivo Alcune volte può risultare difficile distinguere se un destinatario sia una persona fisica ogiuridica. nome.cognome@società.com tali indirizzi vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e i loro rispettivi assegnatari come "interessati", con la conseguente applicabilità del Codice e del relativo impianto di diritti e tutele.

I principi e la neutralità tecnologica I PRINCIPI I numeri di telefonia fissa e mobile e gli indirizzi di posta elettronica, vanno utilizzati e conservati secondo i principi di correttezza, finalità, proporzionalità e necessità e, in caso di violazione del Codice, non possono essere più utilizzati. neutralità TECNOLOGICA I providers provvedano all'installazione di appositi filtri che consentano, con ragionevole grado di certezza, di riconoscere lo spam, evitando, tuttavia, che tali dispositivi comportino una lesione della riservatezza degli interessati.

ADEMPIMENTI INFORMATIVA CONSENSO

L INFORMATIVA (ART. 13) CARATTERISTICHE CHIARA E COMPLETA, dunque adeguata, relativamente al trattamento dei dati, (accompagnata da eventuale consenso effettivamente consapevole) FORMA E CONTENUTO L'interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a una serie di elementi obbligatori e indefettibili: le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, nonché le finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione) NOTA: se i dati personali dei destinatari di tali comunicazioni non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data al medesimo all'atto della registrazione dei dati.

IL CONSENSO.preventivo Per I trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati si applica consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in). Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali (c.d. opt-out). QUINDI non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque

già in passato. LA FACILITÀ DI REPERIRE UN INDIRIZZO NON EQUIVALE AL CONSENSO -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ- anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari ; Garante Privacy - Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009 neppure l eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate. Garante Privacy - Provvedimento del 20 aprile 2006

ALTRI ESEMPI di attività non consentite per il marketing indirizzi generati automaticamente mediante software; indirizzi di utenti che prendono parte ad un gruppo di discussione; indirizzi contenuti negli elenchi degli abbonati a particolari servizi; indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati; indirizzi presenti nelle registrazioni dei nomi di dominio Internet; qualsiasi altro indirizzo pubblicato per FINALITÀ diverse da quelle pubblicitarie

IL CONSENSO..caratteristiche Libero, informato, specifico Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi libero non risulta -anche solo implicitamente in via di fatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento. Es.: non è libero il consenso prestato quando la società condiziona la registrazione al suo sito web da parte degli utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei suoi servizi

IL CONSENSO specifico Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascuna eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio di loro comunicazioni promozionali. Esempi di finalità: marketing, profilazione, comunicazione a terzi dei dati. NOTA. il Garante ha precisato la sussistenza di una finalità (lato sensu) di marketing, che comprende: invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale In questi casi è sufficiente un solo consenso, in quanto secondo il principio di finalità, i dati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di trattamento in termini "compatibili" con gli scopi originari della raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

IL CONSENSO per le modalità di marketing L informativa e il consenso devono distinguere tra modalità tradizionali e modalità automatizzate (senza operatore) di marketing Come agire per la richiesta del consenso??? È possibile chiedere due appositi e distinti consensi rispettivamente per le modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice, oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due tipi di modalità.

IL CONSENSO per la comunicazione e/o cessione a soggetti terzi a fini di marketing Il titolare del trattamento, che intenda raccogliere i dati personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementi indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma). Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale.

IL CONSENSO documentato per iscritto È necessario che il consenso per la finalità promozionale sia documentato per iscritto. Gli operatori del settore possono ritenersi liberi di scegliere il metodo che ritengono opportuno nell'ambito della propria libertà organizzativa. Non è necessario che il consenso acquisito abbia forma scritta, a pena di invalidità del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure idonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter ritenere acquisito il consenso e circostanziare tale acquisizione. Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente che si è registrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte promozionali. In tal senso, ad esempio, l'invio di una apposita e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con la quale si chiede di confermare la propria identità cliccando su un apposito link.

I rapporti soggettivi Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui c è distinzione tra il promotore e l esecutore materiale dell attività promozionale (esternalizzazione) TITOLARE vs TITOLARE (contitolarità) TITOLARE vs RESPONSABILE TITOLARE vs INCARICATO Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui i dati raccolti vengono ceduti ad altri soggetti per finalità promozionali INFORMATIVA E CONSENSO DETTAGLIATI Oppure INFORMATIVA E CONSENSO GENERICO (rinnovo adempimenti)

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro ) SANZIONI Art. 162, comma 2 bis, Altre fattispecie (violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro) Art. 167. Trattamento illecito di dati (- reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi; - reclusione da uno a tre anni)

Grazie per l attenzione http://www.massimofarina.it http://www.diricto.it massimo@massimofarina.it

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