FONDAZIONE RUBES TRIVA SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE



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Newsletter numero 4-2015 In Primo Piano NOVITA Nuova Convenzione per l erogazione della indennità per l inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro Gli Ordini degli ingegneri dell Emilia e della Toscana indicano i comportamenti da assumere nella fase di esecuzione lavori Inail e IIT Genova, 16 aprile conferenza presentazione prototipo mano robotica NORMATIVA Messaggio Inps n.2901/2015. Accertamento sanitari di revisione Min.Lavoro: personale con funzioni centrali di supporto alla distribuzione del gas Min.Lavoro: contrattazione collettiva ed esclusione dal regime della responsabilità solidale negli appalti Ministero lavoro interpello su disabili Min.Lavoro: riduzione dei premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anno 2015 FONDAZIONE Esiti della consultazione dei RLS del settore di igiene ambientale EVENTI Convegno internazionale Safety culture in the world Novità Nuova Convenzione per l erogazione della indennità per l inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro Con circolare congiunta Inail n. 47 e Inps n. 69, Inail e INPS rendono nota la nuova Convenzione per l erogazione della indennità per l inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell iter di definizione dei casi di dubbia competenza. La Convenzione, inoltre, ribadisce i rispettivi ruoli di competenza. All Inail compete l accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l occasione di lavoro, la causa violenta per gli infortuni e la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l evento lesivo come professionale. All Inps compete l individuazione, nell ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, dei casi di possibile competenza Inail, l eventuale integrazione della documentazione pervenuta e la valutazione riguardante le gravi carenze delle motivazioni di fatto e di diritto di reiterazione dei casi da parte dell Inail. Nella Convenzione, tra l altro, vengono illustrati i casi di esclusione al diritto da parte del lavoratore alla tutela previdenziale Inps. Inoltre, difformemente dal passato, esula dall ambito della nuova Convenzione la trattazione, da parte dei Collegi regionali, dei casi di patologie riguardanti le malattie professionali non tabellate.

Gli Ordini degli ingegneri dell Emilia e della Toscana indicano i comportamenti da assumere nella fase di esecuzione lavori Questi alcuni contenuti delle "Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori", elaborate dagli Ordini degli Ingegneri dell Emilia Romagna e della Toscana, con la collaborazione delle ASL delle due Regioni coinvolte. Nelle premesse del documento viene specificato che la funzione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese, tuttavia tale compito non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto. Infatti la vigilanza operativa, puntuale, continua e stringente, è di competenza del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto. Di conseguenza le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest ultimo nell ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere. Le linee guida segnalano però le circostanze in cui è opportuna la presenza del CSE in cantiere come: all ingresso in cantiere di ulteriori nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; nelle successive macrofasi di lavoro; per motivate richieste da parte della committenza o altri soggetti incaricati; nei periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze; per l'accadimento di incidenti/infortuni; per sostanziali modifiche dell opera; per accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.) Inoltre è suggerito di individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza. Il CSE può comunque avvalersi di collaboratori del proprio staff con adeguate capacità e formazione, mantenendo la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall incarico ricevuto. Dopo le premesse la guida analizza le azioni concrete che il coordinatore per la sicurezza deve compiere. In particolare il CSE, ricevuti tutti i documenti, deve effettuare un sopralluogo, nel sito oggetto del cantiere, per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione. Successivamente dovrà redigere un verbale corredato da documentazione fotografica. Il CSE quindi deve verificare l idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS). Inoltre in caso di non idoneità dovrà provvedere a richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie. Dopo le opportune verifiche preliminari, è compito del CSE convocare una riunione di coordinamento con la presenza della direzione lavori, delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere per discutere dei contenuti dei piani di sicurezza, della

programmazione dell attività esecutiva e delle figure preposte alle attività di pronto soccorso e gestione dell emergenza. Alla fine dell incontro redige il verbale e si assicura che tutti ne abbiano accettato i contenuti. Successivamente convoca ulteriori riunioni di coordinamento in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma. Durante la fase operativa il CSE deve effettuare "frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l esito del sopralluogo in riferimento alle azioni indicate e ( nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. In corso d opera il CSE deve aggiornare e, alla fine dei lavori, completare il fascicolo, e al termine dei lavori redigere il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell incarico. Inail e IIT Genova, 16 aprile conferenza presentazione prototipo mano robotica Il 16 aprile a Roma, ore 10.30, Parlamentino Inail, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima mano robotica realizzata dai due Istituti, realizzata da Inail e Istituto Italiano di Tecnologia IIT di Genova. Si tratta del primo prototipo robotico ed è frutto dell accordo di collaborazione scientifica siglato il 12 dicembre 2013. Accordo che ha previsto sinergia nella realizzazione di un esoscheletro motorizzato per la deambulazione di persone con disabilità motoria da mielolesione e di un sistema protesico avanzano mano/polso. Normativa Messaggio INPS n.2901 del 27 aprile 2015. Accertamento sanitario. Con messaggio n.2901 l Inps ha fornito chiarimenti in merito alla gestione degli esiti della fase di accertamento sanitario di revisione, specificando che nel caso di visita effettuata su posizioni con diritto a prestazione economica, potranno verificarsi tre differenti situazioni,quali: - conferma della percentuale di invalidità, senza alcun adeguamento ulteriore a carico del cittadino;

- variazione della percentuale di invalidità con diritto a una prestazione economica diversa o ulteriore rispetto a quella in godimento ( ad es. passaggio di invalidità dal 100% al 74%). In questa ipotesi sarà necessario fornire in via telematica all Istituto, entro 30 gg dalla ricezione del verbale sanitario, le informazioni socio-economiche necessarie per accedere alla prestazione; - giudizio medico legale di invalido inferiore al 74%, ovvero non cieco o non sordo. In questo caso la sede Inps dovrà procedere alla sospensione e alla eliminazione della prestazione in pagamento nonché alla gestione dell indebito. Infine, i cittadini in possesso di un verbale di Legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge 114/2014, sono tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario. Min.Lavoro: personale con funzioni centrali di supporto alla distribuzione del gas La Direzione Generale per l Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 17 aprile 2015, ha risposto ad un quesito del Federutility, in merito alla corretta individuazione del campo di applicazione della disciplina concernente la tutela occupazionale del settore di riferimento, contemplata dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 aprile 2011, in caso di nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas che prevedono il passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante. In particolare, l istante chiede se il personale che svolge funzioni centrali di supporto all attività di distribuzione del gas, oggetto della tutela occupazionale di cui all art. 2, comma 1, del medesimo Decreto, possa essere individuato mediante lo stesso criterio utilizzato dall art. 1 per inquadrare il personale che espleta funzioni operative. La risposta in sintesi del Ministero A fronte del quadro regolatorio predisposto dal D.M., in risposta al primo quesito, si ritiene che il criterio relativo alla titolarità del rapporto di lavoro utilizzato per il personale operativo possa trovare applicazione anche nei confronti del personale di staff, con la conseguenza che di tale personale verrebbe tutelato non soltanto quello alle dirette dipendenze della società concessionaria, ma anche quello dipendente da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%. In considerazione della ratio delle disposizioni di cui al predetto D.M., al fine di estendere la tutela occupazionale al personale di staff, appare tuttavia necessario che si riscontri, tenuto conto delle modalità organizzative aziendali, una effettiva concentrazione delle funzioni centrali nella società capogruppo o in società del gruppo specializzate. Si sottolinea che la tutela occupazionale in argomento viene attuata mediante il passaggio diretto ed immediato del personale sia operativo che di staff, per quota parte, dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, con salvaguardia delle condizioni economiche individuali pregresse (cfr. art. 2, comma 1).

In tale fattispecie, verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale, verrebbe meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell ASpI, ovvero lo stato di disoccupazione di cui all art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, con conseguente esclusione dell obbligo di versamento del contributo di licenziamento. L art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012, infatti, prevede l obbligo datoriale di corrispondere il c.d. contributo di licenziamento nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all Aspi. Si ritiene che le suddette causali vadano identificate negli eventi di disoccupazione involontaria a far data dal 1 gennaio 2013 ex art. 2, comma 4, Legge n. 92/2012, ai sensi del quale l ASpI viene riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ex art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpI per l estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell impresa subentrante.. Min. Lavoro: contrattazione collettiva ed esclusione dal regime della responsabilità solidale negli appalti La Direzione Generale per l Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 17 aprile 2015, ha risposto ad un quesito dell ARIS, in merito alla corretta interpretazione dell art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti. In particolare, l istante chiede se l espressione salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali si riferisca alla contrattazione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza dell appaltatore ovvero di quello del committente. La risposta in sintesi del Ministero nel rispondere al quesito avanzato, va evidenziato che l istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell appalto evidentemente dipendenti dell appaltatore/subappaltatore e pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione. Nell ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, adeguatamente utili a garantire l assolvimento, da parte dell appaltatore, degli obblighi retributivi

nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.. Ministero lavoro interpello su disabili La Direzione Generale per l Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 17 aprile 2015, ha risposto ad un quesito del Federreti (Federazione sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità), in merito alla corretta interpretazione dell art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 con riferimento all esclusione dagli obblighi di cui all art. 3 della medesima Legge. In particolare l istante chiede se, nell ambito delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, previste dall art. 5, comma2, Legge n. 68/1999, possa rientrare anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, così come declinati dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. La risposta in sintesi del Ministero Ciò premesso, si ritiene che il personale di cui al quesito, non appartenente al settore dell edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui all art. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l esecuzione dei lavori non possa essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999, atteso che la disposizione in argomento fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile (e dunque al datore che svolge nell ambito dei cantieri edili le attività individuate nell allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nonché iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali, non rilevando invece l applicazione del CCNL edilizia, cfr. nota prot. n. 13/III/7167 del 2 aprile 2008). Il suddetto personale, inoltre, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del terzo periodo dell art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999, in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. In risposta al quesito avanzato si ritiene, pertanto, che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva.. Min. Lavoro: riduzione dei premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anno 2015 Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto del 14 gennaio 2015, di approvazione della determina del Presidente

dell INAIL n. 327 del 3 novembre 2014 concernente la riduzione dei premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l anno 2015. La misura della riduzione percentuale dell importo dei premi e contributi dovuti per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l anno 2015 è pari al 15,38%. Fondazione Esiti della consultazione dei RLS del settore di igiene ambientale Dalle consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) sono emerse alcune considerazioni in merito al ruolo e ai compiti che l RLS svolge in azienda. Le considerazioni esposte sottolineano le difficoltà nei rapporti, sia con le figure di riferimento datoriale che con i lavoratori. Secondo gli RLS si registra scarsità di informazioni, per cui è difficile riscontrare i risultati derivanti dalle decisioni concordate in azienda attraverso le consultazioni e che da ciò potrebbe derivare uno scarso apporto propositivo agli aspetti legati alla pratica quotidiana del lavoro, alla sua organizzazione e alla ottimizzazione dei rapporti tra il singolo lavoratore e i componenti del sistema di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro. Va ricordato che sia la Direttiva Quadro Europea 89/391 che, più recentemente, il D.Lgs 81/2008 hanno ribadito il principio cardine della necessità della partecipazione attiva alle politiche di SSL dei lavoratori con il coinvolgimento dei loro Rappresentanti, definiti all art. 2 del D.Lgs. 81/2008 con compiti attribuiti dallo stesso Decreto all art. 50, e con la possibilità di un coinvolgimento degli organismi paritetici. Eventi Convegno internazionale Safety culture in the world Roma, 21-22 maggio 2015 Proseguendo nello scopo di creare una cultura della sicurezza, la Fondazione Rubes Triva, organismo paritetico del settore di igiene ambientale, svolge attività di ricerca su temi di particolare rilevanza ai fini prevenzionistici e opera nell ambito della formazione, intrattenendo rapporti con enti e istituzioni italiani ed internazionali volti alla diffusione delle buone prassi in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, in occasione dei cinque anni della sua attività e in considerazione dell interesse riscontrato a livello europeo, della rilevanza che può assumere il confronto su questi temi a livello internazionale e delle ricadute positive nel contesto delle aziende del settore di Igiene ambientale, la

Fondazione ha organizzato un convegno internazionale che si terrà a Roma, nei giorni 21 e 22 maggio 2015, dal titolo Safety culture in the world. Interverranno ai lavori i rappresentanti delle Istituzioni e delle Parti Sociali a livello nazionale ed internazionale, per dar vita ad un dibattito di ampio respiro sull importanza e sullo stato di attuazione delle normative e delle politiche di prevenzione della SSL. Sarà disponibile in sala un servizio di traduzione simultanea dalla lingua inglese. La prima giornata avrà luogo il convegno che si svolgerà presso il Salone del Poussin, a Palazzo Doria Pamphilj, in P.zza del Collegio Romano 2. La seconda giornata sarà invece interamente dedicata alla comunicazione sui temi della sicurezza in azienda e si svolgerà all interno del parco di Villa Doria Pamphilj, nei pressi del ponte pedonale, in Via Leone XIII n. 30. E possibile iscriversi on-line direttamente sul sito www.fondazionerubestriva.info oppure compilando la relativa scheda prelevabile al link: www.fondazionerubestriva.info/public/ci_in/2015_115 all. scheda iscrizione.pdf Per informazioni: segreteria@fondazionerubestriva.it (tel. 06-32690411)